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Sentenze con tag: negoziazione assistita

Tribunale di Torino, 23 Ottobre 2026, n. 3765/2025
Pagamenti preferenziali dell’amministratore di s.r.l. e danno da maggior falcidia dei creditori
Il danno risarcibile derivante dai pagamenti preferenziali eseguiti dall’amministratore in violazione della par condicio creditorum è il danno da maggior...

Il danno risarcibile derivante dai pagamenti preferenziali eseguiti dall’amministratore in violazione della par condicio creditorum è il danno da maggior falcidia, pari alla differenza tra quanto i creditori insinuati al passivo avrebbero percepito se i creditori preferiti avessero partecipato al riparto in concorso con gli altri e quanto effettivamente percepito; esso si verifica in capo ai creditori di grado pari o superiore a quello dei creditori soddisfatti. Quando i crediti muniti di privilegio generale [dei dipendenti e degli artigiani ex art. 2751 bis c.c.] restano insoddisfatti per un importo superiore ai pagamenti eseguiti in favore di fornitori chirografari, il danno coincide con l’intero importo dei pagamenti preferenziali, ed è irrilevante che i creditori pagati non abbiano presentato domanda di ammissione al passivo.

L’illiceità dei pagamenti preferenziali emerge dal fatto che l’amministratore abbia fatto transitare l’incasso di un credito sociale su conti diversi da quelli della società, per sottrarlo al pignoramento di un creditore munito di titolo esecutivo e destinarlo al pagamento di altri creditori, quando la società era già inattiva, perché tale condotta dimostra che le risorse non erano sufficienti a pagare tutti i creditori e che la società era già insolvente, anche se il fallimento è stato dichiarato oltre un anno dopo.

Sulla somma liquidata a titolo di risarcimento per i pagamenti preferenziali non sono dovuti gli interessi moratori previsti dal d.lgs. 231/2002, perché il rapporto non costituisce transazione commerciale, ma gli interessi legali ex art. 1284 c.c. [dalla data in cui i pagamenti sono stati accertati dalla procedura]; vanno inoltre rifuse le spese della procedura di negoziazione assistita esperita prima del giudizio.

L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall. cumula l’azione sociale e quella dei creditori sociali, conservandone presupposti, termini di prescrizione e natura, e spetta al curatore anche nei confronti degli amministratori di s.r.l., pure dopo l’introduzione dell’art. 2476, comma 6, c.c.; essa comprende la responsabilità, di natura extracontrattuale, per i pagamenti eseguiti in violazione della par condicio creditorum, che può essere fatta valere quando la massa attiva sia insufficiente a soddisfare i creditori sociali.

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11/10/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Numero: 3765/2025
Carica: Presidente
Giudice: Maria Luciana Dughetti
Relatore: Stefano Demontis
Registro : RG – 11889 –  2022
Tribunale di Bologna, 23 Ottobre 2026, n. 1000/2025
Uso pubblicitario dell’immagine della modella oltre la licenza: legittimazione dell’agenzia e prezzo del consenso
L’agenzia di model management che, in forza del contratto di mandato in esclusiva con la modella, sia l’unico soggetto abilitato...

L’agenzia di model management che, in forza del contratto di mandato in esclusiva con la modella, sia l’unico soggetto abilitato a concedere a terzi i diritti di utilizzazione economica dell’immagine è legittimata ad agire in via extracontrattuale, ai sensi degli artt. 96 e 158 l.d.a., per il risarcimento del danno patrimoniale derivante dall’uso non autorizzato dell’immagine da parte del terzo, che la priva delle utilità economiche che le sarebbero spettate in caso di condotta lecita; la modella che sottoscriva l’atto di citazione senza proporre domande assume la posizione di interveniente adesiva ex art. 105, comma 2, c.p.c. e non è tenuta a partecipare alla negoziazione assistita obbligatoria.

L’utilizzo dell’immagine della modella come cartellonistica pubblicitaria nella vetrina di un punto vendita, a distanza di anni dal servizio fotografico, non rientra nel contratto che aveva concesso i diritti di utilizzazione per la sola realizzazione di un lookbook fotografico e per una durata limitata, e costituisce illecito ai sensi dell’art. 158 l.d.a. Il danno può essere determinato in via equitativa secondo il criterio del prezzo del consenso, tenendo conto del corrispettivo a suo tempo pattuito per il servizio fotografico, dell’obiettiva incertezza sulla durata dell’esposizione, che era onere del convenuto precisare, e della condotta collaborativa del convenuto, che abbia rimosso l’immagine subito dopo la segnalazione; tale tempestiva rimozione, non accompagnata da rivendicazioni del diritto all’uso, fa venir meno l’interesse alla tutela inibitoria.

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22/09/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Numero: 1000/2025
Carica: Presidente
Giudice: Michele Guernelli
Relatore: Antonio Costanzo
Registro : RG – 11307 –  2021
Tribunale di Bologna, 23 Ottobre 2026
Clausola compromissoria statutaria e controversie tra ex socio e società
In presenza di una clausola compromissoria statutaria che devolve ad arbitri rituali “tutte le controversie insorgenti tra soci o tra...

In presenza di una clausola compromissoria statutaria che devolve ad arbitri rituali “tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio”, la competenza appartiene al collegio arbitrale anche nel caso in cui l’azione sia proposta dall’ex socio per la liquidazione della propria quota a seguito di recesso.

Il giudice ordinario deve, pertanto, dichiarare la propria incompetenza, spettando la cognizione della lite al collegio arbitrale, ai sensi degli artt. 808-quater e 819-ter c.p.c.

L’esperimento della procedura di negoziazione assistita ex art. 3 D.L. 132/2014, infatti, non comporta rinuncia implicita alla competenza arbitrale né esclude l’operatività della clausola compromissoria, trattandosi di strumenti di risoluzione alternativi e compatibili.

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13/04/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Michele Guernelli
Registro : RG – 3581 –  2024
Tribunale di Torino, 5 Ottobre 2020
Il rapporto tra socio e società cooperativa è estraneo al Codice del Consumo e i riflessi processuali
Nel contenzioso tra il socio e la società cooperativa, il procedimento di negoziazione assistita di cui al d.l. n. 132/2014...

Nel contenzioso tra il socio e la società cooperativa, il procedimento di negoziazione assistita di cui al d.l. n. 132/2014 è condizione di procedibilità della domanda. Non può ritenersi inapplicabile la disciplina sull’obbligatorietà dell’invito alla negoziazione assistita sulla base del rilievo che il rapporto tra il socio e la società cooperativa sarebbe riconducibile a una fattispecie regolata dal Codice del Consumo di cui al d.lgs. n. 206/2005 e pertanto sottratta all’obbligo di invito alla negoziazione assistita.

Infatti, il socio della società cooperativa è parte dell'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale della società di cui fa parte, poiché dall'appartenenza alla cooperativa riceve benefici in termini economici. In particolare, in una cooperativa edilizia di abitazione a proprietà indivisa la finalità della società è l'acquisto e/o la costruzione di abitazioni per i propri soci, i quali ottengono un trattamento economico di favore per l'uso e l'eventuale acquisto dell'abitazione. Lo scopo mutualistico si sostanzia, così, nel conseguimento di un alloggio a un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato.

Nel contesto del fenomeno cooperativo emergono due rapporti:
- il rapporto di società, che comporta l’esercizio in comune tra i soci dell’attività imprenditoriale;
- il rapporto di scambio, che si instaura tra il socio e la cooperativa che gli fornisce l’abitazione a condizioni di vantaggio.
Tali rapporti sono del tutto estranei alla disciplina di cui al Codice del Consumo, che non può pertanto trovare applicazione.

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23/04/2022
Data sentenza: 05/10/2020
Registro : RG – 14236 –  2019
Tribunale di Torino, 19 Ottobre 2017
Annullamento della transazione, competenza della Sezione specializzata, negoziazione assistita, rappresentanza processuale e litisconsorzio necessario
La sezione specializzata in materia di impresa è competente non solo per le cause che abbiano ad oggetto il trasferimento...

La sezione specializzata in materia di impresa è competente non solo per le cause che abbiano ad oggetto il trasferimento di partecipazioni sociali, ma anche nelle ipotesi di “diritti inerenti” alle stesse partecipazioni (nel caso di specie il Tribunale, rilevato che (altro…)

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20/04/2022
Data sentenza: 19/10/2017
Registro : RG – 21742 –  2015
Tribunale di Milano, 23 Ottobre 2018
Non equipollenza delle formalità di avvio del procedimento di negoziazione assistita (di cui al D.L. n. 132/2014) e del procedimento di mediazione (di cui al D.Lgs. n. 28/2010) ai fini del rispetto delle condizioni di procedibilità della domanda giudiziale.
Nel caso di specie – che ricade nella previsione degli articoli 2-3 del D.L. n. 132/2014, convertito con modificazione nella...

Nel caso di specie – che ricade nella previsione degli articoli 2-3 del D.L. n. 132/2014, convertito con modificazione nella legge n. 162/2014 – nel termine assegnato dal giudice istruttore non è stato dato avvio alla procedura di negoziazione assistita, bensì (altro…)

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29/11/2019
Data sentenza: 23/10/2018
Registro : RG – 31649 –  2016
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