La giusta causa di revoca del liquidatore non coincide necessariamente con l'inadempimento ai doveri imposti dalla legge o dallo statuto, ma può consistere anche in circostanze oggettive sopravvenute, non colpevoli, idonee a compromettere il rapporto fiduciario tra il soggetto incaricato e la società o i presupposti stessi della nomina. Integra un'ipotesi di giusta causa oggettiva [escludendo il diritto al risarcimento del danno ex art. 2487, comma 4, c.c.] il venire meno del gradimento del principale creditore sulla persona del liquidatore, qualora tale gradimento sia stato originariamente previsto da un accordo di ristrutturazione dei debiti recepito nella delibera di nomina e accettato dal professionista all'atto del conferimento dell'incarico. In tale fattispecie, il mutamento della titolarità del credito principale costituisce un fatto esterno idoneo a giustificare la sostituzione dell'organo di gestione per ragioni di coerenza con l'assetto di governance definito nell'accordo di ristrutturazione. Ai fini della legittimità della revoca, la sussistenza della giusta causa deve essere accompagnata dall'espressa indicazione della motivazione nella delibera assembleare, senza facoltà di integrazione postuma in sede giudiziale.
L' assenza di una giusta causa di revoca del liquidatore che vantasse un diritto al compenso, in forza della delibera di nomina, determina il sorgere di una pretesa risarcitoria o indennitaria in capo al liquidatore medesimo, ferma restando la validità della delibera di revoca. Tale pretesa risarcitoria (altro…)
L’azione instaurata dall’amministratore revocato volta a conseguire il compenso per l'attività svolta ed il risarcimento dei danni per l'illegittima revoca dalla carica sociale deve essere devoluta agli arbitri, in presenza di una clausola compromissoria statutaria che faccia esplicito riferimento alle “controversie che insorgessero tra i soci e la società, (altro…)
La sussistenza di una situazione di conflitto atta a legittimare la nomina di un curatore speciale per la rappresentanza in giudizio di una società deve essere valutata in via preventiva ed astratta sotto un profilo di mera potenzialità del conflitto (altro…)
Nelle ipotesi di deliberazione assembleare di srl la "assoluta mancanza di informazione" va riferita, in via sistematica, al procedimento di convocazione in senso proprio e si risolve nel medesimo vizio di nullità previsto per le spa, (altro…)