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Sentenze con tag: revoca degli amministratori

Tribunale di Venezia, 5 Febbraio 2024
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Il socio di fatto nelle società di capitali. L’atto costitutivo non è interpretabile secondo l’intenzione dei contraenti
La società di fatto si ha quando la costituzione del rapporto non risulta da una prova scritta e questa non...

La società di fatto si ha quando la costituzione del rapporto non risulta da una prova scritta e questa non sia richiesta dalla legge ai fini della validità del rapporto sociale. Se è così, non è predicabile l’esistenza della figura del socio cofondatore o del socio di fatto all’interno di una società si capitali, giacché il legislatore richiede per la costituzione di questa tipologia di enti e per l’acquisto della qualità di socio delle formalità e delle attività che non sono surrogabili per fatti concludenti.

Le formalità imposte per la costituzione della società e per l’acquisto della qualità di socio sono richieste per ragioni di certezza del traffico giuridico e di tutela dei terzi. Tipo e scopo sociale, una volta compiute le formalità di legge, sono quelle che emergono dal sistema di pubblicità, con la conseguenza che l’atto di costituzione dell’ente non può più essere interpretato secondo la comune intenzione dei contraenti e resta consacrato nei termini in cui risulta iscritto ed è portato a conoscenza dei terzi: le esigenze di tutela di questi ultimi assumono dunque prevalenza e rendono irrilevante la fase negoziale che ha dato luogo alla nascita del nuovo soggetto giuridico, che vive di vita propria, agisce e risponde dei propri atti in via autonoma, quale che sia stata la volontà dei soci sottostante alla formazione del contratto.

L’amministratore di fatto è un istituto concepito al fine di estendere il regime di responsabilità civile e penale previsto per gli illeciti gestori degli amministratori di diritto al soggetto che, pur senza rivestire formalmente tale qualità, si ingerisca con una certa stabilità e continuità nella gestione della società. L’amministratore di fatto non ha alcuna aspettativa giuridicamente tutelata alla conservazione della sua carica, in quanto è privo di una formale investitura proveniente dall’assemblea e, in assenza di tale adempimento, non è nemmeno logicamente configurabile una revoca ai sensi dell’art. 2383 c.c.

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03/09/2024
Data sentenza: 05/02/2024
Registro : RG – 3938 –  2020
Tribunale di Roma, 4 Maggio 2018
Responsabilità dell’amministratore per danni diretti cagionati al singolo socio
L’elemento di diversità dell’azione individuale di responsabilità ex artt. 2476, co. 6 [ora 7], per le s.r.l., e 2395, per le...

L’elemento di diversità dell’azione individuale di responsabilità ex artt. 2476, co. 6 [ora 7], per le s.r.l., e 2395, per le s.p.a, c.c. rispetto all’azione sociale ed a quella dei creditori è rappresentato dall’incidenza diretta del danno sul patrimonio del socio o del terzo. Infatti, mentre l’azione sociale è finalizzata al risarcimento del danno al patrimonio sociale, che incide soltanto indirettamente sul patrimonio dei soci per la perdita di valore delle loro azioni o della loro quota sociale, e l’azione dei creditori sociali mira al pagamento dell’equivalente del credito insoddisfatto a causa dell’insufficienza patrimoniale causata dall’illegittima condotta degli amministratori, e quindi ancora una volta riguarda un danno che costituisce il riflesso della perdita patrimoniale subita dalla società, l’azione individuale postula la lesione di un diritto soggettivo patrimoniale del socio o del terzo che non sia conseguenza del depauperamento del patrimonio della società.

Al contrario, non rileva che il danno sia stato arrecato dagli amministratori nell’esercizio del loro ufficio o al di fuori di tali incombenze, ovvero che tale danno sia o meno ricollegabile a un inadempimento della società, né infine che l’atto lesivo sia stato eventualmente compiuto dagli amministratori nell’interesse della società e a suo vantaggio, dato che la formulazione dell’art. 2395 c.c. pone in evidenza che l’unico dato significativo ai fini della sua applicazione è costituito, appunto, dall’incidenza del danno.

L’azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori di s.r.l. può essere esercitata sia dalla società, titolare del diritto al risarcimento del danno, sia dal socio, indipendentemente dalla consistenza della partecipazione sociale. Tuttavia, il socio – non essendo titolare del diritto al risarcimento del danno – fa valere in nome proprio il diritto spettante alla persona giuridica. Ne consegue, dunque, che la società – quale soggetto titolare del diritto in favore del quale si esercita l’azione – deve necessariamente partecipare, ex art. 102 c.p.c., sia al processo relativo all’azione sociale, sia ad eventuali procedimenti cautelari. Qualora, poi, al momento dell’esercizio dell’azione sociale, il soggetto asseritamente responsabile dei danni al patrimonio sociale sia ancora titolare dei poteri di rappresentanza sostanziale della società, è necessaria la nomina di un curatore speciale ex art. 78, co. 2, c.p.c.

La figura dell’amministratore di fatto ricorre qualora un soggetto, non formalmente investito della carica, si ingerisca nell’amministrazione, esercitando (di fatto) i poteri propri inerenti alla gestione della società. In particolare, sussiste la figura dell’amministratore di fatto ove ricorrano le seguenti condizioni: (i) assenza di una efficace investitura assembleare; (ii) attività esercitata (non occasionalmente, ma) continuativamente; (iii) funzioni riservate alla competenza degli amministratori di diritto; (iv) autonomia decisionale (non necessariamente surrogatoria, ma almeno cooperativa non subordinata) rispetto agli amministratori di diritto. Sicché, è amministratore di fatto chi, senza valido titolo gestisce, da solo o anche con l’amministratore formale, la società, esercitando con sistematicità e completezza un potere di fatto corrispondente a quello degli amministratori di diritto.

Nell’ambito della disciplina delle società a responsabilità limitata non è specificamente prevista un’azione di merito volta alla revoca dell’amministratore. Il terzo comma dell’art. 2476 c.c. disciplina esclusivamente l’azione di risarcimento del danno e la revoca dell’amministratore in via d’urgenza, non consentendo, quindi, al giudice alcun potere di sostituire la propria volontà a quella dei soci della società nella nomina di altro amministratore in luogo di quello revocato. Del resto, la riforma del diritto societario – che, da una parte, non ha più previsto la decadenza automatica dalla carica dell’amministratore in presenza della deliberazione assembleare di esercitare l’azione di responsabilità e, dall’altra, non ha inteso conservare l’applicabilità alle società a responsabilità limitata dell’istituto di cui all’art. 2409 c.c. – ha introdotto la nuova misura della revoca dell’amministratore in sede cautelare: l’art. 2476 c.c. prevede, quale strumento cautelare tipico, la revoca dell’amministratore per gravi irregolarità in relazione alla domanda di merito, volta alla condanna del medesimo al risarcimento del danno patito dalla società, azione esercitabile da ciascun socio, ma volta a reintegrare il patrimonio sociale del pregiudizio a questo cagionato.

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26/05/2023
Data sentenza: 04/05/2018
Registro : RG – 26399 –  2015
Tribunale di Milano, 2 Agosto 2017
Evidenza
Gravi irregolarità nella gestione e domanda (di merito) di revoca dell’amministratore
In presenza dei presupposti delle gravi irregolarità nella gestione della società di cui all’art. 2476, co. 3, c.c., è ammissibile...

In presenza dei presupposti delle gravi irregolarità nella gestione della società di cui all’art. 2476, co. 3, c.c., è ammissibile un’autonoma domanda di merito attinente alla revoca dell’amministratore di s.r.l. al fine di evitare il protrarsi di tale inadeguata conduzione dell’ente; non potendo, invece, l’attore richiedere, in mancanza di una specifica previsione normativa, la “sostituzione dell’amministratore con professionista esterno” [nel caso di specie, sono state ritenute “gravi irregolarità” le condotte gestorie consistenti nella indebita destinazione di fondi sociali per somme non irrilevanti e nella grave scorrettezza delle indicazioni contabili].

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25/04/2022
Data sentenza: 02/08/2017
Registro : RG – 53013 –  2014
Tribunale di Palermo, 23 Luglio 2019
Revoca del decreto di nomina del curatore speciale per sopravvenuta carenza del conflitto di interessi
Nel procedimento cautelare di revoca degli amministratori di S.r.l. di cui all’art. 2476, co. 3 c.c., la sostituzione degli amministratori...

Nel procedimento cautelare di revoca degli amministratori di S.r.l. di cui all’art. 2476, co. 3 c.c., la sostituzione degli amministratori resistenti deliberata dall’assemblea dei soci nelle more del procedimento fa venir meno il conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato e, per l'effetto, legittima la revoca del decreto di nomina del curatore speciale.

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16/04/2022
Data sentenza: 23/07/2019
Registro : RVG – 8670 –  2019
Tribunale di Milano, 4 Marzo 2020
Revoca degli amministratori per giusta causa e onere della prova del carattere illecito dei prelievi sociali
La giusta causa per la revoca dell’amministratore, prevista dall’art. 2383, terzo comma, cc, può consistere non solo in fatti integranti...

La giusta causa per la revoca dell'amministratore, prevista dall'art. 2383, terzo comma, cc, può consistere non solo in fatti integranti un significativo inadempimento degli obblighi derivanti dall'incarico, ma anche in fatti che minino il "pactum fiduciae", elidendo l'affidamento riposto al momento della nomina sulle attitudini e capacità dell'amministratore, sempre che essi siano oggettivamente valutabili come capaci di mettere in forse la correttezza e le attitudini gestionali dell'amministratore revocato.

L’onere probatorio concernente la dimostrazione dei fatti sui quali è fondata la revoca grava sulla società.

In tema di estinzione delle obbligazioni, si è in presenza di compensazione cd. impropria se la reciproca relazione di debito-credito nasce da un unico rapporto, in cui l'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite può essere compiuto dal giudice d'ufficio, diversamente da quanto accade nel caso di compensazione cd. propria, che, per operare, postula l'autonomia dei rapporti e l'eccezione di parte; resta salvo il fatto che, così come la compensazione propria, anche quella impropria può operare esclusivamente se il credito opposto in compensazione possiede il requisito della certezza.

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25/04/2020
Data sentenza: 04/03/2020
Registro : RG – 63702 –  2016
Tribunale di Torino, 25 Gennaio 2019
Conflitto di interessi di amministratori di S.n.c.
Non versano in una situazione di conflitto di interessi due amministratori di S.n.c. in quanto soci di altra società in nome collettivo qualora...

Non versano in una situazione di conflitto di interessi due amministratori di S.n.c. in quanto soci di altra società in nome collettivo qualora quest'ultima non corrisponda alla prima i canoni locatizi dovuti in forza di contratto di locazione stipulato tra le due società. In particolare, la ripresa dei pagamenti dovuti (altro…)

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02/05/2019
Data sentenza: 25/01/2019
Registro : RG – 26712 –  2018
Tribunale di Roma, 26 Giugno 2018
Evidenza
Impugnazione da parte degli amministratori di delibere assunte all’unanimità e invalidità derivata
Gli amministratori (e, in ambito di società a responsabilità limitata, ciascun amministratore legittimato dalla legge all’impugnazione), hanno il potere-dovere di...

Gli amministratori (e, in ambito di società a responsabilità limitata, ciascun amministratore legittimato dalla legge all’impugnazione), hanno il potere-dovere di tutelare l’interesse alla legalità societaria, tanto è vero che si ritiene che, per essi, non si ponga un problema di interesse ad agire essendo questo in re ipsa nella loro stessa posizione. Essi possono, dunque, impugnare anche le deliberazioni adottate all’unanimità dei soci, proprio perché essi, in tal modo, garantiscono la legalità della vita societaria.

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29/12/2018
Data sentenza: 26/06/2018
Registro : RG – 74636 –  2015
Tribunale di Milano, 4 Ottobre 2016
Azione di responsabilità contro amministratore di s.r.l., inammissibilità della sua revoca ex lege e violazione del divieto di concorrenza
Non può essere considerato responsabile l’amministratore che abbia praticato degli sconti eccessivi alla clientela in un periodo di crisi economica,...

Non può essere considerato responsabile l'amministratore che abbia praticato degli sconti eccessivi alla clientela in un periodo di crisi economica, ricadendo questo nelle scelte squisitamente gestorie e come tali giuridicamente irrilevanti, salvo dar prova (altro…)

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13/06/2018
Data sentenza: 04/10/2016
Registro : RG – 69832 –  2014
Tribunale di Roma, 3 Maggio 2017
Evidenza
Inesistenza di un’azione di merito di revoca degli amministratori di srl
L’azione ex art. 2476 comma 3 consente solo l’adozione di una misura cautelare tipizzata meramente strumentale e preventiva all’azione sociale...

L'azione ex art. 2476 comma 3 consente solo l'adozione di una misura cautelare tipizzata meramente strumentale e preventiva all'azione sociale di responsabilità prevista nel medesimo articolo, avente contenuto solo risarcitorio, dovendosi invero escludere (altro…)

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07/12/2017
Data sentenza: 03/05/2017
Registro : RG – 2520 –  2015
Tribunale di Roma, 6 Luglio 2017
Sostituzione della delibera assembleare nulla di società consortile a responsabilità limitata.
La disciplina di cui all’art. 2377, 8° comma, c.c. – per cui l’annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la...

La disciplina di cui all'art. 2377, 8° comma, c.c. - per cui l’annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto -, benché sia dettata con riferimento alle società per azioni ed alle deliberazioni annullabili, è applicabile, nei limiti della compatibilità, anche alle deliberazioni nulle (cfr. art. 2379, 4° comma, c.c.), nonché alle decisioni dei soci di S.r.l. (nel caso di specie consortili), per le quali opera invero il rinvio ex art. 2479 ter, 4° comma, c.c., sempre nei limiti della compatibilità. (altro…)

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24/10/2017
Data sentenza: 06/07/2017
Registro : RG – 42283 –  2017
Tribunale di Milano, 22 Aprile 2016
Domanda cautelare di revoca di amministratore di s.r.l.
La domanda cautelare di revoca di un amministratore, proposta nelle forma del ricorso ex artt. 2476 c.c. e 700 c.p.c.,...

La domanda cautelare di revoca di un amministratore, proposta nelle forma del ricorso ex artt. 2476 c.c. e 700 c.p.c., non presuppone la contestuale proposizione di un’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, né si pone in necessaria correlazione strumentale nei confronti di tale tipologia di azione, ben potendo essere strumentale ed anticipatoria rispetto ad un’azione volta ad ottenere una sentenza di revoca degli amministratori, (altro…)

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24/08/2016
Data sentenza: 22/04/2016
Registro : RG – 814 –  2016
Tribunale di Genova, 24 Aprile 2015
Evidenza
Obbligo dei sindaci di iscrivere la delibera di revoca e contestuale nomina degli amministratori e revoca della convocazione
La ratio dell’art. 2385 c. 3 cc, che attribuisce ai sindaci il compito di iscrivere nel registro delle imprese la...

La ratio dell’art. 2385 c. 3 cc, che attribuisce ai sindaci il compito di iscrivere nel registro delle imprese la cessazione per qualsiasi causa degli amministratori dall'ufficio, deve essere individuata nella mancanza, in tali ipotesi, dell’organo normalmente deputato alla iscrizione delle delibere nel registro delle imprese, ossia gli amministratori.

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23/04/2016
Data sentenza: 24/04/2015
Registro : RG – 3507 –  2015
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