Nelle società di persone, la delibera di esclusione del socio, per la cui validità è richiesta, ex art. 2287 c.c., la maggioranza dei soci, non deve necessariamente esprimersi attraverso una delibera unitaria, né è necessario che siano consultati tutti i soci, essendo sufficiente che siano raccolte le singole volontà idonee a formare la richiesta maggioranza e che tale delibera sia comunicata al socio escluso, in modo tale che egli possa esercitare la facoltà di proporre opposizione alla delibera avanti al Tribunale.
Ai fini della sussistenza del grave inadempimento del socio ai sensi dell'art. 2286 c.c. primo comma, non è necessario che esso impedisca il raggiungimento dello scopo sociale, ma che egli con le sue azioni incida negativamente sulla situazione della società, rendendo più difficoltoso il perseguimento dei fini comuni e questo può rilevarsi sia nell'inadempimento dell'obbligo del socio di contribuire pro quota alle passività sociali sia nella condotta del socio che, dopo aver prestato per anni attività professionale in favore della società senza mai richiedere un compenso, decida di autoliquidarsi e cedere a terzi un credito professionale mai previamente rivendicato, esponendo la società – specie in situazione di crisi finanziaria – al rischio di azioni monitorie per importi non verificati o in parte prescritti.
In caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio, questi ha diritto, ai sensi dell’art. 2289 c.c., a una somma di denaro che rappresenti il valore della quota; tuttavia, qualora il patrimonio netto rettificato abbia valore negativo, il valore della quota assume parimenti valore negativo e può essere portato a zero ai fini della stima, con conseguente rigetto della domanda di liquidazione.
Il recesso ad nutum esercitato dal socio di società a responsabilità limitata contratta a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 2473, comma 2, c.c., produce i propri effetti non dalla data della relativa dichiarazione, bensì dalla scadenza del termine di preavviso di centottanta giorni, il quale è previsto nell'esclusivo interesse della società al fine di consentirle di valutare le conseguenze dell'uscita del socio recedente e di esercitare consapevolmente le opzioni di rimborso di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo. Il termine di centottanta giorni previsto dall'art. 2473, comma 4, c.c. per l'esecuzione del rimborso della partecipazione decorre, conseguentemente, dalla scadenza del termine di preavviso e non dalla data della dichiarazione di recesso: diversamente opinando, la posizione della società a fronte di un recesso ad nutum risulterebbe di fatto sovrapponibile a quella determinata da qualsiasi altra ipotesi di recesso tipizzata dalla legge, con frustrazione della ratio sottesa alla disciplina del preavviso.
La norma di cui all'art. 2473, comma 3, c.c., la quale prevede che la liquidazione della quota del socio recedente sia determinata tenendo conto del valore di mercato del patrimonio sociale al momento della dichiarazione di recesso, non è inderogabile: non contenendo alcun espresso divieto di deroga convenzionale, essa può essere sostituita da una clausola statutaria che stabilisca un criterio alternativo di determinazione del valore di rimborso della partecipazione, purché tale previsione non risulti illegittima, arbitraria, indeterminata ovvero contraria a norme imperative o di ordine pubblico. La clausola statutaria che àncora la liquidazione della quota al patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato dall'assemblea dei soci, ovvero da un apposito bilancio infraannuale, è espressione dell'ampia autonomia negoziale e statutaria propria delle società a responsabilità limitata — più accentuata rispetto alla disciplina delle società per azioni — e non è affetta da invalidità, atteso che il criterio convenzionale non fa riferimento alla sola quota del capitale sociale nominale, ma considera il patrimonio netto nella sua integralità, assicurando un'equa valorizzazione della partecipazione; la circostanza che il criterio statutario risulti deteriore rispetto a quello legale non ne inficia la validità, specie ove il socio recedente abbia concorso alla redazione dello statuto medesimo.
La facoltà di acquisto della quota del socio receduto, riconosciuta agli altri soci o a terzi dall'art. 2473, comma 4, c.c., non è suscettibile di essere esercitata in sede giudiziale, trattandosi di un'opzione da esercitarsi successivamente al compimento delle operazioni di quantificazione del valore della partecipazione e, dunque, non azionabile prima che tale valore sia stato definitivamente determinato; essa non può pertanto formare oggetto di domanda riconvenzionale formulata in termini condizionati all'accettazione, da parte del socio recedente, dell'importo offerto.
L'obbligazione di liquidare la quota del socio receduto ha natura di debito di valuta, soggetto al principio nominalistico di cui all'art. 1277 c.c., con la conseguenza che il riconoscimento della rivalutazione monetaria può avvenire soltanto in applicazione dell'art. 1224, comma 2, c.c., su prova — che incombe sul socio receduto — del maggior danno subito rispetto a quello già coperto dagli interessi moratori.
L’art. 2289 c.c., relativo alla liquidazione della quota del socio uscente, prevede che la prestazione di liquidazione gravante sulla società sia esigibile dal socio creditore alla scadenza del termine di sei mesi dallo scioglimento del rapporto rapporto sociale per effetto del recesso dispiegato dal socio medesimo, sicché la prescrizione del diritto di credito avente tale oggetto decorre dallo spirare del suddetto termine semestrale. Da tale momento, essendo la prestazione esigibile, la società debitrice è costituita in mora ai sensi dell'art. 1219, n. 3, c.c.
La data di decorrenza della prescrizione del diritto di credito del socio receduto alla liquidazione della quota sociale, ai fini del computo del periodo prescrizionale, non costituisce oggetto di una eccezione in senso proprio ed è pertanto inoperante, per essa, il limite segnato dall’art. 345, comma 2, c.p.c. (a mente del quale in appello non possono essere introdotte nuove eccezioni in senso stretto).
In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato. Sicché, non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, e può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte.
La presenza nello statuto di una clausola compromissoria ampia, che devolve agli arbitri tutte le controversie tra socio e società relative a diritti disponibili, comporta che anche la lite concernente la liquidazione della quota del socio lavoratore receduto debba essere rimessa alla cognizione arbitrale, trattandosi di controversia attiene al quantum dei rapporti dare/avere fra le parti e, dunque, di controversia che attiene a diritti disponibili e che trae la sua fonte (fonte della obbligazione) da titolo societario.
In via generale, si può affermare che nelle società di persone alla morte di un socio consegue lo scioglimento del vincolo sociale che legava il socio alla società, ma non lo scioglimento della società stessa, con la conseguente necessità di definire i rapporti patrimoniali tra i soci superstiti e gli eredi del socio defunto, attraverso il meccanismo di liquidazione previsto dall’art. 2289 c.c. Al verificarsi della morte del socio, i suoi eredi acquisiscono, infatti, il diritto alla liquidazione della quota spettante al de cuius, ossia un diritto di credito ad una somma di denaro rappresentativa del valore della quota del defunto.
L’art. 2284 c.c. riconosce, tuttavia, ai soci superstiti la possibilità di evitare la liquidazione della quota optando invece per lo scioglimento della società e l’avvio della fase liquidatoria, oppure per la continuazione della società con gli eredi del socio defunto, e ciò entro sei mesi dal decesso del socio. In seguito alla morte del socio si aprono, quindi, tre alternative ai soci superstiti: liquidare la quota agli eredi, sciogliere la società ovvero continuarla con i successori stessi. La scelta spetta esclusivamente ai soci superstiti, sicché nel caso in cui i soci superstiti optino per addivenire allo scioglimento della società e porla in liquidazione, il diritto degli eredi ha per oggetto la distribuzione del netto ricavo della liquidazione del patrimonio sociale ai sensi dell’art. 2282 c.c. (il c.d. diritto alla quota di liquidazione e non già il c.d. diritto alla liquidazione della quota), ed essi non possono interferire con tale decisione, dovendo subire, al contrario, la relativa conseguenza di non vedersi liquidata la quota del loro dante causa nel termine di sei mesi dalla sua morte, attendendo la conclusione delle operazioni di liquidazione della società per poter partecipare alla divisione dell’attivo eventualmente residuato.
Quando l’evento morte riguardi una società di persone costituita da due soli soci, si è, tuttavia, posto il problema del coordinamento dell’art. 2284 c.c. con l’art. 2272 n. 4 c.c. (secondo cui la società si scioglie quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita). Il problema è stato risolto dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalente nel senso che nell’ipotesi di scioglimento disciplinata dall’art. 2272 n. 4 c.c. ci si trova di fronte ad una tipica fattispecie a formazione progressiva costituita da due elementi: la morte di uno dei due soci e la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi dalla sua morte, sicché non è la sola morte di uno dei due soci a determinare lo scioglimento della società, bensì la sua morte quando essa è seguita dalla mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine semestrale. Quest’ultimo elemento determina, quindi, il perfezionamento della fattispecie estintiva della società, quale prevista dall’art. 2272 n. 4 c.c. e quindi con effetti ex nunc. Pertanto, poiché la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine previsto è priva di efficacia retroattiva, in difetto di ricostituzione di tale pluralità lo scioglimento della società si produce solo alla scadenza del semestre di cui all’art. 2272 n. 4 c.c., in quanto in pendenza di detto termine, il socio superstite, oltre a poter optare per la ricostituzione della pluralità di soci, può avvalersi della scelta tra le tre diverse soluzioni contemplate dall’art. 2284 c.c. (scelta che rientra nell’esclusivo potere del socio superstite e non degli eredi i quali, finché non sia scaduto il termine di cui all’art. 2272 n. 4 c.c., possono soltanto aderire alla eventuale proposta di continuazione della società). Ne discende che, se nel termine di sei mesi dalla morte di uno dei soci, interviene la delibera di scioglimento della società e l’avvio della fase liquidatoria, gli eredi che, non essendo divenuti soci, subiscono la scelta del socio superstite di sciogliere anticipatamente la società, parteciperanno alla distribuzione del netto ricavo della liquidazione del patrimonio della società, e cioè avranno diritto ad una quota di liquidazione e non più alla liquidazione della quota del de cuius.
Il concetto di "giusta causa" si ricollega alla violazione dei doveri di fedeltà, di lealtà, di diligenza o di correttezza, che ineriscono alla natura fiduciaria del rapporto e lo assoggettano ad una speciale disciplina. In tema di società, quindi, il recesso del socio può ritenersi determinato da giusta causa solo quando costituisca reazione legittima al comportamento degli altri soci, che obiettivamente e ragionevolmente sia tale da scuotere la fiducia in essi riposta.
In conseguenza del legittimo esercizio del diritto di recesso, il recedente ha diritto alla liquidazione della quota che, ai sensi dell’art. 2289 c.c., è commisurata al “valore della quota” determinata sulla base della situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si è verificato lo scioglimento.
Il regime della postergazione di cui all'art. 2467 c.c. per i finanziamenti eseguiti dai soci nei confronti della s.r.l. è previsto dal legislatore a tutela dei creditori della s.r.l. e in considerazione del fatto che nella s.r.l. la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare conferito. Diversamente, tale ratio non ricorre nel caso di una s.n.c., in quanto i soci di questa sono illimitatamente responsabili delle obbligazioni della società e i creditori sociali possono contare anche sulla garanzia generica data dal patrimonio dei soci. Ciò vale anche per il caso del socio defunto, posto che gli eredi del medesimo sono comunque illimitatamente responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si è verificato il decesso del socio (cfr. art. 2290 c.c.).
In ipotesi di domande di liquidazione della quota del socio defunto e di rimborso del finanziamento da parte dell'erede nei confronti della società, quest'ultimo è legittimato a convenire in giudizio anche i soci superstiti della medesima per procurarsi un titolo esecutivo nei confronti di questi ultimi. L'autonomia patrimoniale tipica della s.n.c., infatti, implica che i soci siano solidalmente e illimitatamente responsabili con la società relativamente al pagamento delle obbligazioni sociali (art. 2291 c.c.), tra le quali vi sono anche il debito verso l’erede del socio defunto avente ad oggetto il valore di liquidazione della quota di quest’ultimo e i debiti per finanziamenti erogati dai soci; né i soci convenuti in giudizio possono invocare il beneficio di escussione previsto dall’art. 2304 c.c., posto che quest’ultima norma vale soltanto in fase esecutiva e non impedisce al creditore di agire in sede di cognizione per procurarsi il titolo esecutivo nei confronti dei soci superstiti.
Il legittimario totalmente pretermesso non diventa erede per effetto della mera apertura della successione ma soltanto a seguito del positivo esperimento dell’azione di riduzione.
Ai fini dell'individuazione della natura di un finanziamento a favore della società, non sono rilevanti le modalità con le quali i versamenti sono stati eseguiti, ma il risultato finale, ossia che, attraverso i medesimi, il socio contribuisce al fabbisogno finanziario della società. Laddove il soggetto che li ha erogati sia lo stesso tenuto a iscrivere gli importi nella contabilità sociale, va attribuita valenza decisiva alle modalità con le quali gli importi sono stati iscritti.
Pur essendo la società l’unica legittimata passiva rispetto alla azione di impugnazione della delibera di esclusione del socio, non è ravvisabile carenza di legittimazione passiva processuale e sostanziale dei singoli soci convenuti ove l’attore abbia introdotto anche domande di condanna della società e dei soci, quali obbligati in solido ex art 2291 c.c., al risarcimento dei danni conseguenti ai fatti che avrebbero giustificato il recesso dalla società e al pagamento del valore di liquidazione della sua partecipazione sociale; rispetto a queste domande (pagamento del valore di liquidazione della quota e risarcimento danni) legittimata passiva è la società ma non può escludersi anche la legittimazione passiva dei soci superstiti al fine di far valere la loro responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali.
Nel concorso tra le due cause di scioglimento del rapporto associativo [nel caso di specie, esclusione e recesso] vi è concorde volontà tra tutti i soci parti del contratto sociale sullo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al singolo socio uscente; ciò comporta il venire meno di un interesse giuridico attuale all’opposizione con l’assorbimento di ogni questione sulla regolarità formale della decisione dei soci di esclusione.
Se alla morte del de cuius è venuta meno la pluralità dei soci ex art. 2272, n. 4, c.c. (richiamato direttamente dall’art. 2308 c.c. e indirettamente dall’art. 2323 c.c.) e al contempo non vi sono più i soci accomandatari (art. 2323 .c.c.), queste due autonome fattispecie possono condurre ciascuna allo scioglimento della società in caso di mancata ricostituzione della pluralità dei soci entro il semestre successivo. In caso di concorso tra cause di scioglimento del singolo rapporto sociale e cause di scioglimento della società diverse da quella prevista dall’art. 2284 c.c., prevale quella verificatasi e perfezionatasi per prima.
Le due disposizioni di cui agli artt. 2284 e 2272, n. 4, c.c. risultano compatibili, visto che la loro operatività si svolge su piani diversi e che ciascuna di esse conserva un proprio ambito applicativo. Pertanto, anche in caso di morte del socio in una società costituita da due soli soci rimangono comunque attivabili tutte le opzioni previste dall’art. 2284 c.c. Ove i superstiti optino per lo scioglimento della società, su tale decisione gli eredi, o legatari, del de cuius non possono incidere, giacché la loro posizione non è quella di soci, non essendo subentrati in tale veste al de cuius, ma di meri creditori della quota di liquidazione del loro dante causa. In tale ipotesi, quindi, cessa immediatamente il diritto a vedersi liquidata la quota del proprio dante causa nell’arco dei sei mesi dalla sua morte, e al fine di conseguire il valore di detta quota essi dovranno necessariamente attendere la conclusione delle operazioni relative alla liquidazione della società. In tale sede gli eredi del socio defunto, unitamente ai soci superstiti, potranno partecipare alla divisione dell’eventuale attivo, quale residuerà dopo l’estinzione di tutte le passività sociali. Invero, il diritto alla liquidazione della quota rimane attratto nel più esteso ambito della liquidazione della società, prodotta da tale scioglimento, e nella relativa sede è tutelabile. Gli eredi non assumono tuttavia la qualità di soci della società in liquidazione, partecipando solo alla distribuzione dell’eventuale attivo e, dunque, per converso, non dovendo anticipare le spese di liquidazione.
Il prezzo della compravendita è tale da determinare la carenza di causa del contratto solo laddove sia concordato un prezzo obiettivamente non serio o perché privo di valore reale e perciò meramente apparente e simbolico, o perché programmaticamente destinato nella comune intenzione delle parti a non essere pagato. Da ciò consegue che la pattuizione di un prezzo notevolmente inferiore al valore di mercato della cosa venduta, ma non del tutto privo di valore, può rilevare sotto il profilo dell'individuazione del reale intento negoziale delle parti e della effettiva configurazione e operatività della causa del contratto, ma non può determinare la nullità del medesimo per la mancanza di un requisito essenziale.
La legittimazione a chiedere la revoca dei liquidatori da parte degli eredi del socio defunto, pure esclusa in via di principio qualora essi non abbiano acquisito la qualità di socio, può tuttavia essere ricavata in via surrogatoria, tenuto anche conto del regime previsto dall’art. 2270 c.c. a tutela dei creditori del socio e del loro diritto di chiedere la liquidazione della quota dello stesso, dalla disciplina dell’art. 2900 c.c., attivabile, anche in via di urgenza, dagli eredi del socio ogni qual volta non residuino soci superstiti che possano agire per la revoca di liquidatori negligenti ovvero esercitare l’azione risarcitoria nei loro confronti, non quali soci della s.n.c., non essendo subentrati nella società in tale veste ex art. 2284 c.c.
Nella disciplina legale dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio della società di persone, contenuta all’art. 2284 c.c. e applicabile alla società in nome collettivo in forza del richiamo dell’art. 2293 c.c., la morte di uno dei soci determina immediatamente lo scioglimento del vincolo del singolo socio al momento del decesso, ponendo i soci superstiti nell’alternativa tra: (i) continuare fra loro l’attività e liquidare la quota agli eredi del socio deceduto, titolari iure proprio verso la società del diritto di credito ad una somma di denaro corrispondente al valore della quota del socio defunto al momento del decesso, ai sensi dell’art. 2289 c.c.; (ii) sciogliere la società determinando la perdita del diritto degli eredi del socio defunto alla liquidazione della quota, con la conseguenza che essi saranno costretti a partecipare al procedimento di liquidazione della società; (iii) accordarsi con gli eredi del socio defunto per continuare con loro la società. La disciplina richiamata trova applicazione anche nell’ipotesi di società composta da due soli soci, così che il socio superstite, in mancanza dell’accordo per la continuazione della società con gli eredi del socio defunto, ha sempre l’alternativa tra l’offerta agli eredi della liquidazione del valore della quota appartenuta al socio deceduto e lo scioglimento anticipato della società.
Una volta che il socio superstite abbia optato per l’offerta agli eredi della liquidazione della quota appartenuta al defunto secondo le modalità previste dall’art. 2289 c.c., il diritto di credito degli eredi del socio deceduto è indifferente alle successive vicende della società, fossero anche lo scioglimento e lo stato di liquidazione derivanti dalla mancata ricostituzione della pluralità di soci.
L’art. 2289 c.c. prevede che nei casi di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio la liquidazione in denaro della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento. La situazione patrimoniale a cui la norma richiamata si riferisce deve essere rapportata all’effettiva consistenza del patrimonio sociale nel giorno del decesso del socio. Non può, dunque, farsi semplice riferimento all’ultimo bilancio sociale ma deve essere redatta dall’amministratore, tenuto ai sensi dell’art. 2261 c.c. a rendere il conto della gestione, una situazione patrimoniale ad hoc, che rappresenti l’effettiva consistenza economica dell’azienda sociale all’epoca dello scioglimento del rapporto nei confronti del socio.
Nell’ipotesi di mancata redazione o di contestazione della situazione patrimoniale posta a fondamento della quantificazione della quota è onere del socio superstite, a prescindere dal fatto che il defunto fosse o meno socio amministratore, dimostrare quale fosse la situazione patrimoniale nel giorno in cui si è verificata la morte del socio mediante la produzione in giudizio delle scritture contabili della società. L’onere di provare il valore della quota del socio defunto di una società di persone, ai fini della liquidazione della stessa in favore degli eredi, incombe ai soci superstiti e non agli eredi del socio, in quanto solo i soci rimasti in società, e non certo gli eredi del defunto, sono in grado, con la produzione di scritture contabili della società, di dimostrare quale era la situazione patrimoniale nel giorno in cui si è verificata la morte del socio e quali sono gli utili e le perdite inerenti alle operazioni in corso in quel momento.
Dal mancato assolvimento da parte del socio superstite dell’onere di provare la situazione patrimoniale della società al momento del decesso del socio il giudice può trarre argomenti di prova, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., nella soluzione delle specifiche contestazioni sollevate dall’erede del socio defunto in ordine alle singole poste patrimoniali.
La denuncia di vizi fondati sulla violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio effettivamente subito dal diritto di difesa in conseguenza della denunciata violazione, così che non può dar luogo a nullità dell’atto processuale la violazione che non abbia in concreto impedito la piena esplicazione del contraddittorio.