L’azione individuale di responsabilità del terzo ai sensi dell’art. 2395 c.c. presuppone un danno direttamente cagionato al suo patrimonio da atti colposi o dolosi degli amministratori; il pregiudizio del creditore sociale [lavoratore dipendente] che lamenti l’impossibilità di soddisfare il proprio credito per l’incapienza del patrimonio sociale è un danno indiretto, inidoneo a integrare la fattispecie.
Nei confronti di un ente in liquidazione coatta amministrativa ogni situazione creditoria (retributiva, risarcitoria, indennitaria) va accertata mediante insinuazione al passivo; le azioni di accertamento o costitutive sono proponibili al di fuori della verificazione concorsuale soltanto quando sussista uno specifico interesse non altrimenti tutelabile [connesso alla definizione di rapporti contrattuali pendenti o, nei rapporti di lavoro, alla reintegrazione o all’attribuzione di una qualifica]. È pertanto, a rigore, inammissibile la domanda risarcitoria proposta ai sensi dell’art. 2395 c.c. contro amministratori e commissario liquidatore che miri all’accertamento del medesimo credito da far valere con l’insinuazione al passivo.
Gli amministratori sono privi dell’obbligo giuridico di sospendere i rapporti di lavoro in essere per il solo fatto della crisi della società, perché un simile obbligo, operante in ogni ipotesi di crisi aziendale, contrasterebbe anche con il favor per la continuità aziendale; la prosecuzione del rapporto [con il dipendente addetto alla contabilità] è compatibile con una gestione meramente conservativa.
Il commissario liquidatore che, accettata la carica e acquisita la documentazione sociale, intima il licenziamento non appena accertata l’esistenza del rapporto di lavoro esercita tempestivamente i poteri riconosciutigli dalla legge e non risponde del danno derivante dalla prosecuzione del rapporto nel periodo anteriore.
Tra la disciplina della concorrenza sleale e quella dell'illecito civile intercede un rapporto di specie a genere, che consente di colmare le lacune della prima mediante il ricorso alle regole generali proprie della seconda.
La specificità delle norme repressive dell'illecito concorrenziale non si coglie a livello di determinazione del danno per equivalente, nel senso, cioè, che la distorsione del mercato sia ex se produttiva di un pregiudizio risarcibile, ma, semmai, sotto il profilo dell'elettiva tecnica di repressione adoperata, basata principalmente sull'inibitoria e sugli altri provvedimenti idonei ad eliminare gli effetti della violazione (art. 2599 c.c.), lì dove, invece, è solo l'illecito civile ad essere strutturato in funzione prettamente risarcitoria. E difatti, colpa e danno, coessenziali al paradigma dell'art. 2043 c.c., sono soltanto eventuali, invece, nelle ipotesi di concorrenza sleale previste dall'art. 2598 c.c., e non a caso sono localizzati in una norma a parte sul risarcimento (l'art. 2600 c.c.), che presuppone, al pari dell'art. 2043 c.c., la colpa o il dolo, un danno effettivo (a differenza di quanto richiesto per la tutela inibitoria, accordabile anche per i danni futuri o potenziali) e il nesso causale tra questo e la condotta dei soggetto agente.
Il danno cagionato dal compimento di atti di concorrenza sleale non è in re ipsa ma, essendo conseguenza diversa ed ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, richiede di essere autonomamente provato secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito. Ne consegue che solo la dimostrazione dell'esistenza del danno consente il ricorso al criterio equitativo ai fini della liquidazione. A non diverse conclusioni si giunge allorquando il danno in questione rivesta natura non patrimoniale e venga particolarmente in questione la lesione dell'immagine commerciale della vittima dell'illecito: un tale danno, difatti, non costituendo un mero danno-evento, deve essere sempre oggetto di allegazione e di prova.
Secondo concorde dottrina e giurisprudenza, l’art. 2105 c.c. riguarda comportamenti che solo il lavoratore subordinato in quanto tale può tenere e presuppone, pertanto, la costanza del rapporto di subordinazione. Ne deriva che non può configurarsi l'illecito previsto da detta norma qualora i comportamenti denunziati siano successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.
Inoltre, al fine di estendere il divieto di concorrenza al periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, è necessaria la stipula di un patto di non concorrenza ai sensi dell'art. 2125 c.c. In assenza di un patto di non concorrenza non può ritenersi di per sé illegittima la concorrenza che il prestatore, dopo la cessazione del rapporto, può svolgere nei confronti del precedente datore di lavoro.
Anche a voler condividere l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’applicazione della clausola simul stabunt simul cadent deve avvenire nel rispetto del principio generale della buona fede, affinché possa ipotizzarsi un diritto al risarcimento dell'amministratore per la sua decadenza dall'ufficio conseguente l'applicazione di tale clausola, l'amministratore ha l'onere di provare (altro…)
La locuzione «ragioni di connessione» di cui all’art. 3, co. 3, d. lgs. n. 168/2003 deve essere interpretata nel senso che il regime della connessione, ove riferibile al cumulo di cause relative al rapporto mutualistico e al rapporto lavorativo, comporta il radicamento della competenza per le cause connesse dinanzi al giudice del lavoro. (altro…)