Il patto di non concorrenza post-contrattuale inserito in un contratto di franchising è valido, ai sensi dell’art. 2596 c.c., anche se esteso all’intero territorio nazionale, purché non coinvolga per intero le capacità professionali e le attitudini della persona; è invece nullo, perché contrastante con l’ordine pubblico costituzionale, il patto che precluda all’affiliata persona fisica ogni possibile e dignitosa attività in relazione alle sue concrete attitudini ed esperienze professionali, come quello che vieti senza limiti territoriali ogni attività concorrente con un’attività definita in modo indeterminato come vendita di prodotti e servizi per il benessere della persona. La lacuna territoriale del patto non può essere colmata richiamando la zona di esclusiva attribuita all’affiliato durante il contratto, che regola una materia diversa, tanto più quando il franchisor, chiedendo la cessazione dell’attività in qualsiasi luogo, abbia mostrato di intendere il divieto in senso illimitato; ne consegue la revoca, in sede di reclamo, dell’ordine cautelare di cessazione dell’attività dopo la risoluzione del contratto.
L’inibitoria dell’uso del know-how e delle informazioni riservate del franchisor richiede, a fronte della specifica contestazione dell’ex affiliata, elementi di prova dell’effettivo utilizzo di informazioni segrete di sua esclusiva titolarità, e non è giustificata dalla prosecuzione dell’attività nei medesimi locali né dall’impiego di attrezzature fornite da terzi in forza di un autonomo contratto. Va invece confermato l’ordine di restituzione del manuale operativo previsto dal contratto, perché il creditore deve soltanto provare la fonte del diritto e allegare l’inadempimento, gravando sul debitore la prova del fatto estintivo.
La facoltà di deliberare lo scioglimento anticipato della società previsto dall’art. 2484, primo comma, n. 6), c.c. è espressione delle prerogative della libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.) e di autonomia contrattuale (art. 1322 c.c.), tanto che la decisione non deve essere motivata ed è sindacabile nel merito da parte dell’autorità giudiziaria solo quando si alleghi l’esistenza di una situazione di abuso del diritto.
Pertanto, la tutela giuridica della chance attribuita al socio di conseguire in futuro un diritto amministrativo non può raggiungere un’ampiezza tale da precludere il diritto della maggioranza di deliberare lo scioglimento anticipato della società.
La chance prevista dallo statuto esiste fintanto che esiste la società; non è illegittima una decisione della maggioranza di sciogliere la holding perché sostenuta da una diversa valutazione circa l’assetto e l’organizzazione della gestione della controllata, rientrando tale valutazione e scelta nell’ambito del diritto della maggioranza. [In presenza di una clausola contenuta nello statuto della holding che prevede, come nel caso di specie, (i) l’attribuzione, ad uno dei due soci, del diritto di voto per una percentuale maggiore rispetto al capitale sociale dal medesimo detenuto all’interno della società e (ii) che, al venire meno della qualità di socio del titolare di detto diritto particolare, questo si trasferisce automaticamente in capo all’altro, il Tribunale di Milano ha escluso che la delibera assembleare di scioglimento della società controllante assuma natura abusiva per il fatto di privare l’altro socio dell’aspettativa di conseguire in futuro il diritto particolare attribuito dallo statuto].
In tema di concorrenza sleale per sviamento di clientela, l'illiceità della condotta non dev'essere ricercata episodicamente, ma va desunta dalla qualificazione tendenziale dell'insieme della manovra posta in essere per danneggiare il concorrente, o per approfittare sistematicamente del suo avviamento sul mercato. Pertanto, mentre è contraria alle norme di correttezza imprenditoriale l'acquisizione sistematica, da parte di un ex dipendente che abbia intrapreso un'autonoma attività imprenditoriale, di clienti del precedente datore di lavoro il cui avviamento costituisca, soprattutto nella fase iniziale, il terreno dell'attività elettiva della nuova impresa, più facilmente praticabile proprio in virtù delle conoscenze riservate precedentemente acquisite, deve ritenersi fisiologico il fatto che il nuovo imprenditore, nella sua opera di proposizione e promozione sul mercato della sua nuova attività, acquisisca o tenti di acquisire anche alcuni clienti già in rapporti con l'impresa alle cui dipendenze aveva prestato lavoro.
Il c.d. storno di dipendenti rappresenta, in sé, una normale espressione della libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost. e della libera circolazione del lavoro ex art. 4 Cost.. Affinché l'attività di acquisizione di collaboratori e dipendenti integri l'ipotesi della concorrenza sleale (altro…)
Anche se la concorrenza sleale deve ritenersi fattispecie tipicamente riconducibile ai soggetti del mercato in concorrenza, non è esclusa la predicabilità dell'illecito concorrenziale quando (altro…)
La disposizione di cui all’art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/2002 (Testo Unico in materia di spese di giustizia), come modificato dall’art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che prevede la condanna al pagamento di un ulteriore importo a titolo di (altro…)