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Sentenze con tag: onere probatorio

Corte d'appello di L'Aquila, 3 Giugno 2025, n. 299/2025
Valore probatorio del bilancio e onere della prova dell’amministratore in caso di condotte distrattive
Stante che il bilancio, con la documentazione allo stesso allegata, costituisce piena prova nei confronti di tutti i soci dei...

Stante che il bilancio, con la documentazione allo stesso allegata, costituisce piena prova nei confronti di tutti i soci dei crediti della società verso gli stessi, l 'amministratore, la cui responsabilità nei confronti della società ha natura contrattuale, è tenuto dimostrare la giustificazione dei prelevamenti dalle casse sociali.

Il trasferimento dell'azione civile nel processo penale costituisce fatto che - sia esso qualificato come impeditivo alla prosecuzione del primo processo, ovvero estintivo dello stesso - opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio. Il trasferimento dell’azione civile in sede penale, ai sensi dell’art. 75 c.p.p., opera però solo qualora, tra di esse, vi sia coincidenza sotto il profilo soggettivo e oggettivo ossia, quanto a quest’ultimo, della ragione giuridica e dell’oggetto della domanda.

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21/06/2026
Data sentenza: 03/06/2025
Numero: 299/2025
Carica: Presidente
Giudice: Silvia Rita Fabrizio
Relatore: Marco Bartoli
Registro : RG – 1111 –  2023
Corte d'appello di Ancona, 3 Aprile 2025, n. 372/2025
Diritto di accesso alla documentazione sociale dopo l’estinzione della società e onere probatorio
Gli obblighi di esibizione documentale previsti dall’art. 2476 c.c., co. 2, permangono anche successivamente all’estinzione della società, nei confronti dei...

Gli obblighi di esibizione documentale previsti dall'art. 2476 c.c., co. 2, permangono anche successivamente all'estinzione della società, nei confronti dei soci che ne richiedono la consultazione. Tuttavia, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l'onere di provare la persistente disponibilità in capo al liquidatore della documentazione richiesta grava sui soci richiedenti. Ciò si ricava dall’art. 94 disp. att. c.p.c. che, sebbene in tema di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., esige che l’istante dimostri la prova dell’altrui possesso del documento.

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02/06/2026
Data sentenza: 03/04/2025
Numero: 372/2025
Carica: Presidente
Giudice: Annalisa Gianfelice
Relatore: Vito Savino
Registro : RG – 147 –  2024
Tribunale di Ancona, 24 Giugno 2026, n. 143/2024
Azione ex art. 146 l.f.: natura, presupposti, quantificazione del danno, onere probatorio e rilevanza dell’ATP
L’azione ex art. 146 l.f. – proponibile, tra l’altro, nei confronti degli amministratori e dei liquidatori della società fallita –...

L’azione ex art. 146 l.f. - proponibile, tra l’altro, nei confronti degli amministratori e dei liquidatori della società fallita - presenta natura inscindibile ed unitaria, in quanto cumula le due possibili forme di tutela previste per la società e per i creditori, le quali si trasferiscono, con l’apertura del fallimento, in capo al curatore. Essa non rappresenta quindi un tertium genus, potendo fondarsi su presupposti sia dell’una che dell’altra azione, fermo il rispetto delle regole e degli oneri probatori inerenti a ciascuna. Più in particolare, l’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l.f. cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c., a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, onde il curatore può formulare istanze risarcitorie tanto con riferimento ai presupposti della loro responsabilità contrattuale verso la società, quanto a quelli della responsabilità extracontrattuale nei confronti dei creditori; ma, una volta effettuata la scelta nell’ambito di ogni singola questione, egli soggiace anche agli aspetti eventualmente sfavorevoli dell’azione individuata, riguardando le divergenze non solo la decorrenza del termine di prescrizione, ma anche l’onere della prova e l’ammontare dei danni risarcibili.

Ai sensi dell’art. 2476, co. 1, c.c., l’amministratore di società a responsabilità limitata risponde verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza di doveri ad esso imposti dalla legge o dall’atto costitutivo. Ne consegue che la responsabilità dell’amministratore sussiste solo in presenza: (i) della violazione dei suddetti obblighi; (ii) della causazione di un danno al patrimonio sociale e (iii) di un nesso causale tra la violazione dei doveri e la produzione del danno.  A tale riguardo, quantunque il legislatore abbia omesso di disciplinare alcuni aspetti fondamentali relativi ai presupposti della responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata, quali il grado di diligenza richiesta secondo la natura dell’affare e le loro specifiche competenze e l’obbligo di agire in modo informato, sia la stessa natura dell’incarico a richiedere che per l’amministratore (secondo lo schema delle obbligazioni di mezzi) venga adottato lo stesso approccio valutativo.

L’azione di responsabilità dei creditori si propone di tutelare l’integrità del patrimonio sociale, in relazione all’obbligo della sua conservazione; essa riveste natura di azione aquiliana ex art. 2043 c.c., in cui il danno ingiusto è integrato dalla lesione dell’aspettativa di prestazione dei creditori sociali, a garanzia della quale è posto il patrimonio della società, trovando così fondamento nel principio generale della tutela extracontrattuale del credito di cui agli artt. 2740 e 2043 c.c. Tra gli obblighi esistenti in capo all’amministratore vi sono sicuramente quelli di tutelare il patrimonio sociale e conservare, con esso, la garanzia di soddisfazione dei creditori. Affinché vi possa essere risarcimento per il comportamento illegittimo dell’amministratore, occorre tuttavia che sia provata non solo l’illiceità del comportamento, ma anche la conseguenza dannosa che da questa discende, in modo causalmente connesso.

In punto di quantificazione del danno, nel caso di azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare contro gli ex amministratori, compete a chi agisce dare la prova della sua esistenza, del suo ammontare e del fatto che esso sia stato causato dal comportamento illecito di un determinato soggetto, potendosi configurare un’inversione dell’onere della prova solo quando l’assoluta mancanza ovvero l’irregolare tenuta delle scritture contabili rendano impossibile al curatore fornire la prova del predetto nesso di causalità; in questo caso, infatti, la citata condotta, integrando la violazione di specifici obblighi di legge in capo agli amministratori, è di per sé idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio.

L’individuazione e la liquidazione del danno risarcibile dev’essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell’amministratore, che l’attore ha l’onere di allegare, onde possa essere verificata l’esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento. La mancanza di scritture contabili della società, pur se addebitabile all’amministratore convenuto, di per sé non giustifica che il danno da risarcire sia individuato e liquidato in misura corrispondente alla differenza tra il passivo e l’attivo accertati in ambito fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato soltanto al fine della liquidazione equitativa del danno, ove ricorrano le condizioni perché si proceda ad una liquidazione siffatta, purché siano indicate le ragioni che non hanno permesso l’accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell’amministratore e purché il ricorso a detto criterio si presenti logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso concreto.

Il c.d. criterio della differenza dei netti patrimoniali, previsto all’art. 2486 c.c., è utilizzato soprattutto nelle ipotesi di prosecuzione dell’attività di impresa pur in presenza di una causa di scioglimento, ed il raffronto viene fatto, in questi casi, tra il patrimonio netto della società al momento in cui gli amministratori avrebbero dovuto accorgersi della causa di scioglimento, ed il patrimonio netto della società al momento della messa in liquidazione, ovvero della sentenza dichiarativa di fallimento (se non preceduta dalla fase di liquidazione). Si tratta di un criterio che consente di apprezzare, in via sintetica ma plausibile, l’effettiva diminuzione patrimoniale della società, anche se esso sconta alcuni automatismi presuntivi che sono propri dell’altro criterio differenziale (differenza tra attivo e passivo fallimentare), in quanto non tutte le perdite riscontrate dopo il verificarsi di una causa di scioglimento possono essere riferite alla prosecuzione dell’attività, potendo in parte prodursi comunque anche in pendenza della liquidazione o durante il fallimento per il solo fatto della svalutazione dei cespiti aziendali in ragione del venir meno dell’efficienza produttiva e dell’operatività dell’impresa.

Ai sensi dell’art. 2486, co. 1, c.c., al verificarsi di una causa di scioglimento della società e fino alla sua messa in liquidazione, gli amministratori conservano il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale e, in base al secondo comma, gli stessi sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi per atti o omissioni in violazione del precedente comma. Ne deriva che le condizioni dell’azione di risarcimento danni nei confronti degli amministratori, riconducibile all’attività da essi posta in essere dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, sono il compimento, dopo tale evento, di atti di gestione non aventi una finalità meramente conservativa del patrimonio sociale (liquidatoria), il danno ed il nesso di causalità tra condotta e danno.

La parte che agisce in giudizio ha l’onere di allegare e provare l’esistenza dei fatti costitutivi della domanda, cioè la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società e il successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori, ma non è tenuta, invece, a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività d’impresa e non abbiano una finalità liquidatoria. La curatela deve fornire la prova soltanto della novità dell’operazione, dimostrando il compimento di atti negoziali in epoca successiva all’accadimento di un fatto che determini lo scioglimento della società, mentre spetta agli amministratori convenuti provare i fatti estintivi o modificativi del diritto azionato, mediante dimostrazione che quegli atti erano giustificati dalla finalità liquidatoria, in quanto non connessi alla normale attività produttiva dell’azienda, non comportanti un nuovo rischio d’impresa o necessari per portare a compimento attività già iniziate. In altri termini, spetta agli amministratori convenuti di dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva allo scioglimento, non comportino un nuovo rischio d’impresa (come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci) e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari.

Le “nuove operazioni” vietate agli amministratori dall’art. 2486 c.c. sono quelle non finalizzate alla liquidazione del patrimonio sociale - non necessarie, dunque, per portare a compimento attività già intraprese prima del verificarsi della causa di scioglimento - e determinanti la nascita di rapporti giuridici che vengono costituiti dagli amministratori, con assunzione di ulteriori vincoli per l’ente, e sono preordinati al conseguimento di nuovi utili d’impresa. L’art. 2486 c.c. esprime infatti la coerente conseguenza del fatto che, dopo il verificarsi della causa di scioglimento, il patrimonio sociale non può più considerarsi destinato, come in precedenza, alla realizzazione dello scopo sociale, onde gli amministratori non possono più utilizzarlo a tal fine, ma sono abilitati a compiere soltanto quegli atti correlati strumentalmente al diverso fine della liquidazione dei beni, restando ad essi inibito il compimento di nuovi atti d’impresa suscettibili di porre a rischio il diritto dei creditori e degli stessi soci.

La violazione da parte degli amministratori del divieto di compiere “nuove operazioni” costituisce, nei confronti dei terzi, una fattispecie tipica di obbligazione ex lege che, pur avendo natura extracontrattuale, non può essere ricondotta allo schema generale dell’art. 2043 cod. civ. in quanto - agendo gli amministratori nel compimento di tali operazioni non in proprio ma pur sempre in qualità di organi investiti della rappresentanza della società - non si verte in tema di “fatto illecito” nel senso voluto dal citato art. 2043 c.c., né di risarcimento del danno; conseguentemente, ai fini probatori, nessun rilievo assume l’accertamento del danno né, sotto il profilo soggettivo, quello del dolo o della colpa, essendo sufficiente la consapevolezza da parte degli amministratori dell’evento comportante lo scioglimento della società. Nella valutazione di tale prova, inoltre, occorre considerare che gli amministratori non sono solo tenuti all’ordinario (e non anomalo) adempimento delle obbligazioni assunte in epoca antecedente allo scioglimento della società, ma hanno anche il potere-dovere di compiere, in epoca successiva al menzionato scioglimento, quegli atti negoziali di gestione della società necessari al fine di preservare l’integrità del relativo patrimonio. La finalità cui è destinata l’impresa in stato di scioglimento non è infatti più quella di creare nuova ricchezza, né di mettere a rischio quella esistente, ma di conservare la ricchezza già creata alla cui liquidazione si deve procedere, nell’interesse prima dei creditori e poi dei soci. Dunque, la citata disposizione esprime sul piano normativo la coerente conseguenza del fatto che, dopo il verificarsi della causa di scioglimento, il patrimonio sociale non può più considerarsi destinato, quale era in precedenza, alla realizzazione dello scopo sociale, onde gli amministratori non possono più utilizzarlo a tal fine, ma sono abilitati a compiere soltanto gli atti correlati strumentalmente al diverso fine della liquidazione dei beni, restando ad essi inibito il compimento di nuovi atti di impresa suscettibili di porre a rischio, da un lato, il diritto dei creditori della società a trovare soddisfacimento sul patrimonio sociale, e, dall’altro, il diritto dei soci a una quota, proporzionale alla partecipazione societaria di ciascuno, del residuo attivo della liquidazione. Non sono, dunque, imputabili agli organi sociali, sotto il profilo dell’omessa presa d’atto della causa di scioglimento, né la prosecuzione di operazioni già in corso al momento della perdita del capitale, né la maturazione di ulteriori oneri finanziari, posto che entrambe si sarebbero verificate anche nell’ipotesi di pronta liquidazione della società.

Non vi è dubbio che il compimento da parte dell’amministratore, dopo il verificarsi della causa di scioglimento, di atti non aventi una finalità liquidatoria dia luogo a quell’inadempimento astrattamente idoneo a porsi come causa del danno di cui si pretende il risarcimento, prima condizione richiesta per l’affermazione della responsabilità dell’amministratore.

Con riferimento al danno e al nesso di causalità, va osservato che, in caso di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società per violazione del divieto di intraprendere nuove operazioni, a seguito dello scioglimento della società derivante dalla riduzione del capitale sociale al di sotto dei limiti previsti dall’art. 2447 c.c., non può liquidarsi il danno, in mancanza di uno specifico accertamento in proposito, in misura pari alla perdita incrementale derivante dalla prosecuzione dell’attività, poiché non tutta la perdita riscontrata dopo il verificarsi della causa di scioglimento può essere riferita alla prosecuzione dell’attività medesima, potendo in parte comunque prodursi anche in pendenza della liquidazione o durante il fallimento, per il solo fatto della svalutazione dei cespiti aziendali, in ragione del venir meno dell’efficienza produttiva e dell’operatività dell’impresa.

I criteri di quantificazione del danno derivante da gestione non conservativa della società sono applicabili, ai sensi dell’art. 2486 c.c., “salva la prova di un diverso ammontare”. Infatti, tanto il criterio c.d. “incrementale” quanto quello c.d. “differenziale” sono, in sostanza, equitativi, poiché non basati sulla prova oggettiva del pregiudizio provocato dalla prosecuzione dell’attività (come sarebbe se, consentendolo le scritture contabili, si procedesse secondo il criterio c.d. “analitico”, fondato sull’esame di ciascuna singola operazione compiuta nel periodo), bensì desunti da dati che non ne sono certa e diretta espressione, con il rischio che nel computo del danno risarcibile finiscano voci di debito non provocate dalla condotta illecita dell’organo di gestione, ma da atti di gestione anteriori. Il risarcimento dev’essere il più possibile aderente al danno provocato: solo se tale aderenza non può essere ottenuta è applicabile un criterio che, anziché far premio agli amministratori per la loro negligenza contabile, semmai la penalizza; ma ogni qual volta i criteri equitativi indicati dalla legge possono essere corretti nei loro effetti distorsivi, attraverso l’utilizzo di dati certi, non vi è motivo di non farvi ricorso, poiché essi valgono, appunto, a fornire “la prova di un diverso ammontare”, maggiormente vicino alla realtà.

Eventuali irregolarità nella tenuta delle scritture contabili e nella redazione dei bilanci possono certamente rappresentare lo strumento per occultare pregresse operazioni illecite, ovvero per celare la causa di scioglimento prevista dall’art. 2484, n. 4, c.c. e così consentire l’indebita prosecuzione dell’ordinaria attività gestoria in epoca successiva alla perdita dei requisiti di capitale previsti dalla legge; ma ciò non esime l’attore dal dimostrare l’esistenza di un danno alla società e/o ai creditori sociale causalmente riconducibile a tale violazione nel senso appena sopra precisato. In altri termini, l’erronea redazione di scritture contabili non costituisce, di per sé, una causa di danno, giacché la contabilità registra gli accadimenti economici che interessano l’attività dell’impresa, ma non li determina, ed è da quegli accadimenti, e non certo dalla loro (mancata o scorretta) registrazione in contabilità, che deriva la perdita patrimoniale; di conseguenza, salva l’ipotesi che dalle singole violazioni od omissioni contabili derivino specifiche voci di pregiudizio per il patrimonio sociale, la violazione di obblighi contabili o amministrativi e, in particolare, l’irregolarità contabile, in sé e per sé considerati, non rappresentano condotte idonee a determinare una responsabilità risarcitoria a carico degli amministratori nei confronti della società, ove non si alleghi e dimostri che esse sono state causa di violazioni produttive di un danno alla società, tale danno non potendosi comunque mai identificare tout court nel complessivo ammontare della perdita patrimoniale del periodo di gestione.

Nell’ipotesi di perdita del capitale e sua riduzione al di sotto del minimo di legge, lo scioglimento della società si produce automaticamente e immediatamente, salvo il verificarsi della condizione risolutiva costituita dalla reintegrazione del capitale o della trasformazione regressiva della società, da deliberarsi con le maggioranze richieste per le modificazioni dell’atto costitutivo, cui detti provvedimenti danno sostanzialmente luogo. Posto che le condizioni di cui all’art. 2482-bis c.c. possono verificarsi, e normalmente si verificano, non già al termine dell’esercizio, bensì nel corso di esso, gli amministratori sono ritenuti obbligati a monitorare la consistenza del patrimonio sociale anche nei periodi infra-esercizio, in ragione del livello di diligenza minimo cui sono tenuti; tale diligenza impone loro, proprio allorquando il patrimonio netto stia per raggiungere i minimi di legge, o addirittura subisca oscillazioni tali da condurlo a un valore negativo, di effettuare controlli più frequenti ed accurati. La conoscenza del verificarsi di una causa di scioglimento costituisce oggetto di una presunzione connaturata alla posizione rivestita dagli amministratori nell’organizzazione societaria. In conseguenza del verificarsi di tale causa legale di scioglimento sorge a carico degli amministratori di società di capitali l’obbligo, imposto dall’art. 2485, co. 1, c.c., di accertare “senza indugio” il verificarsi della causa di scioglimento ex lege della società e di rendere questa opponibile ai terzi mediante l’iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione di accertamento della causa stessa ex art. 2484, co. 3, c.c.; in caso di ritardo o di omissione, sorge una personale responsabilità risarcitoria per i danni subiti dalla società, dai creditori sociali e dai terzi. In definitiva, in presenza di una causa di scioglimento della società per perdite, al fine di ritenere sussistente la condotta di mala gestio in capo agli amministratori, è necessario che: (i) il capitale sociale sia sceso sotto il minimo di legge; (ii) gli amministratori si siano accorti di tale circostanza o se ne potevano accorgere utilizzando la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle specifiche competenze; (iii) gli amministratori abbiano omesso di convocare senza indugio l’assemblea finalizzata alla ricapitalizzazione o trasformazione della società, ovvero, se l’assemblea si è tenuta, non siano state adottate delibere tali da consentire la prosecuzione dell’attività sociale e gli amministratori non abbiano iscritto la causa di scioglimento e la messa in liquidazione della società; (iv) gli amministratori, pur conoscendo la perdita del capitale e non avendo adottato gli adempimenti conseguenti, abbiano compiuto nuove operazioni generative di danno per la società; (v) l’attività proseguita in un’ottica non conservativa abbia prodotto dei danni alla società o ai creditori, depauperando il patrimonio sociale.

Il provvedimento di istruzione preventiva, pur avendo natura cautelare, non è collegato al giudizio di merito; esso è infatti diretto a tutelare non già situazioni giuridiche sostanziali, ma il diritto alla prova. Conseguentemente, la strumentalità del relativo giudizio al processo a cognizione piena, comune a tutti gli altri provvedimenti cautelari e determinante per la valutazione del fumus boni iuris, è riferita all’ammissibilità e rilevanza dei mezzi di prova preventivamente richiesti in relazione alle domande ed alle eccezioni che si intendono proporre nel successivo, ed eventuale, giudizio di merito. In altri termini, la domanda va rappresentata nel suo contenuto essenziale, onde consentire una valutazione di funzionalità alla stessa del mezzo istruttorio oggetto di preventiva acquisizione. In altri termini, il provvedimento che ammette l’accertamento tecnico preventivo è connotato dal carattere della provvisorietà e strumentalità, come risulta dall’art. 698 c.p.c., in virtù del quale l’assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, né impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito e non è, per tale sua natura, neppure suscettibile di ricorso per Cassazione. Il giudizio di merito – che non costituisce riassunzione del procedimento di ATP - deve essere introdotto attraverso una chiara e puntuale allegazione dell’azione esercitata, tenendo ovviamente conto anche delle risultanze dell’ATP, da far valere, appunto, come prova e rispetto alla quale il Giudice deve compiere la valutazione di ammissibilità ex art. 698 c.p.c.; conseguentemente, il curatore ha l’onere di dimostrare: (i) l'esistenza della dedotta causa di scioglimento della società; (ii) l’omesso compimento da parte dell’amministratore convenuto degli obblighi di cui all’art. 2485 c.c.; (iii) il compimento di operazioni nuove (nel senso appena sopra precisato) dopo il verificarsi della causa di scioglimento ovvero il compimento di atti negoziali in epoca successiva da parte della convenuta; e (iv) il danno e il nesso di causalità.

In materia di responsabilità degli amministratori di società di capitali, l’insindacabilità del merito delle scelte di gestione (cd. business judgement rule) trova un limite nella ragionevolezza delle stesse, da compiersi ex ante secondo i parametri della diligenza del mandatario, tenendo conto della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo e della diligenza mostrata nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione da intraprendere. Non si può, infatti, imputare all’amministratore, a titolo di responsabilità, le scelte economiche, considerate inopportune, tutte le volte che queste attengono ad una loro valutazione discrezionale, pena l’ingerenza del giudice nelle scelte di gestione dell’amministratore, con un giudizio formulato ex post e basato su presunzioni svolte sulla base del semplice infelice esito di una scelta amministrativa e gestionale compiuta. All’amministratore di una società non può essere imputato a titolo di responsabilità ex art. 2392 c.c. di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto eventualmente rilevare come giusta causa di revoca dell’amministratore, non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società.

Il giudizio sulla diligenza dell’amministratore nell’adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione (o le modalità e circostanze di tali scelte), anche se presentino profili di rilevante alea economica. Tuttavia, in tal tipo di giudizio, può ben sindacarsi l’omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità, e perciò anche la diligenza mostrata nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione da intraprendere.

La condotta dell’amministratore consistente nell’aver effettuato pagamenti preferenziali in favore di alcuni creditori non è idonea a fondare la responsabilità e la conseguente liquidazione del danno di cui all’art. 2486, co. 3, c.c.; la quantificazione del danno secondo il criterio dei netti patrimoniali è invocabile soltanto qualora, al verificarsi di una causa di scioglimento, gli amministratori realizzino attività diverse da quelle volte alla mera conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale e fra essi non vi rientra l’asserito pagamento preferenziale.

Nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, la sentenza penale di patteggiamento non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l’onere della prova; ad essa, peraltro, va riconosciuta la natura di elemento di prova di cui il giudice civile può tener conto, non essendogli precluso autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte nel processo penale definito con la sentenza di patteggiamento, nonostante sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in ragione dell’assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale.

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16/05/2026
Data sentenza: 24/06/2026
Numero: 143/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Gabriella Pompetti
Registro : RG – 809 –  2020
Tribunale di Brescia, 4 Settembre 2024, n. 1488/2024
Le informazioni riservate tutelabili come segreti ex art. 98 c.p.i.
Le informazioni aziendali riservate tutelabili come “segreti commerciali” ex art. 98 c.p.i. devono possedere, contemporaneamente, le seguenti caratteristiche: a) non...

Le informazioni aziendali riservate tutelabili come “segreti commerciali” ex art. 98 c.p.i. devono possedere, contemporaneamente, le seguenti caratteristiche: a) non essere nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore; b) avere un valore commerciale (la norma si esprime in termini di “valore economico in quanto segrete”); c) essere sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

La nozione di segretezza di cui alla lettera a) dell’art. 98 c.p.i. è stata intesa da dottrina e giurisprudenza quale requisito di novità, in coerenza sistematica con le altre privative intellettuali e industriali, avente carattere non assoluto: la segretezza non si identifica, pertanto, con una totale inaccessibilità dell’informazione in qualunque luogo e in qualunque forma, indicando, piuttosto, un complesso di conoscenze, di derivazione empirica e attinenti all’attività produttiva e commerciale dell’impresa, che siano difficilmente conoscibili e non generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e operatori del settore.

Il requisito del valore economico di cui alla lett. b) dell’art. 98 c.p.i. deve intendersi nel senso che, grazie alla segretezza, l’impresa che detiene le informazioni viene a trovarsi in una posizione privilegiata rispetto alle altre imprese concorrenti che non le possiedono, potendo sfruttare tale vantaggio in termini economici, ai fini di mantenere o aumentare la propria quota di mercato.

Con riferimento al requisito di cui alla lett. c) dell’art. 98 c.p.i., ovvero della sottoposizione delle informazioni riservate a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle tali, la norma pone a carico del soggetto che invoca la tutela il preciso onere di adottare misure di sicurezza idonee a mantenere tali informazioni segrete. L’avverbio “ragionevolmente” impone di attribuire carattere relativo al requisito in esame, che deve valutarsi in concreto, tenendo conto delle specifiche circostanze del caso. In particolare la misura di sicurezza può essere assicurata mediante una protezione sia “fisica”, ottenuta tramite adeguati sistemi atti ad impedire l’accesso a terzi (quali archivi informatici e database provvisti di password e username), sia “giuridica”, realizzata mediante una corretta informazione – data ai dipendenti e ai collaboratori nonché ai terzi che vengano in contatto con le informazioni – in ordine al carattere riservato e alla necessità che venga mantenuto tale. Tale informativa può essere adeguatamente attuata mediante la previsione di clausole specifiche di segretezza nei contratti di lavoro o di collaborazione, nonché mediante la stipulazione di patti di non concorrenza o, ancora, mediante l’emanazione di protocolli di segretazione, ordini di servizio, circolari interne.

Chi invoca l’art. 98 c.p.i. ha l’onere di allegare e provare tutti i presupposti richiesti dalla norma ed inoltre di indicando dettagliatamente le informazioni segrete per le quali si chiede tutela. Ai fini della tutela di cui all’art. 98 c.p.i. non è sufficiente per chi invoca tale tutela allegare la similarità dei prodotti frutto della presunta sottrazione di know-how né tanto meno un’eventuale anteriorità dei medesimi rispetto a quelli di controparte.

Nell’ambito di un rapporto di concorrenzialità tra due imprese, il “terzo c.d. interposto”, ossia quel soggetto che agisca per conto, o comunque in collegamento con un imprenditore che ne trae vantaggio, concorrente di quello danneggiato, risponderà in via solidale a titolo di concorrenza sleale con l’imprenditore concorrente che tra vantaggio dall’illecito.

Ai fini del risarcimento del danno, la perdita di fatturato meramente enunciata dall’attrice a nulla rivela, in sé, delle cause che l’hanno determinata: in particolare, essa non dimostra che i minori ricavi registrati rispetto al risultato economico dell’esercizio precedente siano dovuti alla divulgazione di informazioni riservate attribuita alla convenuta.

Non è possibile ovviare ad una lacuna probatoria relativa alla quantificazione del danno con una valutazione di tipo equitativo che, come noto, è ammissibile solo una volta assolto dalle parti l’onere (quantomeno) di allegazione sulle stesse gravante.

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13/04/2026
Data sentenza: 04/09/2024
Numero: 1488/2024
Carica: Presidente
Giudice: Raffaele Del Porto
Relatore: Angelica Castellani
Registro : RG – 3277 –  2022
Tribunale di Milano, 24 Giugno 2026
L’onere probatorio della parte ricorrente nella contestazione di campagne pubblicitarie
La ricorrente che intende dimostrare il carattere ingannevole e denigratorio di uno spot pubblicitario deve adeguatamente dimostrare la fondatezza della...

La ricorrente che intende dimostrare il carattere ingannevole e denigratorio di uno spot pubblicitario deve adeguatamente dimostrare la fondatezza della propria tesi, che non può fondarsi su test non comparativi tra i prodotti in questione ma anzi effettuati esclusivamente confrontando una sola tipologia di prodotto appartenente alla ricorrente.

Poiché l’onere probatorio, ai sensi dell’art. 2697 c.c., incombe su chi agisce in giudizio, la mancata dimostrazione del carattere sicuramente illecito della condotta ricade necessariamente sulla parte ricorrente.

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21/12/2025
Data sentenza: 24/06/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Anna Bellesi
Registro : RG – 34933 –  2023
Tribunale di Milano, 24 Giugno 2026, n. 3180/2024
Violazione del diritto d’autore e difetto di titolarità passiva: il relativo onere della prova
L’assunto circa l’estraneità al rapporto dedotto in giudizio, dà luogo a una questione che, attenendo al merito (e non alla...

L’assunto circa l’estraneità al rapporto dedotto in giudizio, dà luogo a una questione che, attenendo al merito (e non alla legittimatio ad causam), non è rilevabile d’ufficio, costituendo un requisito di fondatezza della domanda (e non un’eccezione a essa), sicchè la convenuta che la contesta esercita una mera difesa, senza essere onerata della prova di quanto afferma. Tale onere della prova non grava sul convenuto nemmeno quando quest’ultimo non si limiti a una contestazione generica della pretesa dell’attore, ma si concretizzi nella precisa indicazione del soggetto che assume essere il vero titolare passivo dell’obbligazione. L’attore, in quanto soggetto agli ordinari criteri sull’onere probatorio, è esonerato dalla dimostrazione della titolarità del rapporto solo quando il convenuto ne faccia espresso riconoscimento o la sua difesa sia incompatibile con il disconoscimento, in applicazione del principio secondo cui non egent probatione i fatti pacifici (o incontroversi). [nella specie la società convenuta in un'azione di pretesa violazione di diritto d'autore per avere diffuso materiali di titolarità dell'attore si è costituita contestando la propria legittimazione passiva e indicando che il soggetto astrattamente legittimato sarebbe stata un'altra società].

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06/08/2025
Data sentenza: 24/06/2026
Numero: 3180/2024
Carica: Presidente
Giudice: Anna Bellesi
Relatore: Elisa Fazzini
Registro : RG – 18884 –  2023
Tribunale di Venezia, 10 Maggio 2024, n. 1476/2024
Sulla responsabilità dell’organo amministrativo per violazione dell’art. 2086 c.c.
La mancata predisposizione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili e di piani previsionali non è prospettata quale causa di...

La mancata predisposizione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili e di piani previsionali non è prospettata quale causa di un danno autonomo, ma, correttamente, quale concausa della mancata tempestiva rilevazione da parte del resistente di una situazione di crisi o di insolvenza che avrebbe imposto l’accesso ad uno strumento di risoluzione o ad una procedura concorsuale.

Ne consegue che la violazione dell’art. 2086 c.c. non è suscettibile di essere autonomamente valorizzata quale fonte di responsabilità risarcitoria, ma deve essere analizzata unitamente agli altri addebiti mossi all'imprenditore, chiedendosi se la presenza di un adeguato assetto amministrativo, organizzativo e contabile avrebbe consentito di evitare o di prevenire l’irregolarità gestoria o comunque di limitarne le conseguenze.

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01/03/2025
Data sentenza: 10/05/2024
Numero: 1476/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Fabio Doro
Registro : RG – 2070 –  2024
Tribunale di Venezia, 15 Dicembre 2022
I requisiti per la tutela cautelare del diritto d’autore. Il caso de Il Milanese Imbruttito
Incombe sulla persona giuridica che agisca in giudizio per la tutela dei propri diritti d’autore l’onere di fornire la prova...

Incombe sulla persona giuridica che agisca in giudizio per la tutela dei propri diritti d'autore l'onere di fornire la prova del titolo in virtù del quale tale persona giuridica sia abilitata ad azionare i propri diritti, che per definizione nascono dalla attività della persona fisica.

Al fine di ritenere sussistente il periculum in mora per la concessione del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. per la tutela dei diritti d'autore, è onere di chi agisce in giudizio allegare specificamente ciascun contenuto che si intende creativo e di cui si invoca la protezione.

La nullità della procura allegata al ricorso introduttivo, derivante dall'impossibilità di identificare il soggetto che l'aveva rilasciata, è sanabile tramite il deposito di una nuova procura che risulti essere stata rilasciata dal legale rappresentante del ricorrente.

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25/11/2024
Data sentenza: 15/12/2022
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Lina Tosi
Registro : RG – 6598 –  2022
Tribunale di Milano, 14 Dicembre 2021, n. 10382/2021
Onere della prova nell’azione di risoluzione del contratto di cessione d’azienda
In forza della disciplina della ripartizione degli oneri probatori, il creditore che agisce per la risoluzione o per l’adempimento del...

In forza della disciplina della ripartizione degli oneri probatori, il creditore che agisce per la risoluzione o per l’adempimento del contratto può limitarsi a fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, e ad allegare l’inadempimento della controparte, spettando al debitore convenuto provare il fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto.

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27/09/2024
Data sentenza: 14/12/2021
Numero: 10382/2021
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Ludovica Palmieri
Registro : RG – 43922 –  2019
Tribunale di Milano, 19 Settembre 2023
Data sentenza: 19/09/2023
Registro : RG – 27315 –  2020
Tribunale di Palermo, 28 Luglio 2022
L’onere probatorio nell’azione sociale di responsabilità
Grava sull’attore che esercita l’azione di responsabilità sociale l’onere di allegare le condotte inadempienti dell’amministratore, di provare in modo specifico...

Grava sull’attore che esercita l’azione di responsabilità sociale l’onere di allegare le condotte inadempienti dell’amministratore, di provare in modo specifico i danni che ciascuna di tali condotte ha prodotto alla società e il nesso di causalità fra tali condotte e i danni conseguenti.

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04/04/2024
Data sentenza: 28/07/2022
Registro : RG – 17758 –  2018
Tribunale di Milano, 29 Agosto 2022
Nullità parziale di fideiussione omnibus per violazione di normativa antitrust: onere della prova
L’accesso alla tutela antitrust non è riservato alla sola categoria dei consumatori. Lo scopo della normativa antitrust di cui alla...

L’accesso alla tutela antitrust non è riservato alla sola categoria dei consumatori. Lo scopo della normativa antitrust di cui alla l. 287/1990 è quello di preservare e proteggere il funzionamento del mercato in senso oggettivo, in particolare dei valori della trasparenza e dalla correttezza, obiettivo che va ben oltre la tutela del singolo interesse individuale del soggetto che ha patito una lesione. Chiunque (consumatori, imprenditori, singoli utenti) può ritenersi vittima di illecito anticoncorrenziale e agire al fine di ottenere tutela reale (nullità), ricorrendone i presupposti.

In caso di accertamento dell’intesa anticoncorrenziale a monte dei contratti di fideiussioni omnibus per violazione all’art. 2, co. 2, lett. a), l. 287/90, nei contratti a valle si concretizza un regime di nullità parziale, in conformità al principio generale di conservazione del negozio giuridico. L’ipotesi di una nullità totale, quale possibile estensione della nullità di cui le clausole sono affette, rimane uno scenario eccezionale e di difficile verifica, rimesso completamente all’onere di allegazione, a carico della parte che ne ha interesse, di un quadro probatorio che dimostri l’essenzialità della componente viziata del negozio.

La mera produzione dello schema ABI e/o del provvedimento n. 55/2005 di Banca d’Italia può avere un’esaustiva efficacia probatoria solo quando l’oggetto della controversia sia una fideiussione sottoscritta nel periodo sostanzialmente coincidente con l’istruttoria compiuta o comunque immediatamente successivo a tale accertamento. Al di fuori del perimetro temporale coincidente con l’arco di tempo in cui si è svolta l’istruttoria - o comunque esteso al periodo successivo immediatamente coincidente, in ipotesi ancora verosimilmente connesso all’attuazione di tali intese - e, dunque, nel caso di fideiussioni sottoscritte in un periodo marcatamente precedente o successivo al periodo ricompreso tra il 2002 e il maggio 2005, parte attrice è onerata dall’allegazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di illecito anticoncorrenziale di cui all’art. 2 l. 287/90, sia pure nei limiti in cui essa potrebbe dare conto della permanenza di tale intesa.

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13/02/2024
Data sentenza: 29/08/2022
Registro : RG – 15075 –  2020
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