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Sentenze con tag: obbligo di fedeltà

Tribunale di Brescia, 23 Ottobre 2026, n. 2247/2025
Descrizione e termine dell’art. 669-sexies c.p.c.; documentazione gestionale come informazione segreta e storno di dipendenti con sottrazione di dati riservati
Il termine perentorio previsto dall’art. 669-sexies c.p.c. per la notificazione del decreto emesso inaudita altera parte è incompatibile con la...

Il termine perentorio previsto dall’art. 669-sexies c.p.c. per la notificazione del decreto emesso inaudita altera parte è incompatibile con la descrizione disciplinata dall’art. 129, quarto comma, c.p.i., la cui esecuzione deve precedere la conoscenza del provvedimento da parte del resistente e può richiedere un tempo apprezzabile per l’assistenza di uno o più esperti chiamati a rispondere a quesiti tecnici; la proroga del termine concessa dal giudice non rende perciò inutilizzabili i risultati della descrizione.

È evidente come l’intera documentazione gestionale dell’imprenditore abbia un valore economico in quanto segreto, come deriva in astratto dalla considerazione che conoscere la scontistica praticata ai singoli clienti, l’entità dei loro ordinativi medi, le condizioni di pagamento, gli sconti minimi e massimi offerti per ciascun articolo venduto, i margini di ricarico sui singoli articoli, le retribuzioni e i benefits offerti a dipendenti ed agenti, i business plans può consentire al soggetto economico che acquisisca tale massa di informazioni di attuare una strategia commerciale che gli consenta di sfruttare le conoscenze così acquisite per offrire ai potenziali clienti condizioni (anche di poco) migliorative rispetto a quelle della concorrente, e, al contempo, di stornare i dipendenti della concorrente offrendo loro condizioni (anche di poco) migliorative; costituendo, in estrema sintesi, un patrimonio di utilità per l’esercizio dell’attività aziendale.

Sono tutelate dagli artt. 98 e 99 c.p.i. le informazioni gestionali protette da password personali, da un gestionale che consente a ciascun utente l’accesso alla sola area di competenza, da locali ad accesso controllato e da patti di riservatezza con i dipendenti. Ne rispondono la società concorrente, che abbia orchestrato lo storno sistematico, nell’arco di pochi mesi, dei dipendenti della rete commerciale e acquisito sui propri sistemi migliaia di file sottratti, e in solido gli ex dipendenti che li abbiano materialmente copiati o trasmessi, mentre va respinta la domanda verso quelli dei quali non sia provato il concorso; in mancanza di ulteriori elementi, la concorrenza sleale resta assorbita nella violazione del segreto.

Il lucro cessante si calcola sul margine di contribuzione di primo livello delle minori vendite ai clienti comuni, pari a quelle realizzate dal concorrente anche tramite soggetti interposti, per il periodo dell’inibitoria e per l’esercizio successivo, in ragione dell’effetto di trascinamento dovuto alla fidelizzazione della clientela sviata; non si può usare il margine operativo lordo, gravato da costi fissi, né l’intera contrazione del fatturato, quando l’attore non abbia l’esclusiva e il mercato sia in calo, e la retroversione degli utili spetta solo se questi eccedano il lucro cessante. Oltre alle spese per accertare l’illecito e a quelle promozionali per contrastarlo non spetta il danno all’immagine o all’avviamento, già ristorato dal lucro cessante, in assenza di condotte denigratorie.

Le penali previste dall’art. 131, secondo comma, c.p.i. hanno natura sanzionatoria e deterrente e si cumulano con il risarcimento. Il giudice del merito può ridurre la misura fissata in sede cautelare quando ecceda in modo spropositato il vantaggio tratto da ciascuna violazione, commisurandola al valore medio delle vendite vietate, mentre la penale per ogni giorno di ritardo non si applica agli obblighi di non fare; della penale risponde la sola società quando non sia possibile individuare il concorso dei singoli dipendenti, e l’inibitoria definitiva e il ritiro dal commercio vanno negati quando il vantaggio illecito si sia esaurito.

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30/09/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Numero: 2247/2025
Carica: Presidente
Giudice: Raffaele Del Porto
Relatore: Carlo Bianchetti
Registro : RG – 7166 –  2018
Tribunale di Bologna, 26 Febbraio 2020
Storno di dipendenti e appropriazione di segreti industriali
In tema di responsabilità civile, nell’ipotesi in cui la parte convenuta chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile...

In tema di responsabilità civile, nell'ipotesi in cui la parte convenuta chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell'evento dannoso, la richiesta risarcitoria deve intendersi estesa al medesimo terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore, poiché la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a distinte obbligazioni risarcitorie, non mutando l'oggetto del giudizio, essendo peraltro irrilevante, ai fini di cui sopra, che la chiamata sia fondata su di una garanzia propria o impropria, attribuendo a tale definizione solo carattere descrittivo.

Secondo i principi generali del concorso, un soggetto terzo non imprenditore può essere chiamato a rispondere di storno, quando si interpone, in ragione di una relazione di interessi che lo collega all’imprenditore in concorrenza, per cui viene a svolgere la attività illecita, con la conseguenza che entrambi ne rispondono in solido. Tuttavia, la condotta di “storno” è una condotta attiva, che si concreta nell’allontanare e/o trasferire qualche cosa (o qualcuno, nel caso di storno di dipendenti), e presuppone l’alterità tra soggetto che storna e soggetto stornato; si tratta di condotta che non può essere addebitata, per incompatibilità logica, a chi sia nel contempo oggetto passivo dello storno, ossia al dipendente che viene stornato.

Lo storno dei dipendenti, mediante il quale l'imprenditore si assicura le prestazioni lavorative di uno o più dipendenti di un'impresa concorrente, costituisce una lecita espressione dei principi della libera circolazione del lavoro e della libertà d'iniziativa economica, libertà che trovano una tutela anche negli artt.35, 36 e 41 della Costituzione. Perché lo storno si connoti come illecito, sul piano concorrenziale, è necessario che si verifichi con modalità illecite, tali da alterare significativamente la correttezza della competizione, e danneggiare il concorrente, e nel contempo che alla condotta attiva si accompagni la consapevolezza nel soggetto agente dell’idoneità dell’atto a danneggiare il concorrente; questa consapevolezza, che è uno stato soggettivo non dimostrabile direttamente, si desume esaminando le modalità oggettive e di contesto dello storno, e l’impatto sull’organizzazione e la struttura produttiva del concorrente, nel loro complesso e alla luce dei principi di correttezza professionale.

Le dichiarazioni scritte di un testimone costituiscono elementi di prova atipici, quando non possono essere qualificate come testimonianze scritte di cui all’art. 257 bis, mancando i presupposti formali, nè sono equiparabili a deposizioni assunte oralmente, con le garanzie del contraddittorio, ma possono costituire validi elementi di prova atipici quando intrinsecamente coerenti e credibili, numerose, e convergenti nella descrizione dei fatti, disegnando un quadro indiziario probante.

Sono informazioni riservate quelle che recano non solo i dati identificativi dei clienti, ma nel contempo ulteriori indicazioni, utili non solo al loro reperimento, ma piuttosto e soprattutto a determinare il profilo qualificante, in modo che dalla sua lettura sia possibile ricavare conseguenze utili e necessarie per l’esercizio dell’attività aziendale senza necessità di acquisire ulteriori informazioni (nel caso di specie, un database che contiene la lista dei clienti, accompagnata da informazioni ulteriori quali il tipo di contratti da ciascuno stipulati, le relative condizioni economiche, ed eventualmente le scadenze contrattuali da far valere).

Non costituisce concorrenza sleale lo sfruttamento da parte dell'ex dipendente delle conoscenze tecniche, delle esperienze e financo delle informazioni relative alla politica commerciale dell'impresa dalla quale egli proviene, a condizione che non si tratti di informazioni segrete o riservate, ma appunto di un patrimonio personale di conoscenza ed esperienza acquisita dal lavoratore potendo ritenersi fisiologico che il terreno dell'attività elettiva dell’ex dipendente, proprio in virtù delle conoscenze e relazioni precedentemente acquisite, si rivolga ai clienti già in rapporti con l'impresa alle cui dipendenze aveva prestato lavoro: in costanza di rapporto di lavoro, infatti, il dipendente è tenuto ad osservare l'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c., mentre terminato il rapporto di lavoro, l'ex dipendente, in mancanza di patto (retribuito) di non concorrenza ex art. 2125 c.c., può ben esplicare, per conto proprio o di terzi, l’attività in concorrenza, utilizzando le cognizioni e le esperienze acquisite nel precedente rapporto di lavoro, ed anche le relazioni preferenziali con la clientela.

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05/10/2022
Data sentenza: 26/02/2020
Registro : RG – 15522 –  2017
Tribunale di Napoli, 16 Giugno 2021
Denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c.
La nuova formulazione dell’art. 2409 c.c. consente di affermare come non assuma rilievo qualsiasi violazione di doveri gravanti sull’organo amministrativo,...

La nuova formulazione dell'art. 2409 c.c. consente di affermare come non assuma rilievo qualsiasi violazione di doveri gravanti sull'organo amministrativo, ma soltanto la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell'attività di gestione dell'impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata o per le società controllate, con esclusione di qualsiasi rilevanza dei doveri gravanti sugli amministratori per finalità organizzative, amministrative, di corretto esercizio della vita della compagine sociale e di esercizio dei diritti dei soci e dei terzi estranei. Le gravi irregolarità, come da giurisprudenza prevalente, devono - oltre che riguardare la sfera societaria e non quella personale degli amministratori - essere attuali, per cui nessun provvedimento potrà essere adottato qualora le stesse abbiano esaurito ogni effetto. Infine, esse devono assumere un carattere dannoso nel senso che deve trattarsi di violazione di norme civili, penali, tributarie o amministrative, capaci di provocare un danno al patrimonio sociale e, di conseguenza, agli interessi dei soci e dei creditori sociali ovvero un grave turbamento dell'attività sociale.

Con riferimento alle condotte, alla luce dell'opzione legislativa per l'atipicità delle irregolarità, il requisito della gravità postula fatti e deficienze non altrimenti eliminabili, concretanti violazioni di legge e, segnatamente, delle norme civili, penali, amministrative e tributarie e dello statuto e - in virtù del richiamo di cui all'art. 2392, comma 1, c.c. - delle regole generali di gestione diligente nell'interesse sociale e in assenza di conflitti di interesse, che si sostanzino in fatti specificamente determinati e ascrivibili agli amministratori.

Inoltre non rilevano né il tipo di norma violata né lo stato soggettivo (dolo o colpa) di amministratori e sindaci, non essendo il procedimento instaurato in seguito a un ricorso presentato ai sensi dell'art. 2409 c.c. direttamente collegato all'esercizio dell'azione di responsabilità, in quanto trattasi di procedimento volto a ripristinare la regolarità dell’attività gestoria e privo di ogni finalità sanzionatoria.

Quanto al requisito dell'attualità, non rilevano vicende societarie esaurite e non ulteriormente produttive di possibili effetti nocivi, non potendosi dar luogo all'intervento dell'autorità giudiziaria quando sia già stato ripristinato l'ordine amministrativo e gli effetti della condotta siano ormai intangibili, come si evince anche dalla previsione di cui all'art. 2409, comma 3, c.c.

Inoltre, le irregolarità devono essere idonee alla causazione di un danno alla società. Deve reputarsi sufficiente anche il mero pericolo di danno futuro, purché patrimonialmente rilevante, alla società; non rivestono, invece, alcuna rilevanza ai fini dell’art. 2409 c.c. eventuali profili di danno ai singoli soci, ai creditori sociali e ai terzi.

Sono, invece, irrilevanti le censure attinenti al merito delle scelte gestorie, con due sole eccezioni: in primo luogo, le scelte palesemente irragionevoli o negligenti, atteso che il controllo dell'autorità giudiziaria è di legalità e di regolarità della gestione, intesa quale attività materiale e giuridica diretta alla realizzazione dell'oggetto sociale in modo conveniente, cioè tale che la quantità delle risorse complessivamente consumate nella produzione dei beni e dei servizi sia inferiore o corrispondente ai ricavi; in secondo luogo, il tribunale può sindacare anche il merito delle scelte economiche compiute dagli amministratori in conflitto di interessi, e segnatamente quelle in pregiudizio della società da loro amministrata, ma conformi all'interesse del socio di maggioranza, a condizione che ricorra l'ulteriore presupposto della potenzialità del danno per la società stessa. In altre parole, il limite derivante dalla cd. business judgment rule non opera laddove si tratti di sindacare non tanto l'osservanza del dovere di diligenza, quanto dell'obbligo di fedeltà, comunque compreso tra quelli richiamati dall'art. 2409, comma 1, c.c. e sotteso ai precetti normativi in tema di conflitto di interessi.

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05/06/2022
Data sentenza: 16/06/2021
Registro : RVG – 5797 –  2020
Corte d'appello di Brescia, 24 Febbraio 2017
Cessione d’azienda; revoca e responsabilità dell’amministratore infedele di s.n.c.
Indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalle parti per definire un contratto, al fine di identificare in un complesso eterogeneo di beni la...

Indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalle parti per definire un contratto, al fine di identificare in un complesso eterogeneo di beni la natura aziendale ai sensi dell'art. 2555 c.c., è sufficiente che in esso rilevi anche un mero residuo di organizzazione, dal quale sia comunque possibile desumere la potenzialità produttiva del tutto. (altro…)

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23/08/2018
Data sentenza: 24/02/2017
Registro : RG – 909 –  2012
Tribunale di Milano, 24 Luglio 2017, n. 8226/2017
Opera dell’ingegno creata dall’ex dipendente, responsabilità contrattuale per mancato pagamento del corrispettivo e preminenza del diritto di difesa sulle privative industriali
La norma speciale di cui all’art. 12 bis l.d.a. esprime il principio generale secondo il quale l’imprenditore acquista i risultati...

La norma speciale di cui all’art. 12 bis l.d.a. esprime il principio generale secondo il quale l’imprenditore acquista i risultati del lavoro del dipendente – nell’esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite- senza alcun atto di trasferimento, quale effetto derogabile del contratto. I software rielaborati nel corso del rapporto di lavoro sono automaticamente trasferiti nella titolarità del datore di lavoro, senza necessità di atto traslativo e senza corrispettivo, salvo patto contrario. Tale regola bilancia, da un lato, l’interesse dell’imprenditore di acquisire i risultati acquisiti dai propri dipendenti e dei quali ha sostenuto i costi e, dall’altro, remunera proporzionalmente il lavoratore per l’attività svolta.

I diritti sui segreti industriali e sulla banca-dati devono recedere nell’ipotesi in cui la produzione in giudizio degli stessi sia indispensabile per l’esercizio del diritto di difesa, a copertura costituzionale. In tal senso il criterio dell’indispensabilità può essere integrato, quantomeno sotto il profilo formale, sotto il profilo soggettivo, quando l’autore della ritenuta violazione dei diritti lesi per cui si agisce in giudizio è anche il titolare dei segreti industriali ritenuti violati; otto il profilo oggettivo, quando sussiste stretta strumentalità ed attiguità tra i diritti azionati in giudizio e le informazioni riservate di cui la si lamenta l’indebita produzione.

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24/11/2017
Data sentenza: 24/07/2017
Numero: 8226/2017
Carica: Presidente
Giudice: Claudio Marangoni
Relatore: Alima Zana
Registro : RG – 35175 –  2015
Tribunale di Milano, 16 Giugno 2015
Sviamento di clientela e concorrenza sleale dell’ex dipendente
Rassegnate le dimissioni e venuta meno l’operatività dell’art. 2105 c.c., in assenza di un patto di non concorrenza ai sensi...

Rassegnate le dimissioni e venuta meno l’operatività dell’art. 2105 c.c., in assenza di un patto di non concorrenza ai sensi dell'art. 2125 c.c. all’ex dipendente non è vietato lo svolgimento di atti in concorrenza con l’ex datore di lavoro. L’ex dipendente è sottoposto alle medesime regole, di concorrenza leale e di (altro…)

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10/02/2017
Data sentenza: 16/06/2015
Registro : RG – 76843 –  2012
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