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Sentenze con tag: omessa tenuta della contabilità

Tribunale di Firenze, 27 Giugno 2026, n. 402/2026
Azione di responsabilità del curatore fallimentare contro l’amministratore, prescrizione e quantificazione del danno
Per l’azione dei creditori sociali il termine quinquennale di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui risulta manifesta l’insufficienza...

Per l'azione dei creditori sociali il termine quinquennale di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui risulta manifesta l'insufficienza del patrimonio sociale, normalmente coincidente con la dichiarazione di fallimento, salva la prova contraria, non potendosi ritenere che il mero mancato deposito dei bilanci sia stato indice manifesto, in assenza di ulteriori indici, dell'insufficienza del patrimonio a soddisfare i creditori sociali.

L'omessa tenuta della contabilità sociale, pur se illecita, non è in sé causa di danno risarcibile; tuttavia a tale condotta omissiva è astrattamente ricollegabile il pregiudizio relativo alla dispersione dell'attivo rappresentato nell'ultima scrittura contabile disponibile, dal momento che l'assenza di contabilità impedisce di sapere quale destinazione esso abbia avuto. Spetta in ogni caso alla Curatela dimostrare che quei valori erano a disposizione della società nel periodo di carica dell'amministratore convenuto, prima ancora che a quest'ultimo competa l'onere di dimostrare la destinazione delle attività che aveva a disposizione.

Le scritture redatte dall'amministratore al di fuori della contabilità ufficiale, prodotte in altro giudizio (nella specie, in sede di reclamo contro la sentenza di fallimento), pur non costituendo prova utilmente opponibile al Fallimento per superare la contestazione della non regolare tenuta delle scritture contabili, sono tuttavia idonee a costituire dichiarazione contra se compiuta dall'amministratore, sotto il profilo del contenuto dei documenti prodotti non specificamente contestato dalla Curatela.

Non escludono la responsabilità dell'amministratore per omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili la circostanza che eventuali inadempimenti siano imputabili allo studio commerciale incaricato, restando l'amministratore in ogni caso responsabile verso la società e i suoi creditori, né il fatto che vi siano stati nel periodo di riferimento episodi familiari e personali che avrebbero minato la serena amministrazione della società.

In tema di responsabilità dell'amministratore per omesso pagamento delle imposte, il tributo in sé, costituendo un debito che la società avrebbe comunque dovuto pagare, non integra un pregiudizio risarcibile; gli interessi rappresentano il corrispettivo di cui la società ha goduto per la disponibilità delle somme derivante dall'omesso pagamento dei tributi e non sono inseribili nella quantificazione del danno; sono, invece, risarcibili le somme pari alle sanzioni sulle imposte evase nonché le spese per il recupero delle imposte evase, causalmente ricollegabili all'inadempimento. Le sanzioni possono essere imputate all'amministratore solo se riferite a omissioni avvenute durante il suo periodo di carica.

I versamenti effettuati dai soci sul conto corrente sociale e i prelevamenti privi di giustificazione operati nello stesso periodo non possono costituire due autonome e distinte voci di danno: il pregiudizio è ricollegabile solo ai prelevamenti, dovendosi presumere la compensazione dei versamenti con altrettante poste passive alla luce del modus operandi del meccanismo delle rimesse in conto corrente; computare i movimenti in entrata e in uscita dalla cassa come separate fonti di danno significherebbe contare lo stesso danno due volte.

Ai fini della configurabilità di un danno da distrazione di azienda, non è sufficiente l'accertamento che la medesima attività esercitata per mezzo della società fallita sia stata successivamente svolta da società di nuova costituzione, riconducibile all'amministratore, presso la stessa sede e con coincidenza dei fornitori, occorrendo invece la prova specifica di quali beni componessero l'azienda e quali siano stati distratti e ceduti senza prezzo.

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08/06/2026
Data sentenza: 27/06/2026
Numero: 402/2026
Carica: Presidente
Giudice: Niccolò Calvani
Relatore: Laura Maione
Registro : RG – 2278 –  2024
Tribunale di Ancona, 27 Giugno 2026, n. 838/2024
Responsabilità degli amministratori per irregolare tenuta della contabilità
Nell’ambito delle azioni di responsabilità grava su chi agisce in giudizio l’onere di fornire la prova del danno e del...

Nell’ambito delle azioni di responsabilità grava su chi agisce in giudizio l’onere di fornire la prova del danno e del nesso di causalità materiale tra questo e le condotte che si assumano tenute in violazione di doveri inerenti alle funzioni gestorie svolte dagli amministratori.

Il criterio del deficit fallimentare, ossia la valutazione equitativa del danno consistente nella differenza tra il passivo e l'attivo accertati in sede fallimentare, è applicabile ove sia stata già data prova di condotte di mala gestio astrattamente causative di un danno patrimoniale alla società.

Dalla sola omessa o irregolare tenuta della contabilità non può derivare la conseguenza che il danno si identifichi nella differenza tra il passivo e l'attivo accertati in sede fallimentare.

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12/05/2026
Data sentenza: 27/06/2026
Numero: 838/2024
Carica: Presidente
Giudice: Gabriella Pompetti
Relatore: Maria Federica Minervini
Registro : RG – 2617 –  2022
Tribunale di Milano, 19 Maggio 2021
Dies a quo del termine di prescrizione dell’azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare
Il termine di prescrizione quinquennale per l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità ai sensi dell’art. 2393 c.c. e dell’azione di responsabilità...

Il termine di prescrizione quinquennale per l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità ai sensi dell’art. 2393 c.c. e dell’azione di responsabilità dei creditori sociali ex art.2394 c.c. decorre: per l’azione sociale di responsabilità dal momento in cui il danno diventa oggettivamente percepibile all’esterno, manifestandosi nella sfera patrimoniale della società (termine il cui decorso rimane sospeso, ex art. 2941, n. 7 c.c. fino alla cessazione dell’amministratore dalla carica); per l’azione di responsabilità dei creditori dal momento dell’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell’insufficienza del patrimonio a soddisfare i crediti che risulti da qualsiasi fatto che possa essere conosciuto.

Quando le due azioni sono esercitate congiuntamente, ai sensi dell’art. 146 l.f., dal curatore fallimentare sussiste una presunzione “iuris tantum” di coincidenza tra il “dies a quo” di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sugli amministratori convenuti la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza.

All’interno delle azioni di responsabilità esercitate dal curatore ai sensi dell’art. 146 l.f., il danno alla società e ai creditori sociali derivante dalla prosecuzione dell’attività d’impresa con finalità non meramente conservativa in costanza di una causa di scioglimento non è dato dall’incremento dei debiti, ma dall’eventuale incremento di perdita del patrimonio che costituisce la garanzia ex art. 2740 c.c. per il pagamento dei creditori sociali.

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18/12/2021
Data sentenza: 19/05/2021
Registro : RG – 33684 –  2018
Tribunale di Milano, 16 Marzo 2018
Azione di responsabilità del fallimento contro l’amministratore di fatto di S.p.a. e mancata presentazione del convenuto a rendere interrogatorio formale.
La  mancata presentazione del convenuto a rendere interrogatorio formale, in assenza di alcuna giustificazione, comporta che ex art. 232 c.p.c....

La  mancata presentazione del convenuto a rendere interrogatorio formale, in assenza di alcuna giustificazione, comporta che ex art. 232 c.p.c. si possano ritenere come ammesse le circostanze di cui ai capitoli riportati nella memoria istruttoria dell'attore. (altro…)

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01/09/2019
Data sentenza: 16/03/2018
Registro : RG – 67172 –  2016
Tribunale di Milano, 27 Ottobre 2015
Evidenza
Azione di responsabilità verso gli amministratori e quantificazione del danno
L’azione svolta dal Fallimento ex art. 146 l. fall. cumula l’azione di responsabilità sociale (art. 2393 c.c.) e dei creditori...

L’azione svolta dal Fallimento ex art. 146 l. fall. cumula l’azione di responsabilità sociale (art. 2393 c.c.) e dei creditori (artt. 2394 e 2394 bis c.c.), cosicché, con riferimento alla consumazione del termine prescrizionale, occorre verificare se esso si sia perfezionato con riferimento ad entrambe le azioni di cui si discute, negandosi l’estinzione del diritto risarcitorio quando il perfezionamento non si sia verificato almeno con riferimento ad una delle due.

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07/02/2016
Data sentenza: 27/10/2015
Registro : RG – 33243 –  2011
Tribunale di Milano, 6 Luglio 2015
Responsabilità dell’amministratore di società fallita in caso di omessa o irregolare tenuta della contabilità
Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell’art. 146, secondo comma, legge fall., la mancata (o irregolare) tenuta delle...

Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell'art. 146, secondo comma, legge fall., la mancata (o irregolare) tenuta delle scritture contabili, pur se addebitabile all'amministratore convenuto, non giustifica che il danno risarcibile sia determinato e liquidato (altro…)

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08/01/2016
Data sentenza: 06/07/2015
Registro : RG – 43503 –  2013
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