La norma dell'art. 2516 c.c., che prescrive che nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio della parità di trattamento, è volta ad evitare discriminazioni nell'attuazione del rapporto mutualistico e trova applicazione anche nella fase di cessazione del rapporto.
Poiché l'art. 2301 c.c. vieta l'esercizio in concreto dell'attività concorrenziale da parte del socio, la violazione di tale divieto deve essere circoscritta al periodo ricompreso (altro…)
La questione relativa alla sussistenza di una causa di scioglimento della società non riguarda soltanto il personale interesse dei soci, di per sé disponibile, quanto piuttosto l'interesse generale al mantenimento in vita della società, riferito (altro…)