Nelle società di persone il diritto del singolo socio a percepire gli utili è subordinato, ai sensi dell’art. 2262 c.c., all’approvazione del rendiconto, situazione contabile che equivale, quanto ai criteri di valutazione, a quella di un bilancio. Il rendiconto non può essere sostituito né dalle dichiarazioni fiscali della società né dai soli estratti dei conti correnti sui quali i soci regolano i loro rapporti.
Nel giudizio di rendiconto il potere del giudice istruttore di ordinare, con provvedimento non impugnabile, il pagamento di somme ai sensi degli artt. 263, secondo comma, e 264, terzo comma, c.p.c. presuppone che il conto sia stato presentato e che la debenza di quelle somme sia incontestata. In mancanza di tali presupposti, come quando sia stata prodotta una documentazione priva dei caratteri del conto in senso tecnico e le parti discutano dell’avvenuta solutio dei debiti fatti valere in causa, l’ordine è emesso in radicale carenza di potere ed è giuridicamente inesistente; esso è perciò denunciabile da ogni interessato soltanto con l’actio nullitatis e resta sottratto, per difetto di decisorietà, al ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.
Il giuramento, decisorio o suppletorio, è inammissibile se deferito sulla sussistenza di un rapporto [quale un finanziamento infruttifero], perché essa integra una situazione giuridica suscettibile di valutazione, che qualifica il contenuto del rapporto instauratosi tra le parti, estranea ai fatti che possono formare oggetto di confessione.
L’emanazione dell’ordine di esibizione è rimessa alla discrezionalità del giudice, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa essere acquisita con altri mezzi e l’iniziativa della parte non abbia finalità esplorativa. L’istanza generica difetta delle condizioni di ammissibilità e non può supplire al mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante sulla parte istante.
L’interesse a impugnare una sentenza o un suo capo va desunto dall’utilità giuridica che dall’eventuale accoglimento del gravame può derivare alla parte che lo propone; è quindi inammissibile l’impugnazione della parte integralmente vittoriosa volta soltanto a ottenere una diversa motivazione o una più corretta soluzione di una questione giuridica priva di riflessi sulla decisione.
L’amministratore di s.r.l. che [ometta di presentare la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione IVA della società] risponde ai sensi dell’art. 2476 c.c. verso il socio del danno costituito dalle imposte, sanzioni e interessi accertati a carico di quest’ultimo in base alla presunzione di distribuzione di utili extracontabili propria delle società a ristretta base partecipativa, perché tale accertamento deriva a cascata dalla condotta omissiva dell’amministratore. Non può imputarsi al socio, ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c., di non aver impugnato l’avviso di accertamento, perché il giudizio tributario è oneroso e di esito incerto e grava sul socio l’onere, particolarmente arduo, di dimostrare che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti.
La cancellazione della società dal registro delle imprese in pendenza del giudizio di responsabilità promosso nei confronti dell’amministratore non estingue il credito risarcitorio, che si trasferisce ai soci, salvo che la società abbia inequivocamente manifestato la volontà di rimetterlo. Non integra rinuncia al credito la richiesta di cancellazione presentata, senza attendere l’esito del giudizio, dal liquidatore che sia [lo stesso amministratore convenuto in responsabilità].
La violazione dei doveri dell’amministratore è presupposto necessario ma non sufficiente della responsabilità risarcitoria verso la società, perché occorre provare anche il depauperamento del patrimonio sociale e il nesso causale con la condotta. Qualora, dopo la cancellazione della società, il debito tributario derivante dall’omessa dichiarazione gravi sui soci soltanto nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione o ricevuto nei due periodi d’imposta anteriori alla liquidazione, il danno non è provato in assenza di allegazione e prova di tali riscossioni.
È inammissibile il giuramento decisorio quando i fatti dedotti, anche se ammessi, non conducono automaticamente all’accoglimento della domanda ma richiedono una valutazione del giudice, come avviene per le condotte dell’amministratore da qualificare ai fini della responsabilità ex art. 2476 c.c.; l’ordinanza ammissiva può essere revocata anche dopo l’udienza fissata per la prestazione, indipendentemente dal contegno processuale delle parti.
La condotta gravemente negligente del socio che per anni si sia disinteressato dell’andamento della società, senza allarmarsi per la mancata convocazione delle assemblee annuali di approvazione dei bilanci e accontentandosi di generiche rassicurazioni del socio amministratore, può giustificare, unitamente al parziale accoglimento della domanda, la compensazione integrale delle spese di lite.
Il patto coevo alla conclusione dell’atto di cessione di partecipazioni sociali e rispetto ad esso difforme è provabile mediante giuramento decisorio, posto che l’atto di cessione delle partecipazioni sociali non richiede forma scritta ad substantiam, ma unicamente ad probationem.
La formula del giuramento decisorio - attese le finalità di questo speciale mezzo di prova - deve essere tale che, a seguito della prestazione del giuramento stesso, altro non resta al giudice che verificare l'"an iuratum sit", onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto.
È inammissibile il deferimento del giuramento decisorio ove la formulazione delle circostanze non porti, in caso di ammissione dei fatti rappresentati, automaticamente all'accoglimento della domanda ma richieda una valutazione di tali fatti da parte del giudice di merito.