È inammissibile perché nuova la domanda con cui l’attore, con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., estende le domande di accertamento della violazione, di inibitoria e di risarcimento a un diverso marchio adottato dal convenuto dopo il provvedimento cautelare, perché mutano sia il petitum sia i fatti costitutivi della domanda, e la nuova domanda non è conseguenza delle difese del convenuto, che non ha trattato del nuovo marchio nella comparsa di risposta. [Nella specie, il marchio «ICKX K2», usato per un’autovettura, era stato sostituito con «ICH-X»].
Ai sensi dell’art. 8, co. 3, c.p.i., i nomi di persona notori possono essere registrati o usati come marchio solo dall’avente diritto o con il suo consenso, per impedire che altri tragga vantaggio economico dallo sfruttamento della notorietà altrui. Il requisito della notorietà va inteso in senso ampio, e può essere provato con ogni mezzo: le indagini demoscopiche sono solo un possibile strumento di prova, e la copiosa documentazione sui successi sportivi, sulle pubblicazioni anche recenti e sulle collaborazioni commerciali del titolare del nome può prevalere sulle indagini prodotte dal convenuto, condotte su un numero limitato di intervistati. [Nella specie, ex pilota di Formula 1, vincitore di Gran Premi e della 24 Ore di Le Mans, ancora brand ambassador di case automobilistiche e di orologi].
Viola l’art. 8, co. 3, c.p.i. anche l’uso come marchio del solo cognome della persona notoria, quando esso è di per sé idoneo a identificare il personaggio; la possibilità di associazione si era in concreto realizzata, come risultava da articoli di stampa e dal sito di un concessionario che dichiarava che il marchio prendeva il nome dal pilota. Non sussiste invece la violazione di un marchio di fatto, se non è allegato che il nome sia stato usato dal titolare come marchio. L’accoglimento della domanda ex art. 8 c.p.i. assorbe quelle di concorrenza sleale.
I criteri dell’art. 125 c.p.i. si applicano anche alla lesione del diritto sul nome notorio tutelato dal codice della proprietà industriale. Il danno è provato dalla vendita di prodotti contraddistinti dal nome senza il consenso del titolare, che è stato così privato del compenso che avrebbe potuto ricavare dall’autorizzazione. Nella retroversione degli utili si considera l’utile incrementale, ottenuto sottraendo dai ricavi i soli costi strettamente inerenti alla produzione e alla distribuzione dei beni, limitatamente ai beni effettivamente commercializzati con il segno illecito e non a quelli poi venduti con un marchio diverso; dall’utile va poi isolata la quota attribuibile al segno, che è solo uno dei fattori che influenzano la decisione di acquisto. La giusta royalty costituisce il limite inferiore del risarcimento, e va liquidato l’utile se di importo maggiore. [Nella specie, il CTU aveva attribuito al marchio un sesto della redditività; la documentazione sulle vendite depositata nel corso delle operazioni peritali era ammissibile ex art. 121, co. 5, c.p.i.].
Alla persona particolarmente notoria il cui nome sia stato usato come marchio senza consenso spetta anche il risarcimento del danno all’immagine, che può essere liquidato in via equitativa in misura pari alla metà del danno patrimoniale. Non è necessaria la pubblicazione della sentenza quando è già stato pubblicato il provvedimento cautelare di identico contenuto. [Nella specie, il tribunale ha inoltre disposto l’inibitoria, il ritiro dal commercio delle autovetture non ancora vendute, il trasferimento del nome a dominio corrispondente al cognome e una penale].
Sono opere fotografiche tutelate dall’art. 2, n. 7, l.d.a., e non semplici fotografie, gli scatti di un servizio che ritragga una celebre scrittrice nel contesto di una grande città con ambientazioni, angolazioni e inquadrature espressive della personalità dell’autore; la titolarità del fotografo può presumersi dal possesso dei negativi e dall’indicazione del suo nome come autore nel volume che le raccoglie, ai sensi dell’art. 8 l.d.a. La riproduzione integrale di una fotografia esclude l’utilizzazione libera prevista dall’art. 70 l.d.a.
Un social network come Facebook è hosting provider passivo e non prestatore di servizi di condivisione di contenuti online ai sensi dell’art. 17 della dir. (UE) 2019/790, e risponde delle fotografie caricate dagli utenti senza il consenso dell’autore solo quando il titolare gli abbia comunicato la violazione e l’intermediario non abbia provveduto alla rimozione. La comunicazione non richiede la forma della diffida, ma deve essere indirizzata al corretto destinatario e sufficientemente specifica da consentire le verifiche e la rimozione immediata: non lo sono le lettere generiche inviate alla società italiana del gruppo, mentre lo è quella indirizzata alla società irlandese con l’elenco dei link, dopo la quale, e comunque dopo la notifica della citazione, la rimozione deve seguire senza ulteriore ritardo.
Il danno può essere liquidato secondo la tariffa della SIAE per i siti web di organizzazioni a scopo di lucro, con la maggiorazione prevista per i social network, e il valore della giusta royalty può essere incrementato quando lo giustifichino le risultanze di causa e le presunzioni che ne derivano, come la diffusione e la condivisibilità delle immagini. Spetta inoltre il danno morale per la lesione del diritto alla paternità, liquidabile in via equitativa in proporzione al danno patrimoniale, e il risarcimento è debito di valore.
L’ordine all’intermediario di impedire il nuovo caricamento dei contenuti già rimossi e specificamente individuati non equivale a un obbligo generale di sorveglianza, perché esistono strumenti tecnologici adeguati, come i filtri di riconoscimento dei contenuti, per garantire al titolare una protezione ulteriore rispetto alla rimozione dei singoli contenuti, e può essere assistito da una penale giornaliera.
Il criterio del giusto prezzo del consenso o della giusta royalty, vale a dire del compenso che il contraffattore avrebbe pagato al titolare se avesse chiesto ed ottenuto una licenza per utilizzare l'altrui privativa industriale, previsto dall'art. 125 co. 2, c.p.i. costituisce un limite minimo o residuale di ammontare del risarcimento, voluto dal legislatore a garanzia della effettività della compensazione da utilizzare per liquidare il lucro cessante nel caso in cui il titolare non sia riuscito a dimostrare il mancato guadagno, non rappresentando detto criterio il danno effettivamente subito ma un cd. "minimo obbligatorio".
L'art. 125, comma 2, d.lgs. n. 30 del 2005, nella parte in cui consente la liquidazione del lucro cessante in base al "giusto prezzo del consenso" introduce una tecnica di semplificazione probatoria ma non elide del tutto l'onere probatorio in capo all'attore che deve quantomeno fornire le grandezze economiche da porre a fondamento della quantificazione richiesta, potendone ragionevolmente disporre.
Il danno cagionato dagli atti di concorrenza sleale non è in re ipsa ma, quale conseguenza diversa ed ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, necessita di prova secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito, sicché solo la dimostrazione della sua esistenza consente l'utilizzo del criterio equitativo per la relativa liquidazione. A non diverse conclusioni si giunge allorquando il danno in questione rivesta natura non patrimoniale e venga particolarmente in questione la lesione dell'immagine commerciale della vittima dell'illecito: un tale danno, difatti, non costituendo un mero danno-evento, deve essere sempre oggetto di allegazione e di prova.
La limitazione del brevetto è opponibile ai terzi ex tunc (nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto sia ammissibile che dotata di sufficiente altezza inventiva una limitazione di brevetto operata dall’attrice ai sensi dell’art. 79 c.p.i., cosa che, previo rigetto della riconvenzionale di accertamento della nullità formulata dalla convenuta ed accoglimento della domanda attorea di accertamento della contraffazione, ha permesso al Collegio di riconoscere un risarcimento commisurato all’intero periodo di durata della contraffazione).
Il criterio della "giusta royalty" o "royalty virtuale" segna solo il limite inferiore del risarcimento del danno liquidato in via equitativa e non può essere utilizzato laddove il danneggiato abbia offerto validi e ragionevoli criteri per procedere alla liquidazione del lucro cessante o ad una valutazione comunque equitativa più consistente.
La retroversione degli utili è diretta, più che a reintegrare il patrimonio leso del titolare della privativa, ad evitare l’arricchimento senza causa lecita del contraffattore, esprimendo principalmente una funzione di deterrenza della contraffazione (sia pure coordinata con il risarcimento del lucro cessante, del quale costituisce una alternativa); pertanto, il contraffattore va condannato alla retroversione degli utili anche laddove non siano stati forniti elementi atti a individuare un mancato guadagno del titolare della privativa in conseguenza della condotta contraffattiva, purché, però, l’arricchimento sia collegato causalmente con la violazione della privativa.
La valutazione comparativa tra fatturato perso dal titolare del diritto di proprietà industriale e fatturato conseguito dal contraffattore presuppone una complessa analisi, che tenga conto di tutta una serie di fattori, quali l’espansione o la contrazione naturale del mercato, il variare del relativo perimetro, i differenti prezzi di vendita e i relativi effetti sulle quantità vendute, nonché l’esistenza sul mercato di prodotti che siano lecitamente e ragionevolmente (anche se non “perfettamente”) sostitutivi di quelli del danneggiato, cosicché solo in assenza di prodotti sostitutivi è ragionevole concludere che le vendite realizzate dal contraffattore siano l’effetto di un’illecita sottrazione di vendite in capo al proprietario del diritto, mentre, qualora nel settore fosse presente un fenomeno di concorrenza, la diminuzione delle vendite del titolare del diritto sarebbe la conseguenza congiunta sia della distrazione operata dal contraffattore, sia di una legittima attività concorrenziale svolta da terzi.
I criteri generali di determinazione del danno enunciati dall’art. 125 c.p.i. sono quelli ricollegabili, alternativamente: 1) al mancato guadagno del titolare; 2) alla retroversione degli utili del contraffattore; 3) al criterio della giusta royalty, riconosciuto quest’ultimo come criterio residuale, atto a risarcire il danno minimo, applicabile cioè quando non sia possibile o conveniente riferirsi agli altri criteri.
La ricostruzione ermeneutica dell’art. 125 c.p.i. prevede quindi la facoltà di una scelta, da parte del danneggiato, tra le due alternative: a) risarcimento del danno emergente, del lucro cessante e degli altri danni con uno dei criteri previsti dai commi 1 e 2, cioè con i criteri dei profitti persi, delle royalties ragionevoli o della valutazione equitativa; b) indennizzo risarcitorio previsto dal comma 3, calcolato con il criterio della retroversione del profitto conseguito dal contraffattore, qualora tale quantificazione sia eccedente rispetto al danno risarcibile.
La pubblicità legale dei titoli di proprietà industriale dà luogo ad una presunzione di colpa a carico del contraffattore.
Nella tutela del design, il requisito del carattere individuale è rinvenibile nella c.d. differenza qualificata, non limitata a dettagli irrilevanti, ma incidente sull’impressione generale suscitata dal modello, con la conseguenza che l’ambito delle forme tutelabili risulta ampliato, rispetto alla (altro…)