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Sentenze con tag: preclusioni processuali

Tribunale di Venezia, 23 Ottobre 2026, n. 5616/2025
Amministratore di diritto, ingerenza dell’amministratore di fatto e responsabilità per prelievi distrattivi
L’amministratore di diritto che ha materialmente eseguito prelievi di somme sociali per scopi personali risponde del danno anche qualora la...

L’amministratore di diritto che ha materialmente eseguito prelievi di somme sociali per scopi personali risponde del danno anche qualora la società sia stata gestita da un amministratore di fatto, poiché deve comunque evitare che terzi si ingeriscano nella gestione sociale e salvaguardare l’integrità del patrimonio sociale, astenendosi dal compiere le operazioni distrattive anche se autorizzate o ordinate dall’amministratore di fatto. Per liberarsi da responsabilità egli deve specificamente allegare e provare, per ogni singola operazione contestata, di essere stato una mera longa manus dell’amministratore di fatto, costretto a eseguire i prelievi senza alcuna alternativa e possibilità di autonomia decisionale.

La responsabilità concorrente dell’amministratore di fatto per le distrazioni compiute dall’amministratore di diritto presuppone la prova sia della qualità di amministratore di fatto, che richiede l’esercizio continuativo dei poteri direttivi, gestori e di rappresentanza tipici dell’amministratore, sia di un suo contributo causale nei singoli episodi, nel senso che le operazioni siano state da lui ordinate, approvate, agevolate o comunque favorite con una condotta attiva o omissiva connotata da dolo o colpa. L’ingerenza limitata alla scelta e ai rapporti con clienti e fornitori, ambito estraneo a quello in cui si sono verificate le condotte distrattive, è insufficiente a fondare tale responsabilità.

Gli inadempimenti fiscali e previdenziali dell’amministratore sono fonte di responsabilità risarcitoria soltanto se e nella misura in cui determinano a carico della società un maggior aggravio di costi o di debiti, e quindi, tipicamente, in relazione alle sanzioni, agli interessi passivi e ai costi di riscossione di cui la società è gravata a seguito dell’emissione di atti di accertamento e di riscossione coattiva da parte degli enti competenti.

La condanna generica ex art. 278 c.p.c. presuppone la prova dell’an debeatur, ossia, nel caso di risarcimento del danno, dell’esistenza del pregiudizio, con incertezza limitata al quantum; va pertanto rigettata la domanda di condanna generica dell’amministratore al rimborso delle sanzioni che in futuro fossero irrogate alla società dagli enti impositori e previdenziali, trattandosi di danno meramente ipotetico e futuro in assenza di prova della notifica di avvisi di accertamento o di cartelle. Neppure può procedersi al mero accertamento delle violazioni allegate quando esso è chiesto soltanto in via strumentale alla domanda di condanna, senza allegare alcun interesse a una pronuncia dichiarativa autonoma.

È inammissibile la domanda risarcitoria proposta in un secondo giudizio [poi riunito al primo] per un danno che avrebbe potuto essere allegato, richiesto e documentato entro i termini di preclusione assertiva e istruttoria del giudizio anteriormente instaurato, poiché non è consentito proporre in un nuovo giudizio domande o eccezioni dalle quali si è decaduti nel giudizio precedente, eludendo la decadenza, che ha funzione di ordine pubblico processuale, e ledendo il diritto di difesa della controparte. L’avviso di accertamento è già atto di per sé idoneo a dimostrare la prospettiva certa del danno derivante da irregolarità fiscali imputate all’amministratore, sicché la relativa domanda va specificata e documentata nei termini di preclusione del giudizio pendente, senza attendere la notifica della cartella di pagamento.

La dichiarazione con cui l’amministratore, rassegnando le dimissioni in assemblea, si assume genericamente la responsabilità di «inadempienze burocratiche» e di prelievi non giustificati, senza che ne siano specificati il contenuto, l’epoca e l’importo, non può essere considerata confessione delle irregolarità gestorie né è altrimenti utilizzabile a fini probatori, in ragione del suo contenuto assolutamente generico.

Il danno da prelievi distrattivi va rivalutato sugli importi dei singoli prelievi, dalla data di esecuzione di ciascuna operazione alla data della sentenza, imputando le somme già restituite dall’amministratore ai prelievi eseguiti in epoca più remota ex art. 1193 c.c.; gli interessi legali si calcolano sugli importi progressivamente rivalutati e la somma così determinata produce ulteriori interessi legali dalla sentenza al saldo.

La responsabilità degli amministratori nei confronti della società per il compimento di atti lesivi dell’integrità del patrimonio sociale ha natura contrattuale; pertanto la società che agisce contro gli amministratori può limitarsi a dimostrare il fatto costitutivo della pretesa, ossia che il convenuto ha ricoperto la carica di amministratore nel periodo in cui è avvenuto il fatto illecito, e ad allegare specificamente la violazione, essendo poi onere dell’amministratore dimostrare di aver adempiuto ai propri obblighi di diligenza. Con riferimento a somme fuoriuscite dall’attivo senza specifica giustificazione, la società può limitarsi ad allegare l’inadempimento consistente nella distrazione delle risorse, mentre compete all’amministratore la prova del corretto adempimento e dunque della destinazione del patrimonio all’estinzione di debiti sociali o allo svolgimento dell’attività sociale.

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22/10/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Numero: 5616/2025
Carica: Presidente
Giudice: Lina Tosi
Relatore: Fabio Doro
Registro : RG – 7985 –  2019
Corte d'appello di Brescia, 23 Ottobre 2026, n. 651/2025
Patto di non concorrenza compreso nel prezzo di cessione delle quote: esclusione della risoluzione parziale
Qualora le parti, nell’atto di cessione di quote sociali, abbiano convenuto un corrispettivo unitario comprensivo anche del patto di non...

Qualora le parti, nell’atto di cessione di quote sociali, abbiano convenuto un corrispettivo unitario comprensivo anche del patto di non concorrenza, quest’ultimo non ha carattere autonomo rispetto al contratto di cessione in cui è inserito, con conseguente esclusione di una pronuncia di risoluzione parziale limitata alla sola clausola di non concorrenza.

La nozione di patto contenuta nell’art. 2596 c.c. comprende sia il contratto che ha come oggetto esclusivo la limitazione della concorrenza sia la singola clausola di non concorrenza inserita in un più ampio accordo negoziale. Il discrimine di applicazione della norma è dato dall’esistenza di disposizioni speciali che prevedono la limitazione della concorrenza come effetto naturale di determinati negozi [quali il rapporto di lavoro o la cessione d’azienda], perché in tali casi è lo stesso legislatore a ritenere la restrizione funzionalmente collegata alla funzione economico-sociale concretamente perseguita dall’accordo.

Il danno conseguente all’inadempimento del patto di non concorrenza è conseguenza diversa e ulteriore rispetto alla violazione del patto e richiede la prova di una diminuzione patrimoniale o di un mancato guadagno da essa cagionati, sicché non può ritenersi in re ipsa. Solo la dimostrazione della sua esistenza consente il ricorso alla liquidazione equitativa, che attiene alla difficoltà di provare il danno nella sua esatta quantificazione e presuppone la prova della sua esistenza.

La deduzione che la violazione del patto di non concorrenza si sia attuata anche attraverso attività commerciale o di intermediazione, con sviamento della clientela, costituisce allegazione di un fatto principale, perché individua il comportamento con cui si assume integrata la violazione e determinato il danno; essa soggiace pertanto alle preclusioni previste per l’allegazione dei fatti principali posti a fondamento della domanda (artt. 163 e 183, commi quinto e sesto, n. 1, c.p.c.) e non può essere introdotta per la prima volta con la seconda memoria istruttoria.

Quando l’azione esercitata concerne un inadempimento contrattuale, l’attore è onerato di allegare, oltre all’inadempimento in quanto tale, le specifiche circostanze di fatto che lo integrano, così da identificare in che cosa l’inadempimento sia consistito.

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21/10/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Numero: 651/2025
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Magnoli
Relatore: Vittoria Gabriele
Registro : RG – 227 –  2022
Tribunale di Venezia, 23 Ottobre 2026, n. 15949/2026
Esclusione del socio di cooperativa edilizia per costi aggiuntivi esclusi da sentenza passata in giudicato
È illegittima, e va annullata, la delibera di esclusione del socio di una cooperativa edilizia fondata sul mancato pagamento di...

È illegittima, e va annullata, la delibera di esclusione del socio di una cooperativa edilizia fondata sul mancato pagamento di costi aggiuntivi rispetto al prezzo pattuito per l’alloggio quando l’insussistenza del relativo obbligo sia stata accertata con sentenza passata in giudicato nel giudizio promosso dal socio ai sensi dell’art. 2932 c.c., perché la clausola statutaria che consente l’esclusione del socio inadempiente al pagamento di somme dovute alla società non è applicabile al legittimo rifiuto di pagare somme non dovute [socio che aveva versato gli acconti previsti dagli stati di avanzamento dei lavori e ottenuto il trasferimento dell’alloggio ai sensi dell’art. 2932 c.c., subordinato al pagamento del saldo determinato in giudizio].

Nel giudizio di impugnazione della delibera di esclusione la cooperativa non può dimostrare la debenza dei costi aggiuntivi richiesti al socio quando la questione avrebbe dovuto essere fatta valere, ed è stata decisa, nel giudizio promosso ai sensi dell’art. 2932 c.c. avente ad oggetto anche l’accertamento delle somme residue dovute per l’alloggio, perché un nuovo accertamento violerebbe il giudicato e consentirebbe di eludere le preclusioni maturate in quel giudizio.

Il socio di una cooperativa edilizia è parte di un rapporto associativo e di un distinto rapporto di scambio relativo all’alloggio, sicché gli oneri richiesti al socio in aggiunta al corrispettivo pattuito per l’alloggio attengono al rapporto di scambio e non possono essere fatti valere nell’ambito del rapporto associativo quale presupposto dell’esclusione.

Nel giudizio di opposizione alla delibera di esclusione del socio di una società cooperativa grava sulla società l’onere di provare i fatti posti a fondamento della delibera e la loro riconducibilità alle cause di esclusione previste dalla legge o dallo statuto, senza poter invocare fatti diversi da quelli indicati nella delibera, e l’accoglimento dell’opposizione comporta il ripristino con effetto ex tunc della posizione di socio, anche con riferimento al rapporto mutualistico.

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17/10/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Numero: 15949/2026
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Innocenza Vono
Registro : RG – 20015 –  2024
Tribunale di Firenze, 27 Giugno 2023
Questioni processuali nell’azione di responsabilità: chiamata in causa di terzo e preclusioni
In materia di chiamata in causa ad istanza di parte, qualora sia stata proposta dal convenuto, a tale scopo, tempestiva...

In materia di chiamata in causa ad istanza di parte, qualora sia stata proposta dal convenuto, a tale scopo, tempestiva richiesta di differimento della prima udienza di trattazione, l'eventuale provvedimento di rigetto può essere revocato (anche implicitamente) dallo stesso giudice, o da altro avanti al quale la causa sia stata riassunta a seguito di declinatoria di competenza ad opera del primo, sempreché ciò avvenga anteriormente all'esaurimento della fase della prima udienza di trattazione, dovendosi, per converso, ritenere precluso al giudicante un siffatto ripensamento successivamente alla consumazione di tale momento processuale.

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03/01/2024
Data sentenza: 27/06/2023
Registro : RG – 14115 –  2021
Tribunale di Milano, 7 Luglio 2021
Evidenza
Inammissibilità dell’intervento volontario autonomo oltre la prima udienza
Benché l’art. 268 c.p.c. – che consente al terzo di intervenire nel processo sino a che le parti non abbiano...

Benché l’art. 268 c.p.c. - che consente al terzo di intervenire nel processo sino a che le parti non abbiano precisato le conclusioni accettando il processo allo stato in cui si trova e con preclusione al compimento atti non più consentiti alle parti al momento dell’intervento - sia interpretato dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che la limitazione al compimento di atti ormai preclusi alle parti operi solamente in relazione alle istanze istruttorie, potendo il terzo formulare in ogni momento domande nuove e diverse nei confronti delle altre parti, l’esigenza di contemperare i contrapposti principi sanciti all’art. 111 Cost. impone una attenta valutazione critica dell’orientamento in parola, non potendo le esigenze di economia processuale e di giustizia sostanziale tradursi in un’eccessiva compressione della necessità che il processo si svolga nel contraddittorio e in posizione di effettiva parità tra le parti.

Considerato che la costituzione in giudizio del terzo interveniente autonomo dopo la prima udienza – quando è ormai scaduto il termine per la proposizione di domande riconvenzionali o per la chiamata in causa di terzo ex art. 167 c.p.c. – determina una compressione “anomala” del diritto di difesa delle parti, in consapevole dissenso con l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, al fine di garantire un ordinato iter processuale nel pieno rispetto del contraddittorio e altresì di rapido svolgimento del processo, gli interventi autonomi di terzo nel processo devono ritenersi inammissibili se successivi alla prima udienza, in quanto formulati fuori dai termini consentiti per l’ampiamento del thema decidendum, da ritenere cogenti anche per i terzi intervenienti alla luce di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 268, secondo comma, c.p.c.

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25/05/2022
Data sentenza: 07/07/2021
Registro : RG – 56978 –  2017
Tribunale di Milano, 30 Gennaio 2017
Respinta domanda risarcitoria del socio di minoranza ex art. 2497 c.c. per asserita violazione dell’impegno alla riammissione alla quotazione assunto in un contratto di investimento
Per potere fruttuosamente esperire azioni di responsabilità ex art. 2497 c.c. nei confronti dei soci di controllo e di altri responsabili in...

Per potere fruttuosamente esperire azioni di responsabilità ex art. 2497 c.c. nei confronti dei soci di controllo e di altri responsabili in solido, il socio di minoranza ha l'onere di dedurre (e poi provare) un danno arrecato (altro…)

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28/04/2022
Data sentenza: 30/01/2017
Registro : RG – 76286 –  2014
Tribunale di Bologna, 17 Settembre 2019
Competenza Sezione Specializzata e rapporto mutualistico
Rientra nella competenza della sezione specializzata la controversia concernente l’adempimento del rapporto obbligatorio scaturente dalla prestazione dell’attività mutualistica della cooperativa...

Rientra nella competenza della sezione specializzata la controversia concernente l’adempimento del rapporto obbligatorio scaturente dalla prestazione dell’attività mutualistica della cooperativa in favore dei propri associati in quanto la domanda sottesa al ricorso monitorio, sebbene di natura contrattuale, è strettamente collegata al rapporto mutualistico-associativo, che è un tutt’uno con il rapporto sociale, con la conseguenza che nella cooperativa tale controversia attiene al rapporto societario (quello che fonda la competenza della sezione specializzata ex art. 3/2° co. del D. Lgs. n. 168/2003 come mod. ex D.L. 24.1.2012).

Il disconoscimento della conformità della copia all’originale ex art. 2719 c.c. tende al limitato scopo di impedire che alla copia venga attribuita la stessa efficacia probatoria dell’originale e non impedisce al giudice di accertare tale conformità aliunde anche tramite presunzioni (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav. 2.4.2002 n. 4661 e Cass. Civ. Sez. II, 21.5.2003 n. 7960). Ne consegue che la non contestazione della conformità della copia all’originale determina che la copia ha la stessa efficacia probatoria dell’autentica e, per converso, che il disconoscimento può essere superato con la produzione degli originali oppure con ogni altro mezzo probatorio.

Ove sia in contestazione l’autenticità di documenti, la produzione dell’originale non soggiace al termine di decadenza previsto per le ordinarie produzioni documentali ex art.183, co. 6, c.p.c., afferendo l’acquisizione a finalità, quella di riscontrare l’autenticità del documento, di rilievo pubblicistico, che nulla ha a che vedere con quella, di celerità e speditezza del processo, sottesa alla introduzione di termini perentori per l’espletamento delle attività processuali. In ogni caso il disconoscimento ex art. 2719 c.c. ha il limitato effetto di impedire che la copia abbia la stessa efficacia probatoria dell’originale, il che non esonera la parte che l’ha disconosciuta dall’effettuare formale disconoscimento del documento ex art. 214 c.p.c. allorché venga prodotto in originale, con la conseguenza che, ove ciò non avvenga, agli originali prodotti ben può riconoscersi efficacia probatoria piena (nel caso di specie non è stato condiviso il rilievo dell’opponente secondo cui la mancata produzione degli originali dei DDT nel secondo termine ex art. 183, co. 6, c.p.c. e il disconoscimento delle sottoscrizioni ivi apposte senza istanza di verificazione rendono tardivo il successivo deposito degli originali nel termine assegnato dal giudice e inutilizzabili i documenti a fini probatori).

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21/11/2021
Data sentenza: 17/09/2019
Registro : RG – 8572 –  2016
Tribunale di Torino, 24 Maggio 2017
Valutazioni di valore artistico, nullità, contraffazione e concorrenza sleale in un procedimento in materia di design industriale
Affinché un certo modello industriale possa essere munito di tutela autoriale è necessario che il singolo modello presenti di per...

Affinché un certo modello industriale possa essere munito di tutela autoriale è necessario che il singolo modello presenti di per sé le caratteristiche di cui all’art. 2, n. 10, della L.d.A., non essendo sufficiente la provenienza da un designer di indubbia fama internazionale. Il riconoscimento del valore artistico di un modello industriale può ritenersi provato dalla dichiarazione di un noto (altro…)

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13/11/2017
Data sentenza: 24/05/2017
Registro : RG – 5734 –  2014
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