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Sentenze con tag: principio di preclusione per tolleranza

Tribunale di Trieste, 23 Ottobre 2026
La preclusione per coesistenza dei marchi: presupposti ed eccezionalità della fattispecie
La preclusione per coesistenza dei marchi individua alcune ipotesi eccezionali in cui la protratta coesistenza sul mercato di due marchi...

La preclusione per coesistenza dei marchi individua alcune ipotesi eccezionali in cui la protratta coesistenza sul mercato di due marchi può impedire al titolare del marchio anteriore di agire per la tutela del proprio diritto, in virtù del legittimo affidamento ingeneratosi in capo al titolare del marchio posteriormente registrato. Detto istituto presuppone la registrazione di entrambi i marchi, sia anteriore che posteriore, in quanto in assenza non può dirsi legittimamente ingenerato alcun affidamento giuridicamente tutelabile.

La tolleranza rilevante ai fini della preclusione può decorrere solo da un'effettiva consapevolezza della registrazione e dell'uso del marchio posteriore.

La preclusione per coesistenza dei marchi ha natura del tutto eccezionale e richiede, oltre alla conoscenza e alla tolleranza, l'ulteriore presupposto dell'assenza di rischio attuale di confusione.

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19/07/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Francesco Saverio Moscato
Registro : RG – 9 –  2025
Tribunale di Milano, 15 Marzo 2016
Evidenza
Mancanza di contraffazione di marchio per il principio di preclusione per coesistenza
Tra due marchi sussiste il rischio di confusione quando vi è, in concreto, la  possibilità che il pubblico ritenga che...

Tra due marchi sussiste il rischio di confusione quando vi è, in concreto, la  possibilità che il pubblico ritenga che i prodotti o i servizi contraddistinti da un marchio che imita quello di altra impresa provengano dalla medesima impresa o da (altro…)

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06/02/2017
Data sentenza: 15/03/2016
Registro : RG – 22892 –  2014
Tribunale di Milano, 11 Maggio 2016
Evidenza
Nullità del marchio registrato a fronte della rinomanza del marchio anteriore e concorrenza sleale
In caso di un marchio anteriore “rinomato” ad invalidare un segno posteriore basta la “somiglianza” tra i due segni, a...

In caso di un marchio anteriore "rinomato" ad invalidare un segno posteriore basta la "somiglianza" tra i due segni, a prescindere dal rischio di confusione per i consumatori, in quanto la rinomanza/notorietà del marchio sul mercato fa sì che (altro…)

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06/02/2017
Data sentenza: 11/05/2016
Registro : RG – 33564 –  2013
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