L’art. 110 l.d.a., che richiede la prova scritta della trasmissione dei diritti di utilizzazione dell’opera, opera unicamente per regolare il conflitto tra più aventi causa e non quando il trasferimento sia invocato dal cessionario nei confronti del terzo che, senza vantare una posizione titolata, abbia violato il diritto: in tal caso l’acquisto può essere provato, quale semplice fatto storico, anche con mezzi diversi dal documento e in via presuntiva, in ragione dell’esercizio palese, pacifico e consolidato dello sfruttamento economico dell’opera, che ai sensi dell’art. 167, lett. a), l.d.a. legittima chi si trovi nel possesso legittimo dei diritti ad agire in giudizio.
I lampadari destinati a essere riprodotti in serie secondo precisi disegni progettuali rientrano tra le opere del disegno industriale di cui all’art. 2, n. 10, l.d.a., per le quali è richiesto, oltre al carattere creativo, il valore artistico. Alla luce della sentenza della Corte di giustizia 12 settembre 2019, C-683/17, secondo cui la nozione di opera è autonoma nel diritto dell’Unione e la portata della tutela non dipende dal grado di libertà creativa dell’autore, il requisito del valore artistico va interpretato escludendo apprezzamenti particolarmente rigorosi fondati sulle concezioni dominanti nei circoli culturali e istituzionali; esso può essere desunto, in sede cautelare, dal prezzo di mercato non coerente con la mera funzionalità del manufatto, dalla collocazione in contesti prestigiosi e dal riconoscimento della collezione in numerose pubblicazioni.
La creatività dell’opera di design non è esclusa dall’appartenenza del manufatto a una tradizione stilistica [nella specie, quella vetraria muranese] né dalla ripresa di stilemi presenti in opere anteriori, essendo sufficiente un atto creativo, anche minimo, che si colga nell’insieme delle fattezze del manufatto e lo distacchi dalle forme dei manufatti precedenti; l’anteriorità va provata con specifica indicazione dell’epoca e delle caratteristiche dei manufatti anteriori, non bastando una dichiarazione valutativa di somiglianza.
Per la concessione della descrizione e del sequestro di cui all’art. 161 l.d.a., misure a funzione istruttoria, non è necessaria la prova, sia pure di verosimiglianza, della violazione in corso, ma è sufficiente il fondato sospetto della violazione, che può trovare conferma anche negli esiti dell’esecuzione delle misure concesse inaudita altera parte, salvo che la richiesta sia abusiva o emulativa; il periculum in mora va valutato con riguardo alla possibilità che la prova della violazione sia dispersa, tenuto conto della natura dei manufatti.
La sottoscrizione di una mera bozza di atto notarile priva di data, in cui (in previsione di quanto sarebbe dovuto successivamente accadere) si dà atto della presenza delle parti innanzi al notaio, non è idonea ad integrare la prova del già intervenuto perfezionamento dell'accordo di cessione di quota tra le parti e come tale a sorreggere una domanda volta all'accertamento del passaggio di titolarità della partecipazione in capo all'acquirente (nel caso di specie, sulla base del medesimo documento il Giudice aveva disposto in via cautelare il sequestro giudiziario della quota).