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Sentenze con tag: opponibilità ai terzi

Tribunale di Bologna, 7 Ottobre 2026, n. 1840/2024
Responsabilità degli amministratori e dei sindaci: obblighi di verifica delle perizie di stima in sede di bilancio. Efficacia delle dimissioni non iscritte nel registro delle imprese e imputazione del danno da fideiussioni
Gli amministratori hanno l’obbligo ex art. 2423, co. 3 c.c. di verificare, in sede di redazione dei bilanci di esercizio,...

Gli amministratori hanno l'obbligo ex art. 2423, co. 3 c.c. di verificare, in sede di redazione dei bilanci di esercizio, (anche) i risultati delle perizie di valore asseverate allegate ai verbali di assemblea, al fine di garantire il rispetto dei principi di verità e correttezza. Tale obbligo discende dalla diligenza qualificata richiesta agli amministratori, ex art. 1176, co. 2, c.c., di svolgere il proprio incarico in ragione della peculiare prestazione loro affidata, con la conseguenza che l’assenza di rilievi critici da parte del presidente del collegio sindacale in sede assembleare non esonera gli amministratori dal dovere di procedere a valutare in autonomia le risultanze della perizia. Anche gli amministratori non delegati sono, infatti, tenuti ad agire in modo informato, ai sensi dell’art. 2381, co. 6, c.c. Parimenti, i sindaci, ai sensi dell’art. 2403 c.c., sono gravati dall’obbligo di vigilare sull’operato degli amministratori, anche con specifico riferimento alla verifica dei risultati delle perizie di stima.

Le dimissioni dalla carica di amministratore, in mancanza della relativa iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 2385, co. 3, c.c., non sono opponibili ai terzi in buona fede, ai sensi dell’art. 2193, co. 1, c.c.

La responsabilità per il danno conseguente al mancato pagamento delle garanzie grava unicamente sugli amministratori che rivestivano la carica alla data di stipula delle fideiussioni, restando esclusa quella degli amministratori che avevano cessato l’incarico in epoca antecedente.

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22/02/2026
Data sentenza: 07/10/2026
Numero: 1840/2024
Carica: Presidente
Giudice: Michele Guernelli
Relatore: Marco D'Orazi
Registro : RG – 9214 –  2019
Tribunale di Napoli, 20 Aprile 2022
Sulla natura consensuale e sulla forma del contratto di trasferimento di quote di s.r.l.
Il contratto di trasferimento di quote di s.r.l. ha di per sé natura consensuale ed effetti reali, sicché l’effetto traslativo...

Il contratto di trasferimento di quote di s.r.l. ha di per sé natura consensuale ed effetti reali, sicché l’effetto traslativo della proprietà sulla quota alienata, trattandosi pacificamente di diritti disponibili, si perfeziona con l’accordo delle parti a mezzo di atto di autonomia privata. Affinché la cessione sia quindi valida ed efficace inter partes, non sono previsti particolari requisiti di forma dell’atto, né ad substantiam, né ad probationem, rilevando la formalizzazione per scrittura privata autenticata piuttosto ai sensi dell’art. 2470 c.c., ossia ai fini dell’iscrizione dell’atto nel registro delle imprese e della opponibilità del trasferimento alla società, agli altri soci ed ai terzi. Pertanto, in caso di mancata autenticazione, sarà solo attraverso l’integrazione della scrittura con la sentenza, che la parte interessata potrà ottenere l’effetto dell’opponibilità della prima ai terzi.

Il giudice non ha alcun obbligo di motivazione quando pone alla base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con le osservazioni del consulente tecnico di parte, in quanto queste costituiscono mere allegazioni difensiva, a contenuto tecnico e prive di valore probatorio.

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28/03/2023
Data sentenza: 20/04/2022
Registro : RG – 34100 –  2018
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