Il socio accomandante assume responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, ai sensi dell’art. 2320 c.c. ove contravvenga al divieto di compiere atti di amministrazione – intesi questi ultimi quali atti di gestione, aventi influenza decisiva o almeno rilevante sull’amministrazione della società, non già di atti di mero ordine o esecutivi – o di trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Per aversi ingerenza dell’accomandante nella amministrazione della s.a.s. vietata dall’art. 2320 c.c., deve essere posta in essere una attività gestoria che può avere ad oggetto operazioni destinate ad avere efficacia interna alla società o a riflettersi all’esterno e che sia altresì espressione del potere di direzione degli affari sociali in quanto implicante una scelta che è propria del titolare dell’impresa.
L’attività amministrativa vietata al socio accomandante riguarda il momento genetico del rapporto in cui si manifesta la scelta operata dall’imprenditore, mentre tutto quanto attiene al momento esecutivo dell’adempimento delle obbligazioni che da quel rapporto derivano, non esclude di per sé la qualità di terzo dell’accomandante rispetto alla gestione della società, alla quale, pertanto, rimane estraneo.
L’emissione da parte del socio accomandante di assegni bancari tratti sul conto della società all’ordine di terzi, con apposizione della firma sotto il nome di quest’ultima e per conto di essa, in difetto di prova contraria, determina l’estensione di responsabilità del socio accomandatario.
L’equiparazione del socio accomandante che si è ingerito nell’amministrazione sociale al socio accomandatario prescinde da qualsiasi distinzione tra debiti sorti in epoca anteriore o successiva alla descritta ingerenza, né la responsabilità è limitata al singolo affare per il quale vi è stata ingerenza.
Il socio accomandante che dà impulso e conduce, per conto della società, le trattative che portano alla cessione dell’azienda sociale compie un atto di amministrazione vietato dall’art. 2320 c.c., perché la determinazione delle condizioni di vendita dell’attività sociale all’esito della contrattazione costituisce atto di gestione, anche se il contratto è poi sottoscritto dal socio accomandatario. In mancanza di allegazione e prova di una procura speciale per il singolo affare, l’accomandante risponde quindi illimitatamente e in proprio delle obbligazioni sociali.
La responsabilità dell’accomandante ingeritosi nella gestione opera nei confronti dei terzi; il suo operato diviene riconducibile alla società quando questa lo ratifichi [concludendo il contratto alle condizioni da lui negoziate, incassandone il prezzo e omettendo di far valere l’inefficacia dell’atto nei propri confronti], e in tal caso la responsabilità dell’accomandante si aggiunge a quella della società. Ai fini della valutazione del dolo, gli stati soggettivi vanno riferiti alla persona dell’accomandante che ha agito per conto della società, secondo il principio generale in tema di rappresentanza.
Le autorizzazioni amministrative all’esercizio dell’attività d’impresa sono provvedimenti volti a disciplinare nell’interesse pubblico l’esercizio dell’attività commerciale; esse hanno carattere personale, sono intrasmissibili per semplice accordo tra privati e restano estranee ai rapporti negoziali privati attinenti all’esercizio. Esse restano quindi fuori dal novero dei beni che compongono l’azienda ai sensi dell’art. 2555 c.c. e costituiscono oggetto di obbligazioni del cedente relative all’assenza di vizi o alle qualità promesse, sicché la loro eventuale mancanza è inidonea a determinare la nullità del contratto di cessione d’azienda per vizio dell’oggetto e può rilevare soltanto come vizio funzionale, ai fini dell’inadempimento e della risoluzione.
È inammissibile la domanda di nullità del contratto proposta con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. che si fondi su fatti costitutivi del tutto nuovi rispetto a quelli dedotti nell’atto di citazione [la mancanza delle autorizzazioni amministrative, a fronte dell’originaria allegazione dell’abusività di un manufatto], ancorché la nullità sia rilevabile d’ufficio dal giudice investito della domanda di annullamento del medesimo contratto.
Ai fini dell’annullamento del contratto per dolo ai sensi dell’art. 1439 c.c., grava sul contraente che si assume ingannato l’onere di provare la falsa rappresentazione della realtà e il carattere determinante dei raggiri sul proprio consenso. Depongono contro la rilevanza causale dell’inganno [relativo all’utilizzabilità di un manufatto annesso all’esercizio ceduto] l’omessa verifica della sua regolarità prima della conclusione del contratto, un prezzo sensibilmente inferiore a quello delle precedenti cessioni e il ritardo nel sollevare contestazioni dopo la scoperta.
Ai fini dell’applicazione dell’art. 1440 c.c. occorre accertare l’esistenza di raggiri maliziosi adoperati in mala fede da un contraente ai danni dell’altro, la loro idoneità a trarre in inganno l’altra parte senza determinare un vizio del consenso tale da invalidare il negozio e la circostanza che, in mancanza dei raggiri, il contratto sarebbe stato concluso a condizioni diverse, che la parte deve specificamente indicare.
L’art. 2495 c.c., secondo il quale la cancellazione delle società di capitali e delle cooperative dal registro delle imprese ha natura costitutiva e ne determina l’estinzione, non si estende alle vicende estintive della qualità di imprenditore individuale, che non si distingue dalla persona fisica che svolge l’attività; l’inizio e la fine di tale qualità dipendono dall’effettivo svolgimento o dal reale venir meno dell’attività imprenditoriale, indipendentemente dalle formalità pubblicitarie. Resta quindi legittimato ad agire, quale titolare dell’impresa, l’imprenditore individuale cancellato dal registro che abbia di fatto proseguito l’attività [in un’altra unità locale].
Il Tribunale, con provvedimento di volontaria giurisdizione, nomina il liquidatore in via sostitutiva dell’organo assembleare, ai sensi dell’art. 2275 co. 1 c.c., solo quando, a seguito dell’accertamento giudiziale della causa di scioglimento della società, difetti la convocazione dell’assemblea o manchi la deliberazione della nomina (nel caso di specie il Tribunale, preso atto che la nomina del liquidatore può avvenire solo in sede di volontaria giurisdizione e che occorre quale requisito essenziale l’inerzia dell’organo assembleare susseguente all’accertamento giudiziale della causa di scioglimento, ha dichiarato l’inammissibilità della domanda di nomina perché formulata in sede contenziosa e non di volontaria giurisdizione e perché proposta contestualmente e non successivamente a quella di accertamento della causa di scioglimento, quando ancora l'assemblea poteva essere convocata per deliberare la nomina del liquidatore).
In caso di azione diretta del socio contro gli amministratori di società di persone il danno risarcibile non è il danno derivante indirettamente dalla lesione del patrimonio sociale, ma solo quello direttamente causato al socio come conseguenza immediata del comportamento degli amministratori; ciò perché la partecipazione sociale rappresenta un bene distinto dal patrimonio della società (nel caso di specie il Tribunale ha respinto la domanda di condanna al risarcimento del danno patito dal socio a causa della mala gestio dell’amministratore perché il pregiudizio da lui subito, consistente nella diminuzione di valore della partecipazione, è una conseguenza indiretta ed eventuale della condotta dell'amministratore o del liquidatore incidente in via diretta solo sul patrimonio della società).
Lo svolgimento costante di attività gestoria della società in accomandita semplice da parte del socio accomodante in violazione dell’art. 2320, co. 1, c.c. determina la sua responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali.