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Sentenze con tag: intervento adesivo

Tribunale di Venezia, 12 Ottobre 2026
Reclamo contro la sospensione della revoca dell’amministratore: limiti del mandataire successoral e pubblicità ex art. 2470 c.c.
Il mandataire successoral nominato dal giudice francese, la cui nomina opera in Italia ai sensi dell’art. 39 del reg. (UE)...

Il mandataire successoral nominato dal giudice francese, la cui nomina opera in Italia ai sensi dell’art. 39 del reg. (UE) n. 650/2012, non subentra nella qualità di socio della s.r.l. partecipata dal de cuius, ma può esercitarne i diritti sociali per gli atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione provvisoria, compreso il voto sulle decisioni necessarie alla continuazione a breve termine dell’attività, come l’approvazione dei bilanci o il rinnovo delle cariche in scadenza. Spetta al giudice italiano, e al presidente dell’assemblea in sede di ammissione al voto, verificare che i poteri conferiti secondo la legge della successione coprano l’atto compiuto.

È invece atto di gestione attiva, che richiede l’autorizzazione del giudice che lo ha nominato, la convocazione dell’assemblea per revocare l’amministratore unico nominato a tempo indeterminato, in carica da anni per scelta del de cuius, e sostituirlo con persona scelta dal mandataire, perché la delibera incide sulla struttura organizzativa della società e la espone al rischio di risarcimento. Il voto determinante espresso in eccesso rispetto ai poteri di rappresentanza non concorre validamente alla formazione della volontà assembleare e rende annullabile la deliberazione.

L’art. 2470 c.c. va riferito a tutte le vicende che attribuiscono l’esercizio dei diritti sociali a un soggetto diverso dal titolare, e la pubblicità è condizione inderogabile, non surrogabile dalla conoscenza di fatto acquisita dalla società, sicché non rileva che in passato l’amministratore abbia ammesso al voto quel soggetto. Il periculum della sospensione ai sensi dell’art. 2378 c.c. si accerta con la comparazione dei pregiudizi, senza richiedere il danno irreparabile, e può consistere nel riflesso sulla reputazione dell’amministratore revocato, nel compenso sproporzionato attribuito al nuovo amministratore e nel rischio di diminuzione del valore della partecipazione del ricorrente, socio superstite titolare della facoltà statutaria di escludere gli eredi. L’interveniente adesivo dipendente non è autonomamente legittimato al reclamo cautelare, salvo che per le questioni relative alla propria posizione processuale.

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26/09/2026
Data sentenza: 12/10/2026
Carica: Presidente
Giudice: Lina Tosi
Relatore: Chiara Campagner
Registro : RG – 15097 –  2025
Tribunale di Venezia, 8 Dicembre 2025
Revoca dell’amministratore di s.r.l.: voto del soggetto non iscritto nel registro delle imprese e reclamo dell’interveniente adesivo
L’iscrizione nel registro delle imprese prevista dall’art. 2470 c.c. è necessaria, ai fini dell’esercizio dei diritti sociali nei confronti della...

L’iscrizione nel registro delle imprese prevista dall’art. 2470 c.c. è necessaria, ai fini dell’esercizio dei diritti sociali nei confronti della s.r.l., anche per le vicende che, senza trasferimento della titolarità della quota, introducono nell’operare sociale un soggetto diverso dal titolare legittimato a esercitarli. Vi è tenuto anche il mandataire successoral nominato dal giudice francese per amministrare la successione di un socio titolare del 96,75% della società di gestione dei marchi, la cui nomina opera in Italia ai sensi dell’art. 39 del reg. (UE) n. 650/2012 e non lo esime dalla pubblicità, al pari del trustee. Spetta al giudice italiano, poiché la vita della società è regolata dalla legge italiana, verificare secondo la legge della nomina i poteri dell’amministratore della successione, che per l’art. 784 del Code civil comprendono senza autorizzazione il voto sulle sole decisioni necessarie alla continuazione a breve termine dell’attività.

È quindi sospesa ai sensi dell’art. 2378 c.c. la delibera di revoca dell’amministratore unico adottata con il voto determinante di un soggetto non iscritto, senza che rilevi la pluriennale ammissione al voto tollerata dallo stesso amministratore, trattandosi di disciplina imperativa e non potendosi rinunciare a un diritto non ancora sorto; spetta al presidente dell’assemblea vagliare in sede di ammissione al voto i poteri concreti di chi intende esercitarlo.

Nel giudizio di impugnazione di delibera il rapporto processuale si instaura tra l’impugnante e la società, e l’interveniente adesivo dipendente, che non fa valere un diritto proprio e autonomo, non è legittimato a proporre reclamo cautelare contro l’ordinanza di sospensione, potendo solo svolgere difese nel reclamo della parte legittimata. Il periculum per l’amministratore revocato si apprezza anche nel riflesso negativo sulla sua credibilità professionale e, quando sia socio, nel suo interesse a che la società resti amministrata da persona di fiducia, mentre la cessione di asset sociali non è di per sé lesiva se non se ne indicano modalità e condizioni pregiudizievoli.

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25/09/2026
Data sentenza: 08/12/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Lina Tosi
Registro : RG – 15098 –  2025
Tribunale di Bologna, 12 Ottobre 2026, n. 1000/2025
Uso pubblicitario dell’immagine della modella oltre la licenza: legittimazione dell’agenzia e prezzo del consenso
L’agenzia di model management che, in forza del contratto di mandato in esclusiva con la modella, sia l’unico soggetto abilitato...

L’agenzia di model management che, in forza del contratto di mandato in esclusiva con la modella, sia l’unico soggetto abilitato a concedere a terzi i diritti di utilizzazione economica dell’immagine è legittimata ad agire in via extracontrattuale, ai sensi degli artt. 96 e 158 l.d.a., per il risarcimento del danno patrimoniale derivante dall’uso non autorizzato dell’immagine da parte del terzo, che la priva delle utilità economiche che le sarebbero spettate in caso di condotta lecita; la modella che sottoscriva l’atto di citazione senza proporre domande assume la posizione di interveniente adesiva ex art. 105, comma 2, c.p.c. e non è tenuta a partecipare alla negoziazione assistita obbligatoria.

L’utilizzo dell’immagine della modella come cartellonistica pubblicitaria nella vetrina di un punto vendita, a distanza di anni dal servizio fotografico, non rientra nel contratto che aveva concesso i diritti di utilizzazione per la sola realizzazione di un lookbook fotografico e per una durata limitata, e costituisce illecito ai sensi dell’art. 158 l.d.a. Il danno può essere determinato in via equitativa secondo il criterio del prezzo del consenso, tenendo conto del corrispettivo a suo tempo pattuito per il servizio fotografico, dell’obiettiva incertezza sulla durata dell’esposizione, che era onere del convenuto precisare, e della condotta collaborativa del convenuto, che abbia rimosso l’immagine subito dopo la segnalazione; tale tempestiva rimozione, non accompagnata da rivendicazioni del diritto all’uso, fa venir meno l’interesse alla tutela inibitoria.

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22/09/2026
Data sentenza: 12/10/2026
Numero: 1000/2025
Carica: Presidente
Giudice: Michele Guernelli
Relatore: Antonio Costanzo
Registro : RG – 11307 –  2021
Tribunale di Venezia, 12 Ottobre 2026, n. 1390/2023
Competenza delle sezioni specializzate per connessione impropria alla controversia tipica.
La competenza delle Sezioni Specializzate sussiste anche in caso di connessione impropria alle controversie tipiche elencate nell’art. 3 comma 1...

La competenza delle Sezioni Specializzate sussiste anche in caso di connessione impropria alle controversie tipiche elencate nell’art. 3 comma 1 c.p.i.

In caso di condotte illecite nei confronti della società controllata, la controllante subisce il pregiudizio ad un mero interesse di fatto, in quanto socio unico e capogruppo; tale pregiudizio non legittima né l’intervento adesivo autonomo né quello dipendente della controllante.

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10/08/2025
Data sentenza: 12/10/2026
Numero: 1390/2023
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Liliana Guzzo
Registro : RG – 4761 –  2020
Tribunale di Venezia, 1 Agosto 2024, n. 2410/2024
Impugnazione delle delibere assembleari: profili processuali
Nei giudizi di impugnazione avverso delibere assembleari, legittimata passiva è esclusivamente la società, alla quale è soggettivamente imputata la manifestazione...

Nei giudizi di impugnazione avverso delibere assembleari, legittimata passiva è esclusivamente la società, alla quale è soggettivamente imputata la manifestazione di volontà espressa dall’assemblea dei soci, mentre i soci non impugnanti devono sottostare agli effetti della sentenza di annullamento della delibera. L’azione di impugnazione della delibera di una società di capitali può essere proposta nei confronti della sola società e non già nei confronti degli altri soci non impugnanti che hanno votato favorevolmente, i quali possono tuttavia dispiegare intervento adesivo delle ragioni della società.

Il concetto di sospensione dell’esecuzione della deliberazione, di cui all’art. 2378 c.c., richiamato dall’art. 2479 c.c., deve essere interpretato come riferito alla sospensione dell’efficacia della delibera, dovendosi pertanto intendere che possano essere oggetto di sospensione cautelare anche le deliberazioni che siano già state eseguire, ma i cui effetti si protraggano nel tempo, pregiudicano i diritti dei soci assenti o dissenzienti.

Gli effetti caducatori o ripristinatori della sentenza di annullamento della deliberazione assembleare, di natura costitutiva, si producono solo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza stessa.

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22/10/2024
Data sentenza: 01/08/2024
Numero: 2410/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Lisa Torresan
Registro : RG – 4520 –  2024
Tribunale di Palermo, 20 Aprile 2022
Azione di responsabilità ex art. 2476 c.c.: profili processuali e natura del debito risarcitorio
L’art. 2476, co. 3, c.c. contempla un’ipotesi di sostituzione processuale che rende comunque necessaria la compartecipazione al giudizio della società...

L’art. 2476, co. 3, c.c. contempla un’ipotesi di sostituzione processuale che rende comunque necessaria la compartecipazione al giudizio della società titolare del credito risarcitorio, in quanto nel suo patrimonio confluirà la somma eventualmente liquidata all’esito positivo del giudizio, onde, la sua presenza attiva, con possibilità anche di resistere all’azione, si giustifica anche in ragione del brocardo nemo invitus locupletari potest.

Alla luce del disposto dell’art. 2476 c.c., chi non riveste il ruolo di legale rappresentante, socio e/o creditore della società non è legittimato in alcun modo ad agire per conto e/o in luogo di quest’ultima per far valere la responsabilità degli amministratori.

L’interesse richiesto per la legittimazione all’intervento adesivo dipendente nel processo in corso fra altri soggetti (art. 105, co. 2, c.p.c.), deve essere non di mero fatto, ma giuridico, nel senso che tra adiuvante e adiuvato deve sussistere un vero e proprio rapporto giuridico sostanziale, tal che la posizione soggettiva del primo in questo rapporto possa essere – anche solo in via indiretta o riflessa – pregiudicata dal disconoscimento delle ragioni che il secondo sostiene contro il suo avversario in causa.

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16/11/2023
Data sentenza: 20/04/2022
Registro : RG – 11757 –  2017
Tribunale di Milano, 23 Settembre 2020
Il terzo che ha come unico legame con le parti in causa la parentela con i soci di una delle società coinvolte in giudizio non è titolare di un interesse tale da consentirgli di svolgere intervento adesivo dipendente nel giudizio medesimo
L’intervento in un giudizio da parte di un soggetto terzo che ha come unico legame con le parti in causa...

L’intervento in un giudizio da parte di un soggetto terzo che ha come unico legame con le parti in causa la parentela con i soci di una delle società coinvolte rappresenta un caso di interesse di mero fatto, che non attribuisce all’interveniente la legittimazione a svolgere un volontario adesivo dipendente ex art. 105 c.p.c.

Affinché un terzo possa intervenire, questi deve far valere - in relazione all'oggetto del processo o in dipendenza dal titolo in questo già dedotto - quantomeno una posizione  di interesse a sostenere le ragioni di una o di alcune delle parti, sotto il profilo del danno o del vantaggio riflessi che l'interveniente possa subire in dipendenza della soccombenza o della vittoria della parte adiuvata. L’intervento deve dunque fondarsi su una posizione di diritto direttamente riconosciuta dall’ordinamento, rimanendo esclusi quegli interessi che, pur dotati di rilevanza soggettiva o morale, non possiedano tali caratteri.

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21/04/2022
Data sentenza: 23/09/2020
Registro : RG – 5634 –  2020
Tribunale di Milano, 12 Ottobre 2026, n. 7312/2018
Data sentenza: 12/10/2026
Numero: 7312/2018
Carica: Presidente
Giudice: Vincenzo Perozziello
Relatore: Angelo Mambriani
Registro : RG – 24015 –  2015
Tribunale di Bologna, 8 Marzo 2018
Compenso degli amministratori di s.r.l. e intervento del socio ad adiuvandum
Al fine di comprendere se l’attività prestata dagli amministratori a favore di una s.r.l. abbia fatto sorgere per se stessa un...

Al fine di comprendere se l'attività prestata dagli amministratori a favore di una s.r.l. abbia fatto sorgere per se stessa un diritto al compenso, oppure, se tale diritto sia comunque subordinato ad una votazione favorevole dell’assemblea, occorre indagare le norme di legge applicabili e lo statuto della società.

La remunerazione degli amministratori costituisce un diritto soggettivo perfetto avente natura disponile, tanto che ex art. 2389 comma 2 c.c. può essere costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili o può essere assente qualora l’incarico sia prestato a titolo totalmente gratuito. A tal fine, deve essere accertata la natura onerosa o gratuita dell’incarico avuto riguardo in primo luogo all’atto di nomina dell’amministratore, poi allo statuto societario e infine alla votazione dell’assemblea.

Qualora non si rinvenga alcuna determinazione del compenso all’atto di nomina a tempo indeterminato degli amministratori e sia presente in statuto una clausola che disponga il compenso degli amministratori quale mera eventualità, tale diritto al compenso sorge solo a seguito di delibera assembleare favorevole in tal senso.

In linea di massima è ammissibile l’intervento in causa del socio di una società, il quale abbia un personale interesse al riconoscimento della bontà delle ragioni fatte valere in giudizio dalla società, ravvisandosi un interesse siffatto ogniqualvolta dall’accoglimento delle domande esperite contro la società possa derivare un depauperamento del patrimonio sociale, suscettibile di risolversi nella diminuzione del valore dei diritti di partecipazione all’ente societario e, quindi, in un pregiudizio economico personale dei soci.

Nel caso in cui la mancata attribuzione del compenso sia da ricondurre alla volontà espressa dai soci intervenuti, sussiste un concreto interesse di tali soci ad intervenire, ove si consideri che il giudizio ha ad oggetto direttamente un rapporto endosocietario e che viene in gioco l’interpretazione dello statuto societario, destinato a trovare applicazione anche nei futuri rapporti sociali. Da un lato, dunque, sussiste il rapporto sostanziale tra società e soci e, dall’altro, vi è l’interesse ad impedire che le conseguenze della decisione possano riflettersi indirettamente sulla loro posizione.

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26/09/2018
Data sentenza: 08/03/2018
Registro : RG – 17776 –  2016
Tribunale di Roma, 2 Febbraio 2017
Impugnazione della delibera assembleare ad opera della società e intervento dei soci
Atteso che la società non può chiedere l’annullamento di deliberazioni riferibili alle assemblee dei propri soci ovvero l’accertamento della nullità delle...

Atteso che la società non può chiedere l'annullamento di deliberazioni riferibili alle assemblee dei propri soci ovvero l'accertamento della nullità delle stesse, l'inammissibilità (altro…)

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18/03/2017
Data sentenza: 02/02/2017
Registro : RG – 79864 –  2013
Tribunale di Roma, 1 Febbraio 2016
Evidenza
Requisito di legittimazione attiva all’impugnazione di bilancio revisionato senza rilievi e rinuncia degli intervenuti
Il superamento della soglia di possesso qualificato prevista dall’art. 2434-bis c.c. per l’ipotesi di impugnazione di bilancio certificato da società...

Il superamento della soglia di possesso qualificato prevista dall'art. 2434-bis c.c. per l'ipotesi di impugnazione di bilancio certificato da società di revisione sena rilievi integra un requisito di legittimazione, la cui sussistenza va accertata non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione della controversia. Pertanto, se (altro…)

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26/02/2017
Data sentenza: 01/02/2016
Registro : RG – 38291 –  2014
Tribunale di Milano, 22 Dicembre 2015
Sospensione dell’ efficacia di deliberazione assembleare adottata con il voto determinante di un falsus procurator
Si deve ritenere ammissibile l’intervento adesivo del socio accomandante, posto che questi ben può sostenere le ragioni della società ricorrente,...

Si deve ritenere ammissibile l'intervento adesivo del socio accomandante, posto che questi ben può sostenere le ragioni della società ricorrente, essendo portatore di un evidente interesse alla salvaguardia del valore della propria partecipazione sociale e alla corretta formazione della volontà assembleare. (altro…)

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23/05/2016
Data sentenza: 22/12/2015
Registro : RG – 67545 –  2015
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