L’atto gestorio compiuto dall’amministratore di s.r.l. senza la decisione dei soci prescritta dall’art. 2479, comma 2, n. 5, c.c. per le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci viola una norma inderogabile posta a presidio dei limiti legali del potere di rappresentanza degli amministratori ed è nullo ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c. La mancata previsione di un’espressa sanzione di nullità nell’art. 2479 c.c. è irrilevante, perché l’art. 1418, comma 1, c.c. esprime un principio generale rivolto proprio ai casi in cui alla violazione di precetti imperativi non si accompagna una previsione di nullità.
La rappresentanza generale dell’amministratore di s.r.l. prevista dall’art. 2475-bis c.c. trova un limite legale nell’oggetto sociale, espressione delle scelte economiche condivise dai soci al momento della costituzione della società e quindi dello scopo di lucro perseguito; l’attività dell’amministratore che, senza autorizzazione dei soci, conduca a una sostanziale modifica dell’oggetto sociale è compiuta in assenza totale di poteri.
Tra gli atti estranei all’oggetto sociale, quelli che non ne comportano una modifica seguono il regime di opponibilità dell’art. 2475-bis, comma 2, c.c., mentre quelli modificativi dell’oggetto sociale, riservati alla competenza decisoria dei soci, sono sempre opponibili ai terzi, indipendentemente da qualsiasi indagine sull’elemento soggettivo di questi ultimi.
Il conferimento di un ramo d’azienda in altra società, a liberazione del capitale da questa sottoscritto, determina una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale della conferente quando elide una delle principali attività da essa esercitate [quella immobiliare, che attraverso i canoni di locazione finanziava l’altra attività prevista dall’oggetto sociale] a fronte di una partecipazione in un’altra impresa, e richiede perciò la previa decisione dei soci.
Alla dichiarazione di nullità del conferimento consegue la condanna della società conferitaria [e del suo socio illimitatamente responsabile] alla restituzione dei canoni di locazione percepiti sugli immobili conferiti, con gli interessi dall’incasso dei singoli canoni in ragione della mala fede; in assenza di prova contraria si presume che i contratti di locazione siano proseguiti con i conduttori secondo le tempistiche pattuite.
Gli amministratori hanno l'obbligo ex art. 2423, co. 3 c.c. di verificare, in sede di redazione dei bilanci di esercizio, (anche) i risultati delle perizie di valore asseverate allegate ai verbali di assemblea, al fine di garantire il rispetto dei principi di verità e correttezza. Tale obbligo discende dalla diligenza qualificata richiesta agli amministratori, ex art. 1176, co. 2, c.c., di svolgere il proprio incarico in ragione della peculiare prestazione loro affidata, con la conseguenza che l’assenza di rilievi critici da parte del presidente del collegio sindacale in sede assembleare non esonera gli amministratori dal dovere di procedere a valutare in autonomia le risultanze della perizia. Anche gli amministratori non delegati sono, infatti, tenuti ad agire in modo informato, ai sensi dell’art. 2381, co. 6, c.c. Parimenti, i sindaci, ai sensi dell’art. 2403 c.c., sono gravati dall’obbligo di vigilare sull’operato degli amministratori, anche con specifico riferimento alla verifica dei risultati delle perizie di stima.
Le dimissioni dalla carica di amministratore, in mancanza della relativa iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 2385, co. 3, c.c., non sono opponibili ai terzi in buona fede, ai sensi dell’art. 2193, co. 1, c.c.
La responsabilità per il danno conseguente al mancato pagamento delle garanzie grava unicamente sugli amministratori che rivestivano la carica alla data di stipula delle fideiussioni, restando esclusa quella degli amministratori che avevano cessato l’incarico in epoca antecedente.
Il contratto di trasferimento di quote di s.r.l. ha di per sé natura consensuale ed effetti reali, sicché l’effetto traslativo della proprietà sulla quota alienata, trattandosi pacificamente di diritti disponibili, si perfeziona con l’accordo delle parti a mezzo di atto di autonomia privata. Affinché la cessione sia quindi valida ed efficace inter partes, non sono previsti particolari requisiti di forma dell’atto, né ad substantiam, né ad probationem, rilevando la formalizzazione per scrittura privata autenticata piuttosto ai sensi dell’art. 2470 c.c., ossia ai fini dell’iscrizione dell’atto nel registro delle imprese e della opponibilità del trasferimento alla società, agli altri soci ed ai terzi. Pertanto, in caso di mancata autenticazione, sarà solo attraverso l’integrazione della scrittura con la sentenza, che la parte interessata potrà ottenere l’effetto dell’opponibilità della prima ai terzi.
Il giudice non ha alcun obbligo di motivazione quando pone alla base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con le osservazioni del consulente tecnico di parte, in quanto queste costituiscono mere allegazioni difensiva, a contenuto tecnico e prive di valore probatorio.