Ove venga richiesta all'autorità giudiziaria l’accertamento di una causa di scioglimento e la nomina giudiziale di liquidatore, stante l'incapacità dell'assembleare di deliberare autonomamente su tali questioni a causa di uno stallo decisionale, la nomina del liquidatore non può essere rimessa all’assemblea affinché vi provveda in autonomia, perché si troverebbe nuovamente in stallo, sicchè è l'autorità giudiziaria, conseguentemente all’accertamento della causa di scioglimento, a provvedere direttamente alla nomina del liquidatore.
Il sopravvenuto fallimento della società comporta il venir meno dell’interesse ad agire per l’annullamento delle deliberazioni assembleari assunte dalla società in bonis, incluse quelle relative all’approvazione del bilancio e alla ricostituzione del capitale ex art. 2447 c.c. e al successivo aumento, quando non venga dedotto e argomentato il perdurante interesse al ricorso con riguardo alle utilità attese in esito alla chiusura del fallimento.
Nelle società di capitali, il bilancio di esercizio, avendo la funzione non solo di misurare gli utili e le perdite dell’impresa, ma anche di fornire ai soci e al mercato tutte le informazioni richieste dall’art. 2423 c.c., deve essere redatto nel rispetto dei principi di verità, correttezza e chiarezza e delle regole di redazione poste dal legislatore, che, pur essendo tratte dai principi contabili e avendo un contenuto di discrezionalità tecnica, sono norme giuridiche cogenti, alla cui violazione consegue l’illiceità del bilancio e la nullità della deliberazione assembleare con cui è stato approvato, poiché le scelte operate dai redattori, nel fornire la rappresentazione contabile dell’elemento considerato, sono sempre sindacabili, salvo che non siano riconducibili all’ambito proprio delle scelte insindacabili di gestione.
I provvedimenti che l’assemblea può essere chiamata a deliberare a norma dell’art. 2446 c.c. comprendono principalmente la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate. Il capitale non può essere ridotto né in misura eccedente rispetto alle perdite effettive, né in misura inferiore, non essendo lecito il frazionamento delle perdite e il rinvio di una quota agli esercizi successivi, non potendo tali provvedimenti essere fatti dipendere nella loro consistenza dalla discrezionalità degli amministratori e dei soci, dovendo altrimenti la necessaria riduzione in ragione delle perdite risultanti dal bilancio essere disposta dal tribunale. Non è diverso il caso in cui il capitale si sia ridotto di oltre un terzo al di sotto del minimo legale, perché il sistema previsto dall’art. 2447 c.c., per effetto della prescrizione della riduzione del capitale e del suo contemporaneo aumento a una cifra non inferiore al minimo legale, non indicando la legge alcun diverso criterio, implica l’osservanza del criterio di proporzionalità tra perdite e capitale, stabilito nel caso, meno grave ma analogo, dell’art. 2446 c.c. Un provvedimento deliberato dall’assemblea secondo criteri quantitativi diversi costituirebbe una grave inosservanza delle prescrizioni imperative e inderogabili della legge, tali essendo per la natura degli interessi tutelati le norme sul capitale.
L’illegittimità della deliberazione di riduzione del capitale della società, perché adottata in assenza di perdite che la giustificassero, riverbera i suoi effetti anche sulla conseguente deliberazione di ricostituzione del capitale asseritamente perduto.
L’amministratore di una società a responsabilità limitata è responsabile nei confronti dei creditori sociali qualora, nel caso in cui la società amministrata abbia subito perdite consistenti e rilevanti, che avrebbero dovuto indurre l’amministratore ad assumere le doverose iniziative a tutela del patrimonio sociale, egli abbia proseguito l’attività d’impresa nonostante le perdite avessero eroso integralmente il capitale sociale. Tale responsabilità discende direttamente dalla violazione degli obblighi di attivarsi senza indugio, contenuti nell’art. 2485 c.c.
Il mancato adempimento dell'obbligo di convocare l'assemblea per la ricapitalizzazione di una s.r.l. ex art. 2482 ter c.c. non integra di per sé una responsabilità dell'amministratore nei confronti del creditore sociale insoddisfatto, atteso che, ove l'amministratore avesse ottemperato all'obbligo richiamato, i soci avrebbero potuto scegliere, in luogo della ricapitalizzazione, l'alternativa loro offerta dalla legge di sciogliere la società, cui sarebbero comunque conseguite l'incapienza del patrimonio sociale e, quindi, l'infruttuosità di qualsiasi tentativo di escussione del creditore.
Ai fini dell’accertamento della riduzione del capitale per perdite e della conseguente causa di scioglimento, la perdita va apprezzata sulla base di una situazione patrimoniale redatta secondo le regole e con i criteri di valutazione del bilancio d’esercizio. Non è quindi consentito rivalutare i beni iscritti all’attivo per far emergere plusvalori latenti idonei a ridurre o escludere la perdita, stante il divieto di modificare i criteri di valutazione da un esercizio all’altro (art. 2423-bis c.c.), salve le deroghe consentite in casi eccezionali, che attengono alla valutazione oggettiva dei beni e non possono consistere nell’esigenza di compensare le perdite emerse nella gestione; l’esposizione in bilancio di attività inesistenti non può pertanto essere compensata dalla mancata esposizione del maggior valore di attività esistenti.
Gli amministratori che proseguono l’attività d’impresa dopo il verificarsi della causa di scioglimento per perdita del capitale rispondono del danno, da liquidarsi in base alla differenza tra i netti patrimoniali alla data della causa di scioglimento e alla cessazione dell’attività, previa rettifica delle poste fittizie e detratte le componenti negative che si sarebbero comunque prodotte se la liquidazione fosse iniziata tempestivamente.
Anche dopo la riforma del 2003, che ha fatto venir meno il generale obbligo di vigilanza degli amministratori privi di deleghe, grava su questi ultimi l’obbligo di agire informati; ne rispondono quando non rilevino un’alterazione contabile manifesta [l’iscrizione all’attivo di premi su acquisti superiori al costo delle merci acquistate] e non adottino i provvedimenti conseguenti alla causa di scioglimento occultata, senza poter invocare le informazioni ricevute dagli amministratori operativi. Del pari, l’affidamento di incarichi di consulenza di rilevante importo, non oggetto di specifiche deleghe, deve essere valutato dal consiglio di amministrazione, sicché tutti i consiglieri rispondono dei pagamenti eseguiti per prestazioni mai ricevute, almeno dopo che i primi pagamenti siano emersi dalla contabilità.
La transazione con cui la società in bonis rinuncia all’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore non preclude al curatore l’esercizio dell’azione di responsabilità dei creditori sociali, perché i creditori sono terzi estranei alla transazione.
È improcedibile la domanda riconvenzionale di manleva proposta dall’ex amministratore nei confronti del fallimento sulla base di una transazione stipulata con la società in bonis, perché il credito derivante da un’obbligazione contratta dalla società prima del fallimento può essere accertato e soddisfatto, ai sensi dell’art. 52 l. fall., soltanto in sede concorsuale, nel procedimento di verifica dei crediti previsto dagli artt. 98 ss. l. fall.
Nell’azione di responsabilità esercitata cumulativamente dal curatore come azione sociale e come azione dei creditori sociali opera il termine di prescrizione più favorevole. Per l’azione dei creditori sociali, cui non si applica la sospensione dell’art. 2941, n. 7, c.c., la prescrizione decorre dal momento in cui l’insufficienza patrimoniale diviene oggettivamente conoscibile all’esterno; quando essa sia stata occultata mediante l’esposizione in bilancio di attività inesistenti, rilevabile soltanto dagli organi sociali, e gli accertamenti tributari non siano stati resi pubblici, l’insufficienza patrimoniale si manifesta ai terzi soltanto con la presentazione della domanda di concordato preventivo.
L’art. 2399, lett. c), c.c. sancisce l’ineleggibilità o la decadenza del sindaco legato alla società da un rapporto di consulenza, senza comminare la nullità del contratto; la stipulazione di contratti di consulenza con un sindaco è di per sé inidonea, in mancanza di specifiche allegazioni, a cagionare un danno al patrimonio sociale.
Ai sensi dell’art. 1917 c.c., la polizza di responsabilità civile dei sindaci non copre i danni derivanti dal mancato rilievo di una causa di scioglimento emergente in modo inequivoco dal bilancio e dalla mancata adozione dei rimedi di legge, perché tale omissione integra una scelta volontaria connotata almeno da dolo eventuale. L’allegazione dell’inoperatività della polizza da parte dell’assicuratore costituisce mera difesa e non eccezione in senso proprio.
Nei debiti di valore il riconoscimento di interessi compensativi costituisce modalità di liquidazione del danno da ritardo ed è subordinato all’allegazione e alla prova, anche presuntiva, di un pregiudizio ulteriore rispetto a quello coperto dalla rivalutazione monetaria.
In caso di delibera di azzeramento e contestuale aumento del capitale sociale, la legittimazione all’azione di annullamento della delibera stessa sussiste anche in capo a colui che, non avendo esercitato il proprio diritto di opzione, abbia perso la qualifica di socio (altro…)