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Sentenze con tag: opera su commissione

Tribunale di Brescia, 6 Settembre 2025
Ad quem pertinet? Committente vs. appaltatore, chi è il titolare dell’opera dell’ingegno commissionata?
L’art. 12 bis l.d.a. – a mente del quale il datore di lavoro è titolare, salvo patto contrario, dei diritti...

L'art. 12 bis l.d.a. - a mente del quale il datore di lavoro è titolare, salvo patto contrario, dei diritti di sfruttamento economico dell'opera dell'ingegno creata dal dipendente nell'esercizio delle proprie mansioni o su istruzioni dello stesso datore di lavoro - si applica altresì laddove lo sviluppo dell'opera dell'ingegno sia stato appaltato ad un libero professionista ovvero ad una società di sviluppo.

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18/10/2026
Data sentenza: 06/09/2025
Carica: Presidente
Giudice: Raffaele Del Porto
Relatore: Alessia Busato
Registro : RG – 4686 –  2025
Tribunale di Venezia, 24 Ottobre 2026
Software commissionato in appalto: titolarità del committente e consegna cautelare dei codici sorgente
Quando le parti si accordano per lo sviluppo di un’opera dell’ingegno protetta, come un programma per elaboratore, i diritti di...

Quando le parti si accordano per lo sviluppo di un’opera dell’ingegno protetta, come un programma per elaboratore, i diritti di sfruttamento economico spettano a chi ha sostenuto l’investimento per ottenerla: il principio dettato dall’art. 12 bis l.d.a. per il software creato dal lavoratore dipendente si applica in via analogica anche quando la realizzazione del programma sia commissionata con un contratto d’opera o di appalto, sicché il committente è titolare in via esclusiva dei diritti di utilizzazione economica, spettando all’autore i soli diritti morali. A tal fine occorre verificare che oggetto del contratto sia l’elaborazione di un’opera dell’ingegno, interpretando il contratto secondo il criterio letterale, che riveste carattere prioritario, e secondo la comune intenzione delle parti ai sensi dell’art. 1362 c.c., anche alla luce dei criteri logici, teleologici e sistematici [nella specie, contratto avente a oggetto lo sviluppo e la consegna del prodotto finale di un’applicazione mobile e del relativo sito web, secondo le specifiche fornite dal committente].

Sussiste il periculum in mora che giustifica l’ordine cautelare, assistito da penale, di consegna al committente dei codici sorgente dell’applicazione quando la funzionalità del software sia essenziale per l’esercizio della sua attività d’impresa e, in mancanza dei codici, egli non possa rivolgersi a manutentori terzi in caso di malfunzionamento, restando esposto al blocco dell’attività per l’eventuale cessazione unilaterale della collaborazione dello sviluppatore.

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18/10/2026
Data sentenza: 24/10/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Chiara Campagner
Registro : RG – 23298 –  2024
Tribunale di Torino, 5 Maggio 2026
Diritti di sfruttamento economico dei progetti urbanistici commissionati e compenso non pagato al progettista
Il committente è titolare in via esclusiva dei diritti di sfruttamento economico delle opere dell’ingegno realizzate su commissione dal lavoratore...

Il committente è titolare in via esclusiva dei diritti di sfruttamento economico delle opere dell’ingegno realizzate su commissione dal lavoratore autonomo che si sia obbligato, dietro compenso, a svolgere un’attività creativa perché la controparte possa sfruttarne economicamente i risultati, mentre all’autore spettano i diritti morali. Tali diritti sorgono direttamente in capo al committente quale effetto naturale del contratto d’opera professionale, salvo patto contrario, e non trova perciò applicazione l’art. 110 LdA, perché non ha luogo un trasferimento per manifestazione di volontà delle parti; la titolarità dei diritti resta inoltre estranea alle contestazioni sul compenso dovuto al prestatore d’opera [progetti di variante al piano regolatore generale e di piano urbanistico di dettaglio predisposti da professionisti incaricati verbalmente dalla società proprietaria dell’area, depositati presso il Comune con l’indicazione della società quale committente; compenso rimasto non pagato].

Le dichiarazioni con cui il resistente, dopo la notifica del ricorso cautelare, comunichi di non volersi opporre all’utilizzo dell’opera da parte del ricorrente non fanno venir meno l’interesse ad agire né il periculum in mora, perché si tratta di mere dichiarazioni unilaterali suscettibili di essere riviste [resistenti che in precedenza si erano dichiarati titolari dei diritti sui progetti con comunicazioni indirizzate all’amministrazione comunale chiamata ad approvarli]. Il periculum non è escluso neppure dal tempo trascorso da tali rivendicazioni, quando nel frattempo le parti abbiano discusso dell’operato e dei compensi dei professionisti e il ricorrente non abbia mai riconosciuto in capo a loro la titolarità dei diritti [circa nove mesi fra le comunicazioni al Comune e il deposito del ricorso].

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02/10/2026
Data sentenza: 05/05/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Alberto La Manna
Registro : RG – 2830 –  2026
Tribunale di Roma, 24 Ottobre 2026, n. 11706/2022
Autori dei copioni televisivi: il corrispettivo onnicomprensivo non esclude il compenso per le diffusioni successive
Il diritto di comunicazione al pubblico mediante diffusione a distanza è una facoltà autonoma rispetto agli altri diritti di utilizzazione...

Il diritto di comunicazione al pubblico mediante diffusione a distanza è una facoltà autonoma rispetto agli altri diritti di utilizzazione economica, e la titolarità dei diritti connessi del produttore o dell’emittente sul programma televisivo, ai sensi degli artt. 78-ter e 79 l.d.a., non va confusa con il diritto di comunicare al pubblico le opere dell’ingegno in esso contenute, che va acquisito dall’autore, direttamente o tramite l’organismo di gestione collettiva, e in ogni caso remunerato. Le facoltà trasferite si individuano secondo l’oggetto e le finalità del singolo contratto, e l’indicazione di «opera commissionata» nel bollettino di dichiarazione alla SIAE non esclude il diritto dell’autore ai compensi per le utilizzazioni successive.

Quando i contratti di commissione dei copioni prevedano, accanto al «corrispettivo onnicomprensivo» per la realizzazione di ciascuna puntata, che «restano escluse eventuali somme disciplinate e regolate direttamente con SIAE», gli autori che abbiano ceduto tutti i diritti hanno diritto a un compenso separato per ogni successiva diffusione televisiva delle opere depositate, da quantificare secondo il valore al minuto delle condizioni generali di licenza SIAE, e la clausola è coerente con il principio di remunerazione adeguata e proporzionata dell’art. 107, secondo comma, l.d.a.

L’obbligo grava sull’emittente che abbia commissionato i programmi a società di produzione incaricate di acquisire i diritti dagli autori, perché l’operazione presenta i caratteri del mandato con rappresentanza e i contratti di commissione producono effetti nei suoi confronti ai sensi dell’art. 1388 c.c.; l’obbligazione, legata agli sfruttamenti successivi, segue inoltre la titolarità del diritto di utilizzazione come obbligazione propter rem, e l’emittente ne risponderebbe comunque quale utilizzatore delle opere del repertorio SIAE. La mancata sottoscrizione delle licenze con la SIAE non rende illegittima la diffusione, ma impone di quantificare il compenso sulle ultime tariffe sottoscritte.

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01/10/2026
Data sentenza: 24/10/2026
Numero: 11706/2022
Carica: Presidente
Giudice: Claudia Pedrelli
Relatore: Fausto Basile
Registro : RG – 50524 –  2018
Tribunale di Bari, 24 Ottobre 2026, n. 5206/2024
Tutela autorale dei modelli di abbigliamento seriali: prova del valore artistico e diritti del committente sulle collezioni
Il modello di abbigliamento destinato alla produzione seriale può godere della tutela autorale ai sensi dell’art. 2, n. 10, l.d.a.,...

Il modello di abbigliamento destinato alla produzione seriale può godere della tutela autorale ai sensi dell’art. 2, n. 10, l.d.a., in aggiunta a quella del codice della proprietà industriale, solo se presenta carattere creativo e valore artistico, e grava su chi la invoca l’onere di provare quest’ultimo mediante parametri oggettivi, non necessariamente tutti presenti, quali il riconoscimento degli ambienti della moda, l’esposizione in sfilate dedicate, la pubblicazione su riviste specializzate, l’attribuzione di premi, un valore di mercato che trascenda la mera funzionalità o la creazione da parte di un noto artista. Il valore artistico coincide con la “storicizzazione” dell’opera, entrata a far parte dei fenomeni di costume o culturali; per le forme non ancora storicizzate occorre un giudizio prognostico ex ante sulla loro attitudine a distaccarsi dalle forme note in misura tale da divenire il capostipite di una nuova famiglia estetica.

I diritti di utilizzazione economica sui modelli realizzati dal fashion designer in esecuzione di contratti di collaborazione per la progettazione e realizzazione di collezioni, con impiego della struttura e dell’organizzazione aziendale del committente, spettano a quest’ultimo, che può ottenere la rimozione delle immagini dei capi pubblicate dal designer sul proprio sito e sui social per il periodo di vigenza dei contratti, mentre analogo diritto non spetta alla società con cui la collaborazione si sia svolta senza contratto per un breve periodo successivo; la domanda del committente di inibire l’uso di una locuzione che richiama il brand va invece respinta in difetto di prova della registrazione o del preuso del segno o della licenza. L’imitazione servile di un abito non registrato va esclusa quando manchi la prova della novità delle forme, ispirate a capi già prodotti da altri.

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23/09/2026
Data sentenza: 24/10/2026
Numero: 5206/2024
Carica: Presidente
Giudice: Raffaella Simone
Relatore: Assunta Napoliello
Registro : RG – 3255 –  2021
Tribunale di Milano, 24 Ottobre 2026, n. 11207/2024
Concorrenza dell’ex dipendente: violazione di segreti industriali, del diritto d’autore su disegni e materiali tecnici e concorrenza sleale per sottrazione di informazioni riservate e appropriazione di pregi
In ordine alla proteggibilità delle notizie inerenti alla clientela e delle condizioni economiche praticate da un’impresa, costituiscono oggetto di tutela...

In ordine alla proteggibilità delle notizie inerenti alla clientela e delle condizioni economiche praticate da un’impresa, costituiscono oggetto di tutela non solo gli elenchi contenenti nominativi di clienti e fornitori, ma anche le condizioni contrattuali, i prezzi o i preventivi consegnati nel corso delle trattative.

Tutti i diritti di sfruttamento economico dei disegni realizzati da dipendenti dell’azienda nell’ambito delle relative mansioni debbono considerarsi in capo al datore di lavoro, ex art. 12 ter l.d.a.

Ai fini del riconoscimento della tutela autoriale dei disegni industriali, risulta necessario un quid pluris, costituito dalla creatività e dal valore artistico, il quale deve essere provato da chi ne invoca la protezione, sulla base di parametri oggettivi, non necessariamente tutti presenti in concreto, quali il riconoscimento delle qualità estetiche e artistiche da parte degli ambienti culturali e istituzionali, l'esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l'attribuzione di premi, l'acquisto di un valore di mercato tale da trascendere quello legato alla funzionalità, ovvero la creazione da parte di un noto artista.

Costituisce concorrenza sleale per appropriazione di pregi l’affermazione di un’impresa che sia di sua proprietà una tecnologia mostrata sul proprio sito internet, appartenente invece ad un concorrente.

Ai sensi dell’art. 89 c.p.c. il giudice può disporre la cancellazione delle espressioni sconvenienti od offensive, laddove le espressioni non appaiano conformi ai canoni di correttezza che devono sussistere nella redazione degli atti e nel contraddittorio processuale. Incidono anche la rilevanza delle affermazioni e la prova delle medesime in giudizio.

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26/03/2026
Data sentenza: 24/10/2026
Numero: 11207/2024
Carica: Presidente
Giudice: Silvia Giani
Relatore: Elisa Fazzini
Registro : RG – 24452 –  2021
Tribunale di Genova, 24 Ottobre 2026, n. 157/2024
Opera dell’ingegno realizzata nell’ambito di rapporto di lavoro subordinato: i diritti spettano ab origine al committente
Anche se gli artt. 12bis e 12ter della L.d.A. si riferiscono a tre sole categorie di opere (programma per elaboratore,...

Anche se gli artt. 12bis e 12ter della L.d.A. si riferiscono a tre sole categorie di opere (programma per elaboratore, banca dati e disegno industriale), la giurisprudenza ne estende l’applicazione a tutte le opere dell'ingegno realizzate nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato

Quando l’opera viene realizzata su commissione o in adempimento di un contratto di lavoro, tanto subordinato quanto autonomo, i diritti spettano al datore di lavoro o al committente, salvo diversa pattuizione.

I diritti patrimoniali su un’opera dell’ingegno che spettano al committente sorgono, salvo patto contrario, direttamente in capo a quest’ultimo quale effetto naturale del rapporto di lavoro autonomo o del contratto di opera professionale, e non a seguito di un trasferimento per manifestazione di volontà delle parti contraenti.

L’inadempimento, da parte del committente, dell’obbligo di pagamento del corrispettivo pattuito con l’autore non comporta il venir meno dei diritti di sfruttamento economico dell’opera, proprio perché essi sono sorti direttamente in capo al committente con l’esecuzione del contratto e non gli sono stati ceduti dall’autore dell’opera.

Qualora l’autore e il committente si accordino tramite un contratto d’opera (con previsione di compenso per la realizzazione di una scenografia) e un contratto artistico (con un compenso per l’utilizzo per un certo numero di spettacoli dei bozzetti realizzati dall’artista) le parti riconoscono, in deroga ai principi generali desumibili dall’art. 12 bis e 12 ter L.d.a., che spetti al lavoratore un corrispettivo per l’utilizzazione economica dell’opera creativa da lui realizzata nei periodi di aspettativa.

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03/03/2026
Data sentenza: 24/10/2026
Numero: 157/2024
Carica: Presidente
Giudice: Enrico Silvestro Ravera
Relatore: Francesca Lippi
Registro : RG – 3168 –  2021
Tribunale di Firenze, 6 Maggio 2023
Diritti patrimoniali su di un’opera realizzata su commissione e mancato pagamento del corrispettivo da parte del committente
Spettano al committente i diritti patrimoniali su di un’opera realizzata su commissione da un lavoratore autonomo che si sia obbligato,...

Spettano al committente i diritti patrimoniali su di un’opera realizzata su commissione da un lavoratore autonomo che si sia obbligato, dietro compenso, a svolgere un’attività creativa affinché la controparte possa poi sfruttarne economicamente i risultati, mentre i relativi diritti morali spettano all’autore. Tale conclusione deriva dall’applicazione estensiva degli art. 12-bis e 12-ter LdA, espressamente riferiti al rapporto di lavoro subordinato.

I diritti patrimoniali su di un’opera dell’ingegno che spettano al committente sorgono, salvo patto contrario, direttamente in capo a quest’ultimo quale effetto naturale del rapporto di lavoro autonomo o del contratto di opera professionale, e non a seguito di un trasferimento per manifestazione di volontà delle parti contraenti.

L’inadempimento, da parte del committente, dell’obbligo di pagamento del corrispettivo pattuito con l’autore non comporta il venir meno dei diritti di sfruttamento economico dell’opera, proprio perché essi sono sorti direttamente in capo al committente con l’esecuzione del contratto e non gli sono stati ceduti dall’autore dell’opera. Tale conclusione non muterebbe neppure laddove si aderisse alla tesi minoritaria dell’acquisto a titolo derivativo del diritto da parte dal committente. Infatti, anche in questo caso il mero inadempimento dell’obbligo di pagamento del corrispettivo non determina ex lege la risoluzione del contratto e la restituzione all’autore del diritto patrimoniale di sfruttamento dell’opera.

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09/07/2023
Data sentenza: 06/05/2023
Registro : RG – 11972 –  2019
Tribunale di Bologna, 19 Maggio 2022
Contratto di prestazione d’opera intellettuale e violazione del diritto morale riconosciuto all’autore di un progetto architettonico
Al contratto di prestazione d’opera intellettuale si estende, in via analogica, la disciplina dettata dall’art. 64 c.p.i., secondo cui quando...

Al contratto di prestazione d’opera intellettuale si estende, in via analogica, la disciplina dettata dall’art. 64 c.p.i., secondo cui quando l’invenzione industriale è fatta nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d’impiego, in cui l’attività inventiva è prevista come oggetto del contratto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall’invenzione appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all’inventore di esserne riconosciuto autore.

L’art. 64 c.p.i. può trovare applicazione tanto rispetto a rapporti di lavoro subordinato quanto, in via analogica e salvo patto contrario, a rapporti di lavoro autonomo, con la conseguenza che, in entrambi i casi, i diritti patrimoniali derivanti dall’invenzione nascono direttamente in capo al soggetto che l’ha commissionata, restando in capo all’esecutore della stessa solo il diritto morale ad esserne riconosciuto autore. [Nel caso di specie, il Tribunale di Bologna accertata la violazione del diritto morale d’autore, rigetta la domanda di risarcimento del danno per la violazione dei diritti di sfruttamento patrimoniale in quanto, trattandosi di opera realizzata su commissione, spettanti al committente].

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28/05/2023
Data sentenza: 19/05/2022
Registro : RG – 18529 –  2019
Tribunale di Milano, 28 Marzo 2017
Ripubblicazione online di fotografie realizzate su commissione
In presenza di fotografie realizzate su commissione e destinate dalla pubblicazione su una rivista, i diritti sulle stesse devono ritenersi...

In presenza di fotografie realizzate su commissione e destinate dalla pubblicazione su una rivista, i diritti sulle stesse devono ritenersi ceduti alla committente, sia pure entro il perimetro di detta finalità, che, in mancanza di specifica limitazione a favore della sola versione cartacea (altro…)

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08/05/2017
Data sentenza: 28/03/2017
Registro : RG – 38301 –  2015
Tribunale di Milano, 5 Febbraio 2015
Commissione d’opera dell’ingegno e acquisto dei diritti di sfruttamento economico a titolo derivativo
La titolarità del diritto d’autore spetta in generale alla persona fisica, ma il diritto allo sfruttamento economico può essere acquistato...

La titolarità del diritto d'autore spetta in generale alla persona fisica, ma il diritto allo sfruttamento economico può essere acquistato - sin dal suo sorgere, ma comunque in via derivativa - da parte del datore di lavoro o anche del committente. Nel caso di (altro…)

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19/02/2017
Data sentenza: 05/02/2015
Registro : RG – 51780 –  2013
Tribunale di Milano, 7 Giugno 2016
Diritti di utilizzazione economica di un’opera su commissione in ambito cinematografico
L’esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell’opera spetta a chi ha organizzato la produzione dell’opera, presupponendo l’art. 45 L.A. che...

L’esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell’opera spetta a chi ha organizzato la produzione dell’opera, presupponendo l’art. 45 L.A. che i rapporti tra il produttore e gli autori dei contributi siano regolati da contratti d’opera che (altro…)

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06/02/2017
Data sentenza: 07/06/2016
Registro : RG – 78331 –  2013
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