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Tribunale di Ancona, 7 Agosto 2024
Disegno non registrato divulgato oltre il triennio e imitazione servile: prova della capacità distintiva della forma
La tutela del segreto commerciale ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.i. prescinde dagli accordi di riservatezza tra le...

La tutela del segreto commerciale ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.i. prescinde dagli accordi di riservatezza tra le parti, e la risoluzione consensuale del contratto di subfornitura non la esclude di per sé; spetta però a chi lamenta la violazione provare l’esistenza di informazioni tutelabili, la loro consegna al subfornitore e la loro utilizzazione, prova che non è data quando il subfornitore contesti di avere ricevuto altro che lo stampo di produzione e un diario delle sue manutenzioni e il prodotto sia commercializzato da numerose imprese. Le dichiarazioni scritte di terzi e la perizia stragiudiziale hanno valore meramente indiziario, e il patto di non concorrenza, per il quale l’art. 2596 c.c. richiede la prova scritta, cessa con la risoluzione consensuale per iscritto del contratto che lo prevedeva.

Ai fini della tutela triennale del disegno o modello comunitario non registrato ex art. 11 reg. CE 6/2002, affinché vi sia divulgazione al pubblico è necessario che il modello sia stato esposto, usato in commercio o comunque reso conoscibile negli ambienti specializzati del settore, non essendo sufficiente la diffusione tra coloro che fanno parte della catena distributiva, perché la divulgazione deve avere una proiezione esterna rispetto alla realtà aziendale di appartenenza; decorso il triennio dalla prima divulgazione, il titolare che non disponga di un valido titolo di privativa non può impedire la riproduzione delle caratteristiche del prodotto se non nei limiti della concorrenza sleale per imitazione servile, che non può creare o perpetuare situazioni di monopolio di fatto oltre quelle fondate su titoli brevettuali.

La tutela prevista dall’art. 2598, n. 1, c.c. contro l’imitazione servile è subordinata all’individuazione degli elementi ritenuti indebitamente ripresi nei prodotti dell’imitatore e dotati di per sé di un’apprezzabile e determinata capacità distintiva idonea cioè a ricondurre i prodotti alla loro specifica origine. Da tale riscontro vanno epurati: 1) elementi consolidati nella tradizione, acquisiti al gusto collettivo dominante nel mercato e dunque non nuovi in sé; 2) soluzioni formali che assumono per di più un sostanziale ed esclusivo valore ornamentale che possono trovare tutela solo mediante lo strumento del disegno e del modello.

In tema di concorrenza sleale per imitazione servile di prodotti, l'originalità del prodotto imitato integra uno degli elementi costitutivi dell'azione, nel senso che l'attore non può limitarsi a provare che il proprio prodotto è imitato "fedelmente" da quello del concorrente, ma deve anche dimostrare che tale imitazione è confusoria, perché investe quegli elementi (nella specie, formali) che servono a distinguere il suo prodotto sul mercato, così risultando atta ad ingenerare confusione nel pubblico; il suddetto carattere di originalità del prodotto imitato sussiste solo ove esso presenti aspetti formali (ed accidentali) nuovi rispetto al già noto, pur non raggiungendo il livello di originalità che sarebbe necessario per ottenere il brevetto di modello. Non assolve tale onere il ricorrente che si limiti ad allegare, senza riscontri, di aver ideato il prodotto, a fronte della documentata presenza sul mercato di altri prodotti con le medesime caratteristiche formali, né vale a provarne l’originalità la documentazione relativa agli stampi di produzione e alle loro modifiche.

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21/09/2026
Data sentenza: 07/08/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Andrea Marani
Registro : RG – 5111 –  2023
Tribunale di Milano, 24 Ottobre 2026, n. 350/2025
Contraffazione di un disegno o modello registrato e imitazioni degli elementi non individualizzanti del disegno o modello
La registrazione, ai sensi dell’art. 41 c.p.i., conferisce al suo titolare il diritto esclusivo di utilizzare il disegno o modello...

La registrazione, ai sensi dell'art. 41 c.p.i., conferisce al suo titolare il diritto esclusivo di utilizzare il disegno o modello e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso. Il terzo comma precisa che i diritti esclusivi conferiti dalla registrazione si estendono a qualunque disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato una impressione generale diversa.

Quindi la protezione non è limitata ai soli disegni e modelli identici a quello registrato, ma si estende anche a quelli che presentano differenze, purché le stesse non siano tali da creare un'impressione generale differente: è sufficiente, ai fini dell'interferenza, la ripresa degli elementi che determinano l'impressione generale che il modello o disegno suscita, essendo preponderanti nella percezione.

Dettagli assolutamente marginali che, anche agli occhi dell'utilizzatore informato, non sono in grado di differenziare il prodotto dal modello registrato sono irrilevanti e non escludono la contraffazione.

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01/03/2026
Data sentenza: 24/10/2026
Numero: 350/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Anna Bellesi
Registro : RG – 60611 –  2019
Tribunale di Milano, 24 Luglio 2017
Tutela come diritto d’autore di un modello di calzatura e presunta violazione
Parametri oggettivi della sussistenza del valore artistico sono, tra gli altri: il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali,...

Parametri oggettivi della sussistenza del valore artistico sono, tra gli altri: il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l'esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate non a carattere commerciale, l'attribuzione di premi, l'acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere (altro…)

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24/11/2017
Data sentenza: 24/07/2017
Registro : RG – 61184 –  2015
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