Il debito che sorge dopo la scissione parziale da un rapporto contrattuale anteriore ancora aperto e non assegnato alla beneficiaria resta a carico della società scissa, che non può agire in regresso contro la beneficiaria in proporzione al patrimonio netto assegnato, quando il progetto attribuisca alla beneficiaria le sopravvenienze attive e passive soltanto in relazione agli immobili assegnati, perché in tal caso la destinazione dell’elemento passivo è desumibile dal progetto e non opera il criterio suppletivo dell’art. 2506-bis, comma 3, c.c. [scissione parziale non proporzionale con assegnazione di immobili e liquidità alla beneficiaria neocostituita, interamente partecipata dalla socia uscente, e oneri di condono edilizio richiesti dal comune per un immobile venduto dalla scissa anni prima con l’obbligo di sostenerli].
Il progetto di scissione va interpretato secondo la volontà dei soci espressa nell’accordo parasociale sottoscritto anche dalla società scissa tramite i suoi amministratori, sicché se l’accordo esclude l’assegnazione alla beneficiaria di qualsiasi debito diverso da quelli espressamente indicati nessun altro debito può ritenersi trasferito.
Le omissioni del progetto di scissione nell’indicazione degli elementi attivi e passivi vanno colmate anzitutto in via interpretativa, anche con l’ausilio della situazione patrimoniale e della relazione illustrativa, e i criteri suppletivi dell’art. 2506-bis, commi 2 e 3, c.c. si applicano solo quando la destinazione dell’elemento non sia desumibile dal progetto.
Il criterio residuale dell’art. 2506-bis, comma 3, c.c., che pone gli elementi passivi di destinazione non desumibile in solido a carico della scissa e delle beneficiarie nei limiti del patrimonio netto attribuito, opera anche nei rapporti interni tra le società partecipanti alla scissione e non soltanto nei confronti dei creditori.
Le società beneficiarie della scissione totale della società creditrice, estinta dopo l’emissione del decreto ingiuntivo, sono legittimate a costituirsi nel giudizio di opposizione in luogo della società scissa.
La clausola dell’accordo quadro con cui i soci della scissa si obbligano a manlevare il socio beneficiario dalle passività derivanti dalla scissione copre, come le garanzie di indennizzo tipiche della vendita di partecipazioni, i costi e le sopravvenienze generati dalla gestione anteriore e manifestatisi dopo l’operazione, e non il minor valore di un bene assegnato rispetto a quello indicato nel progetto, che costituisce al più un errore di valutazione condiviso. Quando i partecipanti siano da sempre gli unici soci della scissa, abbiano negoziato l’operazione con l’assistenza di legali e advisor e rinunciato alla situazione patrimoniale ai sensi dell’art. 2501-quater c.c. per la piena conoscenza del patrimonio, non vi è ragione, in assenza di asimmetrie informative, di rimettere in discussione dopo la scissione i valori del progetto, e una diversa lettura della clausola contrasterebbe con la buona fede interpretativa dell’art. 1366 c.c.
La clausola che impone la consegna dell’immobile assegnato in condizioni di uso ottimali alla data di efficacia della scissione costituisce un presupposto di fatto dell’operazione, che consente al beneficiario di rifiutare il proprio consenso se non rispettato, e si esaurisce con il perfezionamento della scissione; il voto favorevole al progetto e la stipula dell’atto dopo la presa in consegna del bene, senza contestazioni, presuppongono l’adempimento o valgono come rinuncia per fatti concludenti, e rendono superfluo accertare l’inadempimento dedotto.
Il fondamento dell’opposizione alla scissione è da ravvisare nel rischio che il compimento dell’operazione possa pregiudicare le ragioni dei creditori, rendendo probabile il mancato o ritardato soddisfacimento delle relative pretese. Attesa la natura dell'operazione, non basta al creditore dedurre genericamente una riduzione della garanzia patrimoniale, dovendo piuttosto egli fornire elementi idonei a sostenere l’esistenza di un effettiva probabilità che l’operazione – anche alla luce di una valutazione complessiva delle caratteristiche e degli effetti della stessa su un piano patrimoniale, economico e finanziario – possa arrecare un pregiudizio, non necessariamente attuale ma anche solo potenziale, al soddisfacimento del proprio credito. Tale rischio deve essere valutato considerando che il creditore opponente è creditore della società scindenda, quindi valutando, da un lato, le possibilità di soddisfacimento del credito avendo come riferimento le garanzie economico-patrimoniali che offre tale società prima ed indipendentemente dalla scissione e, dall’altro, le garanzie che offrirebbe, dopo la scissione, la società che rimarrebbe (la scissa) o diverrebbe (la beneficiaria) debitrice.
Ne consegue che colui che si avvale dello strumento dell’opposizione alla scissione deve, pertanto, provare innanzitutto di essere titolare già al momento dell’iscrizione o pubblicazione del progetto di scissione di un credito, anche litigioso o non scaduto né liquido, verso la società scindenda e poi che, dal raffronto tra la consistenza del patrimonio e le prospettive reddituali della società prima dell’operazione e quelle successive emerga la probabile insufficienza delle risorse disponibili a far fronte al complesso dei debiti sociali pregressi.
Nella “scissione asimmetrica” – ossia quella in cui ad alcuni soci non vengono distribuite azioni o quote di una delle società beneficiarie della scissione, ma azioni o quote della società scissa – il consenso unanime richiesto dall’art. 2506, co. 2 c.c. si atteggia a diritto individuale dei soci ad accettare un particolare trasferimento di ricchezza che non rispetta il criterio della proporzionalità dell’assegnazione delle quote fra le varie società coinvolte.
Il consenso unanime condiziona l’efficacia ma non l’assunzione della delibera di approvazione del progetto di scissione asimmetrica, e non configura perciò un “co-elemento procedimentale della delibera”. Non è richiesto alcun quorum unanimistico all’adozione della decisione inerente alla scissione: ciò che è necessario è il consenso individuale del solo socio che subisce il sacrificio della perdita della propria qualità di socio di una delle società risultanti dall’operazione.
Il consenso prestato dal singolo socio, chiamato dunque a manifestarlo uti singulus e non uti socius, serve a realizzare la sua estromissione da una o più delle società partecipanti alla scissione, e potrebbe essere manifestato anche in sede non assembleare, purché in tempi, modalità e forme compatibili con la certezza degli effetti dell’operazione, anche a tutela dei terzi. La pacifica manifestazione del consenso all’operazione di scissione del socio in sede di accettazione della proposta giudiziale ex art. 185-bis c.p.c. non consente quindi più al medesimo di ritornare sui propri passi, al fine dilatorio di bloccare la riorganizzazione degli assetti societari.
In un giudizio avente ad oggetto la richiesta di revoca di un decreto ingiuntivo (per il rimborso delle somme versate dall'ex-socio alla società cooperativa edilizia ai fini della realizzazione di un determinato progetto), il Tribunale ha stabilito che la somma collegata ad un rapporto di scambio (nella fattispecie una compravendita) e non al rapporto associativo deve essere integralmente rimborsata all'ex-socio, esulando da ogni questione inerente la liquidazione della quota sociale e dei criteri previsti da quest'ultima, ritenendo dunque infondata e rigettando l'opposizione.
Ai sensi dell’art. 2473 c.c., il socio, ove non consenta alla deliberazione di scissione, ha «in ogni caso» diritto di recedere dalla società. Trattasi di una ipotesi di recesso che non può essere eliminata né dallo statuto né dalla deliberazione di scissione e ciò anche nel caso in cui la delibera di scissione preveda, in luogo del recesso, l’attribuzione al socio dissenziente di quote proporzionali nelle società di nuova costituzione.
È infondata l’opposizione del creditore al progetto di scissione parziale proporzionale che contesti genericamente l’operazione di scissione evidenziando esclusivamente il conferimento alla società beneficiaria dei cespiti (nel caso di specie, immobiliari) assegnati senza effettuare una valutazione complessiva dell’operazione dal punto di vista economico, finanziario e patrimoniale.
Spetta al creditore opponente l’onere di dedurre e dimostrare il rischio concreto e attuale della perdita o diminuzione quantitativa e qualitativa della garanzia (altro…)