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Sentenze con tag: nullità della delibera di approvazione del bilancio

Tribunale di Potenza, 25 Ottobre 2026, n. 1685/2024
Principi di chiarezza, veridicità e correttezza del bilancio e nullità della deliberazione di approvazione
È chiaro il bilancio che, nella struttura e nel contenuto, è comprensibile e trasparente nel processo di formazione sostanziale e...

È chiaro il bilancio che, nella struttura e nel contenuto, è comprensibile e trasparente nel processo di formazione sostanziale e nella rappresentazione formale; è veritiero il bilancio attendibile e credibile nelle stime e nella rappresentazione delle sue componenti; è corretto il bilancio coerente con le norme di legge e con le regole di settore che ne presiedono la redazione. Le norme di redazione del bilancio, pur tratte dai principi contabili e dotate di un contenuto di discrezionalità tecnica, sono norme giuridiche cogenti, la cui violazione determina l’illiceità del bilancio e la nullità della deliberazione che lo approva.

La deliberazione di approvazione del bilancio è nulla quando le violazioni commesse comportano una divaricazione tra il risultato effettivo dell’esercizio e quello rappresentato, e anche quando dal bilancio e dai relativi allegati non è possibile desumere l’intera gamma delle informazioni previste dalla legge per ciascuna posta, senza che occorra una divergenza macroscopica tra risultato apparente e risultato effettivo della gestione. La violazione di uno solo dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza, ciascuno dotato di autonomia, basta a determinare l’illiceità del bilancio.

È nulla la clausola compromissoria [contenuta in uno statuto anteriore alla riforma del 2003] che attribuisce la nomina di un arbitro a ciascuna parte e del terzo alle parti d’accordo o, in difetto, al presidente del tribunale, perché l’art. 34 d.lgs. 5/2003 impone a pena di nullità di conferire il potere di nomina di tutti gli arbitri a un soggetto estraneo alla società e l’art. 223-bis disp. att. c.c. imponeva alle società esistenti di adeguare lo statuto alle disposizioni inderogabili della riforma. Ne consegue la proponibilità davanti al tribunale delle impugnazioni delle deliberazioni assembleari.

La convocazione dell’assemblea di s.r.l. effettuata a mezzo posta elettronica certificata equivale alla lettera raccomandata prevista in via suppletiva dall’art. 2479-bis c.c. e soddisfa l’esigenza di tempestiva informazione dei soci, anche quando il destinatario è una persona fisica, in particolare se il socio non contesta la riferibilità a sé dell’indirizzo e lo ha utilizzato per comunicare con la società.

Il socio conserva l’interesse ad agire per l’impugnazione delle deliberazioni di approvazione di bilanci successivi a quelli già impugnati quando i vizi denunciati derivano solo in parte dai bilanci precedenti e non è intervenuto alcun giudicato di annullamento delle deliberazioni anteriori.

Quando le anomalie del bilancio puntualmente allegate dal socio impugnante non appaiono ictu oculi mere irregolarità formali, il loro accertamento richiede una consulenza tecnica percipiente e può giustificare l’ordine alla società di esibire i documenti contabili di riscontro delle poste contestate, anche in ragione della disparità tra le parti nell’accesso effettivo a tali documenti.

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24/10/2026
Data sentenza: 25/10/2026
Numero: 1685/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Rosa Maria Verrastro
Registro : RG – 785 –  2020
Corte d'appello di Genova, 25 Ottobre 2026, n. 423/2025
Preclusione all’impugnazione del bilancio ex art. 2434 bis c.c. e irrilevanza dell’approvazione dei bilanci precedenti
La preclusione all’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio prevista dall’art. 2434 bis c.c. opera soltanto quando sia stato approvato...

La preclusione all’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio prevista dall’art. 2434 bis c.c. opera soltanto quando sia stato approvato il bilancio dell’esercizio successivo, che dal bilancio impugnato dipende ed è con esso in continuità. L’avvenuta approvazione dei bilanci degli esercizi precedenti non impedisce l’impugnazione, perché il principio di continuità dei bilanci rileva solo in relazione ai bilanci successivi approvati e dipendenti da quello impugnato.

L’accettazione, da parte del socio, dei documenti contabili e dei bilanci di esercizi precedenti, con i criteri contabili in essi adottati, non preclude l’impugnazione della delibera di approvazione di un bilancio successivo che impieghi i medesimi criteri, con il solo limite dell’intervenuta approvazione del bilancio dell’esercizio successivo a quello impugnato.

Quando un contratto concluso con una parte correlata [locazione di immobili dalla controllante alla controllata] preveda un corrispettivo superiore ai correnti valori di mercato, la nota integrativa deve dare atto dello scostamento e indicarne le ragioni; è pertanto insufficiente la generica dichiarazione che i rapporti con le parti correlate sono regolati da normali condizioni di mercato.

In applicazione del principio di competenza di cui all’art. 2423 bis, comma 1, n. 3, c.c., i contributi in conto esercizio erogati a copertura dei costi di esercizio di un servizio possono essere imputati al bilancio solo quando tali costi sono sostenuti e stanziati, perché solo allora sussiste la correlazione tra costi e ricavi; a tal fine è irrilevante che sia stata avviata una fase sperimentale del progetto finanziato.

Le immobilizzazioni materiali destinate a uscire dal ciclo produttivo [per rottamazione già disposta alla data di chiusura dell’esercizio] vanno riclassificate nell’attivo circolante e valutate al minore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile, in conformità al principio contabile OIC 16, anche se restano temporaneamente in servizio nell’esercizio successivo.

Il bilancio di esercizio delle società di capitali, che ha la funzione di misurare gli utili e le perdite dell’impresa e di fornire ai soci e al mercato le informazioni richieste dall’art. 2423 c.c., deve essere redatto nel rispetto dei principi di verità, correttezza e chiarezza e delle regole di redazione poste dal legislatore. Tali regole, pur tratte dai principi contabili e connotate da discrezionalità tecnica, sono norme giuridiche cogenti, la cui violazione determina l’illiceità del bilancio e la nullità della delibera che lo approva, perché le scelte operate dai redattori sono sempre sindacabili, salvo che rientrino tra le scelte insindacabili di gestione.

Il requisito della chiarezza attiene al contenuto informativo del bilancio, anche mediante le spiegazioni fornite nella relazione degli amministratori, mentre i requisiti di correttezza e veridicità attengono al risultato economico e impongono l’iscrizione di componenti positivi di reddito non meramente ipotetici. L’art. 2423, comma 2, c.c. mira così a garantire, oltre alla veridicità e correttezza dei risultati contabili, la più ampia trasparenza dei dati di bilancio che a quei risultati conducono.

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23/10/2026
Data sentenza: 25/10/2026
Numero: 423/2025
Carica: Presidente
Giudice: Rosella Silvestri
Relatore: Marco Rossi
Registro : RG – 569 –  2022
Tribunale di Napoli, 25 Ottobre 2026, n. 1186/2026
Nullità dei bilanci per crediti incerti verso fornitori, firma disgiunta e gratifica straordinaria alla socia
È nulla la deliberazione di approvazione del bilancio che iscriva tra i crediti, senza alcun accantonamento, i premi di fine...

È nulla la deliberazione di approvazione del bilancio che iscriva tra i crediti, senza alcun accantonamento, i premi di fine anno attesi da un fornitore in mancanza di un accordo scritto per l’esercizio di riferimento e dopo che il fornitore li abbia disconosciuti prima dell’approvazione, perché il credito privo dei caratteri della certezza, della liquidità e dell’esigibilità non può essere iscritto senza violare il principio di prudenza, e le note di credito da ricevere vanno comunque portate a riduzione dei debiti verso fornitori [società a responsabilità limitata partecipata da tre fratelli in conflitto, il cui bilancio esponeva un utile che, rettificati i premi da fornitori, si sarebbe tradotto in una perdita].

L’iscrizione del debito per premi nel bilancio del fornitore non ha valore di confessione dell’esistenza del credito della società e costituisce un elemento da valutare insieme alle altre prove acquisite.

Nel giudizio di impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio grava sulla società l’onere di provare l’esistenza dei contratti da cui derivano i crediti iscritti, e in mancanza di tale prova la posta deve ritenersi illegittimamente iscritta.

Sono nulle per violazione dei principi di chiarezza e verità le deliberazioni di approvazione del bilancio la cui nota integrativa contenga informazioni non veritiere o contraddittorie sui crediti, sui rischi, sui fatti successivi alla chiusura dell’esercizio e sulle operazioni con parti correlate, oppure ometta di commentare forti variazioni delle voci dello stato patrimoniale e del conto economico, e il bilancio dell’esercizio successivo è nullo se non svaluta i crediti incerti iscritti in quello precedente e non contabilizza gli interessi moratori maturati.

La predisposizione del bilancio è attività esclusiva degli amministratori, sicché le condotte del socio impugnante quale amministratore della società che curava la contabilità del fornitore sono irrilevanti ai fini della validità del bilancio, e la conflittualità tra i soci impone anzi una maggiore chiarezza e prudenza nella sua redazione.

È invalida la deliberazione che attribuisca a ciascuno dei due componenti del consiglio di amministrazione la rappresentanza e la firma disgiunta quando lo statuto preveda per il consiglio composto da due membri la rappresentanza congiunta, perché la rappresentanza si concreta nel potere di firma, cioè di impegnare la società verso i terzi, e l’art. 2384 c.c. non rileva quando l’impugnazione sia proposta da un socio.

La deliberazione che determina i compensi degli amministratori soci, anche comprensivi di un trattamento di fine mandato, non è invalida per conflitto di interessi o abuso della maggioranza in mancanza di prova della loro irragionevolezza e della dannosità per l’interesse sociale, da valutare in relazione al patrimonio netto, al fatturato e alle dimensioni della società, mentre è invalida ai sensi dell’art. 2479 ter, comma 2, c.c. la deliberazione, adottata con il voto determinante della beneficiaria, che attribuisca a una socia una gratifica straordinaria priva di titolo.

La clausola compromissoria statutaria che non preveda la nomina degli arbitri da parte di un soggetto estraneo alla società è nulla anche se prevede un arbitrato irrituale, perché la nullità prevista dall’art. 34 d.lgs. 5/2003 tutela il principio di ordine pubblico dell’imparzialità della decisione.

L’interesse del socio a impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio va valutato alla stregua della sua prospettazione, mentre la verifica delle singole poste attiene alla fondatezza della domanda, e i motivi che denunciano la violazione delle norme poste a presidio della validità del bilancio non si riducono a doglianze sulla carenza di informazione del socio soggette al termine per l’annullamento.

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17/10/2026
Data sentenza: 25/10/2026
Numero: 1186/2026
Carica: Presidente
Giudice: Salvatore Di Lonardo
Relatore: Ilaria Grimaldi
Registro : RG – 17266 –  2021
Tribunale di Napoli, 25 Ottobre 2026
Sospensione delle delibere già eseguite di approvazione del bilancio e di azzeramento del capitale
Sono sospendibili ai sensi dell’art. 2378 c.c. anche le deliberazioni assembleari integralmente eseguite che continuino a produrre effetti sull’organizzazione sociale...

Sono sospendibili ai sensi dell’art. 2378 c.c. anche le deliberazioni assembleari integralmente eseguite che continuino a produrre effetti sull’organizzazione sociale e sulle posizioni dei soci, come la deliberazione di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale per la quale l’aumento sia stato sottoscritto e i conferimenti versati, perché la sospensione incide sull’efficacia giuridica dell’atto e non soltanto sulla sua materiale esecuzione, e il limite alla concessione della misura è costituito soltanto dalla compiuta produzione di effetti giuridici irreversibili [socia titolare di un terzo del capitale di una società a responsabilità limitata che non aveva sottoscritto la ricostituzione del capitale ed era così uscita dalla compagine sociale].

La deliberazione di approvazione del bilancio è nulla per violazione del principio di chiarezza quando il conto economico esponga un forte incremento dei costi della produzione rispetto all’esercizio precedente, riferito ai costi del personale e a oneri diversi di gestione, senza alcuna giustificazione nella nota integrativa e senza che la società, su cui grava il relativo onere probatorio, fornisca elementi contrari, e la nullità si estende alla successiva deliberazione di approvazione della situazione patrimoniale infrannuale e di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale.

Nella comparazione dei pregiudizi prevista dall’art. 2378, comma 4, c.c. prevale il pregiudizio del socio che, per effetto dell’azzeramento e della ricostituzione del capitale, abbia perso la partecipazione e con essa il diritto agli utili e al voto, con il rischio di definitivo consolidamento degli effetti, mentre la sospensione non espone la società al rischio di scioglimento, perché l’assemblea può approvare un nuovo bilancio redatto con chiarezza e confermare o revocare l’operazione sul capitale, e la situazione di stallo che ne deriva è imputabile all’inerzia dell’organo amministrativo.

Ai fini della sospensione della deliberazione di nomina dell’amministratore per conflitto di interessi o abuso della maggioranza non basta che i soci di maggioranza perseguano un interesse personale, perché occorre che tale interesse sia obiettivamente in contrasto con quello della società e che la deliberazione sia idonea a ledere l’interesse sociale, sicché il fumus difetta quando l’assemblea abbia sostituito il consiglio di amministrazione decaduto nominando amministratore chi già in precedenza gestiva la società.

Il socio che abbia perso tale qualità per non aver sottoscritto la ricostituzione del capitale sociale conserva la legittimazione a impugnare e a chiedere la sospensione della deliberazione di azzeramento e ricostituzione del capitale e di quella pregiudiziale di approvazione del bilancio, perché la perdita della qualità di socio è conseguenza diretta delle deliberazioni di cui assume l’illegittimità.

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17/10/2026
Data sentenza: 25/10/2026
Carica: Presidente
Giudice: Leonardo Pica
Relatore: Maria Tuccillo
Registro : RG – 21660 –  2025
Tribunale di Napoli, 11 Marzo 2024
L’invalidità della delibera di approvazione del bilancio e la prova delle scritture contabili
Il termine previsto dall’art. 2364 c.c. – richiamato dall’art. 2478 bis c.c. per le società a responsabilità limitata – fa...

Il termine previsto dall'art. 2364 c.c. – richiamato dall'art. 2478 bis c.c. per le società a responsabilità limitata – fa riferimento non all'approvazione del bilancio, bensì alla convocazione della relativa assemblea dei soci. Inoltre, la delibera di approvazione del bilancio di una società per azioni non è invalida per esser stata adottata dopo la scadenza del termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, stabilito dall'art. 2364, co. 2, c.c., o del termine più lungo, non superiore a sei mesi, dalla detta chiusura, fissato nell'atto costitutivo, conformemente alle previsioni dell'ultima parte della disposizione citata.

La violazione dei canoni di cui all'art. 2423, co. 2, c.c. comporta l'illiceità della delibera assembleare di approvazione del bilancio per violazione di norme imperative in materia contabile. Nondimeno, la nullità della delibera può essere rilevata solo nella misura in cui la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo d'esercizio (o il dato destinato alla rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società) e quello del quale il bilancio dà invece contezza; oppure in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte

L'omessa indicazione della evoluzione prevedibile della gestione negli esercizi futuri riguarda informazioni che sono strutturalmente incompatibili con una eventuale invalidità del bilancio posto che ovviamente non risulta, neppure in astratto, idonea a incidere sulla validità del bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso. In particolare, la relazione sulla gestione disciplinata dall'art. 2428 c.c., che si caratterizza per una funzione di illustrazione ampiamente valutativa della situazione economico/gestionale della società non scevra da proiezioni previsionali, non è oggetto di delibera assembleare in quanto non propriamente parte del bilancio d'esercizio, ed invece costituisce un “collegato” al bilancio per espressa scelta normativa. Ne discende che una mancanza che lo riguarda non può formalmente figurare come vizio determinante l'illiceità dell'oggetto di deliberazione assembleare del bilancio. Tuttavia, la delibera di approvazione del bilancio è comunque nulla allorquando i vizi informativi che affliggono la relazione sulla gestione siano tali da rendere non chiaramente intelligibile o addirittura da falsare sul punto il bilancio stesso, come potrebbe avvenire per le informazioni relative alla situazione finanziaria della società che la relazione sulla gestione necessariamente deve dare, situazione finanziaria che è, invero, anch'essa oggetto della rappresentazione veritiera e corretta che il bilancio deve rendere ex art. 2423 c.c.; in tal caso, infatti, siffatta carenza si tradurrebbe in un vizio del bilancio. In ogni caso, tali vizi informativi possono comportare l’invalidità del bilancio se e in quanto la loro capacità decettiva sia tale da inficiare chiarezza, correttezza e veridicità delle corrispondenti voci di bilancio.

L’art. 2709 c.c., nello statuire che i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore, pone una presunzione semplice di veridicità, a sfavore di quest'ultimo. Pertanto, tali scritture, come ammettono la prova contraria, così possono essere liberamente valutate dal giudice del merito, alla stregua di ogni altro elemento probatorio e il relativo apprezzamento sfugge al sindacato di legittimità, se sufficientemente motivato. In particolare, le suddette scritture non potranno ricondursi all'ambito dell'art. 2730 c.c. (confessione stragiudiziale), non consistendo necessariamente nella dichiarazione di fatti sfavorevoli al dichiarante e non essendo rivolte a un'altra parte, precisando che ad esse non può neppure assegnarsi valore di presunzione assoluta, giacché la ratio della norma di cui all'art. 2709 c.c. non si riconnette a un interesse generale preclusivo della prova contraria, in mancanza del quale le presunzioni deve ritenersi abbiano sempre valore di presunzione relativa, così da essere compatibili con i principi e le garanzie sancite dagli artt. 3 e 24 Cost. Ne consegue che la prova che il bilancio di una società di capitali, regolarmente approvato, al pari dei libri e delle scritture contabili dell'impresa soggetta a registrazione, fornisce in ordine ai debiti della società medesima è affidata alla libera valutazione del giudice del merito, alla stregua di ogni altro elemento acquisito agli atti di causa.

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08/07/2024
Data sentenza: 11/03/2024
Carica: Presidente
Giudice: Leonardo Pica
Relatore: Paolo Andrea Vassallo
Registro : RG – 30461 –  2012
Tribunale di Milano, 2 Ottobre 2023
Nullità della delibera di approvazione del bilancio
Nella valutazione circa la correttezza del bilancio, sulla forma deve prevalere la sostanza, in virtù del principio di prevalenza della...

Nella valutazione circa la correttezza del bilancio, sulla forma deve prevalere la sostanza, in virtù del principio di prevalenza della sostanza economica sulla forma espresso dagli artt. 2423 e 2423 bis c.c. e funzionale alla compiuta realizzazione della finalità delle informazioni di bilancio destinate a rappresentare in modo veritiero e corretto ai soci e ai terzi la situazione della società.

Le differenze tra i criteri di redazione del bilancio nazionali e quelli internazionali IAS, nonché tra i relativi principi contabili, può condurre a rappresentazioni del capitale e del reddito non del tutto coincidenti. Da un lato, si ha, infatti, un approccio ispirato fondamentalmente a principi di prudenza tendente ad evidenziare il reddito distribuibile ed il patrimonio inteso come somma di risorse di proprietà dell’impresa; dall’altro, si ha più riguardo alla valutazione della performance, strumentale ad analisi di tipo economico che conduce ad una nozione di reddito potenziale e di patrimonio inteso come sistema di risorse controllate dall’impresa.

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04/01/2024
Data sentenza: 02/10/2023
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Amina Simonetti
Registro : RG – 17590 –  2020
Tribunale di Torino, 22 Dicembre 2021
Nullità della delibera di approvazione del bilancio privo del requisito di chiarezza e informativa in merito alle operazioni con parti correlate
Il giudizio circa la liceità del bilancio non può dipendere da precedenti gestioni, mai contestate, neppure in nome della continuità,...

Il giudizio circa la liceità del bilancio non può dipendere da precedenti gestioni, mai contestate, neppure in nome della continuità, che non può legittimare una deroga ai principi di chiarezza e trasparenza. La circostanza che il bilancio d’esercizio di una società di capitali abbia come destinatari non solo i soci, ma tutta una pluralità di terzi, i quali, potendo venire in contatto con la società, abbiano interesse a valutarne la situazione patrimoniale ed economica, rende irrilevante, ai fini della illiceità del bilancio stesso e della conseguente nullità della relativa deliberazione assembleare di approvazione, che il metodo di redazione del bilancio contrario ai principi di chiarezza e precisione sia stato adottato in passato con il consenso o, addirittura, su iniziativa del socio che poi ha impugnato il bilancio. Né giova in senso contrario fare appello al principio di continuità formale dei bilanci, il quale comporta solo che non si adottino metodi di rilevazione del bilancio diversi da quelli adottati in passato, senza darne adeguato conto nella relazione degli amministratori, ma non giustifica certo il protrarsi nel tempo dell’adozione di metodi di redazione poco chiari o imprecisi.

Il disposto di cui all’art. 2377, co. 8, c.c., applicabile anche alle s.r.l. in virtù del richiamo espresso contenuto nell’art. 2479 ter, ult. co., c.c., impedisce l’annullamento della deliberazione impugnata, ma a condizione che quella sostitutiva sia stata assunta in conformità alla legge e allo statuto della società; l’effetto che ne consegue, di cessazione della materia del contendere e di sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione, deve quindi misurarsi con la legittimità della delibera sostitutiva, senza alcun effetto automatico.

La circostanza che la società sia ammessa a redigere il bilancio in forma abbreviata non la esonera dal rispetto dei principi generali espressi dall’art. 2423, co. 2, c.c., posti non solo a tutela del socio, ma anche di una pluralità di terzi, non indifferenti alle sorti della società. Gli amministratori devono soddisfare l’interesse del socio a una conoscenza concreta dei reali elementi contabili recati dal bilancio al fine di realizzare il diritto di informazione previsto dall’art. 2423 c.c., che è in rapporto di strumentalità con il principio di chiarezza, sicché sono obbligati a rispondere alla domanda d’informazione pertinente e a cui non ostino oggettive esigenze di riservatezza, in modo da dissipare le insufficienze, le incertezze e le carenze di chiarezza in ordine ai dati di bilancio ed alla relativa relazione.

Ciascun principio racchiuso nella previsione di cui all’art. 2423, co. 2, c.c., appare dotato di una propria autonoma valenza, senza che sussista alcuna gerarchia, anche rispetto ai valori che esprime. Invero, nella disciplina legale del bilancio d’esercizio delle società, il principio di chiarezza non è affatto subordinato a quello di correttezza e veridicità del bilancio medesimo, ma è dotato di autonoma valenza, essendo obiettivo fondamentale del legislatore quello di garantire non solo la veridicità e correttezza dei risultati contabili, ma anche la più ampia trasparenza dei dati di bilancio che a quei risultati conducono. Conseguentemente, il bilancio d’esercizio di una società di capitali che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall’art. 2423, co. 2, c.c. è illecito ed è nulla la deliberazione assembleare con cui esso è stato approvato, non soltanto quando la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell’esercizio, o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società, e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso non sia possibile desumere l’intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte.

La descrizione delle operazioni con parti correlate costituisce specifica voce della nota integrativa di bilancio ex art. 2427, n. 22 bis, c.c., applicabile anche nelle ipotesi di bilancio redatto in forma abbreviata. Le informazioni da fornire in base alla previsione in commento debbono poi essere integrate attraverso il principio contabile internazionale adottato dall’UE (IAS 24) e dal principio contabile OIC 12. Sono quindi parti correlate (IAS 24) le persone fisiche o le entità societarie che esercitano un controllo o comunque un’influenza notevole sull’entità che redige il bilancio, mentre le normali condizioni di mercato, che esonerano dall’obbligo di informativa, non attengono solo al prezzo praticato nell’operazione, ma si estendono anche alle ragioni che hanno condotto a porre in essere quell’affare con tale parte e non con altri soggetti terzi. L’esigenza di fornire informazioni in merito costituisce una declinazione del più generale principio di trasparenza del bilancio, poiché la conclusione di contratti con società collegate o controllate ovvero con persone fisiche in stretto rapporto con chi è tenuto alla redazione del bilancio può indurre il sospetto di conflitti d’interesse e di scelte di favore, non del tutto adeguate e rispondenti all’interesse della società. Le informazioni sono necessarie a fronte di operazioni che, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, sono suscettibili di orientare ed influenzare le decisioni di coloro che usufruiscono delle indicazioni ed informazioni contenute nel bilancio. Quanto alle “normali condizioni di mercato”, all’interpretazione del criterio concorrono le indicazioni di cui al principio contabile OIC 12, che indica quali elementi di valutazione non solo il prezzo, ma anche le motivazioni in base a cui si è concluso l’affare con tale controparte contrattuale piuttosto che con soggetti terzi.

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27/01/2023
Data sentenza: 22/12/2021
Carica: Presidente
Giudice: Gabriella Ratti
Relatore: Maria Luciana Dughetti
Registro : RG – 21088 –  2017
Tribunale di Catania, 29 Dicembre 2016
Impugnazione della delibera di bilancio: la violazione dell’art. 2427 n. 19 c.c. non costituisce causa di nullità
La violazione della indicazione in nota integrativa della postergabilità di un finanziamento soci dà luogo ad una mera irregolarità e...

La violazione della indicazione in nota integrativa della postergabilità di un finanziamento soci dà luogo ad una mera irregolarità e non già ad una ipotesi di nullità; e ciò in quanto non vi è una falsa rappresentazione della situazione debitoria della società, quanto piuttosto una diversa rappresentazione del profilo temporale dei pagamenti.

L’azione di nullità (altro…)

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24/04/2022
Data sentenza: 29/12/2016
Registro : RG – 14269 –  2014
Tribunale di Napoli, 8 Settembre 2020
Evidenza
Nullità della delibera di approvazione del bilancio e inefficacia della intervenuta trasformazione di una società cooperativa in s.r.l.
Compete alla società, e non al suo fallimento, la difesa nei giudizi che hanno come oggetto la forma giuridica esposta...

Compete alla società, e non al suo fallimento, la difesa nei giudizi che hanno come oggetto la forma giuridica esposta nell’ordinamento non essendo rapporti che, ex se, coinvolgono pretese esecutive dei creditori. Infatti, gli organi sociali – in costanza di fallimento – non si estinguono, come non si estingue la stessa società che permangono medio tempore durante la liquidazione concorsuale.

Per quanto riguarda la legittimazione attiva nelle ipotesi di trasformazione eterogenea, il fallimento subentra, quale rappresentante dei creditori di cui all’art. 2500 novies c.c. in caso di inerzia della massa, laddove l’iniziativa di questi ultimi può configurarsi. Quando la società fallita è stata evocata correttamente in giudizio e il Fallimento è intervenuto aderendo all’iniziativa del creditore facendola propria, vi è una conseguente perdita di legittimazione nel corso del giudizio del soggetto creditore.

Una società consortile nasce al fine di mettere in comune i costi e le spese che devono sostenere i singoli consorziati per lo svolgimento della propria attività commerciale. Pertanto, le previsioni statutarie e regolamentari impongono necessariamente la copertura dei costi in capo ai soci. Sottrarsi a tale obbligo di contribuzione significa non raggiungere l’obiettivo del pareggio di bilancio con lo stravolgimento dei principi di redazione contabile, abdicando allo scopo mutualistico che dovrebbe animare la compagine consortile con una palese violazione delle previsioni statutarie e regolamentari. In tal senso, la delibera di approvazione del bilancio è affetta da nullità per illiceità dell’oggetto, in quanto lo stesso risulta redatto in contrasto con le norme imperative di cui agli artt. 2423 e 2423 bis c.c. e con i principi contabili applicabili, per il fatto che non rappresentava in modo veritiero e la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio. Anche in pendenza di procedure di concordato preventivo i costi di gestione devono essere ribaltati sui soci, permanendo la natura consortile della società.

Quanto alla delibera di trasformazione di una società cooperativa in una società di capitali a finalità lucrativa, ai sensi dell’art. 2500 novies c.c., tale trasformazione eterogenea deve ritenersi inefficace – con conseguente caducazione della deliberazione dell’assemblea straordinaria con cui è stato adottato il nuovo testo dello statuto sociale – nel caso in cui pregiudichi in modo estremamente grave le ragioni creditorie.
In particolare, si evidenzia che il regime dell’opposizione ex art. 2500 novies c.c. opera anche in caso di trasformazione di società lucrativa in società consortile: da provarsi caso per caso a cura del creditore opponente, la diversa finalità di gestione del patrimonio sociale potrebbe tradursi in un aggravamento delle condizioni di rischio del credito.

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08/02/2022
Data sentenza: 08/09/2020
Registro : RG – 13141 –  2018
Tribunale di Bologna, 25 Ottobre 2026, n. 727/2021
Nullità ex art. 2479-ter comma 3 c.c. della delibera di approvazione del bilancio di s.r.l. in caso di assoluta omessa convocazione del socio all’assemblea
Deve considerarsi affetta da nullità la decisione dei soci assunta in assenza di convocazione di un socio. E infatti la regola...

Deve considerarsi affetta da nullità la decisione dei soci assunta in assenza di convocazione di un socio. E infatti la regola dell’art. 2479 ter, 3° comma, c.c., nella parte in cui considera le decisioni prese «in assenza assoluta di informazioni», deve intendersi riferita non soltanto alla mancanza di informazioni sugli argomenti da trattare ma anche alla mancanza di informazioni sull’avvio del procedimento deliberativo, sicché la deliberazione dell’assemblea di società a responsabilità limitata assunta senza la preventiva convocazione di uno dei soci è nulla.

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31/05/2021
Data sentenza: 25/10/2026
Numero: 727/2021
Carica: Presidente
Giudice: Fabio Florini
Relatore: Giovanni Salina
Registro : RG – 16757 –  2018
Tribunale di Milano, 28 Luglio 2020
Evidenza
Impugnazione del bilancio e nullità derivata
L’iscrizione della perdita riportata a nuovo nel bilancio successivo a quello dichiarato nullo (perché redatto in violazione delle norme ispirate...

L'iscrizione della perdita riportata a nuovo nel bilancio successivo a quello dichiarato nullo (perché redatto in violazione delle norme ispirate ai principi fondamentali di chiarezza e precisione) soffre con ogni evidenza di nullità c.d. derivata atteso che essa attiene al risultato dell'esercizio precedente sicuramente influenzato dalla declaratoria giudiziale di nullità. (altro…)

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23/05/2021
Data sentenza: 28/07/2020
Registro : RG – 58757 –  2016
Tribunale di Torino, 20 Luglio 2018
Nullità della delibera di approvazione del bilancio d’esercizio nel caso in cui, dal bilancio stesso e dai relativi allegati, non sia possibile desumere l’intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite
Il bilancio d’esercizio di una società di capitali, che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall’articolo 2423, comma...

Il bilancio d'esercizio di una società di capitali, che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall'articolo 2423, comma secondo cod. civ. (anche nel testo anteriore alle modificazioni apportate dal D.Lgs. n. 127 del 9 aprile 1991), è illecito, ed è quindi nulla la deliberazione assembleare con cui esso sia stato approvato, non soltanto quando la violazione della normativa in materia determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio (o il dato destinato alla rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società) e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte.

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20/02/2020
Data sentenza: 20/07/2018
Registro : RG – 17312 –  2017
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