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Sentenze con tag: illecito a mezzo internet

Tribunale di Bari, 25 Ottobre 2026
Competenza territoriale per la contraffazione di marchio commessa a mezzo internet
Ai fini della competenza per territorio sulla domanda di contraffazione di marchio, il luogo in cui «i fatti sono stati...

Ai fini della competenza per territorio sulla domanda di contraffazione di marchio, il luogo in cui «i fatti sono stati commessi», ai sensi dell’art. 120, comma 6, c.p.i., norma speciale rispetto agli artt. 18 ss. c.p.c., è quello in cui si realizza la condotta lesiva e non quello in cui si verifica il danno, perché quest’ultimo coinciderebbe con la sede dell’attore e introdurrebbe un criterio generale di collegamento non previsto dalla legge e in contrasto con il foro della residenza o del domicilio del convenuto. Quando la violazione sia commessa a mezzo internet [mediante la predisposizione in un sito di parole chiave che evocano il marchio altrui], rileva il luogo in cui si avvia l’immissione nella rete dei contenuti lesivi, che coincide con la sede o la residenza dell’inserzionista.

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02/10/2026
Data sentenza: 25/10/2026
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Giuseppe Rana
Registro : RG – 4306 –  2023
Tribunale di Roma, 25 Ottobre 2026
Individuazione del c.d. forum commissi delicti per violazioni della proprietà industriale via internet
In tema di violazione della proprietà industriale, ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente, l’art. 120, comma 6, c.p.i. indica...

In tema di violazione della proprietà industriale, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente, l'art. 120, comma 6, c.p.i. indica il criterio del luogo della commissione del fatto, cioè dove è stata tenuta la condotta lesiva e non dove si è verificato il danno, sicché, ove la violazione sia stata posta in essere tramite internet, rileva il luogo in cui il convenuto ha immesso i contenuti lesivi nel circuito telematico, che in via presuntiva corrisponde a quello in cui il medesimo ha il centro principale dei propri affari e, dunque, la propria sede.

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02/06/2026
Data sentenza: 25/10/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Fausto Basile
Registro : RG – 43339 –  2020
Tribunale di Roma, 25 Ottobre 2026
Competenza territoriale del giudice in materia di Illeciti civili a mezzo internet
In materia di  illecito civile, posto in essere attraverso l’uso di internet, la determinazione del luogo di commissione del fatto...

In materia di  illecito civile, posto in essere attraverso l’uso di internet, la determinazione del luogo di commissione del fatto illecito (c.d. “forum commissi delicti”),  ai fini della individuazione del Giudice territorialmente competente a conoscere della controversia, trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 120, commi 2 e 6, c.p.i. Secondo tali disposizioni l’azione deve proporsi dinanzi alla Sezione specializzata nella cui circoscrizione il convenuto ha la residenza o il domicilio ovvero i fatti sono stati commessi,  cioè dove è stata tenuta la condotta lesiva e non dove si è verificato il danno. Sicché, ove la violazione dei diritti di proprietà industriale  sia stata attuata tramite internet, rileva il luogo in cui il convenuto ha immesso i contenuti lesivi nel circuito telematico, che in via presuntiva corrisponde a quello in cui il medesimo ha il centro principale dei propri affari e, dunque, la propria sede.

 

 

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25/01/2026
Data sentenza: 25/10/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Fausto Basile
Registro : RG – 18905 –  2021
Tribunale di Milano, 12 Aprile 2018
Evidenza
Responsabilità degli ISP come fornitori di servizi di mero trasporto (mere conduit) e dynamic injunction
A fronte della reiterata perpetrazione del medesimo illecito attraverso siti alias – vale a dire moltiplicando i siti sui quali sono...

A fronte della reiterata perpetrazione del medesimo illecito attraverso siti alias - vale a dire moltiplicando i siti sui quali sono divulgati contenuti illeciti afferenti ai diritti di privativa altrui - è ammissibile una ordinanza di inibitoria che obblighi gli internet service provider (ISP), quali prestatori di servizi di mero trasporto dati (mere conduit), a bloccare l’accesso ai contenuti già accertati come illeciti, a prescindere dal nome a dominio utilizzato per diffondere detti contenuti. Un diverso comando (altro…)

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20/04/2020
Data sentenza: 12/04/2018
Registro : RG – 5164 –  2017
Tribunale di Torino, 9 Giugno 2017
Evidenza
Competenza per la violazione di diritti della P.I.: il forum commissi delicti deve essere riferito al luogo di realizzazione della condotta e non alla verificazione del danno
L’eccezione di incompetenza per territorio, quando la causa petendi consista nella violazione di diritti di proprietà intellettuale, deve essere decisa...

L’eccezione di incompetenza per territorio, quando la causa petendi consista nella violazione di diritti di proprietà intellettuale, deve essere decisa in applicazione dell’art. 120 Cpi, che costituisce norma speciale rispetto al genus degli artt. 18 e ss. Cpc. Il criterio di cui all'art. 120 comma 6 c.p.i., che attribuisce rilievo al luogo in cui “i fatti sono stati commessi”, deve essere riferito alla (altro…)

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27/10/2017
Data sentenza: 09/06/2017
Registro : RG – 9184 –  2017
Tribunale di Milano, 25 Ottobre 2026
Contraffazione a mezzo internet e competenza territoriale
La competenza territoriale del tribunale quale Sezione Specializzata dell’Impresa va riconosciuta secondo il criterio del forum delicti commissi, alternativamente, sia...

La competenza territoriale del tribunale quale Sezione Specializzata dell’Impresa va riconosciuta secondo il criterio del forum delicti commissi, alternativamente, sia nel luogo ove siano poste in essere le condotte censurate – produzione, commercializzazione, utilizzo ed offerta in vendita dei beni in contraffazione- sia nel luogo di verificazione dell’evento dannoso. La competenza territoriale sussiste anche nel luogo in cui ha sede la danneggiata, essendo stato il fatto illecito perpetrato a mezzo internet ed essendo la sede della danneggiata il luogo di divulgazione e percezione dell’illecito, deponendo in tale senso una interpretazione conforme e coerente con quella adottata dalla Corte Giustizia in tema di competenza giurisdizionale ex art. 7.2. reg. UE 1215/2012 ( già art 5 reg CE 44/2001). Infatti, il luogo in cui l’ “evento dannoso è avvenuto o può avvenire” va interpretato nel senso che per tale luogo deve intendersi quello in cui è avvenuta la lesione del diritto della vittima, senza avere riguardo al luogo dove si sono verificate o potrebbero verificarsi le conseguenze future di tale lesione. Nel caso di illecito consistente nella promozione e pubblicizzazione dei beni senza autorizzazione del titolare a mezzo di internet, la lesione del diritto della vittima è stato cagionato nel luogo di visualizzazione della promozione commerciale dei beni. Una diversa interpretazione, del disposto dell’art 7 reg. CE 1215/2012, che individui la competenza ora nel luogo dell’inserzionista, ora del server, renderebbe eccessivamente onerosa -se non addirittura impossibile- per la vittima dell’illecito l’individuazione della competenza e consentirebbe agli autori degli illeciti, che fanno ricorso al commercio elettronico, di sottrarsi alla competenza giurisdizionale italiana, pur operando sul mercato italiano, quando avessero sede all’estero, applicandosi in base al regolamento il medesimo criterio dell’ "evento dannoso”. In altre parole, si creerebbe un grave vulnus che pregiudicherebbe l’efficacia delle norme, per quanto rileva, del diritto industriale e delle direttive europee, qualora fosse consentito l’uso (illecito), mediante offerta o pubblicità su internet destinata a consumatori che si trovassero sul territorio dello stato, per il solo fatto che il server o il prodotto si trovi in uno stato terzo.

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23/10/2017
Data sentenza: 25/10/2026
Carica: Presidente
Giudice: Claudio Marangoni
Relatore: Silvia Giani
Registro : RG – 34739 –  2017
Tribunale di Milano, 25 Ottobre 2026
Vendita non autorizzata online di prodotti recanti dicitura “campione” e “vendita vietata”: giurisdizione ed esclusione dell’esaurimento dei diritti del titolare
In tema di giurisdizione, l’art. 7, co. I, n. 2 Reg. UE 1215/2012 conferma il criterio del luogo di verificazione...

In tema di giurisdizione, l'art. 7, co. I, n. 2 Reg. UE 1215/2012 conferma il criterio del luogo di verificazione dell’evento dannoso come criterio di competenza. In conformità a quanto affermato ripetutamente dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, per tale luogo deve intendersi quello in cui è avvenuta la lesione del diritto della vittima, senza avere riguardo al luogo dove si sono verificate o potrebbero verificarsi le conseguenze future di tale lesione.

In caso di illecito effettuato a mezzo internet (promozione e pubblicizzazione di beni senza autorizzazione del titolare), la lesione del diritto della vittima è stato cagionata nel luogo di visualizzazione della promozione commerciale dei beni. Una diversa interpretazione, in caso di illecito effettuato a mezzo internet, che individuasse la competenza ora nel luogo dell’inserzionista, ora del server, renderebbe non solo eccessivamente oneroso -se non addirittura impossibile- per la vittima dell’illecito stabilire il luogo idoneo a fondare il collegamento, ma anche consentirebbe agli autori degli illeciti, che facessero ricorso al commercio elettronico, di sottrarsi alla giurisdizione italiana, pur operando sul mercato italiano, quando avessero sede all’estero, applicandosi, in base al menzionato regolamento europeo, il medesimo criterio dell’”evento dannoso”. In altre parole, si creerebbe un grave vulnus che pregiudicherebbe l’efficacia delle norme, per quanto rileva, del diritto industriale e delle direttive europee, qualora fosse consentito l’uso di segni distintivi contro la volontà del titolare del diritto, mediante offerta o pubblicità su internet destinata a consumatori che si trovassero sul territorio dello stato, per il solo fatto che il server o il prodotto si trovi in uno stato terzo.

In caso di vendita non autorizzata di prodotti recanti dicitura "campione" e "vendita vietata", la presenza delle predette diciture esclude che sia implicitamente riconosciuto il consenso del titolare del marchio alla loro immissione in commercio e conferma la non esistenza dei presupposti di operatività dell’esaurimento del diritto, per carenza del consenso del titolare.

La vendita di prodotti, quand'anche autorizzata e pertanto soggetta ad esaurimento dei diritti, in violazione delle disposizioni dell’etichettatura (mancata menzione degli ingredienti) e con alterazione dei prodotti nella parte relativa al confezionamento configurerebbe un "motivo legittimo" che giustifica l’opposizione del titolare del diritto.

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24/07/2017
Data sentenza: 25/10/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Silvia Giani
Registro : RG – 24793 –  2017
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