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Sentenze con tag: principio di correttezza

Tribunale di Genova, 9 Marzo 2025, n. 2076/2025
Violazione dei principi di redazione: illiceità del bilancio e nullità della deliberazione di approvazione
L’ordine di redazione del bilancio e di pubblicità dello stesso mediante deposito presso l’Ufficio del Registro delle Imprese (art. 2435...

L'ordine di redazione del bilancio e di pubblicità dello stesso mediante deposito presso l'Ufficio del Registro delle Imprese (art. 2435 cod. civ.) sottolinea la funzione di accertamento della situazione patrimoniale ed economica della società e della necessità che sia portato a conoscenza anche dei terzi, individuando così un interesse che trascende quello dei singoli soci. La circostanza che il bilancio d'esercizio di una società di capitali abbia come destinatari non solo i soci ma una pluralità di terzi che, potendo venire in contatto con la società, abbiano interesse a valutarne la situazione patrimoniale ed economica, rende irrilevante che il metodo di redazione del bilancio, contrario ai principi di chiarezza e precisione, sia stato adottato in passato con il consenso o, addirittura, su iniziativa del socio che poi ha impugnato il bilancio. In senso contrario non opera il principio di continuità formale dei bilanci, il quale comporta solo che non si adottino metodi di rilevazione del bilancio diversi da quelli adottati in passato, senza darne adeguato conto nella relazione degli amministratori, ma non giustifica certo il protrarsi nel tempo dell'adozione di metodi di redazione poco chiari o imprecisi.

L'art. 2423, comma 2, cod. civ., il quale dispone che il bilancio sia redatto con chiarezza e rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società nonché il risultato economico dell'esercizio, delinea tre clausole generali rappresentate da chiarezza, verità e correttezza.

Il principio di chiarezza assume un rilievo autonomo rispetto alle altre due clausole generali e, quindi, anche la sola violazione di tale principio rende illecito il bilancio. Nella disciplina legale del bilancio d'esercizio delle società, il principio di chiarezza non è affatto subordinato a quello di correttezza e veridicità del bilancio medesimo, ma è dotato di autonoma valenza, essendo obiettivo fondamentale del legislatore quello di garantire non solo la veridicità e correttezza dei risultati contabili, ma anche la più ampia trasparenza dei dati di bilancio che a quei risultati conducono. Conseguentemente, il bilancio d'esercizio di una società di capitali che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall'art. 2423, comma 2, cod. civ. è illecito, ed è quindi nulla la deliberazione assembleare con cui esso è stato approvato, non soltanto quando la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio, o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società, e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte.

Chiarezza, veridicità e correttezza sono principi distinti, ancorché spesso nella realtà intrecciati, in quanto i principi di veridicità e di correttezza si riflettono di regola sul risultato del bilancio, laddove quello di chiarezza impone di fornire le spiegazioni necessarie alla comprensione della realtà patrimoniale, economica e finanziaria della società, anche indipendentemente dall'espressione numerica delle singole poste e dal risultato finale che ne deriva. Il principio di verità è osservato e il bilancio è vero quando sono rispettati i principi di redazione e i criteri di valutazione prescritti dalla legge per la sua predisposizione. Veridicità non significa verità oggettiva del bilancio, ma richiesta di corrispondenza tra enunciati, da un lato, e giudizi accurati e sorretti da adeguate conoscenze tecniche dall'altro: la rappresentazione veritiera non esclude la relatività del risultato del giudizio del redattore del bilancio, ma impone il dovere di ricercare il risultato il più possibile oggettivo, neutrale e coerente con i criteri tecnici imposti dalla legge.

Il principio di correttezza è rispettato se il bilancio fornisce la true and fair view della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa che lo redige, nella prospettiva del perseguimento dello scopo che gli è proprio.

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02/06/2026
Data sentenza: 09/03/2025
Numero: 2076/2025
Carica: Presidente
Giudice: Enrico Silvestro Ravera
Relatore: Lorenza Calcagno
Registro : RG – 3193 –  2022
Tribunale di Trieste, 3 Aprile 2024
Diritto di controllo del socio e limiti di esercizio
Il diritto di controllo del socio, ai sensi dell’art. 2476, secondo comma c.c., può comportare seri rischi di utilizzo improprio...

Il diritto di controllo del socio, ai sensi dell’art. 2476, secondo comma c.c., può comportare seri rischi di utilizzo improprio delle informazioni da parte dei soci, con nocumento al regolare funzionamento della società, alla stabilità della gestione e alla riservatezza dei documenti sociali e deve pertanto essere esercitato nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, che impone un necessario contemperamento degli interessi confliggenti. Ne consegue che è giustificabile una reticenza da parte degli amministratori in presenza di un abuso del diritto di controllo da parte del socio, come nel caso di richieste di informazioni già note, del tutto irrilevanti, o con finalità di mero disturbo. Il ricorso d’urgenza è ammissibile solo qualora la condotta omissiva degli amministratori determini il pericolo che al socio venga irrimediabilmente impedito di intervenire con gli strumenti che la legge gli attribuisce per evitare una temuta mala gestio.

Le condotte sintomatiche dell'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave, ai fini della condanna ex art. 96 c.p.c., non vanno ravvisate soltanto nella consapevolezza della infondatezza in jure della domanda, ma anche nella omessa deduzione di circostanze fattuali dirimenti ai fini della corretta ricostruzione della vicenda controversa

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01/06/2026
Data sentenza: 03/04/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Arturo Picciotto
Registro : RG – 594 –  2024
Tribunale di Bologna, 9 Ottobre 2024, n. 2389/2024
Del principio di costanza dei criteri di valutazione nella redazione del bilancio: regola ed eccezione
Il mutamento dei criteri di valutazione è espressamente vietato dal codice civile, ai sensi dell’articolo 2423 bis del codice civile,...

Il mutamento dei criteri di valutazione è espressamente vietato dal codice civile, ai sensi dell’articolo 2423 bis del codice civile, numero 6). Il mutamento è ammesso solo in caso di casi eccezionali (ultimo comma). Gli elementi – che debbono essere eccezionali, per norma di legge – non soltanto sono legati appunto a situazioni eccezionali; tali situazioni debbono riguardare la scelta del criterio, non la valutazione. La ragione eccezionale deve essere una ragione che attiene al mutamento del criterio non alla valutazione del cespite, che dunque può essere ridotta ma secondo il medesimo criterio. Sono dunque casi eccezionali, ammessi dalla norma per mutare il criterio alternativo, ad esempio: l’entrata della società in un gruppo, con la conseguente necessità di adeguarsi alla politica contabile del gruppo in cui si entra; l’abbandono del costo di acquisto, in favore di quello del patrimonio, per essere il valore di acquisto espresso in una valuta non più convertibile (o convertibile a tasso radicalmente mutato) in quella nazionale; l’abbandono del costo di acquisto, per una serie di annate ad altissima inflazione; e così via. Le situazioni eccezionali debbono riguardare il mutamento del criterio, non la valutazione. La ragione della stabilità del criterio è nota, si tratta del principio di continuità del bilancio. Tale principio è una rifrazione del principio di chiarezza. Infatti, solo la stabilità del criterio consente una lettura chiara del bilancio, anche nel suo sviluppo temporale. La funzione generale e di tutela dei terzi del bilancio viene lesa dalla mancanza del principio di continuità, che frange anche il principio di chiarezza del bilancio stesso.

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28/05/2026
Data sentenza: 09/10/2024
Numero: 2389/2024
Carica: Presidente
Giudice: Michele Guernelli
Relatore: Marco d'Orazi
Registro : RG – 7630 –  2022
Tribunale di Venezia, 15 Giugno 2023
Aumento di capitale a pagamento e abuso di maggioranza
La fattispecie dell’abuso di maggioranza deve ritenersi riconducibile alla violazione del principio di correttezza desumibile in via generale dall’art. 1175...

La fattispecie dell’abuso di maggioranza deve ritenersi riconducibile alla violazione del principio di correttezza desumibile in via generale dall’art. 1175 c.c., operante anche nel settore societario e a cui debbono attenersi i soci. Imponendo la correttezza dell’agire della maggioranza, l’art. 1175 c.c. funge da limite intrinseco al principio maggioritario consentendo di censurare forme distorte di esercizio dei poteri della maggioranza a detrimento della minoranza integranti, appunto, l’abuso di maggioranza.

Tale abuso non consiste, dunque, nel fatto che la delibera adottata dalla maggioranza possa comportare vantaggi per detta maggioranza e/o sacrificio di interessi della minoranza, poiché ciò è connaturato al principio maggioritario stesso. Non è consentito al giudice di operare un sindacato volto a verificare se tra le varie opzioni e interessi sul campo, in relazione ad una delibera adottata a maggioranza, siano preferibili l’opzione e gli interessi perseguiti dalla maggioranza con il suo deliberare, piuttosto che le contrapposte opzioni e interessi della minoranza. Ciò che va verificato, piuttosto, è se il principio maggioritario sia stato piegato sic et simpliciter ad avvantaggiare del tutto ingiustificatamente i soci di maggioranza e ledere altrettanto ingiustificatamente gli interessi del socio di minoranza in violazione del limite interno dato dalla regola della correttezza.

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19/02/2024
Data sentenza: 15/06/2023
Registro : RG – 5758 –  2021
Tribunale di Roma, 27 Gennaio 2023
Principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto sociale
Secondo quanto previsto dall’art. 1375 c.c. il contratto sociale deve essere eseguito in buona fede e, pertanto, tutte le determinazioni...

Secondo quanto previsto dall’art. 1375 c.c. il contratto sociale deve essere eseguito in buona fede e, pertanto, tutte le determinazioni e decisioni dei soci devono essere valutate nell’ottica della tendenziale migliore attuazione del contratto sociale, dovendosi, perciò, considerare antigiuridico anche un atto che in concreto si presenti come espressione dell’inosservanza dell’obbligo di fedeltà allo scopo sociale e/o del dovere di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto sociale.

Ai fini dell’accertamento della condotta del socio contraria ai principi di cui all’art. 1375 c.c. è necessario provare in concreto il pregiudizio patrimoniale effettivamente patito dalla società e la correlazione eziologica tra la condotta inadempiente del socio ed il danno patrimoniale sociale che viene ritenuto imputabile a tale condotta.

Il disposto dell’art. 2697 c.c. si applica anche al giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell’opposizione ex art. 645 ss. c.p.c. e, pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa – cioè l’esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza – mentre il debitore ha l’onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall’avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base della pretesa avversa o gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.

Dal disposto dell’art. 2697 c.c. si desume il principio della presunzione della persistenza del credito, in forza del quale, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, perciò, onere del debitore provare di aver provveduto alla relativa estinzione o dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito vantato da parte avversa.

La domanda di ripetizione delle somme da corrispondersi in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto deve ritenersi implicitamente contenuta nell’istanza di revoca del decreto stesso, senza necessità di esplicita richiesta della parte, atteso che l’azione di restituzione non si inquadra nella condictio indebiti, sia perché si ricollega ad una specifica ed autonoma esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale antecedente, sia perché in tal caso (come in quello di ripetizione di somme pagate in esecuzione di una sentenza di appello, o di una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, riformata in appello) il comportamento dell’accipiens non si presta a valutazioni di buona fede o mala fede, ai sensi dell’art. 2033 c.c., non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà di suoi effetti.

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23/04/2023
Data sentenza: 27/01/2023
Registro : RG – 6118 –  2018
Tribunale di Catania, 17 Luglio 2018
La perdita della qualità di socio in corso di causa determina il venire meno della legittimazione e dell’interesse ad agire
Nella causa promossa dal procuratore della socia di una s.r.l. in liquidazione per far dichiarare nulle per illiceità dell’oggetto le...

Nella causa promossa dal procuratore della socia di una s.r.l. in liquidazione per far dichiarare nulle per illiceità dell'oggetto le delibere assembleari con le quali erano stati approvati i bilanci di quattro esercizi sociali in quanto carenti di chiarezza veridicità e correttezza, (altro…)

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05/12/2019
Data sentenza: 17/07/2018
Registro : RG – 3690 –  2015
Tribunale di Milano, 9 Luglio 2014
Evidenza
Violazione del patto di non concorrenza da parte di società collegata
Nel corso dell’esecuzione di un contratto di affiliazione commerciale, lo svolgimento di attività concorrenziale (sotto forma di pubblicità a favore...

Nel corso dell’esecuzione di un contratto di affiliazione commerciale, lo svolgimento di attività concorrenziale (sotto forma di pubblicità a favore di imprese concorrenti) da parte di un soggetto giuridico facente parte del medesimo gruppo societario di una delle parti (nella specie, l’affiliante) costituisce violazione dell’obbligo di non concorrenza dedotto nel contratto. (altro…)

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12/02/2017
Data sentenza: 09/07/2014
Registro : RG – 42030 –  2013
Tribunale di Milano, 25 Luglio 2016
Esaurimento del marchio ed importazioni parallele
Il principio di esaurimento è frutto di un contemperamento dei contrapposti interessi, di cui sono portatori i titolari dei diritti...

Il principio di esaurimento è frutto di un contemperamento dei contrapposti interessi, di cui sono portatori i titolari dei diritti di proprietà industriale e la collettività: i primi ad ottenere un’esclusiva, restringendo la libertà di concorrenza; la seconda (altro…)

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05/02/2017
Data sentenza: 25/07/2016
Registro : RG – 34828 –  2016
Tribunale di Roma, 14 Aprile 2014
Funzione e regole di redazione del bilancio e correttivi per le società in liquidazione; irregolarità idonee a determinare l’invalidità della delibera di approvazione del bilancio.
La deliberazione di assemplea di società di capitali con la quale venga approvato un bilancio redatto in modo non conforme...

La deliberazione di assemplea di società di capitali con la quale venga approvato un bilancio redatto in modo non conforme ai principi di veridicità, chiarezza e correttezza enunciati dall'art. 2423, co. 2, c.c., ovvero in vilolazione delle norme dettate dalle altre disposizioni in materiadi bilancio, costituenti espressione dei medesimi principi, è da ritenersi invalida per illiceità dell'oggetto /art. 2479 ter, co. 3, c.c. e 2379 c.c.), atteso che le predette disposizioni sono poste a tutela di interessi che trascendono i limiti della compagine sociale e riguardano anche i terzi, del parti destinatari delle informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, che il bilancio deve fornire con chiarezza e precisione. (altro…)

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07/07/2015
Data sentenza: 14/04/2014
Registro : RG – 42140 –  2011
Tribunale di Milano, 25 Febbraio 2013
Evidenza
Invalidità della delibera di approvazione del bilancio di esercizio e attività di direzione e coordinamento
La delibera di approvazione del bilancio d’esercizio può essere dichiarata nulla per illiceità dell’oggetto solo qualora non siano stati rispettati...

La delibera di approvazione del bilancio d'esercizio può essere dichiarata nulla per illiceità dell'oggetto solo qualora non siano stati rispettati i principi di chiarezza, veridicità e correttezza nella redazione del bilancio, non dovendosi invece ritenere pertinenti a tal fine le censure relative alla gestione e all'operato degli amministratori, suscettibili (altro…)

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06/12/2013
Data sentenza: 25/02/2013
Registro : RG – 66822 –  2009
Tribunale di Milano, 22 Luglio 2012
Evidenza
Diritto di accesso del socio di s.r.l. alla documentazione sociale e tutela della riservatezza dei dati sensibili
Il concreto esercizio del diritto di consultazione della documentazione sociale ai sensi dell’art. 2476 c.c. deve essere determinato in applicazione...

Il concreto esercizio del diritto di consultazione della documentazione sociale ai sensi dell'art. 2476 c.c. deve essere determinato in applicazione del principio di buona fede, che rappresenta canone generale (altro…)

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02/06/2013
Data sentenza: 22/07/2012
Registro : RG – 44625 –  2012
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