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Sentenze con tag: limitazione del brevetto

Corte d'appello di Venezia, 21 Marzo 2023, n. 624/2023
Efficacia ex tunc della limitazione del brevetto e responsabilità risarcitoria per contraffazione
A livello di brevetto europeo, secondo l’art. 69, comma 2, della Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE) gli effetti della limitazione...

A livello di brevetto europeo, secondo l'art. 69, comma 2, della Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE) gli effetti della limitazione retroagiscono sino al momento della pubblicazione della domanda di brevetto per cui il brevetto europeo, come rilasciato o modificato durante la procedura di limitazione, “determina retroattivamente questa protezione sempre che quest'ultima non sia stata oggetto di un'estensione”.

Pertanto, ai fini del risarcimento del danno da contraffazione di brevetto, il momento iniziale dell'attività di contraffazione non deve essere individuato nella data in cui il titolare del brevetto ha presentato istanza di limitazione ai sensi dell'art. 79 c.p.i., se l'esperto del ramo, dalla lettura del testo originario del brevetto, poteva essere in grado di apprezzare la tutela apprestata dal brevetto anche rispetto ad un contenuto più limitato di quello originariamente concesso.

Ne consegue che gli effetti delle limitazioni operano ex tunc fin dalla proposizione della domanda originaria e, al contempo, anche la responsabilità risarcitoria per contraffazione del brevetto deve essere accertata con decorrenza dalla proposizione della domanda originaria.

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26/01/2025
Data sentenza: 21/03/2023
Numero: 624/2023
Carica: Presidente
Giudice: Domenico Taglialatela
Relatore: Caterina Passarelli
Registro : RG – 1737 –  2019
Tribunale di Milano, 2 Maggio 2022
Limitazione delle rivendicazioni e valutazione del CTU
Nel caso in cui la modifica del brevetto italiano e del brevetto europeo abbia determinato la concessione con rivendicazioni simili,...

Nel caso in cui la modifica del brevetto italiano e del brevetto europeo abbia determinato la concessione con rivendicazioni simili, è corretto l’approccio del CTU di ritenere che le differenze pure rimaste nei testi - sostanzialmente di natura formale - non siano di tale entità da indurre a valutazioni diversificate in merito alla sussistenza dei requisiti di novità e attività inventiva, e pertanto di procedere all’esame tecnico considerando sostanzialmente equivalenti tra loro i due brevetti,  svolgendo considerazioni e valutazioni riferibili ad entrambi tali titoli brevettuali.

È ammissibile la limitazione della rivendicazione anche laddove possa porre problemi di chiarezza nell’enunciato se agevolmente risolvibili dal tecnico del ramo dalla considerazione dei disegni compresi nei testi brevettuali.

Non è affetta da alcun vizio di nullità la condotta della parte e del CTU, che ha modificato il proprio convincimento, né sussiste alcuna violazione del contraddittorio in caso di deposito di un PTO allegato in sede di nota di replica alla bozza di relazione trasmessa dal CTU.

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01/03/2024
Data sentenza: 02/05/2022
Registro : RG – 63706 –  2016
Corte d’appello di Torino, 4 Ottobre 2022
Limitazione del brevetto e cessazione della materia del contendere
L’accoglimento della limitazione del brevetto, da parte dell’UIBM, rende non più necessario l’esame della sua validità rispetto al testo originariamente...

L’accoglimento della limitazione del brevetto, da parte dell’UIBM, rende non più necessario l’esame della sua validità rispetto al testo originariamente rilasciato. Ne consegue che dovrà essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alle domande relative al testo originario e il giudizio verrà condotto sul brevetto come risultante dalla limitazione accolta dall’UIBM.
Una (mera) limitazione non può conferire portata inventiva ad un brevetto che originariamente ne era privo, soprattutto laddove si innesta su una forma di attuazione del brevetto non ricompresa nella rivendicazione originaria e – quindi – nulla.

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05/11/2023
Data sentenza: 04/10/2022
Registro : RG – 228 –  2021
Tribunale di Torino, 15 Dicembre 2020
Contraffazione di brevetto per equivalenti e applicazione del principio del “file history estoppel”
L’ambito di protezione del brevetto non si limita a quanto letteralmente rivendicato, ma abbraccia ciò che riproduce il contenuto essenziale...

L’ambito di protezione del brevetto non si limita a quanto letteralmente rivendicato, ma abbraccia ciò che riproduce il contenuto essenziale dell’invenzione e quindi comprende anche elementi equivalenti rispetto a quelli rivendicati. Pertanto, per valutare se vi sia contraffazione per equivalenti, va in primo luogo individuato il contenuto essenziale dell’invenzione. Per l’individuazione del contenuto essenziale del brevetto si deve tenere conto delle limitazioni apportate all’originario testo brevettuale a seguito delle procedure di opposizione davanti all’EPO. Allorché l’inventore del brevetto abbia limitato il brevetto, introducendo una caratteristica specifica durante la fase di opposizione, l’esclusione volontaria di tale caratteristica dalla rivendicazione impedisce di recuperare quella soluzione alla tutela brevettuale avvalendosi della dottrina degli equivalenti, altrimenti restando violato l’affidamento dei terzi in buona fede circa la portata oggettiva del brevetto. Infatti, il brevetto deve essere interpretato alla luce della c.d. dottrina dell'estoppel, istituto di common law secondo cui ad una parte in causa è vietato prendere vantaggio da dichiarazioni contraddittorie che abbiano creato aspettative verso altri soggetti ed, in particolare, del principio della "file history estoppel", secondo il quale le ragioni addotte nel corso dell'esame brevettuale, per indicare la validità del brevetto, sono fortemente considerate nel corso di una successiva causa di contraffazione. Nell'interpretare l'estensione della tutela brevettuale il Giudice deve bilanciare l'equa protezione del titolare del brevetto con la tutela dell'affidamento e la certezza dei terzi. In tale indagine il volontario inserimento, nell'ambito del procedimento per il rilascio del brevetto, di caratteristiche volte a delimitare la tutela brevettuale, al fine di assicurarsi il rilascio del brevetto, assume di regola un rilievo del tutto secondario e, comunque, è irrilevante se determinato dalla necessità di superare un'obiezione solo formale in quella sede sollevata, in quanto non attinente ai requisiti di validità sostanziale del brevetto. Per converso, la limitazione acquista rilevanza qualora la caratteristica non sia stata inserita per pura formalità, bensì perché necessaria per superare le anteriorità invalidanti ed indispensabile perché l’ufficio, nella procedura di opposizione, ritenesse sussistere l’originalità rispetto alle anteriorità comprese nello stato della tecnica. Ne consegue che ciò che è stato escluso dalla tutela non può essere recuperato a posteriori attraverso la dottrina degli equivalenti, con conseguente illegittima estensione della protezione brevettuale.

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09/03/2023
Data sentenza: 15/12/2020
Registro : RG – 33627 –  2016
Corte d'appello di Milano, 13 Aprile 2021
Effetto retroattivo del brevetto limitato e risarcimento del danno
L’ambito di tutela del brevetto europeo rilasciato per l’Italia deve ritenersi definito dal contenuto della limitazione con effetto retroattivo e...

L’ambito di tutela del brevetto europeo rilasciato per l’Italia deve ritenersi definito dal contenuto della limitazione con effetto retroattivo e ciò a prescindere dalla nullità originaria che poteva investire le rivendicazioni poi modificate.

La parte che ha posto in produzione e commercializzato un prodotto ritenuto in contraffazione di un brevetto poi limitato non può invocare una buona fede assoluta in ragione del fatto che la modifica non può implicare un’estensione del brevetto oltre il contenuto della domanda originaria. Tuttavia, nel caso di pronunce giudiziali intervenute con andamento alternante rispetto al brevetto poi limitato, è esclusa in radice la configurabilità della resistenza temeraria

La condanna generica al risarcimento non è impedita dalla mancata illustrazione dei concreti pregiudizi in capo alla parte e della loro quantificazione una volta che siano accertati la produzione e l’immissione sul mercato di un prodotto contraffatto, essendo certo, senza necessità di alcuna prova specifica, che l’attività contraffattoria abbia generato un danno economicamente valutabile.

In mancanza di attualità della contraffazione, per intervenuta sospensione della commercializzazione del prodotto, e della tutela, per naturale scadenza della validità della privativa, non sussistono i presupposti per la pubblicazione del provvedimento ai sensi dell’art. 130 CPI, pubblicazione che assolve ad una funzione informativa dei consumatori, evitando che possano cadere in errore, e ad una funzione riparatoria, in via preventiva, impedendo ulteriori effetti dannosi dell’illecito nel futuro. Né sussistono i presupposti per la pubblicazione ai sensi dell’art. 166 l. 633/41, misura necessaria per la tutela degli interessi commerciali offesi dalla violazione della protezione, laddove tale violazione sia stata temporalmente circoscritta e limitata.

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06/11/2021
Data sentenza: 13/04/2021
Registro : RG – 4260 –  2019
Tribunale di Milano, 5 Ottobre 2018
Istanza di limitazione del brevetto e risarcimento del danno.
Laddove un brevetto è stato oggetto di istanza di limitazione in corso di causa, il periodo temporale di riferimento per...

Laddove un brevetto è stato oggetto di istanza di limitazione in corso di causa, il periodo temporale di riferimento per il risarcimento del danno derivante dalla sua contraffazione può (altro…)

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11/10/2019
Data sentenza: 05/10/2018
Registro : RG – 70723 –  2015
Tribunale di Milano, 4 Ottobre 2017
Novità ed altezza inventiva in una controversia in materia di brevetti alimentari
In tema di novità di un’invenzione, quando viene rivendicato un intervallo di valori più o meno ampio, e un documento...

In tema di novità di un'invenzione, quando viene rivendicato un intervallo di valori più o meno ampio, e un documento anteriore prevede un valore specifico compreso in esso, ciò priva di novità l’intero (altro…)

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01/12/2017
Data sentenza: 04/10/2017
Registro : RG – 58108 –  2014
Tribunale di Milano, 5 Luglio 2017
La limitazione del brevetto in corso di causa non può riguardare la descrizione
Nell’ambito del diritto di limitazione del brevetto di cui all’art. 79 comma terzo c.p.i. esercitato dal titolare nel corso di...

Nell’ambito del diritto di limitazione del brevetto di cui all’art. 79 comma terzo c.p.i. esercitato dal titolare nel corso di un giudizio volto all’accertamento della validità del brevetto (già) concesso, la riformulazione può avere ad oggetto le sole (altro…)

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03/09/2017
Data sentenza: 05/07/2017
Registro : RG – 69912 –  2017
Tribunale di Milano, 17 Marzo 2017
La richiesta di limitazione del brevetto ai sensi dell’art. 79 c.p.i. equivale all’ammissione della sua nullità parziale
Nel caso in cui il titolare del brevetto, ai sensi dell’art. 79, terzo comma c.p.i., sottoponga al giudice una riformulazione...

Nel caso in cui il titolare del brevetto, ai sensi dell’art. 79, terzo comma c.p.i., sottoponga al giudice una riformulazione delle rivendicazioni che rimanga entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata e non estenda la protezione conferita dal brevetto concesso, la sentenza che (altro…)

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25/04/2017
Data sentenza: 17/03/2017
Registro : RG – 49589 –  2013
Tribunale di Milano, 3 Febbraio 2015
Evidenza
Questioni varie in materia di brevetti del settore della meccanica
Il giudizio nazionale di nullità di una frazione di privativa brevettuale europea deve avvenire con riferimento alle norme convenzionali che...

Il giudizio nazionale di nullità di una frazione di privativa brevettuale europea deve avvenire con riferimento alle norme convenzionali che trovano applicazione nel procedimento di rilascio e di opposizione avanti all’EPO, in tal senso (altro…)

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19/02/2017
Data sentenza: 03/02/2015
Registro : RG – 20319 –  2010
Tribunale di Milano, 11 Giugno 2014
Limitazione del brevetto
La limitazione ex art. 79, comma 3, c.p.i. va intesa quale scelta processuale non modificabile se non con un atto...

La limitazione ex art. 79, comma 3, c.p.i. va intesa quale scelta processuale non modificabile se non con un atto uguale e contrario dalla parte del soggetto che ha la disposizione del diritto in contesa, non essendo (altro…)

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12/02/2017
Data sentenza: 11/06/2014
Registro : RG – 87124 –  2009
Tribunale di Milano, 8 Aprile 2015
Evidenza
Nullità e contraffazione di brevetto: predivulgazione in regime di segretezza e su internet
Integra un episodio di predivulgazione rilevante ai fini dell’art. 46 c.p.i. solamente quella divulgazione generalizzata ed aperta a qualsiasi interessato...

Integra un episodio di predivulgazione rilevante ai fini dell'art. 46 c.p.i. solamente quella divulgazione generalizzata ed aperta a qualsiasi interessato o al vasto pubblico; non costituisce per contro divulgazione la presentazione di (altro…)

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10/02/2017
Data sentenza: 08/04/2015
Registro : RG – 28620 –  2013
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