Il sequestro conservativo sui beni personali dell’amministratore di s.r.l., richiesto dal creditore sociale a tutela dell’azione ex art. 2476, comma 6, c.c., presuppone la verosimile esistenza del credito verso la società, che può risultare anche da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, l’insufficienza del patrimonio sociale a soddisfarlo e la verosimile violazione, anche solo colposa, degli obblighi di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale gravanti sull’amministratore.
Integra la violazione di tali obblighi la fuoriuscita non giustificata di asset aziendali di valore, come marchi, segni distintivi, domini internet e account di posta elettronica, e il loro successivo utilizzo da parte di altra società riconducibile all’amministratore o ai suoi familiari, senza che occorra accertare l’esistenza di una vera e propria cessione occulta di azienda ex art. 2555 c.c.; sono irrilevanti in sede cautelare le allegazioni del resistente su condotte scorrette imputabili al creditore. Il periculum in mora può desumersi dall’esiguità e dalla difficile liquidabilità dei beni dell’amministratore, nonché dalla verosimile commissione di condotte distrattive.
Ai fini della quantificazione della misura, la responsabilità dell’amministratore verso i creditori ha natura risarcitoria e non solidale per l’intero debito sociale, sicché non gli è addebitabile l’incapienza della società indipendente dalla sua condotta: l’importo del sequestro va determinato equitativamente in relazione al danno verosimilmente riconducibile alla condotta, riducendo la domanda che ecceda l’importo del credito e dei suoi accessori, e il quantum sarà accertato nel merito mediante giudizio controfattuale.
In sede di procedimento cautelare per sequestro conservativo promosso dalla liquidazione giudiziale nei confronti degli ex amministratori di una società, il requisito del fumus boni iuris si ritiene sussistente qualora l'azione di responsabilità si fondi su elementi contabili e documentali non controvertibili, quali esborsi privi di giustificazione causale verso società terze e ammanchi di cassa risultanti dalle scritture contabili. A fronte di tali prove, grava sugli amministratori convenuti un onere probatorio rigoroso, non essendo sufficienti a contrastare la pretesa creditoria mere allegazioni difensive, sfornite di riscontro documentale e scarsamente verosimili. La qualifica di amministratore meramente “formale” o “di favore” è giuridicamente irrilevante, poiché chi assume la carica risponde per legge della gestione, specialmente in presenza di ingiustificati spostamenti patrimoniali. Il periculum in mora può essere desunto sia dalla condotta gestoria non rigorosa, che non offre garanzie per il futuro, sia dalla oggettiva insufficienza della garanzia patrimoniale degli amministratori a soddisfare il credito risarcitorio del ceto creditorio.
In relazione al quantum, anche in sede cautelare va rispettato il principio della domanda, sicché il sequestro è concesso nei limiti degli importi indicati dalla curatela, che si sia limitata a imputare gli esborsi privi di giustificazione causale, qualificabili come indebito oggettivo, senza far valere in questa fase ulteriori profili di responsabilità bisognosi di istruttoria; il sequestro può essere eseguito sui soli beni e diritti suscettibili di successivo pignoramento.
Il sequestro conservativo perde efficacia ai sensi dell’art. 669-novies c.p.c. quando la sentenza di merito, anche non passata in giudicato, accerti l’inesistenza del credito cautelato, sia che lo escluda interamente sia che lo riconosca in misura inferiore a quella ipotizzata nella misura cautelare, per la parte eccedente [nella specie, sequestro concesso a tutela dell’azione del curatore ex art. 2486 c.c. contro l’amministratore, poi rigettata nel merito, con condanna per i soli ammanchi di cassa]. I provvedimenti ripristinatori e restitutori vanno adottati d’ufficio dal giudice che ha accertato l’insussistenza del diritto; ove la sentenza non vi abbia provveduto, possono essere disposti con ordinanza, su ricorso della parte interessata, dal giudice che ha emesso la misura cautelare.
La cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo su beni immobili richiede un provvedimento giurisdizionale che ordini al conservatore dei registri immobiliari di provvedervi, non potendo l’effetto essere prodotto da una dichiarazione di volontà del creditore sequestrante. Quanto al sequestro di crediti presso terzi, eseguito nelle forme degli artt. 513 ss. e 547 c.p.c., l’inefficacia della misura ne impedisce la conversione in pignoramento ai sensi dell’art. 686 c.p.c., ma la dichiarazione di improseguibilità ed estinzione del relativo processo esecutivo spetta al giudice dell’esecuzione, e non al giudice della cautela.
È inammissibile, per difetto di strumentalità rispetto al giudizio di merito, il ricorso ex art. 700 c.p.c. con cui il preteso socio di una società di fatto chieda la sospensione dell’amministratore, la nomina di un amministratore giudiziario e l’inibitoria degli atti di disposizione nei confronti della società di capitali che, secondo la sua stessa prospettazione, è soltanto socia della società di fatto: quest’ultima, ancorché irregolare e priva di personalità giuridica, è soggetto distinto dai singoli soci, sicché il provvedimento cautelare inciderebbe su un terzo estraneo al rapporto controverso e non potrebbe essere sostituito dalla decisione di merito.
Ai fini del provvedimento d’urgenza non è sufficiente allegare che la controparte possa esercitare un diritto contestato, ma occorre dare contezza del pregiudizio imminente e irreparabile che ne deriverebbe; il periculum in mora è escluso quando sia decorso un consistente lasso di tempo [nella specie, cinque anni] tra l’asserita estromissione del socio e l’iniziativa giudiziale, senza allegazione di specifiche condotte medio tempore idonee a rendere vana la pretesa. La prova dell’esistenza di una società di fatto – patto sociale, fondo comune, esercizio congiunto dell’attività, ripartizione di guadagni e perdite, vincolo di collaborazione, unicità della struttura gestionale – è estremamente rigorosa e richiede una lunga istruttoria, anche tecnico-contabile, incompatibile con la sommaria cognizione cautelare; ove il timore riguardi la garanzia dei propri crediti, il rimedio tipico è il sequestro conservativo, la cui disponibilità esclude la tutela atipica.
In tema di responsabilità dei componenti del collegio sindacale, il fumus boni iuris dell’azione risarcitoria proposta dalla curatela può ritenersi sussistente quando i sindaci, pur avendo rilevato criticità nella gestione e manifestato osservazioni o dissenso in sede di approvazione dei bilanci, abbiano omesso di attivare gli ulteriori strumenti reattivi loro attribuiti dall’ordinamento, quali, in relazione alla gravità e continuità delle irregolarità gestorie, la convocazione dell’assemblea ex art. 2406 c.c., la sollecitazione degli adempimenti imposti dagli artt. 2446 e 2447 c.c., la denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c. e ogni altra iniziativa idonea ad assicurare una vigilanza effettiva, sostanziale e non meramente formale sull’operato degli amministratori; ne consegue che la responsabilità dei sindaci ex art. 2407 c.c. non richiede l’individuazione di specifici atti commissivi, ma può fondarsi anche sull’omissione delle condotte doverose che avrebbero potuto impedire o attenuare il danno.
In materia di sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c., il periculum in mora può desumersi anche dalla sola oggettiva insufficienza del patrimonio del debitore rispetto all’entità del credito azionato, non essendo necessaria, in presenza di una garanzia patrimoniale già inadeguata, la concorrente dimostrazione di specifici atti di depauperamento; in caso di obbligazione solidale, tale requisito va valutato con riguardo alla posizione di ciascun debitore, ma resta escluso quando almeno uno dei coobbligati sia in grado di soddisfare integralmente il credito (circostanza quest'ultima che non ricorre ove i beni allegati a garanzia consistano soltanto in quote indivise di proprietà immobiliare, inidonee ad assicurare una piena e concreta capienza esecutiva).
Ai fini dell’applicazione del novellato art. 2407, comma 2, c.c., il limite parametrato a un multiplo del compenso annuo percepito dal sindaco integra un tetto massimo della responsabilità patrimoniale risarcitoria e non coincide con la misura del danno risarcibile, né consente di identificare quest’ultimo con la sola somma dei compensi percepiti.
Ove si chieda la disposizione di un sequestro conservativo, per integrare il requisito del periculum in mora, occorre, da un lato, che la garanzia del credito tutelato si sia assottigliata oppure sia in procinto di assottigliarsi quali-quantitativamente rispetto al momento in cui il credito è sorto, a causa di condotte dispositive del debitore o dell’aggressione dei suoi beni da parte di altri creditori; dall’altro, che il timore di perdere la garanzia del proprio credito si basi su elementi oggettivi, rappresentati dalla capacità patrimoniale del debitore in relazione all’entità del credito, oppure soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore che lasci fondatamente temere atti di depauperamento del patrimonio, non essendo comunque sufficiente a tal fine un mero giudizio di incapienza in sé del patrimonio del debitore né il mero sospetto circa la sua intenzione di sottrarre alla garanzia tutti o alcuni dei suoi beni.
Il ricorrente deve dimostrare che la garanzia del proprio credito si sia ridotta quantomeno a livello presuntivo, concetto che non può ridursi alla mera oggettiva sproporzione tra il credito ed il patrimonio del debitore già ab origine esistente, senza che sussistano ragioni specifiche per temere condotte di sottrazione o dispersione patrimoniale.
La clausola statutaria di prelazione, con cui si attribuisce ai soci il diritto di preferenza in qualsiasi caso di trasferimento delle quote, ha efficacia reale, essendone gli effetti opponibili anche al terzo acquirente; ne consegue che, quando l’unico bene aggredibile residuato nel patrimonio dell’ex amministratore sia la sua partecipazione nella società, la presenza della clausola esclude il pericolo che egli possa cederla all’insaputa degli altri soci nelle more del giudizio arbitrale sulla responsabilità, con conseguente difetto del periculum in mora richiesto per il sequestro conservativo delle quote.
Non integra il periculum in mora, sotto il profilo soggettivo, la contestata spregiudicatezza gestoria dell’ex amministratore quando le spese addebitate risultino strumentali all’attività d’impresa o comunque riconducibili a scelte assunte nei limiti della proporzionalità e della ragionevolezza proprie della business judgment rule [nella specie, la locazione di un appartamento nei pressi del ristorante a disposizione dei dipendenti], e non emergano criticità nell’andamento finanziario della società.
In tema di sequestro conservativo [nella specie, richiesto sui beni dell’amministratore e socio di maggioranza di una s.r.l. a tutela dell’instauranda azione di responsabilità ex artt. 2394 e 2395 c.c.], difetta il requisito del fumus boni iuris sia quando il credito dedotto risulti già assistito da idonea garanzia reale opponibile ai terzi, come l’ipoteca giudiziale iscritta anteriormente alla trascrizione dell’atto di alienazione dell’immobile da parte della società debitrice, sia quando gli ulteriori crediti azionati siano, allo stato, incerti nell’an e nel quantum [nella specie, la quota di utili di un’associazione in partecipazione e i danni da vizi dell’immobile, ancora da accertare]. In tale ipotesi la domanda cautelare deve essere rigettata anche a fronte di condotte del resistente oggettivamente dirette a svuotare il patrimonio della società, che possono tuttavia giustificare la compensazione delle spese della fase cautelare.
Il termine perentorio di sessanta giorni per l’inizio del giudizio di merito, previsto dall’art. 669-octies, comma 3, c.p.c., decorre dalla comunicazione dell'ordinanza cautelare alle parti. La tempestiva proposizione della domanda di arbitrato impedisce l’inefficacia del provvedimento cautelare, producendo detta domanda, ai sensi dell’art. 816-bis.1 c.p.c., gli effetti sostanziali della domanda giudiziale.
La responsabilità dei membri del collegio sindacale di una società di capitali ex art. 2407, comma 2 c.c. ha natura solidale rispetto a quella degli amministratori e ha natura solidale, tuttavia, anche nei rapporti interni fra sindaci. Poiché l’obbligazione solidale dà luogo ad un’unica situazione giuridica passiva facente capo a più soggetti e non ad una pluralità di rapporti giuridici di credito-debito tra loro distinti ed autonomi (essendo una la prestazione dedotta in giudizio), ai fini della concessione del sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. deve prendersi in considerazione la valutazione complessiva del temuto pericolo con riguardo a tutti i debitori tenuti in solido. Poiché il creditore può ottenere il pagamento da uno qualsiasi dei debitori in solido - rivolgendo la sua azione verosimilmente contro chi è solvibile - ed ognuno dei condebitori è obbligato per intero, il pericolo di perdere il proprio credito non sussiste sino a quando vi sarà anche uno dei debitori solidali che possa soddisfare, con le sue sostanze, l’intero credito.
Il periculum in mora richiesto per il sequestro conservativo deve ritenersi insussistente quando risulti l’esistenza di una copertura assicurativa per la responsabilità professionale idonea a garantire il soddisfacimento del credito azionato, con massimale capiente rispetto al danno prospettato e con denuncia del sinistro effettuata durante il periodo di validità della polizza. In tal caso, il creditore può fare legittimo affidamento sull’intervento della compagnia assicurativa ai fini dell’integrale ristoro del pregiudizio.
Ai fini del sequestro conservativo, il periculum in mora richiede il reale pericolo di dispersione della garanzia del credito, da intendersi in senso oggettivo e concreto, e non ancorato al mero apprezzamento soggettivo, astratto e personale del creditore. Il pregiudizio può desumersi, in via alternativa e non necessariamente coesistente, sia da elementi oggettivi (avvenimenti che incidono sulla composizione del patrimonio, quali l’iscrizione di ipoteca giudiziale), sia da elementi soggettivi (desumibili dal comportamento del debitore, tenuto prima o durante il processo, tale da lasciar presumere che egli, al fine di sottrarsi all’adempimento, ponga in essere atti dispositivi idonei a provocare il deprezzamento del patrimonio, sottraendolo all’esecuzione forzata, così da ingenerare nel creditore il ragionevole dubbio che la pretesa non verrà soddisfatta).
In tema di azione di responsabilità promossa dalla curatela fallimentare nei confronti degli ex amministratori, è inammissibile il ricorso ante causam volto a ottenere un sequestro conservativo qualora la condotta omissiva posta a fondamento della nuova richiesta (nella specie, il mancato versamento di ritenute fiscali) sia già stata dedotta all'interno di un giudizio di merito pendente tra le medesime parti; pertanto, l'introduzione di una nuova domanda cautelare autonoma comporterebbe un'inammissibile duplicazione di procedimenti in violazione dei principi generali del processo civile.
La sopravvenuta esecuzione di una confisca obbligatoria in sede penale per i medesimi reati tributari non costituisce una nuova ed autonoma causa petendi, bensì un effetto legale riconducibile alla stessa condotta di mala gestio già oggetto di contestazione nel processo principale.
L’azione di responsabilità ex art. 2497 c.c., proposta dal creditore della società eterodiretta, presuppone l’esistenza del credito verso la controllata, l’incapienza di quest’ultima, l’esercizio di attività di direzione e coordinamento e la riconducibilità degli atti dannosi a specifiche direttive della controllante, poste nell’interesse proprio o di terzi; è onere del danneggiato provare tali presupposti.
Ai fini della responsabilità ex art. 2497 c.c., la mera coincidenza degli organi gestori della controllante e della controllata e il controllo totalitario non sono sufficienti a dimostrare l’esercizio illecito dell’attività di direzione e coordinamento, occorrendo la prova del collegamento tra gli atti di mala gestio e il perseguimento di un interesse proprio della controllante o del gruppo.
Il creditore di una società a responsabilità limitata può agire contro i suoi amministratori ai sensi degli artt. 2394 e 2476 sesto comma c.c. quando il patrimonio sociale risulti insufficiente al soddisfacimento del credito, dovendo provare la propria posizione creditoria, la violazione degli obblighi di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, l’insufficienza patrimoniale e il nesso causale tra condotta e danno.
Integra mala gestio la condotta degli amministratori che, mediante inadempimenti verso i creditori, mancata difesa nei giudizi e assenza di iniziative a tutela del patrimonio sociale, consenta il depauperamento del patrimonio della società, rendendolo incapiente rispetto alle pretese creditorie.
Il periculum in mora ai fini del sequestro conservativo può essere desunto anche da una valutazione prognostica negativa circa la capacità del debitore di conservare il proprio patrimonio con la necessaria prudenza, desunta da una pregressa condotta gestoria negligente e pregiudizievole per i creditori.