L’omessa convocazione del socio costituisce causa di nullità della delibera assembleare in quanto assunta in totale carenza di informazione del socio pretermesso. Infatti, il disposto dell’art. 2479 ter, co. 3, c.c., nella parte in cui considera le decisioni prese in assoluta assenza di informazioni non si riferisce soltanto alla mancanza di informazioni sugli argomenti da trattare, ma anche alla mancanza di informazioni sull’avvio del procedimento deliberativo.
Ove il socio agisca in giudizio per far valere l'invalidità di una delibera assembleare, incombe sulla società convenuta l'onere di provare che tutti i soci siano stati tempestivamente avvisati della convocazione intesa quale presupposto per la regolare costituzione dell'assemblea, mentre resta a carico dell'istante la dimostrazione degli eventuali vizi inerenti alla formazione della volontà della medesima. In particolare, non può essere addossata al socio che deduca l'invalidità dell'assemblea, la prova negativa dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione, anche se la prova gravante sulla società può essere fornita altresì mediante presunzioni. L'onere di provare l'avvenuto recapito all'indirizzo del destinatario è a carico del mittente, salva la prova da parte del destinatario medesimo dell'impossibilità di conoscere l’atto per fatti a lui non imputabili.
La mancanza della convocazione del consiglio di amministrazione determina il vizio di difetto assoluto di informazione, che comporta, similmente sul punto a quanto previsto per le decisioni dei soci dall’art. 2479 ter c.c., la nullità della delibera del CdA.
In tema di invalidità delle deliberazioni dell’assemblea delle società per azioni (richiamata dall’art. 2479-ter c.c. anche per le società a responsabilità limitata), la regola generale è quella della annullabilità (art. 2377 c.c.). La previsione della nullità è limitata ai soli casi, disciplinati dall’art. 2379 c.c., di impossibilità o illiceità dell’oggetto, che ricorrono quando il contenuto della deliberazione contrasta con norme dettate a tutela degli interessi generali, che trascendono l’interesse del singolo socio, risultando dirette ad impedire deviazioni dallo scopo economico-pratico del rapporto di società nonché quando sia stata omessa la convocazione dell’assemblea o nel caso di mancanza del verbale.
La ratio dell’art. 2379-ter c.c. per l’impugnazione delle delibere societarie aventi ad oggetto l’aumento di capitale, nei casi in cui è prevista la sanzione di nullità (art. 2379 c.c.), è posta a tutela dell’esigenza di stabilità delle decisioni societarie. [Nel caso di specie il Tribunale di Napoli ha dichiarato la tardività dell’impugnazione della delibera assembleare di aumento di capitale di s.r.l. per omessa convocazione dell’assemblea straordinaria, in quanto risulta decorso sia il termine di centottanta giorni per l’impugnazione della delibera nulla per illiceità dell’oggetto che il termine di novanta giorni previsto per l’ipotesi di mancata convocazione.]
Quando si agisce in giudizio per l’invalidità di una delibera assembleare derivante da mancata convocazione del socio o da assoluta assenza di informazioni sui punti posti all’o.d.g., non è necessario assolvere all’onere di provare il vizio invocato nel caso di specie, trattandosi di fatto meramente negativo. Al contrario, grava sulla società convenuta (altro…)
Nell’ipotesi di deliberazione assembleare di s.r.l., la “assoluta mancanza di informazione” di cui al terzo comma dell'art. 2479 ter c.c. va riferita, in via sistematica, al procedimento di convocazione in senso proprio e si risolve nel medesimo vizio di nullità previsto dall'art. 2379 c.c. per le s.p.a., che ricorre nel caso della completa mancanza di convocazione, quando (altro…)
È invalida la delibera assembleare per difetto assoluto di informazione ex art. 2479-ter, co. 3, c.c. qualora uno dei soci, (i) per circostanze tecniche fortuite indipendenti dalla sua volontà (ii) e non attribuibili a sua colposa negligenza, non abbia avuto conoscenza (altro…)
L’inerzia dell’amministratore nel convocare l’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio di esercizio integra il presupposto delle «gravi irregolarità» dell’art. 2376, comma 3, c.c. ai fini della sua revoca in via cautelare: le gravi irregolarità nella gestione (altro…)
Nel caso in cui l'assemblea dei soci deliberi la contestuale approvazione di due bilanci d'esercizio, ciascuna delibera può essere oggetto di autonoma impugnazione, non ostando in tal senso il disposto dell'art. 2434-bis c.c. secondo cui la delibera (altro…)
La revoca cautelare di un amministratore di srl ex art. 2476 c.c. presuppone, sotto il profilo del fumus boni iuris, che questi si sia reso responsabile di gravi irregolarità nella gestione, tali intendendosi le violazioni non solo degli obblighi gestionali in senso stretto, imposti per legge o per statuto, ma anche di quegli adempimenti preordinati al corretto funzionamento dell'organizzazione societaria, come ad esempio la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio o il riscontro alle richieste del socio di ispezionare la documentazione contabile della società.
La convocazione dell'assemblea di una srl, qualora risulti formalmente mancante di alcuni elementi fondamentali, deve essere ricostruita secondo il canone della buona fede nell'esecuzione del contratto sociale, tale da ricavare ogni elemento richiesto dalla legge. Una richiesta di annullamento basata su di una interpretazione formalistica e contraria a buona fede deve pertanto essere respinta.
La mancata notizia a un socio della convocazione di una assemblea e del relativo ordine del giorno rientrano nell’ambito della “assenza assoluta di informazione” di cui all’art. 2479 ter c.c., pertanto è da considerarsi invalida ogni deliberazione ivi assunta.
La deliberazione di assemblea di società di capitali con la quale venga approvato un bilancio non conforme ai principi di veridicità, chiarezza e correttezza di cui all’art. 2423, co. II c.c., ovvero in violazione di tutte le altre norme dettate in materia di bilancio, è da ritenersi invalida per illiceità dell'oggetto (altro…)