Non sussiste la responsabilità dell’emittente per il danno da investimento quando gli acquisti delle azioni siano stati effettuati dopo il disvelamento del vero in merito alle precedenti false comunicazioni sociali, perché le successive informazioni rese al mercato [nella specie, comunicati stampa sulla correzione degli errori contabili ai sensi dello IAS 8, prospetti pro forma allegati al bilancio con la contabilizzazione alternativa di operazioni in derivati, comunicazioni integrative ai sensi dell’art. 114, comma 4, TUF e relazione degli amministratori all’assemblea], pur senza correggere l’errore contabile, lo privano degli effetti ingannevoli e rendono conoscibile al mercato la reale situazione dell’emittente, con conseguente carenza del nesso causale ai sensi dell’art. 1223 c.c. tra le condotte censurate e il pregiudizio lamentato.
Quando l’emittente abbia reso informazioni complete e idonee a orientare le decisioni di investimento, ancorché connotate da elevata tecnicità, i rischi connessi restano a carico dell’investitore, la cui eventuale tutela va ricercata nel rapporto con l’intermediario.
Non è decettivo il prospetto di aumento di capitale che illustri il progressivo deterioramento della qualità del credito, i rischi connessi all’esito dell’esame della qualità degli attivi da parte dell’autorità di vigilanza e l’eventuale necessità di ulteriori interventi di patrimonializzazione con effetti diluitivi; le rettifiche di valore dei crediti deteriorati conseguenti all’introduzione, da parte degli organi ispettivi, di criteri vincolanti e automatici in luogo di criteri discrezionali non dimostrano di per sé la falsità delle precedenti valutazioni di bilancio, governate da una sensibile discrezionalità tecnica.
In applicazione del principio della ragione più liquida, la causa può essere decisa sulla base della carenza del nesso causale, assorbente rispetto alle questioni di legittimazione e di prescrizione, anche se logicamente subordinata.
L’art. 94 t.u.f. disciplina l’istituto della immissione sul mercato (c.d. primario) di titoli di nuova emissione; la legge, intendendo tutelare i destinatari dell’offerta di investimento, impone all’emittente particolari obblighi informativi, da adempiersi tramite la pubblicazione di un atto – il prospetto – tipizzato nel contenuto e nella forma, il quale deve contenere informazioni (vere e chiare) sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive dell’emittente e degli eventuali garanti. Gli obblighi gravanti sull’emittente – relativi, in particolare, alla pubblicazione del prospetto – riguardano la particolare vicenda del collocamento dei nuovi titoli e sono assistiti, sempre in forza del disposto dell’art. 94 t.u.f., da una azione tipica, dotata di caratteristiche sue proprie, soprattutto per quanto riguarda il regime della prescrizione e l’onere della prova.
L’azione tipica di cui all’art. 94 t.u.f. può essere esercitata solo per la fattispecie rappresentata dal collocamento di titoli sul mercato primario; non può essere invece esercitata per fattispecie differenti, quali sono i successivi scambi di quegli stessi titoli che avvengono sul mercato c.d. secondario, ove le condizioni della compravendita non sono più nella disponibilità dell’emittente, ma degli operatori richiedenti e offerenti.
Per le sue caratteristiche e la sua funzione, il prospetto può, dunque, essere assimilato a qualunque altra comunicazione sociale e, se falso, può fondare una responsabilità extracontrattuale basata sulla norma generale di cui all’art. 2043 c.c. nel caso in cui risulti soddisfatto l’onere probatorio tipico di tale tipologia di azione. In particolare, il prospetto può venire in rilievo per i suoi effetti decettivi sulla volontà dell’investitore solo con riguardo alla sua decisione di sottoscrivere titoli, ma, per ciò che attiene al danno, rileva solo per gli effetti riflessi che può aver avuto sul mercato ove si è andato formando il prezzo di scambio dei titoli già in circolazione; ai fini del riconoscimento della responsabilità dell’emittente, pertanto, occorrere la dimostrazione dell’incidenza che, sul prezzo di mercato delle azioni scambiate sul mercato secondario, avrebbe avuto una dislocazione più corretta delle informazioni nel prospetto.