Per effetto della delibera di esclusione per morosità del socio di cooperativa edilizia, quest’ultimo è tenuto a rilasciare l’alloggio sociale e a rifondere alla cooperativa l’indennità di occupazione dell’immobile, in applicazione analogica dell’art. 1591 c.c., che costituisce espressione di un principio riferibile a tutti i tipi di contratto con i quali viene concessa l’utilizzazione del bene dietro corrispettivo.
Nella cooperativa edilizia a proprietà indivisa lo status di socio costituisce il presupposto per ottenere e conservare l’assegnazione in godimento dell’alloggio sociale. L’esclusione del socio moroso nel pagamento del canone di godimento, deliberata dagli amministratori in conformità allo statuto dopo l’infruttuoso invito a regolarizzare la morosità e non opposta nel termine previsto, è legittima e comporta la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio, il cui perdurante godimento costituisce occupazione sine titulo e obbliga l’ex socio al rilascio.
La domanda di accertamento della legittimità dell’esclusione del socio da una cooperativa edilizia attiene al rapporto sociale e alla sua estinzione e rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa, alla quale spetta provvedere anche sulle domande connesse di rilascio dell’alloggio sociale, di pagamento dei canoni di godimento e dell’indennità di occupazione senza titolo.
La cooperativa che agisca per l’accertamento della legittimità dell’esclusione del socio moroso e per il pagamento dei canoni di godimento è tenuta a provare soltanto l’esistenza del titolo, ossia la fonte negoziale o legale del suo diritto, e può limitarsi ad allegare l’inadempimento della controparte, spettando al socio convenuto la prova del fatto estintivo costituito dall’avvenuto adempimento.
L’indennità dovuta dal socio escluso per l’occupazione senza titolo dell’alloggio sociale va determinata applicando in via analogica il criterio dell’art. 1591 c.c. e comunque in misura corrispondente a quanto la cooperativa avrebbe percepito dall’assegnazione dell’alloggio ad altro socio. Sui canoni e sulle indennità, trattandosi di debiti di valuta, sono dovuti gli interessi di mora al saggio legale, e la rivalutazione monetaria non spetta in difetto di allegazione di un maggior danno da ritardato pagamento.
È legittima la delibera del C.d.A. di una società cooperativa di esclusione del socio per violazione degli obblighi statutari, previsti a pena di esclusione del socio dalla società, relativi al pagamento dei canoni di godimento dell’alloggio sociale assegnato al socio, con conseguente decadenza dall’assegnazione dell’immobile sociale.
Poiché l’assegnazione in godimento dell’immobile comporta la corresponsione del canone di godimento, la morosità maturata forma oggetto di condanna al pagamento.
Oltre alla condanna alla corresponsione dei canoni maturati sino all’esclusione, il socio escluso è altresì tenuto al pagamento dell’indennità per l’occupazione sine titulo.
L'esclusione di un socio da una società cooperativa edilizia per il mancato pagamento del canone di locazione relativo all'immobile assegnatogli in godimento comporta tanto la restituzione dell’immobile quanto il pagamento delle somme residue dovute, per il periodo successivo alla esclusione, per occupazione “sine titulo” dell'immobile fino alla sua riconsegna. (altro…)
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 168/2003, il Tribunale delle Imprese è competente, tra l’altro, in materia di rapporti societari relativi alle società cooperative, ivi compresi quelli concernenti l’accertamento, la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto societario, cosicché la controversia concernente l'esclusione per morosità del socio di cooperativa edilizia è di competenza del Tribunale delle Imprese. (altro…)
L’indennità per occupazione sine titulo, nel caso di società cooperativa edilizia, è dovuta in applicazione analogica dell’art. 1591 c.c. - il quale, secondo la Corte di Cassazione, costituisce “espressione di un principio riferibile a tutti i tipi di contratto con i quali viene concessa l’utilizzazione del bene dietro corrispettivo” (cfr. Cass. 9977/2011 e Id. 15301/2000).
In materia di assegnazione dell'alloggio sociale ed in relazione alla domanda volta al riconoscimento degli interessi e della rivalutazione monetaria del credito per i canoni contrattuali scaduti e per l'indennità di occupazione, occorre operare un distinguo. Il credito per canoni contrattuali scaduti è credito pecuniario di valuta soggetto al principio nominalistico ex art. 1277 c.c., non rivalutabile, e pertanto produce interessi solo dalla costituzione in mora ex art. 1282 comma 2 c.c., trattandosi di credito per pigioni. In carenza di allegazione sulla data di messa in mora, gli interessi decorrono dalla notificazione della citazione a giudizio. Il credito risarcitorio per indennità di occupazione è invece, credito di valore che va liquidato in valori monetari attuali, cui si perviene applicando gli indici Istat FOI su ciascuna somma dovuta alla scadenza di ogni trimestre. Sulla somma dovuta così rivaluta, spettano altresì gli interessi compensativi che si calcolano secondo l'insegnamento della Corte di legittimità (Cass. civ., Sez. Un., 17 febbraio 1995, n. 1712).
A seguito dell'esclusione del socio di cooperativa edilizia per inadempienze alle obbligazioni sociali, la società ha diritto ad ottenere il pagamento dell’indennità di occupazione dell’alloggio detenuto sine titulo (altro…)
La mancata contestazione avverso la delibera di esclusione del socio di cooperativa al quale era stato concesso in godimento un alloggio sociale dà diritto al rilascio dell’immobile e al pagamento dell’indennità di occupazione, dovuta in ragione della occupazione sine titulo del medesimo. L’art. 1591 c.c. in materia di danni (altro…)