L’agenzia di model management che, in forza del contratto di mandato in esclusiva con la modella, sia l’unico soggetto abilitato a concedere a terzi i diritti di utilizzazione economica dell’immagine è legittimata ad agire in via extracontrattuale, ai sensi degli artt. 96 e 158 l.d.a., per il risarcimento del danno patrimoniale derivante dall’uso non autorizzato dell’immagine da parte del terzo, che la priva delle utilità economiche che le sarebbero spettate in caso di condotta lecita; la modella che sottoscriva l’atto di citazione senza proporre domande assume la posizione di interveniente adesiva ex art. 105, comma 2, c.p.c. e non è tenuta a partecipare alla negoziazione assistita obbligatoria.
L’utilizzo dell’immagine della modella come cartellonistica pubblicitaria nella vetrina di un punto vendita, a distanza di anni dal servizio fotografico, non rientra nel contratto che aveva concesso i diritti di utilizzazione per la sola realizzazione di un lookbook fotografico e per una durata limitata, e costituisce illecito ai sensi dell’art. 158 l.d.a. Il danno può essere determinato in via equitativa secondo il criterio del prezzo del consenso, tenendo conto del corrispettivo a suo tempo pattuito per il servizio fotografico, dell’obiettiva incertezza sulla durata dell’esposizione, che era onere del convenuto precisare, e della condotta collaborativa del convenuto, che abbia rimosso l’immagine subito dopo la segnalazione; tale tempestiva rimozione, non accompagnata da rivendicazioni del diritto all’uso, fa venir meno l’interesse alla tutela inibitoria.
In presenza di una clausola compromissoria statutaria che devolve ad arbitri rituali “tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio”, la competenza appartiene al collegio arbitrale anche nel caso in cui l’azione sia proposta dall’ex socio per la liquidazione della propria quota a seguito di recesso.
Il giudice ordinario deve, pertanto, dichiarare la propria incompetenza, spettando la cognizione della lite al collegio arbitrale, ai sensi degli artt. 808-quater e 819-ter c.p.c.
L’esperimento della procedura di negoziazione assistita ex art. 3 D.L. 132/2014, infatti, non comporta rinuncia implicita alla competenza arbitrale né esclude l’operatività della clausola compromissoria, trattandosi di strumenti di risoluzione alternativi e compatibili.
Nel contenzioso tra il socio e la società cooperativa, il procedimento di negoziazione assistita di cui al d.l. n. 132/2014 è condizione di procedibilità della domanda. Non può ritenersi inapplicabile la disciplina sull’obbligatorietà dell’invito alla negoziazione assistita sulla base del rilievo che il rapporto tra il socio e la società cooperativa sarebbe riconducibile a una fattispecie regolata dal Codice del Consumo di cui al d.lgs. n. 206/2005 e pertanto sottratta all’obbligo di invito alla negoziazione assistita.
Infatti, il socio della società cooperativa è parte dell'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale della società di cui fa parte, poiché dall'appartenenza alla cooperativa riceve benefici in termini economici. In particolare, in una cooperativa edilizia di abitazione a proprietà indivisa la finalità della società è l'acquisto e/o la costruzione di abitazioni per i propri soci, i quali ottengono un trattamento economico di favore per l'uso e l'eventuale acquisto dell'abitazione. Lo scopo mutualistico si sostanzia, così, nel conseguimento di un alloggio a un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato.
Nel contesto del fenomeno cooperativo emergono due rapporti:
- il rapporto di società, che comporta l’esercizio in comune tra i soci dell’attività imprenditoriale;
- il rapporto di scambio, che si instaura tra il socio e la cooperativa che gli fornisce l’abitazione a condizioni di vantaggio.
Tali rapporti sono del tutto estranei alla disciplina di cui al Codice del Consumo, che non può pertanto trovare applicazione.
La sezione specializzata in materia di impresa è competente non solo per le cause che abbiano ad oggetto il trasferimento di partecipazioni sociali, ma anche nelle ipotesi di “diritti inerenti” alle stesse partecipazioni (nel caso di specie il Tribunale, rilevato che (altro…)
Nel caso di specie – che ricade nella previsione degli articoli 2-3 del D.L. n. 132/2014, convertito con modificazione nella legge n. 162/2014 – nel termine assegnato dal giudice istruttore non è stato dato avvio alla procedura di negoziazione assistita, bensì (altro…)