Nel procedimento semplificato di cognizione la mancata produzione dei documenti con il ricorso non comporta decadenza, perché l’art. 281 undecies c.p.c. non prevede alcuna sanzione e i documenti possono essere prodotti con la prima memoria ex art. 281 duodecies, co. 4, c.p.c., se autorizzata dal giudice.
Risolto il contratto preliminare di cessione di quote, per inadempimento o per mutuo dissenso tacito, il promittente venditore deve restituire la parte del prezzo ricevuta, perché gli effetti restitutori sono identici in entrambe le ipotesi. A tale obbligo non si può opporre l’inadempimento parziale del promissario acquirente al pagamento rateale, se il promittente non ne ha mai chiesto l’adempimento e ha anzi ceduto per primo le quote a terzi, né il fatto che il promissario abbia attinto la provvista dalle casse della società, circostanza che potrebbe al più integrare un fatto di mala gestio ai danni della società. È contraddittoria, e va respinta, la pretesa del promittente di ottenere il pagamento delle rate rimaste insolute insieme all’accertamento della risoluzione del contratto.
La prova delle condizioni dell’azione, e in particolare della legittimazione ad agire, non è soggetta a preclusioni istruttorie. Il giudice può dare ai fatti dedotti e alla domanda una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalla parte, nei limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Il contratto preliminare che obbliga il promittente venditore a nominare amministratori le persone indicate dal promissario acquirente non pone a carico di quest’ultimo obblighi gestori: la fonte del potere e dei doveri di amministrare è la successiva delibera di nomina, e la responsabilità per la cattiva gestione non deriva dal contratto. La domanda del promittente fideiussore della società che lamenta di aver dovuto pagare debiti sociali per la cattiva gestione dell’amministratore va quindi qualificata come azione individuale del terzo ai sensi dell’art. 2476, co. 7, c.c.
L’azione individuale del terzo ex art. 2476, co. 7, c.c., di natura extracontrattuale, richiede un danno diretto al suo patrimonio, che non sia mero riflesso del depauperamento del patrimonio sociale. Il fideiussore che paga i debiti della società non subisce un danno diretto, perché il pagamento è adempimento di un’obbligazione volontariamente assunta, e il pregiudizio derivante dall’impossibilità di agire utilmente in regresso per l’incapienza della società è un danno indiretto. La domanda non può essere riqualificata come azione dei creditori sociali ex art. 2476, co. 6, c.c., se mancano le allegazioni essenziali, quali l’essere divenuto creditore della società per effetto del pagamento e l’aver esercitato senza esito il regresso o l’essersi insinuato nel passivo senza ottenere riparti; né vi è danno per la garanzia non ancora escussa.
L’azione di responsabilità esercitata dal socio ai sensi dell’art. 2476, co. 3, c.c. ha natura derivativa, perché il socio agisce come sostituto processuale della società: egli perde quindi la legittimazione quando cessa il rapporto sociale, anche per effetto della cessione delle quote, a prescindere dalla chiusura della procedura di liquidazione giudiziale della società. [Nella specie, il promittente venditore aveva ceduto le quote a un terzo prima di agire per la perdita di valore della partecipazione].
Il contratto traslativo della quota di partecipazione in una s.r.l. non è soggetto, ai fini della sua validità, agli oneri di forma di cui all'art. 1350 c.c., non essendo richiesta la forma scritta né ad substantiam né ad probationem. L'iscrizione nel registro delle imprese dell'accordo traslativo con sottoscrizione autenticata rileva solo ai fini dell'opponibilità della cessione alla società, di modo da consentire al cessionario di esercitare i diritti sociali.
La risoluzione consensuale di un contratto per il quale la legge non prescriva alcuna forma particolare può avvenire anche con una manifestazione tacita di volontà: il contratto risolutorio non deve necessariamente risultare da un accordo esplicito, ma può emergere anche dalla volontà di non dare ulteriore corso al rapporto, liberandosi dalle rispettive obbligazioni, come risultante da fatti univoci posti in essere successivamente alla sua stipula e contrastanti con la volontà di mantenerlo in vita.
La decisione che accolga la domanda di restituzione del corrispettivo fondata sulla risoluzione del contratto per inadempimento, quale conseguenza del rilievo d'ufficio dell'avvenuta risoluzione consensuale, non viola il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, atteso che il venir meno del titolo, quale che ne sia la causa, rende indebita la prestazione effettuata in base ad esso e, una volta che ne sia stata chiesta la restituzione, non rileva la ragione per cui il pagamento è divenuto indebito. La domanda di ripetizione è, infatti, autonoma e distinta rispetto alla domanda di risoluzione per inadempimento, in quanto la relativa causa petendi va ravvisata non già nella risoluzione del contratto, ma, più in generale, nella mancanza sopravvenuta di causa solvendi.
È nulla ai sensi degli artt. 1418, comma 2, e 1325, nn. 2) e 3), c.c. la clausola dell’accordo di risoluzione consensuale di una cessione di quota con cui il cessionario, nel retrocedere la partecipazione al cedente, si obbliga a rimborsargli la quota parte dei finanziamenti soci [ceduti con la partecipazione] utilizzati per il ripianamento delle perdite della società partecipata. L’obbligazione è priva di causa, perché il cedente, rientrando nella titolarità della quota, riceve pro parte proprio quei finanziamenti, già incorporati nella partecipazione al momento del loro utilizzo a copertura delle perdite; oppure è priva di oggetto, perché ha ad oggetto una prestazione giuridicamente impossibile, cioè la restituzione al socio di una porzione del capitale sociale, in quanto presuppone che finanziamenti utilizzati per il ripianamento delle perdite in sede di ricostituzione del capitale vengano restituiti dalla società ai soci.
Una volta effettuato il finanziamento, della provvista diviene titolare la società finanziata, mentre il socio finanziatore perde la titolarità del denaro e acquista nei confronti della società un diritto di credito alla restituzione, regolato dall’accordo di finanziamento e dall’art. 2467 c.c.; la cessione dei diritti relativi al finanziamento soci, unitamente alla partecipazione, trasferisce quindi al cessionario tale diritto di credito.
L’utilizzo di un finanziamento soci postergato, di valore intrinseco prossimo allo zero, a copertura delle perdite ne determina la trasformazione in capitale di rischio, il cui risultato economico resta incorporato nella partecipazione; ne consegue che, con il ritrasferimento della quota al cedente per effetto della risoluzione consensuale della cessione, quel risultato si trasferisce automaticamente anch’esso al cedente.
Il capitale sociale è indisponibile, e tale connotato ne costituisce aspetto saliente e inderogabile, che caratterizza innumerevoli aspetti della disciplina delle società di capitali: oltre alla disciplina dei conferimenti e delle riserve, della riduzione del capitale, della distribuzione degli utili, della postergazione dei finanziamenti dei soci e della distribuzione del residuo attivo della liquidazione, istituti che presuppongono tutti l’effettività e l’indisponibilità del capitale, il divieto di restituzione dei conferimenti di cui all’art. 2626 c.c., la cui effettività è tuttora garantita da sanzione penale.
Nell'ambito della risoluzione di un più ampio rapporto di collaborazione, occorre stabilire se il contratto risolto faccia parte di un’ipotesi di collegamento negoziale con un successivo contratto di cessione del marchio. Qualora risultasse sussistente il suddetto collegamento, dalla risoluzione del primo negozio discenderebbe anche (altro…)