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Sentenze con tag: legittimazione processuale

Tribunale di Palermo, 16 Gennaio 2023
Nomina del curatore speciale nell’azione di responsabilità contro l’amministratore di s.r.l.
Spetta al giudice, anche in corso di causa, il potere di verificare la legittimazione ad agire e a contraddire delle...

Spetta al giudice, anche in corso di causa, il potere di verificare la legittimazione ad agire e a contraddire delle parti ed eventualmente di porvi rimedio. Con la nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c. – ferma restando la titolarità del diritto in capo alla società – viene conferita ad un curatore estraneo all’ente sia la legittimazione processuale a stare in giudizio, con la funzione di gestire provvisoriamente gli interessi processuali della società, sia la rappresentanza sostanziale della società nel processo.

Il debito risarcitorio ex art. 2393 c.c. ha natura di debito di valore – come tale sensibile al fenomeno della svalutazione monetaria fino al momento della sua liquidazione – ancorché il danno consista nella perdita di una somma di denaro, costituendo questo, in siffatta particolare ipotesi, solo un elemento per la commisurazione dell’ammontare del danno, privo di incidenza rispetto alla natura del vincolo. Conseguentemente, spetta anche (art.1223 c.c.) il ristoro per il mancato godimento delle somme liquidate, da calcolare, applicando sulla somma accertata, rivalutata annualmente (fino alla data della sentenza) in base agli indici ISTAT su base nazionale, gli interessi al tasso legale.

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06/01/2024
Data sentenza: 16/01/2023
Registro : RG – 12616 –  2018
Tribunale di Milano, 2 Agosto 2017
Evidenza
Questioni in tema di legittimazione processuale alla prosecuzione del giudizio interrotto per decesso dell’attore
In virtù dell’effetto retroattivo dell’accettazione dell’eredità previsto dall’art. 459 c.c., sussiste la legittimazione processuale degli eredi di un socio di...

In virtù dell’effetto retroattivo dell’accettazione dell’eredità previsto dall’art. 459 c.c., sussiste la legittimazione processuale degli eredi di un socio di s.r.l. che si siano costituiti, per la prosecuzione del giudizio di responsabilità (altro…)

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25/04/2022
Data sentenza: 02/08/2017
Registro : RG – 53013 –  2014
Tribunale di Milano, 2 Agosto 2017
Evidenza
Mancata nomina di custode di quote pignorate ed esercizio del diritto di voto
Nel caso della mancata nomina del custode delle quote di s.r.l. oggetto di pignoramento ai sensi dell’art. 2471-bis c.c., il...

Nel caso della mancata nomina del custode delle quote di s.r.l. oggetto di pignoramento ai sensi dell’art. 2471-bis c.c., il socio titolare delle quote deve ritenersi investito tacitamente del ruolo di custode e, dunque, legittimato all'esercizio del diritto di voto in assemblea.

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25/04/2022
Data sentenza: 02/08/2017
Registro : RG – 53013 –  2014
Tribunale di Torino, 13 Luglio 2017
Questioni in tema di esercizio dell’azione di responsabilità ex art. 2394 c.c. nei confronti di amministratori di s.r.l.
In caso di fallimento della società, l’esercizio dell’azione di responsabilità ex art. 2394 c.c. spetta, a norma dell’art. 146 l.f.,...

In caso di fallimento della società, l’esercizio dell’azione di responsabilità ex art. 2394 c.c. spetta, a norma dell’art. 146 l.f., in via esclusiva al curatore fallimentare, quale soggetto legittimato a intraprendere, a tutela del ceto creditorio, le azioni “di massa” (altro…)

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26/11/2017
Data sentenza: 13/07/2017
Registro : RG – 15134 –  2016
Tribunale di Torino, 7 Marzo 2017, n. 3473/2017
legittimazione passiva di società incorporante; mutamento dell’oggetto sociale di società operativa in holding pura e diritto di recesso nella s.r.l.
In base al disposto dell’art. 2505-bis c.c., la fusione per incorporazione non determina l’estinzione della società incorporata, né la fusione...

In base al disposto dell'art. 2505-bis c.c., la fusione per incorporazione non determina l'estinzione della società incorporata, né la fusione paritaria crea un nuovo soggetto di diritto; ma attua l'unificazione mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione. Ciò implica necessariamente che, in seguito alla fusione, l’unico soggetto titolare dei rapporti pendenti sia la società risultante dalla fusione, ovvero la società incorporante nel caso di fusione per incorporazione. Ne deriva che nel caso di un processo intentato nei confronti della società incorporata, l’intervenuta fusione non determina la perdita della capacità di stare in giudizio della parte, bensì la trasmissione “automatica” della capacità processuale in capo al soggetto risultante dalla fusione, sicché non si dà interruzione del processo ai sensi dell’art. 300 c.p.c. proprio perché la società incorporante acquisisce la capacità processuale dell’incorporata e prosegue nei suoi rapporti “anche processuali” senza necessità di riassunzione o nuova costituzione in giudizio.

Nel caso di cambiamento di oggetto per deliberazione d’assemblea di s.r.l., il diritto di recesso ex art 2473 c.c. spetta ai soci solo nel caso in cui il mutamento rivesta carattere non formale o lessicale ma “sostanziale”, come prevede l’art. 2437 c.c. in tema di società per azioni, essendo pertanto necessario che con tale delibera si determini una sostanziale variazione delle condizioni di rischio dell’investimento.

Al fine di riconoscere il diritto di recesso ex art. 2473 c.c. ciò che conta è che la delibera assembleare abbia cambiato in modo significativo l’oggetto indicato nell'atto costitutivo, senza che occorra verificare se l’operatività degli amministratori successiva alla delibera abbia reso effettivo e attuale il mutamento del settore di attività.

Il diritto di recesso per mutamento dell'oggetto sociale sorge là dove la società sia passata dall'essere operativa in un settore circoscritto, ad essere una holding c.d. pura il cui oggetto sociale consiste nell'assunzione e gestione di partecipazioni in società di qualsiasi tipo e specie, senza alcuna limitazione in ordine al settore di attività delle partecipate. Risulta, invece, del tutto irrilevante il fatto che, a seguito della menzionata modifica statuaria, la società si sia limitata a conferire l'intera azienda ad una società interamente controllata e si sia limitata a gestire detta partecipazione, senza in concreto assumere altre partecipazioni in settori diversi da quello originario.

Non è possibile trarre dal sistema l'esistenza di un divieto generale e inderogabile al recesso parziale, che imponga al socio di esercitare il diritto in parola per l'intera partecipazione detenuta. Pertanto, il socio di una s.r.l. potrà esercitare il diritto di recesso per una parte soltanto della sua quota, salvo che ciò non risulti incompatibile con altre previsioni statutarie.

L’inerzia del socio recedente nel sollecitare la liquidazione delle quote non implica una rinuncia tacita al diritto di recesso.

 

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22/08/2017
Data sentenza: 07/03/2017
Numero: 3473/2017
Carica: Presidente
Giudice: Francesco Rizzi
Relatore: Enrico Astuni
Registro : RG – 27431 –  2014
Tribunale di Milano, 15 Marzo 2016
Invalidità della procura alle liti e carenza di legittimazione attiva
In caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura ad litem, la condanna al pagamento delle spese processuali deve essere rivolta...

In caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura ad litem, la condanna al pagamento delle spese processuali deve essere rivolta nei confronti della parte e non del difensore, la cui attività, seppur provvisoria, ha comunque determinato l'instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria (altro…)

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24/05/2016
Data sentenza: 15/03/2016
Registro : RG – 78733 –  2012
Tribunale di Milano, 8 Aprile 2015
Data sentenza: 08/04/2015
Registro : RG – 75120 –  2013
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