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Sentenze con tag: risoluzione per inadempimento

Tribunale di Bologna, 26 Luglio 2026, n. 207/2025
Risoluzione per inadempimento del contratto di associazione in partecipazione
Al contratto di associazione in partecipazione, in quanto inquadrabile nella categoria dei contratti di scambio – giacché il sinallagma si...

Al contratto di associazione in partecipazione, in quanto inquadrabile nella categoria dei contratti di scambio – giacché il sinallagma si caratterizza per l’attribuzione di una quota degli utili derivanti dalla gestione dell’affare o dell’impresa, da parte dell’associate, e l’apporto patrimoniale da parte dell’associato – si applica la disciplina della risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c.. A tal fine, costituisce grave inadempimento l’inerzia o il mancato perseguimento, da parte dell’associante, dei fini a cui la gestione dell’affare è preordinata, ove protratti oltre ogni ragionevole limite di tolleranza, così come la mancata predisposizione del rendiconto.

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30/03/2026
Data sentenza: 26/07/2026
Numero: 207/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Patrizia Bellettati
Registro : RG – 2284 –  2024
Corte d'appello di Brescia, 4 Agosto 2024, n. 370/2024
Inadempimento contrattuale: presunzione di colpa, pagamento tramite assegno e quietanza
In tema di inadempimento contrattuale, la colpa dell’inadempiente, quale presupposto per la risoluzione del contratto, è presunta sino a prova...

In tema di inadempimento contrattuale, la colpa dell'inadempiente, quale presupposto per la risoluzione del contratto, è presunta sino a prova contraria e tale presunzione è superabile solo da risultanze positivamente apprezzabili, dedotte e provate dal debitore, le quali dimostrino che, nonostante l'uso della normale diligenza, non è stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni dovute per cause a lui non imputabili. Ne consegue che non può essere pronunciata la risoluzione del contratto in danno della parte inadempiente, ove questa superi la presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, dimostrandone la non imputabilità a causa dell'ingiustificato rifiuto della controparte di ricevere la prestazione.

In tema di adempimento di obbligazioni pecuniarie mediante il rilascio di assegni bancari, l'estinzione del debito si perfeziona soltanto nel momento dell'effettiva riscossione della somma portata dal titolo, poiché la consegna dello stesso deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, “pro solvendo”.

La quietanza, quale dichiarazione di scienza del creditore assimilabile alla confessione stragiudiziale del ricevuto pagamento, può essere superata dall'opposta confessione giudiziale del debitore, che ammetta, nell'interrogatorio formale, di non aver corrisposto la somma quietanzata, dal momento che l'art. 2726 c.c. limita, quanto al fatto del pagamento, la prova per testimoni e per presunzioni, non anche la prova per confessione.

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15/03/2026
Data sentenza: 04/08/2024
Numero: 370/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Giuseppe Magnoli
Registro : RG – 71 –  2023
Corte d'appello di Bologna, 26 Luglio 2026, n. 534/2024
Associazione in partecipazione e obbligo di rendiconto
In materia di contratto di associazione in partecipazione, il rendiconto è un adempimento dovuto dall’associante, ma l’eventuale inadempimento non comporta...

In materia di contratto di associazione in partecipazione, il rendiconto è un adempimento dovuto dall’associante, ma l’eventuale inadempimento non comporta necessariamente la risolvibilità del contratto, in quanto il rendimento del conto non è né l’unico né il principale adempimento dovuto dall’associante all’associato.

In caso di mancata contestazione dell’omesso invio del rendiconto durante lo svolgimento del rapporto, può desumersi l’esistenza di una prassi per cui le parti avevano deciso di non utilizzare lo strumento del rendiconto come mezzo per informare l’associato dell’andamento del rapporto e, pertanto, il mancato invio non integra di per sè un inadempimento grave del contratto tale da giustificare la risoluzione del contratto.

In capo all’associante non grava alcun obbligo di investire nell’operazione prevista capitali ulteriori rispetto a quelli disponibili al momento dell’accordo. Pertanto, non può dirsi inadempiente l’associante che non partecipa alla ricapitalizzazione dell’impresa con conseguente messa in liquidazione della stessa.

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13/03/2026
Data sentenza: 26/07/2026
Numero: 534/2024
Carica: Presidente
Giudice: Anna De Cristofaro
Relatore: Andrea Lama
Registro : RG – 512 –  2020
Tribunale di Milano, 26 Luglio 2026
Considerazioni in tema di invalidità di un contratto di franchising.
La mancata indicazione espressa dell’ambito territoriale del patto di non concorrenza post-contrattuale può eventualmente determinare la nullità parziale della clausola,...

La mancata indicazione espressa dell’ambito territoriale del patto di non concorrenza post-contrattuale può eventualmente determinare la nullità parziale della clausola, ma non comporta automaticamente la nullità dell’intero contratto, ai sensi dell’art. 1419, comma 1, c.c.

Grava sulla parte che invoca la nullità totale l’onere di provare:

  • l’essenzialità della clausola nulla nell’economia del contratto;
  • l’interdipendenza funzionale tra la clausola e l’intero assetto negoziale.

In applicazione del principio di conservazione del contratto, il giudice deve privilegiare un’interpretazione sistematica delle clausole (artt. 1362 ss. c.c.), potendo desumere l’ambito territoriale del divieto anche dal coordinamento con altre previsioni contrattuali (nel caso di specie, clausola di esclusiva limitata a un raggio di 600 metri).

L’eccezione di nullità del contratto di franchising per mancata consegna della documentazione precontrattuale ex art. 4 L. 129/2004 è infondata quando risulti la sottoscrizione, da parte dell’affiliato, del documento informativo debitamente siglato in ogni pagina.

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24/02/2026
Data sentenza: 26/07/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Elisa Fazzini
Registro : RG – 41407 –  2024
Tribunale di Roma, 26 Luglio 2026, n. 5034/2023
Risoluzione del contratto di cessione di azienda per mancato pagamento del prezzo
In tema di prova dell’adempimento di un’obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del...

In tema di prova dell’adempimento di un’obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l’adempimento deve limitarsi a provare la fonte -negoziale o legale - del proprio diritto e il relativo termine di scadenza, potendo semplicemente allegare l’inadempimento della controparte. Incombe invece sul debitore convenuto l’onere di dimostrare il fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento.

Ai fini del riconoscimento del danno da inadempimento, il creditore è tuttavia tenuto ad allegare e provare l’esistenza di una lesione, ossia la diminuzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede ristoro, nonché il nesso causale tra tale lesione e la condotta del debitore. Il danno risarcibile integra infatti un quid pluris rispetto alla semplice condotta inadempiente o illecita, con la conseguenza che, in difetto della sua puntuale allegazione e prova, la domanda di risarcimento risulta priva di oggetto.

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17/11/2025
Data sentenza: 26/07/2026
Numero: 5034/2023
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Enrica Ciocca
Registro : RG – 58792 –  2020
Tribunale di Roma, 3 Giugno 2023, n. 3653/2023
Sulla ammissibilità della risoluzione per inadempimento del negozio di conferimento
Il conferimento di beni in sede di aumento del capitale sociale rientra nella categoria dei contratti associativi o di comunione...

Il conferimento di beni in sede di aumento del capitale sociale rientra nella categoria dei contratti associativi o di comunione di scopo, nei quali, a differenza dei contratti di scambio - caratterizzati dal sinallagma funzionale tra le prestazioni corrispettive -, i doveri e le obbligazioni dell'associato non si pongono in rapporto di corrispettività con i doveri e le obbligazioni della società nei suoi confronti, atteso che, in tali ipotesi, non sono ravvisabili interessi contrapposti, essendo preminente l'interesse collettivo al raggiungimento dello scopo comune. Conseguentemente, il conferimento non può essere oggetto di risoluzione per inadempimento, atteso che non sono configurabili obbligazioni corrispettive.

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02/10/2025
Data sentenza: 03/06/2023
Numero: 3653/2023
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Di Salvo
Relatore: Enrica Ciocca
Registro : RG – 37160 –  2018
Tribunale di Venezia, 26 Luglio 2026, n. 1105/2024
Data sentenza: 26/07/2026
Numero: 1105/2024
Carica: Presidente
Giudice: Liliana Guzzo
Relatore: Chiara Campagner
Registro : RG – 7134 –  2019
Tribunale di Milano, 26 Luglio 2026
Data sentenza: 26/07/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Lorena Casiraghi
Registro : RG – 41203 –  2024
Tribunale di Venezia, 15 Ottobre 2024, n. 3604/2024
Risoluzione del contratto di cessione di azienda per inadempimento
Deve essere risolto il contratto di cessione di un’azienda che non abbia le caratteristiche indicate nel contratto e che non...

Deve essere risolto il contratto di cessione di un'azienda che non abbia le caratteristiche indicate nel contratto e che non sia idonea all’uso dichiarato e oggetto del contratto stesso. Il cedente inadempiente deve essere inoltre condannato a risarcire i danni patiti per l’avviamento dell’attività che il cessionario non ha potuto esercitare.

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01/03/2025
Data sentenza: 15/10/2024
Numero: 3604/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Lisa Torresan
Registro : RG – 9357 –  2021
Tribunale di Venezia, 12 Giugno 2024, n. 1970/2024
L’onere della prova in caso di inadempimento contrattuale
Ove l’azione esercitata concerna l’inadempimento contrattuale, l’attore è onerato di allegare non solo l’inadempimento in quanto tale, ma anche le...

Ove l'azione esercitata concerna l'inadempimento contrattuale, l'attore è onerato di allegare non solo l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione. L’inadempimento non deve essere allegato in modo generico, bensì deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, in fatto e in diritto.

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11/10/2024
Data sentenza: 12/06/2024
Numero: 1970/2024
Carica: Presidente
Giudice: Lina Tosi
Relatore: Chiara Campagner
Registro : RG – 8470 –  2020
Tribunale di Venezia, 5 Gennaio 2024
Data sentenza: 05/01/2024
Registro : RG – 10206 –  2018
Tribunale di Milano, 21 Dicembre 2023
La domanda implicita di risoluzione del contratto
La domanda di risoluzione del contratto sulla base di una clausola risolutiva espressa è diversa da quella di risoluzione del...

La domanda di risoluzione del contratto sulla base di una clausola risolutiva espressa è diversa da quella di risoluzione del contratto per grave inadempimento: sia quanto al petitum, perché invocando la risoluzione ai sensi dell'articolo 1453 c.c., si chiede una sentenza costitutiva mentre la domanda di cui all'articolo 1456 c.c. ne postula una dichiarativa; sia relativamente alla causa petendi, perché nella ordinaria domanda di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1453 c.c., il fatto costitutivo è l'inadempimento grave e colpevole, nell'altra, viceversa, la violazione della clausola risolutiva espressa.

In tema di inadempimento contrattuale, mentre nella proposizione di una domanda di risoluzione di diritto per l'inosservanza di una diffida ad adempiere può ritenersi implicita, in quanto di contenuto minore, anche quella di risoluzione giudiziale di cui all'art. 1453 c.c., non altrettanto può dirsi nell'ipotesi inversa, nella quale sia stata proposta soltanto quest'ultima domanda, restando precluso l'esame di quella di risoluzione di diritto, a meno che i fatti che la sostanziano siano stati allegati in funzione di un proprio effetto risolutivo.

La volontà di risolvere un contratto di compravendita per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalle parti in giudizio, ben potendo essere implicitamente contenuta in un'altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga la domanda di risoluzione. Ciò in quanto il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto a uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale.

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25/06/2024
Data sentenza: 21/12/2023
Registro : RG – 11417 –  2021
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