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Sentenze con tag: principio di chiarezza

Tribunale di Genova, 9 Marzo 2025, n. 2076/2025
Violazione dei principi di redazione: illiceità del bilancio e nullità della deliberazione di approvazione
L’ordine di redazione del bilancio e di pubblicità dello stesso mediante deposito presso l’Ufficio del Registro delle Imprese (art. 2435...

L'ordine di redazione del bilancio e di pubblicità dello stesso mediante deposito presso l'Ufficio del Registro delle Imprese (art. 2435 cod. civ.) sottolinea la funzione di accertamento della situazione patrimoniale ed economica della società e della necessità che sia portato a conoscenza anche dei terzi, individuando così un interesse che trascende quello dei singoli soci. La circostanza che il bilancio d'esercizio di una società di capitali abbia come destinatari non solo i soci ma una pluralità di terzi che, potendo venire in contatto con la società, abbiano interesse a valutarne la situazione patrimoniale ed economica, rende irrilevante che il metodo di redazione del bilancio, contrario ai principi di chiarezza e precisione, sia stato adottato in passato con il consenso o, addirittura, su iniziativa del socio che poi ha impugnato il bilancio. In senso contrario non opera il principio di continuità formale dei bilanci, il quale comporta solo che non si adottino metodi di rilevazione del bilancio diversi da quelli adottati in passato, senza darne adeguato conto nella relazione degli amministratori, ma non giustifica certo il protrarsi nel tempo dell'adozione di metodi di redazione poco chiari o imprecisi.

L'art. 2423, comma 2, cod. civ., il quale dispone che il bilancio sia redatto con chiarezza e rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società nonché il risultato economico dell'esercizio, delinea tre clausole generali rappresentate da chiarezza, verità e correttezza.

Il principio di chiarezza assume un rilievo autonomo rispetto alle altre due clausole generali e, quindi, anche la sola violazione di tale principio rende illecito il bilancio. Nella disciplina legale del bilancio d'esercizio delle società, il principio di chiarezza non è affatto subordinato a quello di correttezza e veridicità del bilancio medesimo, ma è dotato di autonoma valenza, essendo obiettivo fondamentale del legislatore quello di garantire non solo la veridicità e correttezza dei risultati contabili, ma anche la più ampia trasparenza dei dati di bilancio che a quei risultati conducono. Conseguentemente, il bilancio d'esercizio di una società di capitali che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall'art. 2423, comma 2, cod. civ. è illecito, ed è quindi nulla la deliberazione assembleare con cui esso è stato approvato, non soltanto quando la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio, o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società, e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte.

Chiarezza, veridicità e correttezza sono principi distinti, ancorché spesso nella realtà intrecciati, in quanto i principi di veridicità e di correttezza si riflettono di regola sul risultato del bilancio, laddove quello di chiarezza impone di fornire le spiegazioni necessarie alla comprensione della realtà patrimoniale, economica e finanziaria della società, anche indipendentemente dall'espressione numerica delle singole poste e dal risultato finale che ne deriva. Il principio di verità è osservato e il bilancio è vero quando sono rispettati i principi di redazione e i criteri di valutazione prescritti dalla legge per la sua predisposizione. Veridicità non significa verità oggettiva del bilancio, ma richiesta di corrispondenza tra enunciati, da un lato, e giudizi accurati e sorretti da adeguate conoscenze tecniche dall'altro: la rappresentazione veritiera non esclude la relatività del risultato del giudizio del redattore del bilancio, ma impone il dovere di ricercare il risultato il più possibile oggettivo, neutrale e coerente con i criteri tecnici imposti dalla legge.

Il principio di correttezza è rispettato se il bilancio fornisce la true and fair view della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa che lo redige, nella prospettiva del perseguimento dello scopo che gli è proprio.

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02/06/2026
Data sentenza: 09/03/2025
Numero: 2076/2025
Carica: Presidente
Giudice: Enrico Silvestro Ravera
Relatore: Lorenza Calcagno
Registro : RG – 3193 –  2022
Tribunale di Bologna, 9 Ottobre 2024, n. 2389/2024
Del principio di costanza dei criteri di valutazione nella redazione del bilancio: regola ed eccezione
Il mutamento dei criteri di valutazione è espressamente vietato dal codice civile, ai sensi dell’articolo 2423 bis del codice civile,...

Il mutamento dei criteri di valutazione è espressamente vietato dal codice civile, ai sensi dell’articolo 2423 bis del codice civile, numero 6). Il mutamento è ammesso solo in caso di casi eccezionali (ultimo comma). Gli elementi – che debbono essere eccezionali, per norma di legge – non soltanto sono legati appunto a situazioni eccezionali; tali situazioni debbono riguardare la scelta del criterio, non la valutazione. La ragione eccezionale deve essere una ragione che attiene al mutamento del criterio non alla valutazione del cespite, che dunque può essere ridotta ma secondo il medesimo criterio. Sono dunque casi eccezionali, ammessi dalla norma per mutare il criterio alternativo, ad esempio: l’entrata della società in un gruppo, con la conseguente necessità di adeguarsi alla politica contabile del gruppo in cui si entra; l’abbandono del costo di acquisto, in favore di quello del patrimonio, per essere il valore di acquisto espresso in una valuta non più convertibile (o convertibile a tasso radicalmente mutato) in quella nazionale; l’abbandono del costo di acquisto, per una serie di annate ad altissima inflazione; e così via. Le situazioni eccezionali debbono riguardare il mutamento del criterio, non la valutazione. La ragione della stabilità del criterio è nota, si tratta del principio di continuità del bilancio. Tale principio è una rifrazione del principio di chiarezza. Infatti, solo la stabilità del criterio consente una lettura chiara del bilancio, anche nel suo sviluppo temporale. La funzione generale e di tutela dei terzi del bilancio viene lesa dalla mancanza del principio di continuità, che frange anche il principio di chiarezza del bilancio stesso.

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28/05/2026
Data sentenza: 09/10/2024
Numero: 2389/2024
Carica: Presidente
Giudice: Michele Guernelli
Relatore: Marco d'Orazi
Registro : RG – 7630 –  2022
Tribunale di Venezia, 22 Settembre 2026, n. 1906/2025
Bilancio di esercizio: dei principi di verità, correttezza e chiarezza
L’art. 2423, 2° comma cc individua le clausola generali di redazione del bilancio di esercizio, che deve essere veritiero e...

L’art. 2423, 2° comma cc individua le clausola generali di redazione del bilancio di esercizio, che deve essere veritiero e corretto; secondo la Relazione ministeriale che di accompagnamento al D.lgs n. 127 del 1991, con cui è stata data attuazione alle Direttive n. 78/660 e 83/349 (IV e V Direttiva) “l’uso dell’aggettivo veritiero, riferito al rappresentare la situazione economica finanziaria e patrimoniale, non significa pretendere dai redattori del bilancio né promettere ai lettori di esso una verità oggettiva di bilancio irraggiungibile con riguardo ai valori stimati, ma richiedere che i redattori di bilancio operino correttamente le stime e rappresentino il Risultato.” Il bilancio d'esercizio di una società di capitali è illecito per violazione dei precetti di chiarezza e precisione dettati dall'art. 2423, comma secondo, cod. civ. quando la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio, o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società, e quello del quale il bilancio dà invece contezza. Inoltre, l’art. 2423 comma n. 4, inserito dall’art. 6 comma 2 lett. b) D.lgs. n. 139 del 2015 ha codificato il cd principio di rilevanza, che consente al redattore di adottare politiche contabili non aderenti alla legge o ai principi contabili, se le differenze non sono significative. Orbene, pur in difetto di una precisa definizione di rilevanza e di individuazione di specifici criteri qualitativi e quantitativi si intende rilevante l’informazione quando la sua omissione o errata indicazioni potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni assunte dai destinatari del bilancio. la significatività dell’errore è oggetto di espressa disciplina nell’ambito del D.lgs. n. 39 del 2010 avente ad oggetto la revisione legale dei conti, esplicitata nei principi di revisione ISA Italia n. 320 e ISA 450 e nel caso di specie lo scostamento non è in grado di alterare la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale o del risultato di esercizio.

Il principio di chiarezza, espressamente menzionato nell’art. 2423, 2° comma cc, assume un’autonoma rilevanza, non sottordinata ai principi di verità e correttezza la sua violazione pregiudica gli interessi generali tutelati dalla disciplina sul bilancio, che deve fornire non solo ai soci, ma anche gli stakeholders una corretta e completa informazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società. Pertanto, la violazione dei precetti di chiarezza, precisione e completezza sul fronte informativo nel bilancio di esercizio rende quest’ultimo illecito, e per tale via corrispondentemente nulla, proprio ai sensi dell’art. 2379 c.c., per illiceità dell’oggetto, la delibera assembleare volta alla sua approvazione. Ricorre l’illiceità della delibera di approvazione del bilancio in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati, ivi compresa la relazione, non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte; allo scopo di realizzare il diritto di informazione, che è in rapporto di strumentalità con il principio di chiarezza, gli amministratori devono soddisfare l'interesse del socio ad una conoscenza concreta dei reali elementi contabili recati dal bilancio, e sono, quindi, perfino obbligati a rispondere alla domanda d'informazione che sia pertinente e non trovi ostacolo in oggettive esigenze di riservatezza, in modo da dissipare le insufficienze, le incertezze e le carenze di chiarezza in ordine ai dati di bilancio ed alla relativa relazione.

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18/01/2026
Data sentenza: 22/09/2026
Numero: 1906/2025
Carica: Presidente
Giudice: Lina Tosi
Relatore: Chiara Campagner
Registro : RG – 8325 –  2020
Tribunale di Firenze, 31 Ottobre 2023
Violazione del principio di chiarezza e rilevabilità d’ufficio dei motivi di nullità della delibera di approvazione del bilancio
Nelle società di capitali, il bilancio di esercizio, avendo la funzione non soltanto di misurare gli utili e le perdite...

Nelle società di capitali, il bilancio di esercizio, avendo la funzione non soltanto di misurare gli utili e le perdite dell'impresa, ma anche di fornire ai soci e al mercato tutte le informazioni richieste dall'art. 2423 c.c., deve essere redatto nel rispetto dei principi di verità, correttezza e chiarezza e delle regole di redazione poste dal legislatore, i quali, dunque, pur essendo tratti dai principi contabili e avendo un contenuto di discrezionalità tecnica, integrano precetti giuridicamente cogenti, alla cui violazione conseguono l'illiceità del bilancio e la nullità della deliberazione assembleare con cui è stato approvato; e ciò non soltanto laddove la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio, o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società, e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati, ivi compresa la relazione sulla gestione, non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge impone siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte, dacché il principio di chiarezza, nella disciplina legale del bilancio di società, non è affatto subordinato a quello di correttezza e veridicità del bilancio medesimo, ma è dotato di autonoma valenza, essendo obiettivo fondamentale del legislatore quello di garantire non soltanto la veridicità e correttezza dei risultati contabili, ma anche la più ampia trasparenza dei dati di bilancio che a quei risultati conducono.

E’ irrilevante - ai fini dell’illiceità del bilancio stesso e della conseguente nullità della relativa deliberazione assembleare di approvazione - che il medesimo metodo di redazione del bilancio denunciato come contrario ai principi di chiarezza, veridicità e correttezza sia stato adottato in passato con l’acquiescenza, con il consenso o, sinanco, su iniziativa del socio che poi ha impugnato il bilancio; né giova, in senso contrario, invocare il principio di continuità formale dei bilanci, il quale comporta soltanto il divieto di adozione di metodi di rilevazione diversi da quelli adottati in passato, senza darne adeguato conto nella relazione degli amministratori, ma non giustifica certo il protrarsi nel tempo dell'adozione di metodi di redazione poco chiari o imprecisi.

Il giudice, ove investito da un’azione di nullità di una delibera, ha (come previsto dall’art. 2379, comma 2, c.c., estensibile in via analogica anche alle impugnative di delibere di Srl) il potere-dovere di rilevare, in via ufficiosa, la nullità della delibera impugnata, anche in difetto di un’espressa deduzione di parte, per vizi di nullità diversi da quelli denunciati nella domanda introduttiva del giudizio, purché desumibili dagli atti ritualmente acquisiti al processo e (artt. 183, comma 4, e 101, comma 2, c.p.c.), previa provocazione del contraddittorio tra le parti sulla diversa causa di nullità rilevata dal giudice, e di dichiarare (anche in appello), in dispositivo, la nullità della delibera stessa.

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18/11/2024
Data sentenza: 31/10/2023
Carica: Presidente
Giudice: Niccolò Calvani
Relatore: Linda Pattonelli
Registro : RG – 13194 –  2019
Tribunale di Milano, 26 Aprile 2024
La valutazione della partecipazione durevolmente di valore inferiore al costo
Il costo di acquisto o di costituzione di una partecipazione è costituito dal prezzo pagato, al quale sono aggiunti i...

Il costo di acquisto o di costituzione di una partecipazione è costituito dal prezzo pagato, al quale sono aggiunti i costi accessori direttamente imputabili all’operazione di acquisto o di costituzione. Tale costo, tuttavia, non può essere mantenuto, in conformità a quanto dispone l’articolo 2426, co. 1, n. 3, c.c., se la partecipazione alla data di chiusura dell’esercizio risulta durevolmente di valore inferiore rispetto al valore di costo. Onde verificare se si tratti di perdita durevole è necessario operare un confronto tra il valore di iscrizione in bilancio della partecipazione con il suo valore recuperabile, determinato in base ai benefici futuri che si prevede affluiranno all’economia della partecipante. Il bilancio nel quale le partecipazioni sono valutate non tenendo conto di tale regola non è redatto con chiarezza e non rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale della società.

Poiché le norme codicistiche in tema di corretta redazione del bilancio di esercizio sono poste a tutela di interessi generali che trascendono i limiti della compagine sociale e riguardano anche i terzi, destinatari delle informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, la loro eventuale violazione comporta la nullità del bilancio e della delibera di sua approvazione. Il bilancio di esercizio di una società di capitali, che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall'art. 2423, co. 2, c.c. è illecito, sicché la deliberazione assembleare con cui esso è stato approvato è nulla non soltanto se la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio, o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società, e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati, ivi compresa la relazione, non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte.

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29/07/2024
Data sentenza: 26/04/2024
Registro : RG – 40378 –  2019
Tribunale di Milano, 2 Gennaio 2024
Il bilancio nelle s.r.l. e le modalità di dazione di denaro da parte del socio alla società
L’art. 2429, co. 3, c.c., applicabile anche alle s.r.l., secondo il quale il progetto di bilancio deve restare depositato in...

L'art. 2429, co. 3, c.c., applicabile anche alle s.r.l., secondo il quale il progetto di bilancio deve restare depositato in copia nella sede della società nei quindici giorni che precedono l’assemblea, attribuisce a tutti (e soltanto) i soci un diritto soggettivo perfetto alla preconoscenza del fascicolo di bilancio. Essa è volta a consentire una più informata, e quindi adeguata, espressione di voto al riguardo, tanto che il bilancio deve rimanere consultabile fino alla sua intervenuta approvazione anche il giorno stesso della riunione. Costituisce quindi in materia, nel bilanciamento fra l’interesse a una celere approvazione del bilancio e quello dei soci a conoscere in modo approfondito tale fondamentale snodo documentativo della gestione sociale, un presidio informativo inderogabile, tale per cui il deposito stesso e il suo termine quindicinale di durata a ritroso può essere compresso soltanto ove tutti i soci espressamente vi acconsentano. In caso di contestazione da parte di un socio dell’adempimento di tale obbligo, spetta alla società provare di avervi invece assolto.

Varie sono le modalità di dazione di denaro da parte del socio alla società, ciascuna munita di una propria causa concreta, onde dalla relativa qualificazione discendono conseguenze eterogenee rilevanti e il giudice del merito deve verificarne la natura, attraverso un'analisi volta a individuare la causa del negozio intervenuto fra socio e società. Le diverse figure in cui la dazione del socio includono i conferimenti, i finanziamenti dei soci, i versamenti a fondo perduto o in conto capitale e i versamenti finalizzati a un futuro aumento di capitale. Decisiva nella qualificazione della dazione di un socio è l'interpretazione della volontà delle parti, occorrendo, in particolare, accertare se si sia trattato di un rapporto di finanziamento riconducibile allo schema del mutuo o di un contratto atipico di conferimento, e, in quest'ultimo caso, se esso sia stato, in modo inequivoco, condizionato o no, nella restituzione, a un futuro aumento del capitale nominale della società, indagine che può tener conto di ogni elemento del caso concreto capace di svelare la comune intenzione delle parti e gli interessi coinvolti, tenendo conto del fatto che l’onere di provare la natura di finanziamento è dell’attore che agisce per la restituzione.

Il capitale sociale può essere eliso dalle perdite solo dopo l'assorbimento delle riserve, che vengono intaccate dalle perdite sulla base di un ordine successivo: dalla riserva meno vincolata e più disponibile alla riserva più vincolata e meno disponibile, qualificazione che tiene conto del grado di facilità con cui la società stessa potrebbe deliberarne la destinazione ai soci. Se il capitale sociale ha un grado di indisponibilità maggiore di quello relativo alle riserve legali, le riserve statutarie e quelle facoltative create dall'assemblea sono liberamente disponibili; pertanto, devono essere utilizzati, nell'ordine, prima le riserve facoltative, poi quelle statutarie, indi quelle legali e, da ultimo, il capitale sociale. Si tratta di principio posto a tutela di un interesse generale, che trascende quello del singolo socio, essendo dettato, in particolare, a protezione dell'affidamento che i terzi abbiano fatto sulla consistenza del capitale sociale, che, perciò, non può essere intaccato prima che siano state esaurite le altre voci del patrimonio stesso.

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15/07/2024
Data sentenza: 02/01/2024
Registro : RG – 3780 –  2022
Tribunale di Genova, 27 Dicembre 2022
Nullità della delibera di approvazione del bilancio non chiaro
L’art. 2423, co. 2, c.c. deve leggersi in combinato disposto con i principi elaborati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), i...

L’art. 2423, co. 2, c.c. deve leggersi in combinato disposto con i principi elaborati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), i quali, pur non essendo fonte del diritto, hanno comunque funzione interpretativa e integrativa.

Nella disciplina legale del bilancio d’esercizio delle società, il principio di chiarezza non è subordinato a quello di correttezza e veridicità del bilancio medesimo, ma è dotato di autonoma valenza, essendo obiettivo fondamentale del legislatore quello di garantire non solo la veridicità e correttezza dei risultati contabili, ma anche la più ampia trasparenza dei dati di bilancio che a quei risultati conducono.

La normativa codicistica applicabile impone uno standard di chiarezza tale da consentire una comprensione del bilancio anche, e soprattutto, dall’esterno, in quanto la verità e la chiarezza del bilancio sono canoni posti a tutela non soltanto dei singoli soci, bensì di tutti i terzi e dei creditori.

Pertanto, le integrazioni e le precisazioni del bilancio che si rendono necessarie a tal fine risultano non tanto opportune, quanto piuttosto obbligatorie, poiché funzionali al raggiungimento dello scopo che la legge assegna al bilancio.

La mancata redazione del bilancio in conformità ai principi contabili prescritti dalle disposizioni di legge e dai principi contabili nazionali comporta la nullità, per illiceità dell’oggetto, della relativa deliberazione di approvazione.

Il bilancio d’esercizio di una società di capitali che violi i precetti di chiarezza e precisione è illecito, ed è quindi nulla la deliberazione assembleare con cui esso è stato approvato, non soltanto quando la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell’esercizio, o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società, e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso non sia possibile desumere l’intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte.

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01/07/2024
Data sentenza: 27/12/2022
Registro : RG – 10987 –  2019
Tribunale di Bologna, 31 Ottobre 2023
Violazione del principio di chiarezza e nullità della delibera di approvazione del bilancio
Il principio di chiarezza è uno dei principi cardine del sistema bilancistico e la sua violazione comporta la nullità della...

Il principio di chiarezza è uno dei principi cardine del sistema bilancistico e la sua violazione comporta la nullità della delibera di approvazione del bilancio. Nella materia societaria vi è un'inversione fra tipicità e atipicità di nullità e annullabilità, nel senso che la prima è limitata ad alcune ipotesi specifiche, mentre la seconda costituisce l’istituto generale. Va tuttavia rilevato come la violazione di alcuni principi generali, fra i quali la chiarezza del bilancio, integra una ipotesi di nullità.

Il bilancio deve essere chiaro al momento in cui è redatto ed approvato; il bilancio deve essere chiaro a tutti i consociati, in ragione della funzione generale dello stesso. Non è possibile una etero-integrazione del bilancio ex post, in sede processuale, e non, dunque, in nota integrativa.

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03/05/2024
Data sentenza: 31/10/2023
Registro : RG – 2427 –  2022
Tribunale di Milano, 23 Dicembre 2022
Socio moroso e nullità della delibera di bilancio
E’ legittimato ad impugnare per vizi di nullità la delibera di approvazione di bilancio anche il socio moroso, titolare di...

E' legittimato ad impugnare per vizi di nullità la delibera di approvazione di bilancio anche il socio moroso, titolare di un legittimo interesse a contestare il bilancio sociale ritenuto in violazione dei principi contabili, mantenendo il diritto di controllo sugli affari sociali, ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c., sino a che resti parte della compagine societaria.

Il principio di chiarezza, quale canone di redazione del bilancio dotato di autonoma valenza e non subordinato al principio di verità, ha l’autonomo scopo di consentire la più ampia trasparenza dei dati di bilancio, agevolando l’esercizio il diritto di controllo con riguardo a tutte le informazioni necessarie per le singole voci. La società che ha ingiustificatamente modificato il titolo del finanziamento apposto a bilancio, così mutando non solo l’appostazione contabile ma anche il relativo regime, senza un’adeguata motivazione in nota integrativa, in ordine alla scelta di un diverso criterio, in discontinuità nell’appostazione di tale posta di debito rispetto ai bilanci precedenti, compie una violazione del suddetto principio.

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04/12/2023
Data sentenza: 23/12/2022
Registro : RG – 56529 –  2018
Tribunale di Roma, 23 Febbraio 2023
Invalidità delle delibere di approvazione del bilancio e di ricapitalizzazione ai sensi dell’art. 2482 ter c.c.
All’assemblea convocata per la riduzione del capitale a fronte di perdite superiori ad un terzo devono essere sottoposti tre documenti:...

All’assemblea convocata per la riduzione del capitale a fronte di perdite superiori ad un terzo devono essere sottoposti tre documenti: la situazione patrimoniale aggiornata, la relazione dell’organo amministrativo e le osservazioni del collegio sindacale. La situazione patrimoniale dev’essere redatta secondo i medesimi criteri che presiedono alla redazione del bilancio di esercizio.

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26/06/2023
Data sentenza: 23/02/2023
Registro : RG – 47131 –  2018
Tribunale di Milano, 19 Dicembre 2017
Sulla genericità delle informazioni fornite in nota integrativa: termine per impugnare e riflessi sul bilancio
Le contestazioni sulla genericità delle informazioni fornite in nota integrativa in ordine alla svalutazione di un credito e sulla mancata chiarezza...

Le contestazioni sulla genericità delle informazioni fornite in nota integrativa in ordine alla svalutazione di un credito e sulla mancata chiarezza dell'iscrizione di una voce di credito pongono in rilievo questioni di violazione di norme imperative dettate a tutela della generalità dei terzi, come tale soggetta al termine triennale di cui all’art 2379 cc. e non a quello di 90 giorni di cui all'art. 2377 c.c. (altro…)

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11/09/2018
Data sentenza: 19/12/2017
Registro : RG – 24804 –  2015
Tribunale di Milano, 23 Ottobre 2017
Evidenza
Nullità della delibera della approvazione del bilancio per difetto di chiarezza e rilevanza dei “chiarimenti” forniti dagli amministratori in sede assembleare ai fini della valutazione della liceità della delibera
Il bilancio di esercizio di una società di capitali che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall’art. 2423,...

Il bilancio di esercizio di una società di capitali che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall'art. 2423, co. 2 c.c., è illecito, con conseguente nullità della relativa deliberazione assembleare di approvazione, non soltanto se la violazione determini una divaricazione (altro…)

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07/03/2018
Data sentenza: 23/10/2017
Registro : RG – 55935 –  2015
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