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Sentenze con tag: responsabilità illimitata del socio unico

Tribunale di Napoli, 24 Ottobre 2026, n. 11018/2025
Responsabilità illimitata del socio unico di s.r.l. e difetto di legittimazione del curatore fallimentare
Il curatore fallimentare non è legittimato a far valere la responsabilità illimitata del socio unico di s.r.l. prevista dall’art. 2462,...

Il curatore fallimentare non è legittimato a far valere la responsabilità illimitata del socio unico di s.r.l. prevista dall’art. 2462, comma 2, c.c. per ottenerne la condanna al pagamento dei debiti sociali, perché tale responsabilità riguarda soltanto le obbligazioni sorte nel periodo in cui la partecipazione è appartenuta a una sola persona e può essere fatta valere dai soli creditori il cui credito è sorto in quel periodo, mentre nessuna norma attribuisce al curatore la legittimazione straordinaria a far valere in nome proprio tali diritti altrui ai sensi dell’art. 81 c.p.c. [curatela di una s.r.l. fallita nei confronti del socio unico e amministratore, divenuto unico quotista per acquisto della quota dell’altra socia senza integrare il capitale sottoscritto, versato per un quarto, per la condanna al pagamento dei debiti sociali sorti dopo l’unipersonalità e ammessi al passivo; domanda dichiarata inammissibile e sequestro conservativo divenuto inefficace].

La legittimazione del curatore all’esercizio di un’azione spettante ai creditori sociali, diretta e autonoma e non configurabile come azione della società esercitata in via surrogatoria, non discende dalla generale legittimazione processuale prevista dall’art. 43 l. fall. e richiede un’espressa previsione di legge, che l’art. 2462 c.c. non contiene, perché tale norma si limita a stabilire la responsabilità illimitata del socio unico in caso di insolvenza della società.

Il curatore fallimentare non può far valere la responsabilità illimitata del socio unico di s.r.l. per conto dei creditori che, pur titolari di crediti sorti nel periodo di unipersonalità, non hanno proposto domanda di ammissione al passivo, e tale circostanza conferma il difetto della sua legittimazione.

Anche ove si ammetta che il curatore possa agire per il solo accertamento della responsabilità illimitata del socio unico di s.r.l., egli deve quantomeno allegare l’interesse all’azione di mero accertamento, che non ricorre quando l’accertamento è chiesto in via incidentale al solo fine di ottenere la condanna del socio al pagamento dei debiti sociali.

La sentenza che, accertato il difetto di legittimazione attiva, dichiara inammissibile la domanda di merito determina la perdita di efficacia del sequestro conservativo autorizzato in corso di causa, ai sensi dell’art. 669-novies, comma 3, c.p.c.

Il giudice che rileva d’ufficio il difetto di legittimazione attiva può decidere la causa senza assegnare alle parti il termine previsto dall’art. 101, comma 2, c.p.c. quando la parte interessata ha già sostenuto nei propri scritti la sussistenza della propria legittimazione, l’altra parte non può che giovarsi del rilievo e la pendenza di una misura cautelare impone una decisione tempestiva.

La responsabilità illimitata del socio unico di s.r.l. prevista dall’art. 2462, comma 2, c.c. ha natura di sanzione per il mancato rispetto delle regole poste a tutela dei terzi in caso di partecipazione di un unico socio, costituisce una deroga al principio della responsabilità limitata fondata sull’insolvenza della società, sorge al ricorrere anche di una sola delle condizioni previste dalla norma, ossia il mancato integrale versamento dei conferimenti alla costituzione o entro novanta giorni dal venir meno della pluralità dei soci ovvero l’omessa pubblicità della dichiarazione dell’unico socio nel registro delle imprese, ed è temporanea e circoscritta al periodo in cui è venuta meno la pluralità dei soci.

Il difetto di legittimazione ad agire, che attiene al diritto di azione e va distinto dalla titolarità della posizione soggettiva dedotta in giudizio, attinente al merito, può essere eccepito in ogni stato e grado del giudizio e rilevato d’ufficio dal giudice.

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23/10/2026
Data sentenza: 24/10/2026
Numero: 11018/2025
Carica: Presidente
Giudice: Leonardo Pica
Relatore: Adriano Del Bene
Registro : RG – 16910 –  2023
Tribunale di Venezia, 24 Ottobre 2026, n. 1965/2025
Responsabilità illimitata del socio unico di srl: presupposti
I presupposti della responsabilità illimitata del socio unico di srl sono costituiti ex art. 2462 cc dallo stato di insolvenza,...

I presupposti della responsabilità illimitata del socio unico di srl sono costituiti ex art. 2462 cc dallo stato di insolvenza, dall’unipersonalità, dalla mancata esecuzione dei conferimenti ovvero della pubblicità prevista dall’art. 2470 cc. Il requisito dell’insolvenza non è tanto da intendersi come insolvenza fallimentare, ma piuttosto è riconducibile a tutti i casi in cui il patrimonio sociale risulti insufficiente per il soddisfacimento dei debiti. La pubblicità dell’unipersonalità, da eseguirsi secondo la disciplina dell’art. 2470, IV comma cc da parte dell’amministratore o in via alternativa dal socio unico entrante, ha natura costitutiva, in quanto è l’adempimento pubblicitario che determina la limitazione di responsabilità.

Il presupposto per accedere al beneficio della responsabilità limitata consiste nel deposito per l’iscrizione nel registro imprese di una dichiarazione contenente la segnalazione dell’unipersonalità con i dati del soggetto che subentra nella titolarità dell’intera partecipazione. L’inosservanza delle formalità pubblicitarie di cui all’art. 2470 cc comporta la responsabilità illimitata dell’unico socio per le obbligazioni sorte durante il periodo di unipersonalità.

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18/01/2026
Data sentenza: 24/10/2026
Numero: 1965/2025
Carica: Presidente
Giudice: Lina Tosi
Relatore: Chiara Campagner
Registro : RG – 2930 –  2022
Tribunale di Napoli, 25 Luglio 2022
La responsabilità del socio unico di s.r.l. ex art. 2462 c.c.
L’art. 2462 c.c. prevede la responsabilità illimitata del socio unico, in caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali...

L’art. 2462 c.c. prevede la responsabilità illimitata del socio unico, in caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte dal momento in cui l’intera partecipazione gli è appartenuta e sino a che non sia stato pubblicizzato nel registro delle imprese la dichiarazione attestante la presenza di un unico socio.

Secondo la regola generale, il trasferimento delle partecipazioni produce effetti nei confronti della società dal momento del deposito presso l’ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 2470, co. 1, c.c. Quando a seguito del trasferimento delle partecipazioni la società diventa unipersonale, tale adempimento non è più sufficiente, richiedendo la norma al comma 4 il deposito di una dichiarazione contenente l’indicazione del cognome, nome, denominazione, data e luogo di nascita o Stato di costituzione, domicilio o sede e cittadinanza dell’unico socio. Un nuovo deposito della dichiarazione sarà necessario ove si costituisca o si ricostituisca la pluralità dei soci secondo il comma 5. Al deposito della dichiarazione è tenuto l’organo amministrativo delle società, ma la norma prevede al comma 6 anche la possibilità che vi provveda direttamente il socio che diventi o cessi di essere unico titolare delle partecipazioni sociali, in ragione delle conseguenze che derivano dal mancato adempimento.

La previsione della responsabilità illimitata dell’unico socio si pone quale sanzione derivante dal mancato rispetto di regole poste a tutela dei terzi per i casi di partecipazione di un socio unico alla società; pertanto, il socio unipersonale deve essere ritenuto responsabile illimitatamente al ricorrere di una soltanto delle condizioni previste dalla norma.

Qualora il medesimo soggetto sia socio unico ed amministratore di una società, non potendosi evidentemente determinare una duplicazione del medesimo danno, tale danno andrà imputato al soggetto in base ai differenti titoli (responsabilità derivante dall’accoglimento di un’azione di responsabilità come amministratore e responsabilità patrimoniale illimitata per le obbligazioni sociali, come socio unico).

I doveri di amministratori e liquidatori possono condensarsi nel più generale obbligo di conservazione dell’integrità del patrimonio, che impone loro sia di astenersi dal compiere qualsiasi operazione che possa rivelarsi svantaggiosa per la società e lesiva degli interessi dei soci e dei creditori, in quanto rivolta a vantaggio di terzi o di qualcuno dei creditori a scapito di altri, in violazione del principio della par condicio creditorum, sia di contrastare qualsiasi attività che si riveli dannosa per la società, così da adeguare la gestione sociale ai canoni della corretta amministrazione.

Nei casi di azione di responsabilità ex art. 146 l. fall. intentata dal curatore nei confronti degli ex amministratori di una società fallita viene esercitata cumulativamente sia l’azione sociale di responsabilità che sarebbe stata esperibile dalla medesima società, se ancora in bonis, nei confronti dei propri amministratori ai sensi dell’art. 2393 c.c., sia l’azione che, ai sensi del successivo art. 2394 c.c., sarebbe spettata ai creditori sociali danneggiati dall’incapienza del patrimonio della società debitrice.

In merito all’ammontare del danno, il nuovo terzo comma dell’art. 2486 c.c. ha introdotto una presunzione semplice con riferimento alla quantificazione del danno secondo il criterio dei netti patrimoniali ed una presunzione iuris et de iure in favore della procedura concorsuale con riguardo all’adozione del criterio residuale della differenza tra attivo e passivo, quando non sia possibile determinare i netti patrimoniali per la mancanza o irregolarità delle scritture contabili.

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14/05/2023
Data sentenza: 25/07/2022
Registro : RG – 27904 –  2019
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