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Sentenze con tag: intervento adesivo

Tribunale di Milano, 11 Marzo 2025
Impugnazione di delibere assembleari: legittimazione passiva esclusiva della società e inammissibilità dell’intervento autonomo
Nel giudizio di annullamento delle deliberazioni assembleari, sia in fase cautelare sia in fase di merito, legittimata passiva è la...

Nel giudizio di annullamento delle deliberazioni assembleari, sia in fase cautelare sia in fase di merito, legittimata passiva è la sola società. È ammissibile soltanto l’intervento volontario del socio o dell’amministratore adesivo alla posizione della società e diretto a far salvi gli effetti della delibera impugnata, con il quale l’interveniente introduce un interesse ad adiuvandum rispetto a quello della società, unica titolare di un’autonoma posizione di diritto soggettivo. È invece inammissibile l’intervento autonomo del socio o dell’amministratore diretto a far valere una posizione autonoma e antitetica rispetto a quella della società, alla quale soltanto è imputata la volontà espressa dai soci e che sola è legittimata a far valere l’interesse a mantenere l’efficacia delle proprie delibere.

Va qualificato come autonomo ex art. 105, comma 1, c.p.c., e quindi è inammissibile, l’intervento del socio o dell’amministratore che chieda il rigetto del ricorso cautelare e il mantenimento dell’efficacia delle delibere impugnate quando la società [costituita a mezzo del curatore speciale] abbia concluso per la sospensione; ne consegue l’inammissibilità del reclamo proposto dall’interveniente per motivi di merito. Anche qualificato come adesivo, l’intervento non consentirebbe il reclamo, precluso all’interventore adesivo dall’acquiescenza della parte principale al provvedimento.

Il reclamo dell’interveniente è ammissibile quanto alla condanna alle spese pronunciata nei suoi confronti, trattandosi di statuizione che incide direttamente e soltanto sulla sua posizione soggettiva. L’amministratore interveniente che abbia aderito all’eccezione di incompetenza territoriale al fine del rigetto del ricorso assume, per effetto del rigetto anche implicito dell’eccezione, la veste di parte soccombente; la condanna alle spese prescinde dall’attività difensiva svolta dalla parte vittoriosa, che può incidere solo sul quantum.

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22/10/2026
Data sentenza: 11/03/2025
Carica: Presidente
Giudice: Amina Simonetti
Relatore: Alima Zana
Registro : RG – 32087 –  2025
Tribunale di Ancona, 23 Ottobre 2026, n. 1094/2024
Delibera sul compenso dell’amministratore socio di maggioranza: conflitto di interessi e onere della prova
Non è annullabile per conflitto di interessi ai sensi dell’art. 2479 ter c.c., né per abuso della regola di maggioranza,...

Non è annullabile per conflitto di interessi ai sensi dell’art. 2479 ter c.c., né per abuso della regola di maggioranza, la delibera assembleare di s.r.l. che determina il compenso dell’amministratore per il solo fatto che sia stata adottata con il voto determinante dello stesso amministratore in veste di socio, perché l’interesse dell’amministratore al compenso non è di per sé confliggente con quello della società; la delibera è invalida soltanto se il compenso risulti manifestamente sproporzionato, avuto riguardo, in primo luogo, alla natura e all’ampiezza dei compiti dell’amministratore e al compenso corrente nel mercato per analoghe prestazioni in società di analoghe dimensioni e, in funzione complementare, alla situazione patrimoniale e all’andamento economico della società, anche nella prospettiva dell’attività sociale successiva. L’onere di allegare e provare tale sproporzione grava sul socio che impugna, e non è assolto dalla generica deduzione dell’eccessività del compenso rispetto alle funzioni svolte e alle dimensioni dell’impresa.

Nel giudizio di impugnazione delle delibere assembleari l’unica legittimata passiva è la società; l’amministratore convenuto in proprio, che dalla delibera impugnata si sia visto riconoscere il compenso, è privo di legittimazione passiva, ma la sua costituzione può essere qualificata come intervento adesivo dipendente ai sensi dell’art. 105 c.p.c., essendo egli portatore di un interesse giuridicamente qualificato a sostenere la validità della delibera.

È infondata la domanda di annullamento della delibera per mancato raggiungimento del quorum deliberativo, formulata soltanto in sede di precisazione delle conclusioni, quando il socio di maggioranza che ha votato a favore risulti titolare della partecipazione in forza di un acquisto iscritto nel registro delle imprese prima dell’assemblea, restando irrilevante la riserva di contestarne in separata sede la validità.

La consulenza tecnica d’ufficio non può essere disposta per esonerare la parte dall’onere di allegare e provare i fatti costitutivi della domanda, né per compiere un’indagine meramente esplorativa.

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18/10/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Numero: 1094/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Gabriella Pompetti
Registro : RG – 1477 –  2022
Corte d'appello di Ancona, 1 Dicembre 2024, n. 66/2024
Contributo dell’ente pubblico socio di società consortile: titolo sospeso e revocato nel giudizio di rinvio
Nel giudizio di rinvio disposto dalla Cassazione per l’errata individuazione del termine di prescrizione, il giudice deve esaminare, in applicazione...

Nel giudizio di rinvio disposto dalla Cassazione per l’errata individuazione del termine di prescrizione, il giudice deve esaminare, in applicazione dell’art. 276, comma 2, c.p.c., prima l’esistenza del diritto azionato e soltanto dopo la sua eventuale prescrizione; accertata l’insussistenza del diritto, l’eccezione di prescrizione resta assorbita. Non sussiste il diritto della società consortile a ottenere dall’ente pubblico socio l’erogazione del contributo deliberato, quando la delibera che lo ha concesso sia stata sospesa per l’inadempimento della società agli obblighi informativi, così perdendo efficacia, e la società sia stata poi dichiarata decaduta da tutti i finanziamenti, erogati e non erogati, per il loro utilizzo non corretto [nella specie, il contributo era vincolato alla realizzazione di un’infrastruttura pubblica che la società, posta in liquidazione, non era più in condizione di realizzare].

Il giudice ordinario, nel valutare la pretesa della società consortile all’erogazione di un contributo pubblico, non può sindacare la validità e l’efficacia degli atti amministrativi di sospensione e decadenza né l’accertamento dei presupposti per l’erogazione, perché tale esame esorbita dalla sua giurisdizione e, nel giudizio di rinvio, dalle questioni devolute.

È inammissibile, ai sensi dell’art. 344 c.p.c., l’intervento adesivo dipendente spiegato per la prima volta nel giudizio di rinvio, e le spese vanno poste a carico dell’interveniente che, dopo aver dichiarato di rinunciare all’intervento, abbia continuato a svolgere attività difensiva.

All’esito del giudizio di rinvio le spese dell’intero processo vanno regolate secondo il principio di causalità, tenendo conto soltanto dell’esito finale della lite e non di quello dei singoli gradi, ma vanno liquidate con riferimento a ciascun grado secondo i parametri vigenti all’epoca della relativa decisione.

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18/10/2026
Data sentenza: 01/12/2024
Numero: 66/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Pier Giorgio Palestini
Registro : RG – 541 –  2021
Tribunale di Catanzaro, 23 Ottobre 2026, n. 2330/2026
Vizi del consenso del cessionario già amministratore e legittimazione all’opposizione nella cessione di quote
Il cessionario di quote di s.r.l. che chieda l’annullamento della cessione per errore o dolo, la risoluzione per mancanza delle...

Il cessionario di quote di s.r.l. che chieda l’annullamento della cessione per errore o dolo, la risoluzione per mancanza delle qualità promesse o la riduzione del prezzo, adducendo l’esistenza di passività sociali a lui ignote al momento dell’acquisto, deve provare specificamente i presupposti dei vizi denunciati, e l’onere è tanto più rigoroso quando egli fosse amministratore della società da anni prima della cessione, essendo inverosimile che non avesse contezza della reale consistenza patrimoniale; le domande genericamente formulate, che mirano a esercitare una sorta di ius poenitendi fondato sulla non convenienza dell’operazione, vanno respinte [cessione della metà del capitale di una società esercente un bar gelateria per un prezzo pari a sei volte il valore nominale delle quote].

Nelle controversie relative alla cessione di partecipazioni sociali l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso per il pagamento del prezzo va proposta dal cessionario ingiunto nella sua qualità di contraente, perché la società, terza rispetto al contratto, non è legittimata a proporla, sicché l’opposizione spiegata dall’ingiunto nella qualità di amministratore della società va rigettata per difetto di legittimazione.

È inammissibile l’intervento in proprio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo spiegato dall’ingiunto dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 641 c.p.c., perché, se qualificato come adesivo dipendente, segue la sorte della parte adiuvata e, se qualificato come autonomo, consentirebbe di eludere il termine di decadenza per l’opposizione, potendo il decreto essere ormai contestato soltanto con l’opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 c.p.c., che presuppone la prova della mancata tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità della notificazione, caso fortuito o forza maggiore.

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15/10/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Numero: 2330/2026
Carica: Presidente
Giudice: Adele Ferraro
Relatore: Mario Rocco Vincenzo
Registro : RG – 1646 –  2022
Tribunale di Venezia, 23 Ottobre 2026
Reclamo contro la sospensione della revoca dell’amministratore: limiti del mandataire successoral e pubblicità ex art. 2470 c.c.
Il mandataire successoral nominato dal giudice francese, la cui nomina opera in Italia ai sensi dell’art. 39 del reg. (UE)...

Il mandataire successoral nominato dal giudice francese, la cui nomina opera in Italia ai sensi dell’art. 39 del reg. (UE) n. 650/2012, non subentra nella qualità di socio della s.r.l. partecipata dal de cuius, ma può esercitarne i diritti sociali per gli atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione provvisoria, compreso il voto sulle decisioni necessarie alla continuazione a breve termine dell’attività, come l’approvazione dei bilanci o il rinnovo delle cariche in scadenza. Spetta al giudice italiano, e al presidente dell’assemblea in sede di ammissione al voto, verificare che i poteri conferiti secondo la legge della successione coprano l’atto compiuto.

È invece atto di gestione attiva, che richiede l’autorizzazione del giudice che lo ha nominato, la convocazione dell’assemblea per revocare l’amministratore unico nominato a tempo indeterminato, in carica da anni per scelta del de cuius, e sostituirlo con persona scelta dal mandataire, perché la delibera incide sulla struttura organizzativa della società e la espone al rischio di risarcimento. Il voto determinante espresso in eccesso rispetto ai poteri di rappresentanza non concorre validamente alla formazione della volontà assembleare e rende annullabile la deliberazione.

L’art. 2470 c.c. va riferito a tutte le vicende che attribuiscono l’esercizio dei diritti sociali a un soggetto diverso dal titolare, e la pubblicità è condizione inderogabile, non surrogabile dalla conoscenza di fatto acquisita dalla società, sicché non rileva che in passato l’amministratore abbia ammesso al voto quel soggetto. Il periculum della sospensione ai sensi dell’art. 2378 c.c. si accerta con la comparazione dei pregiudizi, senza richiedere il danno irreparabile, e può consistere nel riflesso sulla reputazione dell’amministratore revocato, nel compenso sproporzionato attribuito al nuovo amministratore e nel rischio di diminuzione del valore della partecipazione del ricorrente, socio superstite titolare della facoltà statutaria di escludere gli eredi. L’interveniente adesivo dipendente non è autonomamente legittimato al reclamo cautelare, salvo che per le questioni relative alla propria posizione processuale.

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26/09/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Carica: Presidente
Giudice: Lina Tosi
Relatore: Chiara Campagner
Registro : RG – 15097 –  2025
Tribunale di Venezia, 8 Dicembre 2025
Revoca dell’amministratore di s.r.l.: voto del soggetto non iscritto nel registro delle imprese e reclamo dell’interveniente adesivo
L’iscrizione nel registro delle imprese prevista dall’art. 2470 c.c. è necessaria, ai fini dell’esercizio dei diritti sociali nei confronti della...

L’iscrizione nel registro delle imprese prevista dall’art. 2470 c.c. è necessaria, ai fini dell’esercizio dei diritti sociali nei confronti della s.r.l., anche per le vicende che, senza trasferimento della titolarità della quota, introducono nell’operare sociale un soggetto diverso dal titolare legittimato a esercitarli. Vi è tenuto anche il mandataire successoral nominato dal giudice francese per amministrare la successione di un socio titolare del 96,75% della società di gestione dei marchi, la cui nomina opera in Italia ai sensi dell’art. 39 del reg. (UE) n. 650/2012 e non lo esime dalla pubblicità, al pari del trustee. Spetta al giudice italiano, poiché la vita della società è regolata dalla legge italiana, verificare secondo la legge della nomina i poteri dell’amministratore della successione, che per l’art. 784 del Code civil comprendono senza autorizzazione il voto sulle sole decisioni necessarie alla continuazione a breve termine dell’attività.

È quindi sospesa ai sensi dell’art. 2378 c.c. la delibera di revoca dell’amministratore unico adottata con il voto determinante di un soggetto non iscritto, senza che rilevi la pluriennale ammissione al voto tollerata dallo stesso amministratore, trattandosi di disciplina imperativa e non potendosi rinunciare a un diritto non ancora sorto; spetta al presidente dell’assemblea vagliare in sede di ammissione al voto i poteri concreti di chi intende esercitarlo.

Nel giudizio di impugnazione di delibera il rapporto processuale si instaura tra l’impugnante e la società, e l’interveniente adesivo dipendente, che non fa valere un diritto proprio e autonomo, non è legittimato a proporre reclamo cautelare contro l’ordinanza di sospensione, potendo solo svolgere difese nel reclamo della parte legittimata. Il periculum per l’amministratore revocato si apprezza anche nel riflesso negativo sulla sua credibilità professionale e, quando sia socio, nel suo interesse a che la società resti amministrata da persona di fiducia, mentre la cessione di asset sociali non è di per sé lesiva se non se ne indicano modalità e condizioni pregiudizievoli.

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25/09/2026
Data sentenza: 08/12/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Lina Tosi
Registro : RG – 15098 –  2025
Tribunale di Bologna, 23 Ottobre 2026, n. 1000/2025
Uso pubblicitario dell’immagine della modella oltre la licenza: legittimazione dell’agenzia e prezzo del consenso
L’agenzia di model management che, in forza del contratto di mandato in esclusiva con la modella, sia l’unico soggetto abilitato...

L’agenzia di model management che, in forza del contratto di mandato in esclusiva con la modella, sia l’unico soggetto abilitato a concedere a terzi i diritti di utilizzazione economica dell’immagine è legittimata ad agire in via extracontrattuale, ai sensi degli artt. 96 e 158 l.d.a., per il risarcimento del danno patrimoniale derivante dall’uso non autorizzato dell’immagine da parte del terzo, che la priva delle utilità economiche che le sarebbero spettate in caso di condotta lecita; la modella che sottoscriva l’atto di citazione senza proporre domande assume la posizione di interveniente adesiva ex art. 105, comma 2, c.p.c. e non è tenuta a partecipare alla negoziazione assistita obbligatoria.

L’utilizzo dell’immagine della modella come cartellonistica pubblicitaria nella vetrina di un punto vendita, a distanza di anni dal servizio fotografico, non rientra nel contratto che aveva concesso i diritti di utilizzazione per la sola realizzazione di un lookbook fotografico e per una durata limitata, e costituisce illecito ai sensi dell’art. 158 l.d.a. Il danno può essere determinato in via equitativa secondo il criterio del prezzo del consenso, tenendo conto del corrispettivo a suo tempo pattuito per il servizio fotografico, dell’obiettiva incertezza sulla durata dell’esposizione, che era onere del convenuto precisare, e della condotta collaborativa del convenuto, che abbia rimosso l’immagine subito dopo la segnalazione; tale tempestiva rimozione, non accompagnata da rivendicazioni del diritto all’uso, fa venir meno l’interesse alla tutela inibitoria.

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22/09/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Numero: 1000/2025
Carica: Presidente
Giudice: Michele Guernelli
Relatore: Antonio Costanzo
Registro : RG – 11307 –  2021
Tribunale di Venezia, 23 Ottobre 2026, n. 1390/2023
Competenza delle sezioni specializzate per connessione impropria alla controversia tipica.
La competenza delle Sezioni Specializzate sussiste anche in caso di connessione impropria alle controversie tipiche elencate nell’art. 3 comma 1...

La competenza delle Sezioni Specializzate sussiste anche in caso di connessione impropria alle controversie tipiche elencate nell’art. 3 comma 1 c.p.i.

In caso di condotte illecite nei confronti della società controllata, la controllante subisce il pregiudizio ad un mero interesse di fatto, in quanto socio unico e capogruppo; tale pregiudizio non legittima né l’intervento adesivo autonomo né quello dipendente della controllante.

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10/08/2025
Data sentenza: 23/10/2026
Numero: 1390/2023
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Liliana Guzzo
Registro : RG – 4761 –  2020
Tribunale di Venezia, 1 Agosto 2024, n. 2410/2024
Impugnazione delle delibere assembleari: profili processuali
Nei giudizi di impugnazione avverso delibere assembleari, legittimata passiva è esclusivamente la società, alla quale è soggettivamente imputata la manifestazione...

Nei giudizi di impugnazione avverso delibere assembleari, legittimata passiva è esclusivamente la società, alla quale è soggettivamente imputata la manifestazione di volontà espressa dall’assemblea dei soci, mentre i soci non impugnanti devono sottostare agli effetti della sentenza di annullamento della delibera. L’azione di impugnazione della delibera di una società di capitali può essere proposta nei confronti della sola società e non già nei confronti degli altri soci non impugnanti che hanno votato favorevolmente, i quali possono tuttavia dispiegare intervento adesivo delle ragioni della società.

Il concetto di sospensione dell’esecuzione della deliberazione, di cui all’art. 2378 c.c., richiamato dall’art. 2479 c.c., deve essere interpretato come riferito alla sospensione dell’efficacia della delibera, dovendosi pertanto intendere che possano essere oggetto di sospensione cautelare anche le deliberazioni che siano già state eseguire, ma i cui effetti si protraggano nel tempo, pregiudicano i diritti dei soci assenti o dissenzienti.

Gli effetti caducatori o ripristinatori della sentenza di annullamento della deliberazione assembleare, di natura costitutiva, si producono solo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza stessa.

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22/10/2024
Data sentenza: 01/08/2024
Numero: 2410/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Lisa Torresan
Registro : RG – 4520 –  2024
Tribunale di Palermo, 20 Aprile 2022
Azione di responsabilità ex art. 2476 c.c.: profili processuali e natura del debito risarcitorio
L’art. 2476, co. 3, c.c. contempla un’ipotesi di sostituzione processuale che rende comunque necessaria la compartecipazione al giudizio della società...

L’art. 2476, co. 3, c.c. contempla un’ipotesi di sostituzione processuale che rende comunque necessaria la compartecipazione al giudizio della società titolare del credito risarcitorio, in quanto nel suo patrimonio confluirà la somma eventualmente liquidata all’esito positivo del giudizio, onde, la sua presenza attiva, con possibilità anche di resistere all’azione, si giustifica anche in ragione del brocardo nemo invitus locupletari potest.

Alla luce del disposto dell’art. 2476 c.c., chi non riveste il ruolo di legale rappresentante, socio e/o creditore della società non è legittimato in alcun modo ad agire per conto e/o in luogo di quest’ultima per far valere la responsabilità degli amministratori.

L’interesse richiesto per la legittimazione all’intervento adesivo dipendente nel processo in corso fra altri soggetti (art. 105, co. 2, c.p.c.), deve essere non di mero fatto, ma giuridico, nel senso che tra adiuvante e adiuvato deve sussistere un vero e proprio rapporto giuridico sostanziale, tal che la posizione soggettiva del primo in questo rapporto possa essere – anche solo in via indiretta o riflessa – pregiudicata dal disconoscimento delle ragioni che il secondo sostiene contro il suo avversario in causa.

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16/11/2023
Data sentenza: 20/04/2022
Registro : RG – 11757 –  2017
Tribunale di Venezia, 2 Ottobre 2023, n. 287/2023
Fallimento della s.r.l. e improcedibilità delle azioni di responsabilità promosse dal socio e dal creditore
A seguito del fallimento della s.r.l., il socio che abbia promosso l’azione sociale di responsabilità quale sostituto processuale della società...

A seguito del fallimento della s.r.l., il socio che abbia promosso l’azione sociale di responsabilità quale sostituto processuale della società ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c. perde la legittimazione, e così pure il singolo creditore che abbia proposto l’azione dei creditori sociali, perché il curatore è legittimato in via esclusiva all’azione ai sensi dell’art. 146 l. fall., che assorbe sia l’azione sociale sia l’azione dei creditori sociali, configurata in costanza di procedura come azione di massa. Resta salva soltanto l’azione individuale del terzo per danno diretto ai sensi dell’art. 2476, comma 7, c.c.

Quando il fallimento della società sopravviene nel corso del giudizio di responsabilità contro l’organo amministrativo, spetta soltanto al curatore decidere se proseguire le azioni originariamente promosse, accettando la causa nello stato in cui si trova con le preclusioni assertive e istruttorie già maturate, oppure instaurare autonomamente un nuovo giudizio ai sensi dell’art. 146 l. fall.; in difetto di prosecuzione da parte del curatore le domande degli originari attori sono improcedibili per sopravvenuto difetto di legittimazione attiva.

Il terzo chiamato in causa dal convenuto, nei cui confronti siano state proposte domande soltanto in via subordinata, difetta di interesse alla riassunzione del giudizio di responsabilità interrotto per il fallimento della società, perché quelle domande presuppongono la procedibilità delle domande originarie; né sussiste un suo autonomo interesse alla riassunzione per ottenere la regolazione delle spese del giudizio interrotto, che in caso di mancata riassunzione sono regolate dall’art. 310, ultimo comma, c.p.c.

È inammissibile l’intervento adesivo del creditore sociale nel giudizio di responsabilità promosso dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall., perché l’interesse a una migliore soddisfazione in sede di riparto è un interesse di mero fatto, perché l’esito del giudizio non incide sulla posizione giuridica del creditore, il cui diritto verso la società fallita non dipende dalla decisione.

La riunione di cause lascia inalterata l’autonomia dei giudizi per tutto quanto concerne la posizione assunta dalle parti in ciascuno di essi: le statuizioni e gli atti riferiti a un processo non si ripercuotono sull’altro per effetto della riunione, e permangono le preclusioni istruttorie e le decadenze già maturate.

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05/08/2023
Data sentenza: 02/10/2023
Numero: 287/2023
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Liliana Guzzo
Registro : RG – 5972 –  2016
Tribunale di Milano, 23 Settembre 2020
Il terzo che ha come unico legame con le parti in causa la parentela con i soci di una delle società coinvolte in giudizio non è titolare di un interesse tale da consentirgli di svolgere intervento adesivo dipendente nel giudizio medesimo
L’intervento in un giudizio da parte di un soggetto terzo che ha come unico legame con le parti in causa...

L’intervento in un giudizio da parte di un soggetto terzo che ha come unico legame con le parti in causa la parentela con i soci di una delle società coinvolte rappresenta un caso di interesse di mero fatto, che non attribuisce all’interveniente la legittimazione a svolgere un volontario adesivo dipendente ex art. 105 c.p.c.

Affinché un terzo possa intervenire, questi deve far valere - in relazione all'oggetto del processo o in dipendenza dal titolo in questo già dedotto - quantomeno una posizione  di interesse a sostenere le ragioni di una o di alcune delle parti, sotto il profilo del danno o del vantaggio riflessi che l'interveniente possa subire in dipendenza della soccombenza o della vittoria della parte adiuvata. L’intervento deve dunque fondarsi su una posizione di diritto direttamente riconosciuta dall’ordinamento, rimanendo esclusi quegli interessi che, pur dotati di rilevanza soggettiva o morale, non possiedano tali caratteri.

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21/04/2022
Data sentenza: 23/09/2020
Registro : RG – 5634 –  2020
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