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Sentenze con tag: revoca cautelare dell'amministratore di srl

Tribunale di Venezia, 5 Dicembre 2026
Revoca cautelare degli amministratori di s.r.l. e irregolarità gestorie non accertabili in sede sommaria
Il fumus boni iuris della domanda cautelare di revoca degli amministratori di s.r.l. difetta quando l’accertamento delle gravi irregolarità denunciate...

Il fumus boni iuris della domanda cautelare di revoca degli amministratori di s.r.l. difetta quando l’accertamento delle gravi irregolarità denunciate richieda un’indagine istruttoria o approfondite indagini tecniche incompatibili con la sede cautelare [quali la verifica se l’invio ai clienti dei listini prezzi da parte dell’amministratore delegato all’area mercati, senza previa delibera consiliare, ecceda la delega alla luce del piano triennale approvato dal consiglio, o la valutazione della congruità del consuntivo dei lavori di ristrutturazione di un immobile sociale rispetto al preventivo e ai lavori deliberati dai soci].

La sospensione cautelare della delibera di esclusione del socio amministratore, disposta nel giudizio di impugnazione tuttora pendente, non basta a integrare il fumus di una grave irregolarità gestoria del consiglio di amministrazione che l’ha adottata, ai fini della revoca cautelare degli amministratori, trattandosi di questione di rilevante complessità ancora sub iudice.

Il diniego opposto dagli amministratori alla richiesta del socio di consultare la documentazione sociale è inidoneo a fondare la revoca cautelare ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c., perché difetta la strumentalità della domanda di revoca rispetto alla tutela di tale diritto, che il socio può far valere in via d’urgenza con ricorso ex art. 700 c.p.c.

Il diritto del socio di s.r.l. di consultare i documenti relativi all’amministrazione ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c. incontra un limite nell’abusività ed emulatività della richiesta [avente ad oggetto una pletora di documenti privi di collegamento causale con le deliberazioni consiliari da assumere, la cui predisposizione avrebbe potuto intralciare la normale attività amministrativa, e formulata da un socio indiziato di svolgere, tramite altra società, attività in concorrenza con la società].

La revoca dell’amministratore di s.r.l. presuppone, ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c., gravi irregolarità nella gestione e, ove sia chiesta in via cautelare, il fumus boni iuris è integrato dall’accertamento sommario di tali irregolarità e del pregiudizio che può derivarne alla società, suscettibile di aggravamento ai fini del periculum in mora. Resta estranea a tale accertamento la verifica di una giusta causa di revoca, che rileva sul diverso piano del rapporto fiduciario tra amministratore e società.

L’assenza di elementi sufficienti a ritenere integrato il fumus boni iuris delle gravi irregolarità nella gestione esonera dal valutare il periculum in mora della domanda cautelare di revoca degli amministratori.

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23/10/2026
Data sentenza: 05/12/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Maddalena Bassi
Registro : RG – 18352 –  2025
Tribunale di Bologna, 6 Gennaio 2024
Provvedimento giudiziale di revoca degli amministratori: natura e contenuto
Il provvedimento di revoca degli amministratori, di cui all’articolo 2476, terzo comma, ha natura cautelare in senso proprio, consentendo dunque...

Il provvedimento di revoca degli amministratori, di cui all’articolo 2476, terzo comma, ha natura cautelare in senso proprio, consentendo dunque l’esperimento del ricorso sia in corso di causa sia prima della causa; è reclamabile. Ha caratteristiche di provvedimento anticipatorio di cui all’articolo 669 octies, sesto comma, c.p.c.; in caso di accoglimento, vengono liquidate le spese ed è facoltà ma non onere per il ricorrente di esordire il giudizio di merito; senza che, in mancanza, si verifichi l’esito decadenziale di cui all’articolo 669 novies c.p.c.
La revoca degli amministratori, di cui all’articolo 2476, comma terzo, c.c., non deve comunque comprimere la autonomia della società in ordine alla scelta dell’organo amministrativo; in via generale, non può comportare la sostituzione degli amministratori ma solo la revoca. Tuttavia, nel caso in cui la revoca di uno o più amministratori comporti una situazione di impossibilità di funzionamento per la società e di stallo, è possibile nominare un amministratore, in sostituzione, al solo fine di rimettere in attività la società, con la nomina di nuovi amministratori nominati dalla autonomia privata della società stessa.
Pur operando la revoca, all’amministratore revocato può essere consentita dal Tribunale la convocazione della assemblea per la nomina dell’amministratore quale unica attività amministrativa ad egli consentita.
Se, infatti, è possibile in via giurisdizionale la revoca dell’amministratore da tutte le facoltà dello stesso, deve ritenersi possibile lasciare un’area di operatività limitata, ad esempio, alla convocazione di assemblea per la nomina di nuovi amministratori. E’ appena il caso di rammentare che la assemblea così convocata ben potrebbe nominare, oltre ovviamente ad un terzo, anche lo stesso amministratore revocato in quanto il provvedimento di revoca non ha valore interdittivo.

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18/02/2026
Data sentenza: 06/01/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Marco D'Orazi
Registro : RG – 6264 –  2024
Tribunale di Venezia, 9 Marzo 2024
La revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l. in caso di gravi irregolarità nella gestione
Lo strumento di cui all’art. 2476, co. 3, c.c. può essere azionato in presenza di gravi irregolarità gestorie e, secondo...

Lo strumento di cui all’art. 2476, co. 3, c.c. può essere azionato in presenza di gravi irregolarità gestorie e, secondo il dettato letterale del comma, in funzione di cautela sui generis rispetto alla azione risarcitoria di responsabilità, esercitabile anche dal socio per la società. Lo strumento può essere azionato anche in via anticipatoria rispetto alla mera revoca meritale dell’amministratore. Nell’uno e nell’altro caso il presupposto è necessariamente quello della sussistenza in fumus di gravi irregolarità gestorie commesse dall’amministratore in revoca, e quindi del fumus boni iuris della commissione da parte di lui di atti contrari ai suoi doveri. È estranea alla materia la diversa area della mera giusta causa, che invece pertiene al rapporto fiduciario fra compagine e amministratore, e costituisce, in linea di principio, materia riservata alla autonomia decisionale dei soci.

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24/09/2024
Data sentenza: 09/03/2024
Carica: Giudice Monocratico
Registro : RG – 1453 –  2024
Tribunale di Venezia, 9 Novembre 2022
Ammissibilità della tutela cautelare di revoca dell’amministratore di srl ante causam
La revoca in via cautelare dell’amministratore di s.r.l. è richiedibile anche ante causam, atteso che il testo dell’art. 2476, co....

La revoca in via cautelare dell'amministratore di s.r.l. è richiedibile anche ante causam, atteso che il testo dell’art. 2476, co. 3 c.c. ha ambiguità ma non vieta espressamente ciò.

La revoca in via cautelare può esser chiesta sia prospettando quale futura causa di merito una vera e propria azione di responsabilità di natura risarcitoria, sia prospettando una domanda meritale tal per cui anche nel giudizio a cognizione piena ciò che viene richiesto sia la sola revoca dalla carica di amministratore.

Nel primo caso si è in presenza di richiesta di misura cautelare avente strumentalità sui generis, prevista espressamente dal legislatore che ha voluto nella particolare fattispecie in esame correlare la misura cautelare de qua a domanda meritale di danno, configurandola quindi come latu sensu conservativa, ancorchè detta cautela non tuteli il vero e proprio diritto al risarcimento del danno prospettato mirando piuttosto alla prevenzione di danni futuri.

Nel secondo caso e cioè di richiesta cautelare di revoca in presenza di prospettazione di domanda meritale di mera revoca di amministratore, si è di fronte a richiesta di una misura cautelare che ha invece una chiara natura anticipatoria della domanda meritale di medesimo contenuto.

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02/05/2023
Data sentenza: 09/11/2022
Registro : RG – 6421 –  2022
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