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Sentenze con tag: principio di unitarietà dei segni distintivi

Tribunale di Napoli, 25 Ottobre 2026
Rischio di confusione tra marchi e nomi a dominio quasi identici nel mercato dell’energia
Il marchio composto da un elemento descrittivo dell’attività contraddistinta e da un elemento dotato di capacità distintiva costituisce un marchio...

Il marchio composto da un elemento descrittivo dell’attività contraddistinta e da un elemento dotato di capacità distintiva costituisce un marchio forte, e l’uso da parte di un concorrente di un segno quasi identico, anche come nome a dominio, per servizi pressoché coincidenti integra la contraffazione per il rischio di confusione derivante dalla somiglianza fonetica, visiva e cromatica dei segni [marchio formato da una parola inglese di assenso e dal termine inglese che indica l’energia, registrato da una società di fornitura di energia elettrica e gas e usato da anni anche come nome a dominio, a fronte dell’uso successivo di un segno quasi identico e di un dominio corrispondente da parte di un concorrente].

Nel mercato liberalizzato della vendita di energia il rischio di confusione tra marchi non può essere escluso sul rilievo che il consumatore sceglierebbe il fornitore soltanto in base al prezzo, perché l’affidabilità dell’operatore, le recensioni sulle pratiche commerciali e la qualità del servizio di assistenza sono valori immateriali strettamente connessi al marchio.

L’adozione come ragione sociale di un segno che, pur non identico al marchio anteriore, sia molto simile a esso e sia destinato a essere usato nel medesimo settore merceologico integra i presupposti della tutela prevista dall’art. 22 c.p.i., perché è idonea a generare confusione nell’utente medio e nei risultati delle ricerche in rete.

L’uso di segni quasi identici al marchio di un concorrente operante da anni nel medesimo settore, che ne abbia sviluppato la notorietà con investimenti pubblicitari, integra anche concorrenza sleale confusoria ai sensi dell’art. 2598, n. 1, c.c., perché consente di avvalersi della notorietà del marchio altrui, e il protrarsi della confusione tra i segni configura un pericolo attuale e concreto di danno non più reintegrabile che giustifica l’inibitoria cautelare e l’assegnazione provvisoria del nome a dominio ai sensi dell’art. 133 c.p.i.

Il giudizio di confondibilità tra marchi deve accertare sia la somiglianza dei segni sia l’identità o l’affinità dei prodotti, valutazioni che non sono tra loro indipendenti, e va compiuto in via globale e sintetica, con riguardo agli elementi salienti dei segni e al ricordo mnemonico del consumatore medio di quel genere di prodotti, e non attraverso l’esame analitico di ogni singolo elemento.

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17/10/2026
Data sentenza: 25/10/2026
Carica: Presidente
Giudice: Ulisse Forziati
Relatore: Mario Fucito
Registro : RG – 22423 –  2025
Tribunale di Firenze, 25 Ottobre 2026, n. 4105/2024
Preuso di patronimico e denominazione sociale
Per invocare il preuso di un marchio, il preutente deve allegare e provare l’utilizzo del marchio non come denominazione, identificativa...

Per invocare il preuso di un marchio, il preutente deve allegare e provare l’utilizzo del marchio non come denominazione, identificativa della persona giuridica, ma come marchio, identificativo dei servizi offerti.

Non è sufficiente l’inserimento di un patronimico all’interno della denominazione, posto che ciò non implica necessariamente che quel nome costituisca proprio il segno con il quale sono proposti i servizi resi.

Peraltro, pur tenendo fermo il principio di tendenziale unitarietà dei segni distintivi, che è proprio dei marchi registrati, con riferimento all'uso di fatto dei segni distintivi va affermata la regola della loro distinta articolazione; quindi, è possibile (in astratto) che un soggetto abbia preusato un segno nella denominazione sociale, senza però aver fatto uso dello stesso segno in funzione di marchio, per contraddistinguere prodotti o servizi forniti.

L’uso di un nome proprio come denominazione sociale non è necessariamente precluso dalla precedente registrazione di un marchio che lo contiene; occorre, però, che tale utilizzo, ai sensi dell’art. 21 CPI, abbia funzione descrittiva dell’attività e non anche distintiva dei servizi offerti e sia conforme alla correttezza professionale e giustificato, in un ambito strettamente delimitato, dalla sussistenza di una reale esigenza descrittiva inerente all'attività.

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23/02/2026
Data sentenza: 25/10/2026
Numero: 4105/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Niccolò Calvani
Registro : RG – 10898 –  2021
Tribunale di Venezia, 25 Ottobre 2026
Principio di unitarietà dei segni distintivi e rischio di confusione
In forza del principio di unitarietà dei segni distintivi, di cui all’art. 22 c.p.i., non è consentito l’uso del marchio...

In forza del principio di unitarietà dei segni distintivi, di cui all'art. 22 c.p.i., non è consentito l'uso del marchio anteriore altrui come denominazione sociale identica, in quanto tale uso è idoneo ad ingenerare il rischio di confusione in ordine alla provenienza dei prodotti.

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16/08/2025
Data sentenza: 25/10/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Maddalena Bassi
Registro : RG – 3270 –  2024
Tribunale di Bologna, 10 Giugno 2022
Contraffazione del marchio “forte”, giudizio di confondibilità e principio di unitarietà dei segni distintivi
La tutela del marchio ex art. 20 c.p.i. certamente contempla l’uso non autorizzato di segno uguale o simile al marchio...

La tutela del marchio ex art. 20 c.p.i. certamente contempla l’uso non autorizzato di segno uguale o simile al marchio registrato altrui per prodotti o servizi identici o affini, se ciò determina un rischio di confusione per il pubblico.
La tutela del marchio ai sensi dell’art. 20, lett. b), c.p.i., dopo la riforma del 1992, comprende non solo il rischio di confusione costituito dalla identità o somiglianza dei segni, accompagnato dall’identità o affinità dei prodotti o servizi contrassegnati, ma anche quello consistente nella semplice associazione dei due segni, tale per cui il pubblico possa essere tratto in errore circa la sussistenza, tra il titolare ed il contraffattore o l’usurpatore, di rapporti contrattuali o di gruppo.
Il principio della unitarietà dei segni distintivi di cui all’art. 22 c.p.i. non consente l’uso confusorio del marchio anteriore registrato neppure come denominazione sociale.

[Nel caso di specie, l’uso non autorizzato del segno "Vittoria" integra violazione delle privative attoree, in diretta usurpazione del marchio "Vittoria" ed in diretta contraffazione pure del marchio "Vittoria immobiliare", sebbene composto, di cui la parola "Vittoria" costituisce il cuore, cioè a dire l’elemento distintivo, il nucleo ideologico-espressivo connotato di particolare attitudine individualizzante e distintiva. Il rischio di confusione permane benché alla parola "Vittoria" la convenuta abbia aggiunto la parola "costrizioni", perché alla stregua di un giudizio in via globale e sintetica, tale aggiunta, peraltro meramente descrittiva del settore di attività, non è idonea a escludere la contraffazione del marchio “forte” quale è "Vittoria immobiliare", il cui nucleo essenziale è da individuarsi nella parola "Vittoria".]

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19/11/2023
Data sentenza: 10/06/2022
Carica: Presidente
Giudice: Fabio Florini
Relatore: Silvia Romagnoli
Registro : RI – 1008 –  2018
Tribunale di Torino, 29 Marzo 2022
Principio di unitarietà dei segni distintivi e rischio di confusione tra marchi utilizzati nel settore moda
Secondo il principio di unitarietà dei segni distintivi, chi acquista diritti su un segno distintivo acquisterà diritti di esclusiva anche...

Secondo il principio di unitarietà dei segni distintivi, chi acquista diritti su un segno distintivo acquisterà diritti di esclusiva anche in relazione alle funzioni proprie degli altri segni, e ciò corrisponde alla ratio secondo cui i vari segni distintivi assolvono alla stessa funzione e, pertanto, è necessario regolare l’eventuale conflitto fra di essi. L’articolo 22 del c.p.i. recepisce tale impostazione ma subordina la sua operatività alla condizione della possibile confusione fra i segni distintivi posti in comparazione. In tema di marchio, poiché la ditta designa il nome sotto cui l’imprenditore esercita l’impresa, senza avere diretta attinenza con i prodotti fabbricati o venduti o con i servizi resi dall'imprenditore, in ciò distinguendosi dal marchio, è consentito che una impresa inserisca nella propria ditta una parola che già faccia parte del marchio di cui sia titolare altra impresa, anche quando entrambe operino nello stesso mercato, ma non è lecito utilizzare quella parola anche come marchio, in funzione della presentazione immediata, o mediata attraverso forme pubblicitarie, dei prodotti o servizi offerti.

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22/04/2023
Data sentenza: 29/03/2022
Carica: Presidente
Giudice: Silvia Vitrò
Relatore: Guglielmo Rende
Registro : RG – 23465 –  2019
Tribunale di Genova, 4 Ottobre 2019
Data sentenza: 04/10/2019
Registro : RG – 949 –  2018
Tribunale di Bologna, 20 Luglio 2020
Nullità del marchio successivo simile al segno anteriore riproducente l’immagine di un avo e assenza di concorrenza sleale. Carenza di legittimazione attiva
La legittimazione attiva per la tutela del marchio registrato ex art. 20 c.p.i. spetta esclusivamente al titolare del marchio, apparendo...

La legittimazione attiva per la tutela del marchio registrato ex art. 20 c.p.i. spetta esclusivamente al titolare del marchio, apparendo irrilevante sul piano del diritto - se non in alcun modo provata - l'autodefinizione in termini di "ex titolare di fatto del marchio" o anche di "autore morale dell'immagine riportata nel marchio".

La circostanza che l'insegna, e più in generale l'immagine in essa riprodotta, raffiguri un avo di un soggetto non esclude la possibilità che quella immagine possa essere inserita nei segni distintivi aziendali e quindi possa essere legittimamente utilizzata da altri soggetti, acquirenti dei predetti segni.

E' principio noto e consolidato, in coerenza con la funzione intrinseca del segno, che l'apprezzamento sulla confondibilità fra i segni distintivi similari dev'essere compiuto dal giudice non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via generale e sintetica, vale a dire con riguardo all'insieme degli elementi salienti, grafici, visivi e fonetici dei marchi interessati, e tenuto conto di tutti i fattori pertinenti, e quindi della notorietà del marchio e del grado di somiglianza tra i prodotti, nonché della normale avvedutezza dei consumatori cui i prodotti o servizi sono destinati.

L'uso del patronimico consentito nella ditta, in quanto giustificato per il principio di verità, deve avvenire nell'osservanza dei principi di correttezza professionale, e quindi non in funzione di marchio, e non in contrasto con la disciplina delle privative.

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26/06/2022
Data sentenza: 20/07/2020
Registro : RG – 684 –  2016
Tribunale di Milano, 31 Gennaio 2017
Evidenza
Cessazione del contratto di affiliazione commerciale, utilizzo del marchio e patto di non concorrenza
Lo scioglimento del vincolo contrattuale di affiliazione fa venire meno la fonte che autorizzava l’affiliato ad utilizzare i segni distintivi...

Lo scioglimento del vincolo contrattuale di affiliazione fa venire meno la fonte che autorizzava l’affiliato ad utilizzare i segni distintivi per l’esercizio dell’attività contrattuale, consentendogli di azionare sia i diritti nascenti dal contratto che quelli assoluti di privativa. Il contratto (altro…)

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16/05/2017
Data sentenza: 31/01/2017
Registro : RG – 57107 –  2016
Tribunale di Milano, 25 Febbraio 2016
Nozione di marchio rinomato e principio di unitarietà dei segni distintivi
Affinché un marchio possa definirsi rinomato è sufficiente che il segno sia conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato...

Affinché un marchio possa definirsi rinomato è sufficiente che il segno sia conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi contraddistinti.Il requisito della rinomanza del marchio deve essere valutato tenendo conto a) della quota di mercato detenuta dal marchio, b) dell’ intensità (altro…)

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06/02/2017
Data sentenza: 25/02/2016
Registro : RG – 58403 –  2013
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