Il marchio complesso consiste nella combinazione di più elementi, ciascuno dei quali dotato di capacità caratterizzante e suscettibile di essere autonomamente tutelabile e si distingue dal c.d. marchio di insieme i cui elementi costitutivi, isolatamente considerati, non godono di tale capacità distintiva. La comparazione tra due marchi complessi non può essere operata mediante raffronto della sola componente figurativa o della sola componente denominativa, ma richiede una valutazione sintetica e globale di ciascuna di esse.
Nei casi in cui l’impressione generale del pubblico di riferimento viene influenzata esclusivamente da una o più componenti, qualora tutte le altre parti del marchio assumano una rilevanza trascurabile, la valutazione di somiglianza potrà vertere solo su quegli elementi che sono considerati suscettibili di rimanere impressi nella memoria del pubblico di riferimento. Le valutazioni di confondibilità che hanno ad oggetto i marchi complessi non possono cioè prescindere dall’esame del c.d. cuore del marchio, ossia su quell’elemento su cui si fonda l’originalità del marchio.
Quando un marchio è composto da elementi denominativi e da elementi figurativi sebbene i primi siano, in linea di principio, maggiormente distintivi rispetto ai secondi, dato che il consumatore medio farà più facilmente riferimento ai prodotti in oggetto citando il nome del marchio piuttosto che descrivendone l’elemento figurativo, non ne consegue che gli elementi denominativi di un marchio debbano essere sempre considerati più distintivi rispetto agli elementi figurativi, in quanto l’elemento figurativo può, in particolare per la sua forma, le sue dimensioni, il suo colore o la sua collocazione nel segno, occupare una posizione equivalente a quella dell’elemento denominativo.
Per costante giurisprudenza, ai fini della applicabilità della disciplina della concorrenza sleale, la nozione di imprenditore deve essere interpretata in modo estensivo, così da ricomprendere anche associazioni ed enti che operino per scopi ideali e svolgano, senza fine di lucro, mediante un’organizzazione stabile, un’attività continuativa di natura obiettivamente economica.
Ai fini della configurazione del rapporto di concorrenzialità mentre l’assenza di scopo di lucro può essere irrilevante "l’identità del settore si deve desumere dal fatto che entrambe [le associazioni] offrono servizi alla platea delle piccole e medie imprese e che il supporto all’internazionalizzazione non costituisce che una species del genus dei servizi alle imprese".
La sussistenza del rapporto di concorrenzialità "va verificata anche in una prospettiva potenziale, dovendosi esaminare se l'attività di cui si tratta, considerata nella sua naturale dinamicità, consenta di configurare, quale esito di mercato fisiologico e prevedibile, l'offerta dei medesimi prodotti e servizi alla medesima clientela".
La riproduzione illecita della denominazione sociale e del marchio denominativo di un Ente viola l'art. 2564 c.c. e l'art. 22 c.p.i.
L’appropriazione dei segni distintivi può determinare confusione fra l’attività ed i servizi [delle due imprese] che ove accertata consente di “ravvisare la concorrenza sleale confusoria di cui all’art. 2598 c.c. n. 1”.
Tra due marchi sussiste il rischio di confusione quando vi è, in concreto, la possibilità che il pubblico ritenga che i prodotti o i servizi contraddistinti da un marchio che imita quello di altra impresa provengano dalla medesima impresa o da (altro…)
L’utilizzo dell’immagine e del nome di un personaggio [opera dell’ingegno registrata anche come marchio] per promozioni commerciali attraverso il canale internet, che il contratto di licenza riserva espressamente al licenziante, costituisce inadempimento del licenziatario e fa sorgere il diritto del titolare al risarcimento del danno; resta irrilevante un precedente contratto tra le parti che consentiva tale canale, perché superato dalle successive e univoche pattuizioni di contenuto opposto. Il pregiudizio consiste nella diluizione del segno, divenuto oggetto di una campagna promozionale collocata al di fuori dei canali consentiti, che il titolare aveva riservato a sé per gestirne autonomamente forme, tempi e modi.
In difetto di elementi obiettivi, il danno derivante dalla promozione del segno su un canale riservato al licenziante è liquidato in via equitativa assumendo come parametro i corrispettivi pattuiti a titolo di minimo garantito per l’intera durata della licenza e imputando al canale non autorizzato una quota di essi, coerente con l’importo previsto da un precedente contratto di licenza comprensivo anche di quel canale.
L’ex licenziatario non risponde della commercializzazione dei prodotti a marchio effettuata da rivenditori terzi, privi di collegamenti con esso, dopo la scadenza del periodo di smaltimento delle giacenze (sell off), quando dimostri di avere venduto tali prodotti ai rivenditori prima della risoluzione consensuale del contratto o comunque entro il termine pattuito, trattandosi di un’autonoma attività successiva a una vendita lecita, e documenti la distruzione delle giacenze residue.
La stampa di una pagina web priva di riferimenti cronologici e dell’indicazione del nome a dominio inserito per visualizzarla non prova l’effettiva operatività del sito di vendita, perché impedisce qualsiasi verifica sul punto.
Accertato l’inadempimento del contratto di licenza, restano assorbite le domande di accertamento della contraffazione del marchio e della violazione dei diritti di utilizzazione economica sull’opera. L’ordine di ritiro dal commercio è superfluo quando le giacenze residue siano state interamente consegnate per la distruzione, e la pubblicazione della sentenza può essere negata in ragione della limitata dimensione della vicenda.