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Sentenze con tag: gruppi di società

Tribunale di Genova, 12 Maggio 2021
Responsabilità dell’amministratore per condotte distrattive a favore della controllante
Se è vero che non sono sottoposte a sindacato di merito le scelte gestionali discrezionali, anche se presentino profili di...

Se è vero che non sono sottoposte a sindacato di merito le scelte gestionali discrezionali, anche se presentino profili di alea economica superiori alla norma, resta invece valutabile la diligenza mostrata nell’apprezzare preventivamente – se necessario, con adeguata istruttoria – i margini di rischio connessi all’operazione da intraprendere, così da non esporre l’impresa a perdite, altrimenti prevedibili.

Non esiste un superiore interesse di gruppo che legittimi indiscriminatamente il sacrificio degli interessi di cui è portatrice ciascuna delle singole società che lo compongono: l'autonomia soggettiva e patrimoniale di ciascuna delle società parte di un gruppo e l'autonomia e il dovere di fedeltà a cui sono tenuti i relativi amministratori pongono in capo a questi ultimi l'obbligo di perseguire in primo luogo l'interesse della singola società, che non può essere illegittimamente sacrificato a quello del gruppo.

A fronte di comportamenti dell’amministratore che ledono il patrimonio dell’ente e perciò appaiono contrari al suo obbligo di perseguire una corretta gestione societaria, gli eventuali benefici compensativi non possono ritenersi sussistenti solo perché la società fa parte di un gruppo, dovendo l’amministratore farsi carico di allegare e provare gli ipotizzati benefici indiretti, connessi al vantaggio complessivo del gruppo e la loro idoneità a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi dell’operazione compiuta e fermo restando che non si possono considerare compensabili nel senso indicato dalla norma i pregiudizi che minano l’esistenza stessa della società del gruppo e/o che comportano il venir meno della liquidità necessaria per la sua sopravvivenza.

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10/04/2024
Data sentenza: 12/05/2021
Registro : RG – 9188 –  2016
Tribunale di Napoli, 28 Giugno 2022
Responsabilità da direzione unitaria, conflitto di interessi di amministratori di s.r.l.
L’art. 2497 c.c. disciplina la responsabilità delle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento di altre società....

L’art. 2497 c.c. disciplina la responsabilità delle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento di altre società. È in quest’ambito, dunque, che si colloca la previsione di cui al secondo comma secondo il quale “risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio”. Ne discende, dunque, che la norma è da ascrivere al fenomeno dei gruppi societari, presupponendo l’esistenza di un’attività di direzione e coordinamento quale attività di fatto, giuridicamente rilevante, che si esplica come influenza dominante sulle scelte e determinazioni gestorie degli amministratori della società eterodiretta che ne sono i naturali referenti e destinatari. Il fatto lesivo cui fa riferimento il secondo comma, infatti, non è qualunque evento dannoso per la società, ma esclusivamente quello individuato dal primo comma e cioè il danno cagionato dalle “società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime”.

L’art. 2475-ter c.c. introduce, all’interno del diritto delle società, una norma rispondente al principio generale sancito dall’art. 1394 c.c. in materia contrattuale. In tema di conflitto di interessi degli amministratori di s.r.l. il legislatore non ha ritenuto opportuno introdurre una disciplina generale in ordine agli obblighi degli amministratori in conflitto di informazione preventiva o di astensione e ciò a differenza non solo del regime previgente alla riforma del diritto societario, ma anche della disciplina dettata per le società per azioni. Affinché possa discorrersi di conflitto di interessi del rappresentante rispetto a quello del rappresentato, deve essere provata l’esistenza di un rapporto di incompatibilità tra i due centri di interessi, da dimostrare in modo non astratto o ipotetico, ma tenendo conto dell’idoneità del singolo atto o negozio alla creazione dell’utile di un soggetto mediante il sacrificio dell’altro.

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24/02/2023
Data sentenza: 28/06/2022
Registro : RG – 3076 –  2017
Tribunale di Torino, 20 Febbraio 2019
Il diritto di informazione e di consultazione del socio non amministratore della S.r.l. sulle società controllate dalla società partecipata
Il diritto di consultazione del socio non amministratore ex art. 2476, secondo comma, c.c. riguarda i libri sociali e i...

Il diritto di consultazione del socio non amministratore ex art. 2476, secondo comma, c.c. riguarda i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione della S.r.l. di cui è socio.  Il socio non amministratore della S.r.l. controllante (altro…)

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28/12/2021
Data sentenza: 20/02/2019
Registro : RG – 25448 –  2018
Tribunale di Milano, 11 Gennaio 2016
Evidenza
Mancata attuazione dell’aumento di capitale e responsabilità degli amministratori della controllante per atti di mala gestio degli amministratori della controllata
La responsabilità degli amministratori della controllante non si configura automaticamente in caso di atti di mala gestio posti in essere...

La responsabilità degli amministratori della controllante non si configura automaticamente in caso di atti di mala gestio posti in essere dagli amministratori della controllata, non avendo alcun fondamento giuridico il presunto principio dell’automatica trasposizione ai primi della responsabilità per danni provocati alla controllata dai secondi. (altro…)

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03/05/2016
Data sentenza: 11/01/2016
Registro : RG – 52692 –  2011
Tribunale di Milano, 30 Dicembre 2015
Evidenza
Azione di responsabilità nei gruppi, onere probatorio in capo alla curatela fallimentare e qualificazione dell’operazione di rifinanziamento
Nell’azione di responsabilità esercitata nell’ambito di un gruppo, non possono essere prese in considerazione le richieste di responsabilità avanzate dal...

Nell'azione di responsabilità esercitata nell'ambito di un gruppo, non possono essere prese in considerazione le richieste di responsabilità avanzate dal curatore fallimentare, laddove vi siano state molteplici successioni di più soggetti nelle cariche sociali, in quanto non può essere ammessa (altro…)

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13/03/2016
Data sentenza: 30/12/2015
Registro : RG – 44733 –  2009
Tribunale di Milano, 24 Marzo 2015
Rapporti contrattuali infragruppo e trasferimento della sede sociale all’estero
L’azione risarcitoria ex art. 2497 c.c. può essere svolta anche dalla  società controllata che si dichiari lesa dall’attività di direzione...

L'azione risarcitoria ex art. 2497 c.c. può essere svolta anche dalla  società controllata che si dichiari lesa dall'attività di direzione e coordinamento della controllante.

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05/12/2015
Data sentenza: 24/03/2015
Registro : RG – 30750 –  2011
Tribunale di Milano, 25 Marzo 2013
Evidenza
Condanna di società capogruppo per danno cagionato alla controllata fallita in forza di azione esperita dal terzo assuntore del concordato
Ai sensi dell’art. 124 l. fall.  per “azioni di pertinenza della massa” devono intendersi quelle che derivano dal fallimento e...

Ai sensi dell'art. 124 l. fall.  per "azioni di pertinenza della massa" devono intendersi quelle che derivano dal fallimento e quelle spettanti al curatore in sostituzione dei creditori; non sono tali, invece, quelle proponibili dal curatore (altro…)

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28/11/2015
Data sentenza: 25/03/2013
Registro : RG – 52172 –  2011
Tribunale di Milano, 16 Marzo 2015
Evidenza
Ammissibilità dell’azione del creditore ex art. 2043 c.c. nei confronti degli amministratori della capogruppo: presupposti e onere probatorio dell’attore
A seguito della dichiarazione di fallimento della società debitrice, le domande del creditore nei confronti della società dirigente-socia e dei suoi amministratori ex artt. 2497,...

A seguito della dichiarazione di fallimento della società debitrice, le domande del creditore nei confronti della società dirigente-socia e dei suoi amministratori ex artt. 2497, comma 1 e 2, c.c. e 2476, comma 7,  divengono improcedibili in assenza (altro…)

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30/06/2015
Data sentenza: 16/03/2015
Registro : RG – 60087 –  2014
Tribunale di Milano, 5 Marzo 2015
Evidenza
Invalidità delle delibere consiliari di srl e obbligo di motivazione ex art. 2497-ter c.c.
L’art. 2388 c.c., che disciplina per le s.p.a. i casi di invalidità delle delibere del consiglio di amministrazione, deve ritenersi...

L'art. 2388 c.c., che disciplina per le s.p.a. i casi di invalidità delle delibere del consiglio di amministrazione, deve ritenersi applicabile in via analogica anche alle srl, in applicazione di un principio generale di sindacabilità -  a iniziativa degli amministratori assenti o dissenzienti ovvero dei soci i cui interessi siano stati direttamente incisi - delle decisioni dell'organo amministrativo di società di capitali contrarie alla legge o allo statuto. (altro…)

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27/04/2015
Data sentenza: 05/03/2015
Registro : RG – 80486 –  2013
Tribunale di Milano, 22 Luglio 2013
Evidenza
Gruppi di società, flussi informativi infragruppo e obblighi delle società di vertice, disciplina antiriciclaggio e identificazione del “titolare effettivo”, intervento di terzo in fase di reclamo cautelare
Le società appartenenti a un gruppo societario hanno il diritto di ottenere dalle società al vertice del gruppo le informazioni...

Le società appartenenti a un gruppo societario hanno il diritto di ottenere dalle società al vertice del gruppo le informazioni necessarie per consentire alle prime di adempiere gli obblighi di trasparenza di cui alle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela stabilite dal d.lg. 231-2007, in particolare al fine di permettere ai soggetti sottoposti a tale disciplina con cui le società appartenenti al gruppo intrattengono rapporti, (altro…)

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16/09/2013
Data sentenza: 22/07/2013
Registro : RG – 36125 –  2013
Tribunale di Milano, 19 Settembre 2012
Inibizione della pubblicità effettuata ai sensi dell’art. 2497-bis per mancanza di un effettivo rapporto di controllo contrattuale
L’eventualità  che i creditori di una società, che falsamente si pubblicizzi come soggetta ad attività di direzione e coordinamento,  possano censurare in giudizio il comportamento...

L'eventualità  che i creditori di una società, che falsamente si pubblicizzi come soggetta ad attività di direzione e coordinamento,  possano censurare in giudizio il comportamento della capogruppo nello svolgimento (altro…)

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17/04/2013
Data sentenza: 19/09/2012
Registro : RG – 51635 –  2012
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