L’art. 2558 c.c., nel disciplinare tutti i casi di trasferimento di azienda, prevede, salvo patto contrario, una cessione automatica o "ipso iure" dei rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive, che non abbiano carattere personale, che ineriscano all’esercizio dell'azienda e non siano ancora esauriti, ivi inclusi dunque eventuali accordi di coesistenza tra marchi.
La rinuncia ad un diritto, se pure non può essere presunta, può tuttavia desumersi da un comportamento concludente, che manifesti, in quanto incompatibile con l’intenzione di avvalersi del diritto, la volontà di rinunciare. La valutazione in concreto di tali comportamenti forma oggetto di un giudizio di merito, insindacabile in sede di legittimità se non per contraddittorietà intrinseca della motivazione o per sua carenza o illogicità. [Secondo il Tribunale, la mancata impugnazione della decisione adottata dall’EUIPO che ha dichiarato la nullità di un marchio registrato dalla società attrice, in accoglimento del ricorso promosso dalla convenuta, non integra gli estremi di una rinuncia ai diritti nascenti dall’accordo di coesistenza stipulato tra le parti.]
È tutelabile e validamente registrabile il marchio di posizionamento – ancorché complesso – costituito da una stretta striscia di tessuto di qualsiasi colore apposta sulla quinta tasca di un paio di pantaloni […] che appare inclinata rispetto al dorso superiore della tasca sulla quale è apposta. Un siffatto segno può essere oggetto di un uso e di una registrazione come marchio, posto che tale etichetta costituisce un aspetto “capriccioso” ed inessenziale, essendo tutelata non la striscia che compone un’etichetta tout court, bensì una sua specifica configurazione indicata sostanzialmente nella posizione sull’indumento e nella sua inclinazione.
Sussiste un rischio di confusione ai sensi dell'art. 9 lettera b) del Regolamento (CE) n.207/2009 in caso di quasi integrale riproduzione di un marchio comunitario registrato (nel caso di specie: una striscia colorata) sul prodotto di un (altro…)
[Nel contratto di licenza d’uso esclusivo di marchio registrato per la produzione e commercializzazione di capi di abbigliamento, in cui il licenziante si obbliga a fornire assistenza stilistica e ad approvare preventivamente i prototipi entro tempi funzionali alla presentazione del campionario in fiera] gli obblighi assunti gravano sulla società licenziante, parte del contratto, a prescindere dai rapporti interni con i propri addetti, consulenti o dipendenti. La licenziante risponde quindi dell’inadempimento anche quando l’esecuzione della prestazione era affidata al proprio direttore stilistico, ed è infondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva fondata su tale circostanza.
Una volta accertato l’inadempimento della licenziante, resta irrilevante il recesso da essa successivamente esercitato in forza della clausola contrattuale che richiede un preavviso, che lascia salvi gli obblighi derivanti dal contratto fino alla sua cessazione.
Il lucro cessante preteso dal licenziatario per l’inadempimento del licenziante non è risarcibile quando non è documentato e si risolve in una previsione priva di riscontri o di ancoraggi logico-presuntivi. Il danno emergente comprende i soli costi documentati riconducibili alla produzione [del campionario compromesso dall’inadempimento]; se tali costi non sono stati sopportati del tutto inutilmente, perché il licenziatario ha potuto comunque utilizzare parte del campionario, il danno può essere liquidato in via equitativa in una quota di essi.