Legittimato passivo dell’azione per l’equo premio dovuto all’inventore dipendente ai sensi dell’art. 64 c.p.i. è il datore di lavoro; la domanda proposta contro il legale rappresentante della società datrice, poi fallita, sul presupposto che egli si sia personalmente obbligato al pagamento, attiene a un rapporto obbligatorio tra le parti ed esula dalle materie devolute alla sezione specializzata dagli artt. 134 c.p.i. e 3 d.lgs. n. 168/2003. Poiché il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata dello stesso tribunale integra una questione di ripartizione interna degli affari e non di competenza, la causa può essere decisa dal giudice in composizione monocratica anche se il rilievo intervenga in fase decisoria.
Le preclusioni assertive e istruttorie tutelano interessi generali e la loro violazione è rilevabile d’ufficio, sicché sono inammissibili i documenti prodotti dal convenuto costituitosi tardivamente dopo la scadenza dei termini di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c., quando la citazione sia stata ritualmente notificata presso la sua residenza e il temporaneo domicilio altrove non ne abbia impedito la conoscibilità.
L’impegno del legale rappresentante a pagare personalmente l’equo premio dovuto dalla società non può qualificarsi come promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., che deve riguardare una pregressa obbligazione dello stesso promittente, e non integra una fideiussione in difetto di elementi che ne rivelino la causa di garanzia; esso va inquadrato nell’espromissione ex art. 1272 c.c. o nell’accollo esterno ex art. 1273 c.c., la cui prova incombe sul creditore. Non la forniscono le dichiarazioni generiche o valutative dei testimoni, come quella secondo cui il convenuto avrebbe detto che della questione «si sarebbero occupati loro», che esprime al più la volontà di regolarla in futuro, né la provenienza della telefonata dallo stesso convenuto, che trattava con il sindacato quale legale rappresentante della società, né elementi dai quali non emergano i termini dell’accordo e i criteri di determinazione del quantum.
La promessa, integrando la fattispecie disciplinata dall’art. 1988 c.c., determina l’onere del promittente di dimostrare l’insussistenza di un rapporto sostanziale dal quale scaturirebbe l’obbligazione, oppure di dimostrare l’avvenuto adempimento o altro fatto estintivo della stessa. Ove la promessa faccia riferimento alla cessione di una partecipazione sociale, l’esistenza del rapporto sostanziale è ravvisabile proprio nel trasferimento della quota, con conseguente obbligo in capo al promittente di corrispondere al promissario il corrispettivo promesso.
In sede di reclamo avverso i provvedimenti cautelari, devono ritenersi irrilevanti, anche qualora siano fondati, i motivi afferenti la nullità del provvedimento emesso in primo grado per difetto del contraddittorio, nonché per violazione del termine assegnato dal Giudice di prime cure per la notifica del provvedimento medesimo, dal momento che la proposizione del reclamo stesso, ripristina il contraddittorio, vieppiù ove siano formulate dal reclamante difese anche in punto di merito.
La dichiarazione con cui il fiduciario ammette che le quote allo stesso intestate siano in realtà di titolarità del fiduciante, di cui costituisce un mero prestanome, e con cui il primo si impegna a ritrasferire le quote così detenute a semplice richiesta del secondo– in favore di costui o di terzi da questi indicati -, risulta avere efficacia di promessa di pagamento ex art. 1988 c.civ. con la funzione di dispensare “colui a favore del quale è fatta dell’onere di provare il rapporto fondamentale”, la cui esistenza, pertanto, è presunta fino a prova contraria, non essendo necessaria la forma scritta ad susbstantiam per la validità del patto fiduciario. Una volta resa una dichiarazione scritta di tale tenore, il dichiarante è onerato a dare eventualmente prova contraria dell’esistenza, validità, efficacia, esigibilità o non avvenuta estinzione del patto, così come dei suoi limiti e contenuto, se difformi da quanto promesso o riconosciuto.
Quando il reclamo è respinto integralmente, il reclamante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato. Infatti, l’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 155, riferendosi in termini ampi alle “impugnazioni” deve trovare applicazione anche ai reclami cautelari, i quali, proprio ai fini della disciplina del Contributo Unificato, sono considerati strumenti di impugnazione.
La promessa, integrando la fattispecie disciplinata dall’art. 1988 CC, determina l’onere del promittente di dimostrare l’insussistenza di un rapporto sostanziale da cui scaturirebbe l’obbligazione, oppure di dimostrare l’avvenuto adempimento o altro fatto estintivo della stessa.
In tema di interpretazione delle domande giudiziali, il giudice non è condizionato dalle parole utilizzate dalla parte e deve tener conto dell'intero contesto dell'atto, senza alterarne il senso letterale ma, allo stesso tempo, valutandone la formulazione testuale e il contenuto sostanziale in relazione all'effettiva finalità che la parte intende perseguire.
La figura del cd. assorbimento ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale, con la pronuncia sulla domanda assorbente – rispetto alla quale la questione assorbita si pone in rapporto di esclusione -, ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno. E', invece, configurabile l'assorbimento in senso improprio quando la decisione cd. assorbente comporta una pronuncia, sulla quale si forma il giudicato, anche sulla questione assorbita, in quanto ad essa legata da un rapporto di implicazione. L’assorbimento, avendo come effetto il venir meno di una ragione di contesa, determina la valutazione della cd. soccombenza virtuale che è statuizione meramente processuale inidonea ad arrecare pregiudizio alle parti coinvolte ed a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi l'efficacia di tale giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.
La promessa di pagamento non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della causa debendi comportante una semplice relevatio ab onere probandi per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa, ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale.
La cessione d’azienda non comporta automaticamente il sorgere di una responsabilità solidale tra cedente e cessionario con riguardo ai debiti di natura retributiva relativi ai rapporti di lavoro esauriti: rispetto a questi ultimi, infatti, non trova applicazione l’art. 2112 c.c. che presuppone la vigenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento d’azienda, ma l’art. 2560 c.c. che contempla, in generale, la responsabilità dell’acquirente per i debiti dell’azienda ceduta ove risultino dai libri contabili obbligatori.