La voluntas legis espressa dall’art. 2473, comma 3, c.c. muove nel senso di una rimessione della liquidazione della quota del socio recedente a un accordo di natura negoziale tra socio e società, ferma l’esperibilità, in caso di mancato accordo sul quantum, dell’iter non contenzioso del ricorso all’arbitratore nominato all’esito di un procedimento di volontaria giurisdizione: non già una diretta determinazione giudiziale della quota, bensì un’integrazione ab externo del contenuto del negozio a opera di un terzo esperto e imparziale, mentre il ricorso alla giurisdizione contenziosa è ammissibile nei limiti della successiva ed eventuale impugnazione della perizia giurata per i soli vizi di manifesta erroneità o iniquità ai sensi dell’art. 1349, comma 1, c.c. Il procedimento si definisce con un decreto privo dei caratteri della decisorietà e della definitività, che non statuisce sui diritti a definizione di un conflitto e non è idoneo al giudicato.
Poiché la devoluzione al perito della stima sul solo quantum debeatur presuppone, a monte, una convergenza di volontà sui restanti aspetti della vicenda negoziale, le contestazioni della società sull’esistenza stessa del diritto di recesso, sulla sussistenza di una delle ipotesi che ne legittimano l’esercizio e sulla validità ed efficacia della dichiarazione [nella specie, recesso ex art. 838-bis c.p.c. per soppressione della clausola compromissoria, contestato per inapplicabilità ratione temporis della norma, apocrifia della firma e inosservanza delle forme statutarie] esulano dall’oggetto legislativamente tipizzato della procedura camerale e non possono essere esaminate neppure incidenter tantum, implicando poteri istruttori e di cognizione non spettanti al collegio adito; in tal caso è inammissibile anche la richiesta di nomina dell’esperto, perché il disaccordo sul quantum richiesto dalla legge presuppone l’assenza di disaccordo sull’an, e quantomeno sulla circostanza dell’avvenuta fuoriuscita del socio dalla compagine, e la questione pregiudiziale va risolta con un giudizio di accertamento a cognizione piena introdotto con citazione. Il ricorrente che, già edotto delle contestazioni sull’an, introduca ugualmente il procedimento di volontaria giurisdizione soccombe sulle spese.
Se la sussistenza di un rapporto di servizio rappresenta l’elemento di collegamento ai fini della configurabilità di un danno erariale, esso, in ragione dell’autonoma personalità giuridica della società, è di regola configurabile in capo a quest’ultima, ma non anche personalmente in capo ai soggetti, organi o dipendenti, della stessa; non vi è pertanto spazio per il radicamento della giurisdizione contabile ove risulti impossibile imputare personalmente agli amministratori o ad altri soggetti investiti di cariche sociali la titolarità del rapporto di servizio intercorrente tra l’ente pubblico e la società cui sia stato affidato l’espletamento di compiti riguardanti un pubblico servizio, atteso che i danni derivati alla società dalla mala gestio degli organi sociali o comunque da atti illeciti imputabili a organi o a dipendenti non integrano gli estremi del danno erariale, risolvendosi in un pregiudizio gravante sul patrimonio della società, ente soggetto alle regole di diritto privato, e non su quello del socio pubblico.
La mera assunzione della qualità di socio da parte dello Stato o di un ente pubblico non costituisce ragione sufficiente ai fini della devoluzione dell’azione di responsabilità alla giurisdizione contabile: al di fuori delle ipotesi della società in house e delle società c.d. legali, quelle cioè attraverso le quali l’ente pubblico svolge un’attività amministrativa in forma privatistica, il danno subito dalla società a causa della mala gestio degli amministratori o dei componenti dell’organo di controllo non è qualificabile come danno erariale, poiché la distinta soggettività giuridica riconosciuta alle società di capitali rispetto ai soci e l’autonomia patrimoniale di cui le stesse sono dotate escludono sia la possibilità di riferire al patrimonio del socio pubblico il danno che l’illecito comportamento degli organi sociali abbia arrecato al patrimonio della società, sia la configurabilità di un rapporto di servizio tra l’agente e l’ente titolare della partecipazione. Ove la società partecipata non possegga i requisiti richiesti per essere qualificata in house, la giurisdizione della Corte dei conti sussiste nei soli casi in cui sia prospettato un danno arrecato dal rappresentante della società partecipata al socio pubblico in via diretta, e non quale mero riflesso della perdita di valore della partecipazione sociale, o sia contestato al rappresentante del socio pubblico di aver colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio, così pregiudicando il valore della partecipazione, ovvero sia configurabile la speciale natura dello statuto legale di alcune società partecipate.
L’art. 12 del d.lgs. n. 175 del 2016 distingue il danno arrecato direttamente al capitale della società, e solo indirettamente all’ente pubblico partecipante, da quello che incide in via diretta e immediata sul valore della partecipazione dell’ente pubblico: mentre per il primo l’azione di responsabilità contabile è consentita soltanto qualora si sia in presenza di una società in house, per il secondo la giurisdizione prescinde da detta qualificazione, ma sempre a condizione che sussista una relazione diretta, non mediata, fra la condotta tenuta dal rappresentante della società o da quello del socio pubblico e il danno subito dalla pubblica amministrazione.
L’azione risarcitoria proposta dal privato per ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza della lesione dell’affidamento incolpevolmente riposto nella stabilità del provvedimento amministrativo illegittimo ampliativo della sua sfera giuridica, provvedimento poi annullato dalla pubblica amministrazione in autotutela, è soggetta alla giurisdizione del giudice ordinario, e ciò anche in relazione alle controversie risarcitorie che traggano origine dalla caducazione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del privato adottati in materie soggette alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
La lesione dell’affidamento incolpevole nella legittimità del provvedimento amministrativo ampliativo poi annullato si traduce nella lesione del diritto soggettivo all’autodeterminazione negoziale del privato, indotto da uno specifico comportamento contrario alle regole generali di correttezza e buona fede tenuto dalla pubblica amministrazione nel frangente a confidare nella stabilità del provvedimento amministrativo illegittimo e a orientare le sue scelte negoziali e imprenditoriali in modo tale da sostenere costi e investimenti che si riveleranno inutili con l’annullamento. Il diritto al risarcimento del danno derivante dalla delusione dell’affidamento incolpevole nella stabilità del provvedimento amministrativo ampliativo poi annullato non deriva né direttamente né indirettamente dalla sua illegittimità o dall’illegittimità del provvedimento di annullamento, ma solo dall’ulteriore comportamento contrario a correttezza e buona fede tenuto dalla pubblica amministrazione nel frangente ed esula, quindi, dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo che, a fini di concentrazione della tutela demolitoria e risarcitoria in materie tassativamente determinate, riconosce al giudice amministrativo la cognizione in materia dei soli diritti soggettivi incisi nell’esercizio illegittimo del potere autoritativo. [Nel caso di specie, il Tribunale di Milano ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario in un caso riguardante la richiesta, da parte una società a responsabilità limitata cessionaria dei crediti e dei diritti vantati da un Fondo comune di investimento immobiliare chiuso in relazione ad un'operazione immobiliare programmata su una vasta area sita in un Comune italiano, di risarcimento del danno per violazione degli artt. 1175, 1375 e 2043 c.c. a carico del Comune, per avere quest'ultimo dapprima approvato il Piano Integrato di Intervento (c.d. PII) e, dopo cinque anni, parzialmente annullato in autotutela la delibera di approvazione del PII, rilevandone l’illegittimità originaria per la violazione della normativa urbanistica vigente in materia].
Con riguardo all’individuazione del dies a quo della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, deve in ogni caso rilevarsi che la perdita patrimoniale del privato corrispondente al danno ingiusto si verifica contestualmente all’annullamento da parte della pubblica amministrazione del provvedimento ampliativo illegittimo ed è da questo momento che diviene obiettivamente percepibile e, in una certa misura, anche irreversibile la perdita patrimoniale connessa all’inutilità delle spese o degli investimenti sostenuti dal privato per l’avvio o la realizzazione delle opere o delle attività illegittimamente autorizzate.
Coerentemente alla previsioni del T.U.S.P., la giurisdizione contabile avoca a sè le ipotesi di responsabilità dell'amministratore di società partecipata da ente pubblico in cui l'ente pubblico sia stato danneggiato direttamente dall'illecito, permanendo, invece, la giurisdizione ordinaria nelle ipotesi il cui il danno sia conseguenza indiretta del pregiudizio arrecato al patrimonio della società partecipata.
È, pertanto, la qualificazione del danno allegato, mediante l'identificazione del petitum mediato e immediato nella prospettazione della domanda, a qualificare l'evento di danno allegato e, conseguentemente, a determinare il riparto tra la giurisdizione civile alternativamente a quella contabile, atteso che il rapporto tra le due azioni, civile e contabile, si pone in tema di alternatività e non di esclusività, fatto comunque sempre salvo il divieto di duplicazione del risarcimento.
In tema di società per azioni partecipata da ente locale, la revoca dell'amministratore di nomina pubblica, ai sensi dell'art. 2449 cod. civ., può essere da lui impugnata presso il giudice ordinario, non presso il giudice amministrativo, trattandosi di atto "uti socius", non "jure imperii", compiuto dall'ente pubblico "a valle" della scelta di fondo per l'impiego del modello societario, ogni dubbio essendo risolto a favore della giurisdizione ordinaria dalla clausola ermeneutica generale in senso privatistico di cui all'art. 4, comma 13, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 135.
L'amministratore revocato dall'ente pubblico, come l'amministratore revocato dall'assemblea dei soci, può chiedere al giudice ordinario solo la tutela risarcitoria per difetto di giusta causa, a norma dell'art. 2383 cod. civ., non anche la tutela "reale" per reintegrazione nella carica, in quanto l'art. 2449 cod. civ. assicura parità di "status" tra amministratori di nomina assembleare e amministratori di nomina pubblica.
In tema di revoca dell'amministratore di società per azioni, le ragioni che integrano la giusta causa, ai sensi dell'art. 2383, comma 3, c.c., devono essere specificamente enunciate nella delibera assembleare che adotta tale decisione senza che sia possibile la successiva deduzione in sede giudiziaria di ragioni ulteriori.
La giusta causa di revoca dell’amministratore è individuabile non solo in fatti integranti un significativo inadempimento degli obblighi derivanti dall'incarico, ma anche in fatti che minino il "pactum fiduciae", elidendo l'affidamento riposto al momento della nomina sulle attitudini e capacità dell'amministratore, sempre che essi siano oggettivamente valutabili come capaci di mettere in forse la correttezza e le attitudini gestionali dell'amministratore revocato.
La giusta causa di revoca dell’amministratore può essere individuata anche in obblighi ex lege determinanti la necessità di una diversa composizione dell’organo gestorio in ragione dell’equilibrio di genere, o obblighi che, per la loro natura oggettiva, si pongono di per sé quale motivo di una revoca non determinata ad nutum dai soci -e, dunque, senza la ostensione di alcuna giustificazione- ma, appunto, “giustificata” da situazioni delle quali i soci non possono non tener conto nell’ambito dell’ordinamento generale.
Dal tenore letterale dell’art. 4 dell’Accordo di Madrid del 1891, come successivamente riveduto, emerge come la registrazione internazionale non dia luogo a un marchio sovranazionale, bensì ad un sistema di deposito centralizzato, con efficacia equivalente a quella di una serie di domande di deposito nazionale o regionale; con la conseguenza che le controversie relative, tra l’altro, alla titolarità del marchio internazionale devono ritenersi sottoposte alla disciplina e alla giurisdizione del Paese designato, giurisdizione che, peraltro, è esclusiva a norma dell’art. 16 della Convenzione di Bruxelles del 27.9.1968 e ss.mm.ii., e, per quanto concerne l’Unione europea, dell’art. 24 del Regolamento n. 1215/2012 [sulla scorta di tale principio la Corte d’Appello, in parziale riforma della sentenza di prime cure, ha ritenuto insussistente la giurisdizione dei Giudici italiani in riferimento alla domanda di accertamento della titolarità delle frazioni nazionali straniere dei marchi contesi e alla conseguente richiesta di trasferimento, essendo competenti, al riguardo, le singole autorità giurisdizionali dei Paesi in cui la registrazione di detti marchi è stata effettuata (o deve ritenersi effettuata)].
Il rinvio compiuto ai sensi dell’art. 168-bis, quarto comma, c.p.c. non modifica i termini di costituzione rispetto all’udienza fissata nell’atto di citazione; con la conseguenza che è tardivo e, dunque, inammissibile, l’appello incidentale depositato meno di venti giorni prima della data originariamente stabilita per l’udienza
La ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate in materia di impresa e le sezioni ordinarie del medesimo tribunale implica l'insorgere di una questione di competenza e non la mera ripartizione degli affari giurisdizionali all'interno del medesimo ufficio. Infatti, (altro…)
In tema di azioni di responsabilità nei confronti di amministratori o organi di controllo di società a partecipazione pubblica l’ordinamento individua una giurisdizione ordinaria, avente per oggetto l’accertamento e il risarcimento del danno subito dal patrimonio della società, salve specifiche eccezioni previste dalla legge, e una giurisdizione contabile, (altro…)