Nella cooperativa edilizia il recesso del socio, in mancanza di pronuncia degli amministratori, diventa efficace alla scadenza del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 2532 c.c. per provvedere sulla domanda. Quando lo statuto preveda che lo scioglimento del rapporto sociale determini anche la risoluzione di quello mutualistico, la cooperativa è tenuta a restituire le somme versate dal socio in adempimento dell’impegno assunto per la costruzione dell’alloggio o del locale destinatogli.
In ogni caso è privo di causa, e va restituito, il versamento eseguito dal socio «in conto costruzione» per un immobile poi aggiudicato a terzi nella procedura esecutiva promossa dai creditori della cooperativa, tanto più dopo la messa in liquidazione di questa, che preclude nuove assegnazioni. Trattandosi di debito di valuta, sulla somma non spetta la rivalutazione ma solo gli interessi legali dalla domanda stragiudiziale.
Nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale circa la corretta qualificazione dei rapporti mutualistici nelle società cooperative, l’obbligo di conferimento, incombente sul socio di una cooperativa agricola di conferimento e di trasformazione, deve essere qualificato come oggetto di un separato ed autonomo contratto di scambio intercorrente tra il socio conferitario e la società cooperativa (c.d. tesi dualista) e non, invece, come una prestazione riconducibile al contratto sociale (c.d. tesi monista).
Una clausola compromissoria contemplata nello statuto di una società cooperativa che, al fine di identificare le controversie devolute ad arbitri, sia formulata in modo ampio senza uno specifico riferimento ai "rapporti sociali" abilita a ritenere ricomprese nell'ambito di operatività della stessa tanto le fattispecie che traggono causa nel rapporto sociale strettamente inteso, quanto quelle derivanti dal rapporto mutualistico.
Il rapporto associativo tra socio e cooperativa, avuto riguardo ai diritti partecipativi del socio e agli aspetti relativi al funzionamento dell’ente, nel cui ambito va ricondotta l’obbligazione dell’associato alla contribuzione delle spese di gestione, è rapporto attinente ad un settore specifico che ha ad oggetto la struttura dell’ente collettivo, non riconducibile alla relazione consumatore-professionista, quindi non si applica la disciplina a tutela del consumatore.
Il socio di una cooperativa edilizia è parte di un duplice rapporto, l'uno di carattere associativo e l'altro che deriva dal contratto bilaterale di scambio tra il pagamento degli oneri per la sua realizzazione e l'assegnazione dell'alloggio; per le somme pretese dalla cooperativa a titolo di contribuzione per sostenere i costi di gestione dell'ente, l'obbligo dei soci non si connette al rapporto di scambio, bensì a quello associativo in cui trova fonte, sicché, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. a, del d.lgs. n. 168 del 2003, la competenza sulle relative controversie spetta alla sezione specializzata in materia di imprese del tribunale.
Il socio di una cooperativa è parte di un duplice e distinto rapporto: l’uno di carattere associativo, che discende direttamente dall’adesione al contratto sociale e dalla conseguente acquisizione della qualità di socio, l’altro, per lo più̀ di natura sinallagmatica, che deriva dal contratto bilaterale di scambio, per effetto del quale egli si appropria del bene o del servizio resogli dall’ente. Pertanto, al fine di ripartire tra i soci le spese sopportate dalla cooperativa, le spese relative all’organizzazione e amministrazione dell’ente, afferenti il rapporto societario, dovranno essere ripartite tra tutti i soci, siano essi parte o no anche del rapporto mutualistico; mentre quelle afferenti il rapporto mutualistico dovranno essere ripartite soltanto tra i soci parte di detti rapporti in quanto dal rapporto di scambio sorge, a carico del socio, l’obbligo di provvedere alle anticipazioni e agli esborsi di carattere straordinario necessari per l’acquisto del bene.
In termini generali l’interesse ad agire, costituendo una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione, si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. In particolare, nell'azione di mero accertamento esso presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico, tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto e attuale, che si sostanzia in un'illegittima situazione di fatto continuativa. L’interesse ad agire che connota l’azione di accertamento presuppone, dunque, la violazione del diritto vantato dall’attore mediante la contestazione del convenuto che minando la certezza della sua esistenza arreca concreto pregiudizio al suo titolare [Nel caso di specie, mancando ogni contestazione da parte del socio escluso, rimasto anche contumace nel giudizio, la domanda di accertamento della legittimità dell'esclusione del socio avanzata dalla società è stata dichiarata inammissibile].
Solo la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale di locazione dell’alloggio che lega il socio alla cooperativa può giustificare la condanna del convenuto alla restituzione dell’abitazione e al pagamento dell’indennità di occupazione sino alla data dell’effettivo rilascio, e solo una specifica previsione contrattuale o statutaria può stabilire tra il rapporto sociale e il rapporto contrattuale espressione della finalità mutualistica una interdipendenza tale che dallo scioglimento dell’uno derivi anche di diritto lo scioglimento dell’altro.
In tema di cooperative edilizie deve distinguersi tra il rapporto sociale, di carattere associativo, e quello di scambio, di natura sinallagmatica, rapporti che, pur collegati, hanno causa giuridica autonoma; da ciò discende che il pagamento di una somma, eseguito dal socio a titolo di prenotazione dell'immobile, deve essere ascritto al rapporto di scambio e perciò al pagamento del prezzo d'acquisto, alla cui restituzione la cooperativa è, quindi, tenuta, in caso di scioglimento dal rapporto sociale per esclusione o per recesso, anche in presenza di un disavanzo di bilancio (Cass. 15 novembre 2016, n. 23215).
In ipotesi di cooperativa, la risoluzione del rapporto sociale determina il venir meno del rapporto mutualistico di assegnazione dell'alloggio sociale.
Tale conclusione discende dalla relazione di dipendenza tra il rapporto sociale e il rapporto secondario conseguente che il legislatore ha inteso prefigurare visto il disposto dell’art. 2533 c.c.
La delibera di esclusione del socio di cooperativa, una volta divenuta inoppugnabile, determina, ex art. 2533 c.c., l’altrettanto inoppugnabile cessazione di tutti i conseguenti rapporti secondari in essere tra la cooperativa e il socio, tra i quali il rapporto di lavoro (nelle cooperative di produzione e lavoro) e l’assegnazione di alloggi (nelle cooperative edilizie).
La quietanza di pagamento costituisce una confessione stragiudiziale che fa piena prova del pagamento, sicché non si può impugnare l’atto se non provando, ai sensi dell’art. 2732 c.c., che esso è stato determinato da errore di fatto o violenza, essendo insufficiente provare la non veridicità della dichiarazione.
È lecita la successiva ratifica, a norma dell’art. 1399 c.c., di un atto concluso da un soggetto privo di poteri rappresentativi in nome e per conto di una cooperativa [nel caso di specie, un atto di cessione in godimento di un immobile da parte di una cooperativa, sottoscritto da un soggetto che non era legale rappresentante della cooperativa stessa].
La ratifica può anche essere implicita, purché sia rispettata la forma scritta, e può risultare da un atto, consequenziale alla stipulazione del negozio, che manifesti in modo inequivoco la volontà del rappresentato come incompatibile con quella di rifiutare l’operato del rappresentante senza potere. Essa, comunque, esige una manifestazione di volontà diretta ad approvare il contratto concluso senza potere rappresentativo e a farne propri, con efficacia retroattiva, gli effetti.
La norma dell'art. 2516 c.c., che prescrive che nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio della parità di trattamento, è volta ad evitare discriminazioni nell'attuazione del rapporto mutualistico e trova applicazione anche nella fase di cessazione del rapporto.
In una società cooperativa a mutualità prevalente che esercita l’attività di garanzia collettiva dei fidi e rientra nella categoria legislativa dei “confidi” di cui all’art. 13 del D.L. 30.9.2003 n. 269, convertito nella L. 24.11.2003 n. 326, la cui attività principale è quella di agevolare l’accesso delle piccole-medio imprese al credito bancario, tramite la prestazione di garanzie di tipo mutualistico sui finanziamenti erogati dagli istituti di credito, la relativa garanzia può essere rilasciata soltanto a coloro che ne siano soci.
Pertanto, laddove una diversa società richieda per iscritto di divenire socia della cooperativa mutualità prevalente e ne sottoscriva tante quote quante ne sono richieste, non potrà poi contestare il decreto ingiuntivo che le ingiunga il pagamento della quota sociale.
Il principio di parità di trattamento di cui all’art. 2516 c.c., pur dettato con riferimento alle fasi della costituzione e dell'esecuzione del rapporto mutualistico, deve essere rispettato, per opinione comune, anche nella fase di cessazione del rapporto.