Il contratto di finanziamento bancario in pool, privo di una disciplina legale propria, può essere congegnato dalle parti nel senso di attribuire rilevanza esterna alla posizione della banca capofila, in modo che questa rimanga l’unica interlocutrice diretta della parte finanziata pur agendo nell’interesse comune delle banche finanziatrici; in tal caso anche il pagamento delle somme a titolo di restituzione del finanziamento è imputabile alla banca capofila, che è l’unica legittimata passiva dell’azione revocatoria fallimentare volta al recupero di quelle somme, salvo il regresso nei rapporti interni con le altre banche del pool. L’individuazione del soggetto passivo dipende dall’interpretazione del contratto, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni ermeneutici o per vizio di motivazione, non per violazione dell’art. 67 l. fall.
Ove, in forza del contratto di finanziamento in pool, l’unica legittimata passiva dell’azione revocatoria dei pagamenti sia la banca capofila, non è configurabile un’obbligazione solidale tra questa e le altre banche partecipanti, sicché la transazione intervenuta tra la procedura concorsuale e una banca del pool diversa dalla capofila non rileva ai sensi dell’art. 1304 c.c. e non può essere invocata per ottenere il rigetto della domanda.
Nell’accertamento della scientia decoctionis il giudice di merito non può considerare provata la conoscenza dello stato di insolvenza in ragione dell’esito di altri giudizi relativi al medesimo debitore, allo scopo di assicurare l’uniformità delle proprie decisioni: gli artt. 115 e 116 c.p.c. consentono di utilizzare come prova atipica il materiale istruttorio proveniente da un diverso processo, non di ritenere provato un fatto perché un diverso processo ha avuto un determinato esito. La conoscenza dell’insolvenza da parte di altre banche del pool può essere utilizzata come fatto noto per risalire in via presuntiva alla conoscenza della capofila, purché con specifica motivazione e senza incorrere nel vizio di praesumptio de praesumpto; non costituiscono indizi di conoscenza l’esistenza di obblighi informativi contrattuali a carico del finanziato, in difetto di prova del loro adempimento, né l’impiego delle risorse di un prestito obbligazionario per fini diversi dalla riduzione dell’indebitamento bancario.
All’amministrazione straordinaria non si applicano i termini di prescrizione e decadenza dell’azione revocatoria introdotti dall’art. 69-bis l. fall., sia per le procedure instaurate anteriormente al 16 luglio 2006 sia, comunque, in ragione della specialità della disciplina dell’amministrazione straordinaria rispetto a quella generale del fallimento; trova applicazione, in via analogica, la prescrizione quinquennale dell’azione revocatoria ordinaria ex art. 2903 c.c., il cui termine decorre dall’approvazione del programma di cessione dei complessi aziendali, che l’art. 49 d.lgs. n. 270/1999 pone quale condizione per l’esercizio dell’azione da parte del commissario straordinario; il riferimento alla dichiarazione dello stato di insolvenza contenuto nel comma 2 del medesimo art. 49 riguarda soltanto il computo a ritroso del periodo sospetto.
La concessione abusiva di credito sussiste allorquando il finanziatore conceda, o continui a concedere, incautamente credito in favore dell’imprenditore che versi in stato d’insolvenza o comunque di crisi conclamata. Con riguardo ai profili civili risarcitori, dalle condotte di abusivo ricorso e di abusiva concessione del credito possono derivare danni alla società amministrata o finanziata: in particolare, il danno tipicamente ricollegato a tali condotte è, sul piano economico, la diminuita consistenza del patrimonio sociale e, sul piano contabile, l’aggravamento delle perdite favorite dalla continuazione dell’attività d’impresa. Ai fini della configurabilità della responsabilità del soggetto finanziatore, il curatore ha l’onere di dedurre e provare: (i) la condotta violativa delle regole che disciplinano l’attività bancaria, caratterizzata da dolo o colpa, intesa come imprudenza, negligenza, violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline, ai sensi dell’art. 43 c.p.; (ii) il danno-evento, dato dalla prosecuzione dell’attività d’impresa in perdita; (iii) il danno-conseguenza, rappresentato dall’aumento del dissesto; (iv) il rapporto di causalità fra tali danni e la condotta tenuta.
Nel caso di pagamenti preferenziali, il danno cagionato si configura come un danno da mancata falcidia del credito pagato per intero ovvero da maggiore falcidia dei crediti ammessi; esso è dunque pari alla differenza tra quanto il creditore ha acquisito a titolo di pagamento e quanto avrebbe acquisito in moneta fallimentare, tale essendo l’ammontare della somma che, in mancanza di pagamento, sarebbe stata ripartita, secondo le relative regole, tra tutti gli altri creditori.
In tema di azione revocatoria, la conoscenza in capo all’altra parte dello stato di insolvenza di cui all’art. 67, co. 2, l. fall. (i.e., il requisito soggettivo) deve essere effettiva e non meramente potenziale, assumendo rilievo la concreta situazione psicologica della parte nel momento dell’atto impugnato e non pure la semplice conoscibilità oggettiva e astratta delle condizioni economiche della controparte. La relativa prova è a carico della procedura che agisce, la quale può assolvere a tale onere anche tramite presunzioni gravi, precise e concordanti ex artt. 2727 e 2729 c.c., posto che la legge non pone limiti in merito.
Lo stato d’insolvenza consiste in una situazione di impotenza economica che si realizza allorquando l’imprenditore non è più in grado di adempiere regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, in quanto sono venute meno le necessarie condizioni di liquidità e di credito. La sussistenza dello stato d’insolvenza non è esclusa dalla circostanza che l’attivo superi il passivo e dall’assenza di conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili. L’insolvenza si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell’esperienza economica, nell’incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l’estinzione dei debiti), nonché nell’impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio. Ai fini dell’accertamento dell’avvenuta percezione da parte dell’accipiens dei sintomi conoscibili dello stato di insolvenza deve tenersi conto delle qualità e delle specifiche conoscenze tecniche del creditore, delle sue qualità personali e professionali, nonché delle condizioni in cui si è trovato concretamente a operare, così da far ritenere che egli, facendo uso della normale prudenza e avvedutezza, non potesse non percepire i sintomi rivelatori della situazione di decozione del debitore. La misura della diligenza richiesta va parametrata alla categoria di appartenenza del terzo e all’onere di informazione tipico del settore di operatività.
L’esenzione dalla revocatoria prevista all’art. 67, co. 3, lett. b, l. fall. prescinde dalla natura solutoria o ripristinatoria della rimessa e quindi dal fatto che la stessa afferisca a un conto scoperto o solo passivo, ma impone al giudice del merito di accertare la revocabilità della rimessa stessa avuto riguardo, oltre che alla consistenza, alla durevolezza di essa. Tale accertamento non può essere surrogato dalla semplice quantificazione della differenza tra l’ammontare massimo raggiunto dalle pretese della banca nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato di insolvenza e l’ammontare residuo delle stesse alla data in cui si è aperto il concorso. Occorre accertare, caso per caso, che il versamento sia stato riassorbito da successive operazioni di addebito con un riutilizzo della somma rispondente alle finalità cui assolve il servizio di cassa che il conto corrente bancario è idoneo a svolgere per sua stessa natura. Il duplice riferimento alla durevolezza e alla consistenza può anche essere inteso come riferimento a una riduzione dell’esposizione che permanga durevole, cioè che sia di importo e di durata tale da attestare come il rientro non sia fisiologico alla vita di un conto attivo per la vita della società, cioè caratterizzato da continue movimentazioni, ma sia divenuto di fatto funzionale a soddisfare il credito della banca che si riduca stabilmente con rientri consistenti anche se non necessariamente definitivi, non potendo, invece, operare la previsione nella differente ipotesi, ad esempio, di un conto corrente congelato.
Contro gli atti di assegnazione, conseguenti all'operazione di scissione, non è ammissibile l'azione revocatoria ordinaria (ex art. 2901 c.c. o ex art. 66 l. fall.). Infatti, poichè la finalità dell'art. 2504-quater c.c. consiste (altro…)
L’operazione straordinaria di scissione societaria, certamente di natura organizzativa, ha quale effetto normale quello del mutamento della titolarità soggettiva (dalla scissa alla beneficiaria) di una parte del patrimonio della società che l’operazione ha deciso: l’atto di scissione è, sotto questo profilo, atto dispositivo ed è, quindi, revocabile (altro…)