La competenza per materia delle sezioni specializzate in materia di impresa in ordine alle controversie derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici sussiste esclusivamente qualora il valore del contratto sia pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria.
Il meccanismo di adesione della parte all'eccezione di incompetenza sollevata dalla controparte, previsto dall'art. 38 c.p.c., è limitato alle sole ipotesi di incompetenza territoriale derogabile; in presenza di una incompetenza funzionale e inderogabile per materia, il Tribunale è tenuto a valutare autonomamente la fondatezza della questione indipendentemente dall’atteggiamento processuale delle parti; accertata l’incompetenza per materia e per territorio, il tribunale dichiara la propria incompetenza e assegna il termine per la riassunzione davanti al giudice competente, potendo il comportamento collaborativo dell’attore giustificare la compensazione delle spese.
L'ordinanza che accoglie l'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile ha natura decisoria, indipendentemente dalla circostanza che la controparte vi abbia aderito, cosicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire sulle spese del procedimento. La riproposizione della domanda, dopo la declinatoria di competenza in favore della sezione specializzata in materia di impresa di un dato tribunale, davanti alla sezione specializzata di un tribunale diverso non costituisce riassunzione ai sensi dell’art. 50 c.p.c. e non consente di invocare l’art. 44 c.p.c., sicché il giudice adito, rilevata la propria incompetenza territoriale inderogabile, dichiara l’incompetenza, condanna l’attore alle spese e assegna il termine per la riassunzione davanti al giudice competente.
La causa sospesa ai sensi dell’art. 297 c.p.c. deve essere riassunta entro tre mesi dal passaggio in giudicato della decisione resa nel giudizio pregiudicante; in difetto di tempestiva riassunzione, il processo si estingue ai sensi dell’art. 307, comma 3, c.p.c.
L’estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo preclude l’adozione di qualunque provvedimento sul merito del decreto opposto, ivi compresa la sua revoca o la declaratoria di nullità o inefficacia, giacché qualunque accertamento, anche officioso, presuppone la pendenza della causa [nella specie, decreto ingiuntivo emesso sulla base di un lodo che aveva liquidato la quota del socio receduto, con giudizio di opposizione sospeso in attesa della definizione dell’impugnazione del lodo]; non può quindi essere esaminata neppure la tesi secondo cui il decreto sarebbe nullo o tamquam non esset per la sopravvenuta qualificazione dell’arbitrato come rituale, che avrebbe imposto l’exequatur del lodo in luogo del ricorso monitorio.
In mancanza di una specifica domanda di accertamento, l’effettiva qualità del legale rappresentante dell’ente, ai fini della valutazione della regolare costituzione in giudizio dell'ente, deve essere verificata alla luce delle risultanze documentali.
Nel caso in cui la domanda di risarcimento del danno per violazione della disciplina antitrust sia proposta da più parti attrici congiuntamente, ciascuna “per quanto di sua spettanza”, le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria (altro…)
La disposizione dell’art. 38 comma 2 c.p.c., a mente del quale “quando le parti costituite aderiscono all’indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo”, è applicabile anche al caso in cui l’attore aderisca all’eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto per essere competente l’arbitro in ragione di clausola statutaria.
L'art. 43 l.f., secondo il quale l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo, deve essere inteso nel senso che il termine perentorio previsto dall'art. 305 c.p.c. per la riassunzione del processo decorre non dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento, né - come invece affermato da alcuni precedenti di legittimità - dalla data di iscrizione della sentenza nel Registro delle Imprese, bensì (altro…)