Quella spettante ai sindaci è una retribuzione annuale, secondo quanto è coerente, del resto, con la durata che connota, come scansione dell'attività di impresa, l’esercizio sociale. Ne segue, allora, che è con questa unità di misura (della singola annualità) che l'inadempimento degli obblighi di controllo deve venire a confrontarsi in relazione al riconoscimento del diritto al compenso del sindaco.
Il credito del sindaco per compensi professionali dovuti per la carica sociale costituisce un’obbligazione pecuniaria di valuta e, come tale su tali importi sono dovuti interessi: i) al tasso legale dal giorno della prima diffida ad adempiere; ii) al tasso previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell’art. 1284, co. 4 c.c., dal giorno del deposito della domanda giudiziale. Il dies a quo relativo alla debenza degli interessi moratori al tasso maggiorato non può essere individuato nel giorno della comunicazione dell’invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita in quanto l’art. 1284, co. 4 c.c. fa testualmente riferimento alla domanda giudiziale, per tale intendendosi la domanda proposta con atto introduttivo di un giudizio dinanzi all’autorità giudiziaria. L’equiparazione della comunicazione dell’invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita alla domanda giudiziale, infatti, vale soltanto con riferimento alla prescrizione e alla decadenza. Ciò esclude la possibilità di una estensione generalizzata dalla citata condizione di procedibilità del concetto di “domanda giudiziale” ai sensi e per gli effetti dell’art. 1284 comma 4 c.c..
Affinché possa configurarsi un collegamento contrattuale tra il contratto di cessione di quota di società e il contratto di cessione del ramo d'azienda (di cui la quota non è parte) è necessario che sussistano: (i) una "unitarietà dell'interesse globalmente perseguito"; (altro…)
In materia di assegnazione dell'alloggio sociale ed in relazione alla domanda volta al riconoscimento degli interessi e della rivalutazione monetaria del credito per i canoni contrattuali scaduti e per l'indennità di occupazione, occorre operare un distinguo. Il credito per canoni contrattuali scaduti è credito pecuniario di valuta soggetto al principio nominalistico ex art. 1277 c.c., non rivalutabile, e pertanto produce interessi solo dalla costituzione in mora ex art. 1282 comma 2 c.c., trattandosi di credito per pigioni. In carenza di allegazione sulla data di messa in mora, gli interessi decorrono dalla notificazione della citazione a giudizio. Il credito risarcitorio per indennità di occupazione è invece, credito di valore che va liquidato in valori monetari attuali, cui si perviene applicando gli indici Istat FOI su ciascuna somma dovuta alla scadenza di ogni trimestre. Sulla somma dovuta così rivaluta, spettano altresì gli interessi compensativi che si calcolano secondo l'insegnamento della Corte di legittimità (Cass. civ., Sez. Un., 17 febbraio 1995, n. 1712).
Le previsioni in materia di tasso di interesse contenute nel d. lgs. n. 231/2002 non sono applicabili al rapporto obbligazionario nel quale il sottoscrittore del prestito abbia agito non nella veste di imprenditore (vale a dire quale soggetto “esercente un’attività economica organizzata od una libera professione”, secondo la definizione di cui all’art.2 dello stesso d. lgs.) ma (altro…)