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Sentenze con tag: prescrizione

Tribunale di Firenze, 24 Giugno 2026, n. 2194/2025
Prescrizione dei crediti da conferimento in società cooperativa e responsabilità ex art. 96 c.p.c.
In conformità a quanto disposto dall’art. 2536 c.c., ai sensi del quale “il socio che cessa di far parte della...

In conformità a quanto disposto dall'art. 2536 c.c., ai sensi del quale “il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata”, l’obbligo del socio e la correlata responsabilità perdurano per un solo anno a far data dalla vicenda estintiva del rapporto sociale che ne determina la fuoriuscita dalla compagine, verificandosi, allo scadere di tale periodo, la prescrizione del diritto della società a ottenere il versamento del residuo (o, secondo altra interpretazione, la decadenza della stessa società dall’azione per il conseguimento del relativo pagamento). In ordine al dies a quo della decorrenza di tale termine temporale, preferibile appare la tesi per cui il tempus ad praescriptionem inizierebbe a decorrere, con riguardo all’ipotesi di cessazione del rapporto sociale a seguito di recesso, a far data dal momento in cui la fattispecie estintiva si può ritenere perfezionata; momento da farsi coincidere, a sua volta, per quanto riguarda il rapporto sociale, con la data di comunicazione della delibera dell’organo amministrativo di accoglimento della relativa domanda, rectius, dichiarazione unilaterale, da parte del CdA, ai sensi dell’art. 2532, comma 3 c.c., o con l’inutile decorso del termine per provvedere a tale deliberazione – accadimenti alternativi da ritenersi entrambi alla stregua di una condizione di efficacia della dichiarazione unilaterale recettizia.

Onde dispiegare efficacia interruttiva, un atto di intimazione stragiudiziale deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, anche l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. Il mero deposito in cancelleria del ricorso per decreto ingiuntivo non costituisce atto idoneo a spiegare efficacia interruttiva della prescrizione, potendo riconoscersi tale effetto alla sola notificazione del ricorso medesimo e del pedissequo decreto, quale espressione della volontà dell'istante, manifestata al debitore, di interrompere la situazione di inerzia che conduce all'estinzione del diritto.

Ai fini della condanna al risarcimento del danno da lite temeraria di cui all'art. 96 c.p.c. occorre che la parte incorsa nell’illecito abbia tenuto una condotta processuale attiva, consistita nell’agire o nel resistere (per tale intendendosi la costituzione) in giudizio, sorretta altresì dall’elemento soggettivo alternativo della mala fede o della colpa grave.

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16/06/2026
Data sentenza: 24/06/2026
Numero: 2194/2025
Carica: Presidente
Giudice: Silvia Governatori
Relatore: Linda Pattonelli
Registro : RG – 7758 –  2023
Tribunale di Firenze, 24 Giugno 2026, n. 402/2026
Azione di responsabilità del curatore fallimentare contro l’amministratore, prescrizione e quantificazione del danno
Per l’azione dei creditori sociali il termine quinquennale di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui risulta manifesta l’insufficienza...

Per l'azione dei creditori sociali il termine quinquennale di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui risulta manifesta l'insufficienza del patrimonio sociale, normalmente coincidente con la dichiarazione di fallimento, salva la prova contraria, non potendosi ritenere che il mero mancato deposito dei bilanci sia stato indice manifesto, in assenza di ulteriori indici, dell'insufficienza del patrimonio a soddisfare i creditori sociali.

L'omessa tenuta della contabilità sociale, pur se illecita, non è in sé causa di danno risarcibile; tuttavia a tale condotta omissiva è astrattamente ricollegabile il pregiudizio relativo alla dispersione dell'attivo rappresentato nell'ultima scrittura contabile disponibile, dal momento che l'assenza di contabilità impedisce di sapere quale destinazione esso abbia avuto. Spetta in ogni caso alla Curatela dimostrare che quei valori erano a disposizione della società nel periodo di carica dell'amministratore convenuto, prima ancora che a quest'ultimo competa l'onere di dimostrare la destinazione delle attività che aveva a disposizione.

Le scritture redatte dall'amministratore al di fuori della contabilità ufficiale, prodotte in altro giudizio (nella specie, in sede di reclamo contro la sentenza di fallimento), pur non costituendo prova utilmente opponibile al Fallimento per superare la contestazione della non regolare tenuta delle scritture contabili, sono tuttavia idonee a costituire dichiarazione contra se compiuta dall'amministratore, sotto il profilo del contenuto dei documenti prodotti non specificamente contestato dalla Curatela.

Non escludono la responsabilità dell'amministratore per omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili la circostanza che eventuali inadempimenti siano imputabili allo studio commerciale incaricato, restando l'amministratore in ogni caso responsabile verso la società e i suoi creditori, né il fatto che vi siano stati nel periodo di riferimento episodi familiari e personali che avrebbero minato la serena amministrazione della società.

In tema di responsabilità dell'amministratore per omesso pagamento delle imposte, il tributo in sé, costituendo un debito che la società avrebbe comunque dovuto pagare, non integra un pregiudizio risarcibile; gli interessi rappresentano il corrispettivo di cui la società ha goduto per la disponibilità delle somme derivante dall'omesso pagamento dei tributi e non sono inseribili nella quantificazione del danno; sono, invece, risarcibili le somme pari alle sanzioni sulle imposte evase nonché le spese per il recupero delle imposte evase, causalmente ricollegabili all'inadempimento. Le sanzioni possono essere imputate all'amministratore solo se riferite a omissioni avvenute durante il suo periodo di carica.

I versamenti effettuati dai soci sul conto corrente sociale e i prelevamenti privi di giustificazione operati nello stesso periodo non possono costituire due autonome e distinte voci di danno: il pregiudizio è ricollegabile solo ai prelevamenti, dovendosi presumere la compensazione dei versamenti con altrettante poste passive alla luce del modus operandi del meccanismo delle rimesse in conto corrente; computare i movimenti in entrata e in uscita dalla cassa come separate fonti di danno significherebbe contare lo stesso danno due volte.

Ai fini della configurabilità di un danno da distrazione di azienda, non è sufficiente l'accertamento che la medesima attività esercitata per mezzo della società fallita sia stata successivamente svolta da società di nuova costituzione, riconducibile all'amministratore, presso la stessa sede e con coincidenza dei fornitori, occorrendo invece la prova specifica di quali beni componessero l'azienda e quali siano stati distratti e ceduti senza prezzo.

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08/06/2026
Data sentenza: 24/06/2026
Numero: 402/2026
Carica: Presidente
Giudice: Niccolò Calvani
Relatore: Laura Maione
Registro : RG – 2278 –  2024
Corte d'appello di Venezia, 3 Maggio 2024, n. 440/2024
L’azione di responsabilità verso i creditori sociali esercitata dal curatore: il dies a quo della prescrizione
L’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art. 2394 cod. civ., esercitata dal curatore fallimentare a norma dell’art. 146...

L’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art. 2394 cod. civ., esercitata dal curatore fallimentare a norma dell’art. 146 legge fall., è soggetta a prescrizione quinquennale, che decorre dal momento dell’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti. In ragione dell’onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull’amministratore la prova contraria della diversa data, anteriore, di insorgenza e percepibilità dello stato di incapienza patrimoniale.

La richiesta di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ., avente ad oggetto l’intera documentazione contabile relativa a più esercizi finanziari, ha carattere esplorativo ed è, pertanto, inammissibile. Essa contrasta con quanto previsto dall’art. 94 disp. att. cod. proc. civ., che impone l’indicazione specifica dei documenti richiesti, al fine di consentire al giudice di valutarne la pertinenza e l’idoneità probatoria [nel caso di specie, l’stanza ha riguardato tutti i contratti di conto corrente intrattenuti nel tempo dalla società fallita, nonché i relativi estratti conto, dal loro sorgere e sino alla loro chiusura, comprensivi delle distinte di pagamento e delle deleghe esistenti].

L’ordine di esibizione costituisce uno strumento istruttorio residuale, utilizzabile esclusivamente quando la prova dei fatti non sia acquisibile altrimenti. Ne consegue l’inammissibilità della richiesta ex art. 210 cod. proc. civ. volta a ricercare la prova di fatti che l’istante sarebbe in grado di provare con altri mezzi.

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27/05/2026
Data sentenza: 03/05/2024
Numero: 440/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Caterina Passarelli
Registro : RG – 17 –  2023
Tribunale di Bologna, 24 Giugno 2026, n. 529/2024
Legitimatio ad processum dell’amministratore giudiziario e principi in materia di resaponsabilità di direzione e coordinamento
L’amministratore giudiziale, nominato dal giudice penale, ha i poteri generali e dunque anche la legitimatio ad processum, non potendosi certamente...

L’amministratore giudiziale, nominato dal giudice penale, ha i poteri generali e dunque anche la legitimatio ad processum, non potendosi certamente considerare che lo stesso si trovi in una situazione analoga al soggetto non capace, non munito della facoltà di agire e resistere in giudizio; relegandolo cioè ad una custodia meramente fisica e passiva del bene di cui ha amministrazione.

L'azione di responsabilità da direzione e coordinamento prevista dall'art. 2497 c.c. ha la funzione di evitare che, attraverso una serie di società controllate “a valle”, la controllante possa far compiere alle controllate attività spericolate o negligenti, senza rispondere mai, in ragione dello schermo della persona giuridica. La norma consente invece questa responsabilizzazione della controllante.

La natura della norma di cui all’articolo 2497 c.c. è quella di responsabilità extracontrattuale, con conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizione.

A differenza della responsabilità dell’amministratore, di cui all’articolo 2476 c.c., che in alcuni commi ha natura non aquiliana, la responsabilità di cui all’articolo 2497 c.c., per opinione prevalente, è aquiliana. Infatti, pur in presenza della innovazione del CAPO IX del titolo sulle società (TITOLO V del LIBRO V), ipotizzare una responsabilità patrimoniale vera e propria della controllante sulla controllata – dunque costruendo un modello sostanzialmente contrattuale - finirebbe per rendere le due compagini un unico indistinto, di fatto un’unica società. Il nostro sistema, ancora, non consente tale operazione, essendo due distinte persone giuridiche; dunque, le condotte dolose o colpose della controllante non sono condotte dello stesso soggetto; sono condotte di un altro soggetto, che cagiona danni alla controllata. Inoltre, su un piano dogmatico, il rapporto fra controllante e controllata non è un rapporto contrattuale; è un rapporto dominicale. La controllante ha in proprietà delle azioni (o delle partecipazioni) della controllata; non è legata a questa da alcun rapporto contrattuale.

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14/05/2026
Data sentenza: 24/06/2026
Numero: 529/2024
Carica: Presidente
Giudice: Michele Guernelli
Relatore: Marco D'Orazi
Registro : RG – 12401 –  2018
Tribunale di Milano, 24 Giugno 2026, n. 6148/2025
Rapporto tra amministratore e società di capitali e profili sul compenso
Il rapporto tra la società di capitali e il suo amministratore non può essere ricondotto al lavoro subordinato, parasubordinato o...

Il rapporto tra la società di capitali e il suo amministratore non può essere ricondotto al lavoro subordinato, parasubordinato o alla prestazione d'opera, non essendo soggetto ad alcun coordinamento o eterodirezione. Va invece ricondotto ai rapporti societari di cui all’art. 3, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 168 del 2003 data l’essenzialità del rapporto di rappresentanza come rapporto che consente alla società di agire, secondo la figura della c.d. immedesimazione organica. Ne consegue l'inapplicabilità dell'art. 36 Cost. e la natura derogabile del diritto al compenso, che può essere oggetto di rinuncia anche tacita.

Qualora lo statuto sociale rinvii all'art. 2389 c.c. per la disciplina dei compensi degli amministratori, il rapporto di amministrazione deve ritenersi oneroso. Il compenso per l'attività "ordinaria" di amministratore e quello per le "particolari cariche" (quale quella di consigliere delegato) costituiscono due forme di remunerazione separate e indipendenti. Mentre spetta all’assemblea dei soci la determinazione dell’ammontare del compenso che spetta agli amministratori, al consiglio di amministrazione compete la remunerazione degli amministratori investiti di “particolari cariche”.

La pretesa di un amministratore di società per azioni al compenso per l’opera prestata ha natura di diritto soggettivo perfetto, sicché, ove la misura di tale compenso non sia stata stabilita dall'atto costitutivo o dall'assemblea a norma degli artt. 2369 e 2389 c.c., può esserne chiesta al giudice la determinazione in via equitativa, sulla base di alcuni parametri di riferimento, che è onere dell’amministratore che agisce in giudizio allegare e provare.

La delibera del consiglio di amministrazione che revochi il compenso per l'attività delegata non può, senza il consenso dell'amministratore interessato, privarlo anche del compenso per l'attività ordinaria, ove questo sia riconosciuto dallo statuto. Tuttavia, laddove l'amministratore abbia riconosciuto il carattere onnicomprensivo del compenso percepito quale consigliere delegato, tale compenso deve ritenersi satisfattivo anche dell'attività ordinaria per il periodo in cui è stato corrisposto, senza che ciò integri una rinuncia al diritto. Il diritto al compenso per l'attività ordinaria permane, invece, per il periodo successivo alla delibera consiliare che abbia azzerato ogni emolumento, fino alla scadenza del mandato.

In tema di prescrizione, il termine quinquennale ex art. 2949 c.c. decorre dalla cessazione dalla carica ovvero dall'approvazione del bilancio di ciascun esercizio, e può essere efficacemente interrotto con richiesta stragiudiziale di pagamento.

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27/04/2026
Data sentenza: 24/06/2026
Numero: 6148/2025
Carica: Presidente
Giudice: Amina Simonetti
Relatore: Maria Antonietta Ricci
Registro : RG – 34824 –  2021
Corte d'appello di Cagliari, 24 Giugno 2026, n. 301/2024
Esigibilità e prescrizione del diritto alla liquidazione della quota sociale da parte del socio receduto
L’art. 2289 c.c., relativo alla liquidazione della quota del socio uscente, prevede che la prestazione di liquidazione gravante sulla società...

L’art. 2289 c.c., relativo alla liquidazione della quota del socio uscente, prevede che la prestazione di liquidazione gravante sulla società sia esigibile dal socio creditore alla scadenza del termine di sei mesi dallo scioglimento del rapporto rapporto sociale per effetto del recesso dispiegato dal socio medesimo, sicché la prescrizione del diritto di credito avente tale oggetto decorre dallo spirare del suddetto termine semestrale. Da tale momento, essendo la prestazione esigibile, la società debitrice è costituita in mora ai sensi dell'art. 1219, n. 3, c.c.

La data di decorrenza della prescrizione del diritto di credito del socio receduto alla liquidazione della quota sociale, ai fini del computo del periodo prescrizionale, non costituisce oggetto di una eccezione in senso proprio ed è pertanto inoperante, per essa, il limite segnato dall’art. 345, comma 2, c.p.c. (a mente del quale in appello non possono essere introdotte nuove eccezioni in senso stretto).

In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato. Sicché, non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, e può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte.

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25/04/2026
Data sentenza: 24/06/2026
Numero: 301/2024
Carica: Presidente
Giudice: Maria Teresa Spanu
Relatore: Grazia Maria Bagella
Registro : RG – 109 –  2022
Tribunale di Brescia, 12 Aprile 2024, n. 4977/2024
Responsabilità degli amministratori: decorrenza prescrizione e criterio del deficit incrementale in caso di perdita del capitale
L’azione dei creditori sociali, pur quando sia esercitata dal curatore fallimentare, si prescrive nel termine di cinque anni; il termine...

L’azione dei creditori sociali, pur quando sia esercitata dal curatore fallimentare, si prescrive nel termine di cinque anni; il termine per l’esercizio dell’azione sociale rimane sospeso, a norma dell’art. 2941, n. 7, c.c. per tutto il tempo in cui l’amministratore è rimasto in carica.

L’omessa rilevazione della perdita del capitale sociale e la conseguente prosecuzione indebita dell’attività di impresa, con conseguente aggravio del deficit, comportano, a mente dell’art. 2486, comma 3 c.c., la responsabilità risarcitoria degli amministratori per un importo coincidente – di norma – con l’incremento del deficit patrimoniale (al netto dei cc.dd. costi normali di liquidazione), secondo il criterio della differenza fra i netti patrimoniali determinati alla data di apertura della procedura concorsuale e alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento.

Il rimborso di finanziamenti soci (anche indiretti) eseguito ove ricorrano le condizioni previste dall’art. 2467, comma 2 c.c. determina una fonte di responsabilità per l’amministratore aggiuntiva a quella relativa al deficit incrementale per aggravamento del dissesto.

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09/02/2026
Data sentenza: 12/04/2024
Numero: 4977/2024
Carica: Presidente
Giudice: Raffaele Del Porto
Relatore: Carlo Bianchetti
Registro : RG – 5634 –  2020
Tribunale di Venezia, 24 Giugno 2026, n. 2681/2025
Cessione di quote: competenza del tribunale delle imprese e prescrizione
In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, l’uso della disgiuntiva “o” che precede il riferimento alle...

In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, l'uso della disgiuntiva "o" che precede il riferimento alle controversie relative "ai diritti inerenti" di cui all'art. 3, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 168 del 2003 (come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. in l., n. 27 del 2012), si riferisce sia ai diritti
inerenti alle partecipazioni sociali cedute (cioè ai diritti del socio che discendono dalle stesse), sia ai diritti nascenti dall'atto di trasferimento delle partecipazioni sociali e da ogni altro negozio che abbia comunque ad oggetto tali partecipazioni, ivi compresi quelli afferenti al pagamento del prezzo di cessione, sicché anche in questo caso la controversia ad esso relativa è riconducibile alla competenza per materia della sezione specializzata in materia d'impresa.
L’art. 2949 c.c., che prevede la prescrizione quinquennale dei diritti derivanti dai rapporti sociali, trova applicazione solo ai diritti che derivano da rapporti inerenti all’organizzazione sociale in dipendenza diretta dal contratto di società, nonché da rapporti relativi alle situazioni propriamente organizzative determinate dallo svolgimento della vita sociale. Dal suo perimetro di applicazione va, quindi, escluso il diritto che non deriva da un rapporto sorto tra i soci in dipendenza diretta del contratto di società, e che non attiene nemmeno ai rapporti interni dell'organizzazione sociale, ma che discende dal negozio di trasferimento delle partecipazioni sociali, estraneo ai “rapporti sociali” di cui all’art. 2949 cc. L’estraneità del trasferimento di partecipazioni societarie al rapporto sociale è confermata dal disposto dell’art. 3, comma 2, let. b) d.l. n. 1 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla l.n. 27 del 2012. Invero, se la cessione di partecipazioni attenesse al rapporto sociale il legislatore – che all’art. 3, comma 2, let. a) d.l. cit. ha attribuito alla competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa le cause ed i procedimenti “relativi al rapporto societario” – non avrebbe ritenuto necessaria, per attribuire alla competenza delle stesse Sezioni la cognizione delle controversie in materia di trasferimento di partecipazioni sociali, la previsione
espressa di cui all’art. 3, comma 2, let. b) cit. In tale caso, pertanto, trova applicazione l’ordinaria prescrizione decennale, con conseguente rigetto dell’eccezione de qua.

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13/01/2026
Data sentenza: 24/06/2026
Numero: 2681/2025
Carica: Presidente
Giudice: Lina Tosi
Relatore: Maddalena Bassi
Registro : RG – 1133 –  2022
Tribunale di Venezia, 3 Luglio 2024, n. 741/2024
Concorrenza sleale denigratoria e richiesta di inibitoria all’invio di comunicazioni ad operatori del mercato
La prescrizione non è oggetto di una mera formula, che basti pronunciare, ma è oggetto di eccezione, e dunque la...

La prescrizione non è oggetto di una mera formula, che basti pronunciare, ma è oggetto di eccezione, e dunque la sua invocazione deve essere accompagnata alla indicazione dei fatti che la fondano.

Sussiste la capacità interruttiva della prescrizione quinquennale applicabile a titolo extracontrattuale (concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.) dell’atto introduttivo del procedimento cautelare, se oggetto del contendere è una condotta durevole e varia di denigrazione, costituente condotta anticoncorrenziale continuativa, rappresentata per numerosi esempi.

Può certamente configurarsi come illecito anticoncorrenziale, rientrante nell’ipotesi di cui all’art. 2598 n. 3 c.c. quello del concorrente che non esita a profondere tempo e denaro per iniziative giudiziarie, a carico di un medesimo concorrente, quando per le caratteristiche del caso si possa ritenere che il complesso delle iniziative debordi dalla normalità della dialettica processuale. L’aggressione anticoncorrenziale denigratoria messa in atto con diffide a clienti ed altre condotte denigratorie configura violazione dell’art. 2598 n. 2 c.c.

Il calcolo del lucro cessante (che è un mancato guadagno e non un mancato fatturato) deve avvenire in modo rigoroso sulla scorta di una disamina della contabilità e talvolta anche dei processi produttivi, e dei contratti regolanti i rapporti interrotti.

La domanda risarcitoria relativa a una lunga campagna aggressiva del concorrente può essere risarcita secondo la prospettiva della perdita di chances, con danno liquidato in via equitativa, tenuto conto del restringimento delle prospettive di crescita commerciale a causa della capillarità con la quale la convenuta ha sferrato, di volta in volta, i suoi infondati attacchi. Il danno consiste nella probabilità di ottenere, dalla propria attività, indebitamente ostacolata, un utile maggiore di quello invece conseguito.

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26/12/2025
Data sentenza: 03/07/2024
Numero: 741/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Lina Tosi
Relatore: Lina tosi
Registro : RG – 4429 –  2021
Tribunale di Venezia, 4 Agosto 2025, n. 1822/2025
Responsabilità per attività di direzione e coordinamento: natura extracontrattuale dell’azione e termine prescrizionale
L’azione dei creditori ex art. 2497 primo comma, cc, ha natura extra contrattuale, non essendo configurabile alcun rapporto contrattuale tra...

L’azione dei creditori ex art. 2497 primo comma, cc, ha natura extra contrattuale, non essendo configurabile alcun rapporto contrattuale tra i creditori della società eterodiretta e la Holding che eserciti attività di direzione e coordinamento nei confronti di quest’ultima.
Si tratta di un’azione parificabile all’azione di responsabilità dei creditori sociali ex art. 2394 cc. e quindi riconducibile alla tutela aquiliana ex art. 2043 cc. La prescrizione dell’azione ha in ogni caso durata quinquennale, come prescritto dall’art. 2949 cc in tema di rapporti societari. Ebbene, ciò premesso, va ora ricordato che, nel caso dell’azione ex art. 2497 comma 3.. cc, il danno è quello cagionato dall’etero direzione all’integrità del patrimonio sociale e quindi, il dies a quo del termine prescrizionale, in linea di principio, viene a coincidere con il momento nel in cui i creditori siano oggettivamente in grado di avere percezione dell'insufficienza del patrimonio sociale, per l'inidoneità dell'attivo - raffrontato alle passività - a soddisfare i loro crediti. In ragione dell'onerosità della prova gravante su parte attrice, sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo su chi solleva l’eccezione la prova contraria della diversa data, anteriore, di insorgenza e percepibilità dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al giudice di merito.

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20/12/2025
Data sentenza: 04/08/2025
Numero: 1822/2025
Carica: Presidente
Giudice: Lina Tosi
Relatore: Lisa Torresan
Registro : RG – 9441 –  2021
Tribunale di Milano, 24 Giugno 2026, n. 9875/2024
Categorie di soci di società cooperativa e riparto delle spese di gestione
É legittimo che i soci di società cooperativa definiscano tra loro – mediante specifico regolamento – i rapporti inerenti le...

É legittimo che i soci di società cooperativa definiscano tra loro – mediante specifico regolamento – i rapporti inerenti le spese di gestione dell’ente, ponendo queste ultime soltanto a carico di una categoria specifica di soci [nella specie: soci operativi; a differenza dei soci non operativi, con funzioni meramente tecnico amministrative e, in quanto tali, esentati dalle spese in oggetto].
Nei rapporti di credito tra la società e i soci trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2949 c.c..

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08/11/2025
Data sentenza: 24/06/2026
Numero: 9875/2024
Carica: Presidente
Giudice: Angelo Mambriani
Relatore: Silvia Vaghi
Registro : RG – 40160 –  2020
Tribunale di Venezia, 24 Giugno 2026, n. 1499/2025
Azione sociale di responsabilità: natura, onere della prova e dies a quo della prescrizione
L’azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l’attore...

L'azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l'attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti.

Il termine prescrizionale dell'azione di responsabilità contro gli amministratori decorre, ai sensi dell’art. 2935 cc, dal momento in cui il diritto può essere fatto valere e quindi, nel caso di illecito aquiliano ex art. 2043 cc, dal momento in cui il fatto illecito si sia perfezionato ed il danno si sia verificato nella sfera giuridica del soggetto danneggiato e risulti percepibile da quest’ultimo. Nel caso in cui il danno patito dalla società sia conseguente all’accertamento giurisdizionale della fondatezza di una pretesa risarcitoria vantata da un terzo nei suoi confronti, e della conseguente pronuncia di condanna, la decorrenza della prescrizione coincide dunque con la data di pubblicazione della sentenza definitiva.

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01/11/2025
Data sentenza: 24/06/2026
Numero: 1499/2025
Carica: Presidente
Giudice: Lina Tosi
Relatore: Lisa Torresan
Registro : RG – 3333 –  2021
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