Non può dolersi della celebrazione della fase istruttoria e della conseguente liquidazione e regolamentazione delle spese secondo il principio di soccombenza anche per tale fase la parte processuale che, non aderendo all'eccezione di incompetenza ex adverso formulata e mantenendo inalterata, sino alla precisazione delle conclusioni, le conclusioni rassegnate in fase introduttiva e la contestazione dell'eccezione preliminare di incompetenza, abbia in tal modo sollecitato la celebrazione della fase istruttoria avanti al giudice successivamente dichiaratosi incompetente [nella specie, opposizione a decreto ingiuntivo per compensi di amministratore, accolta per la clausola statutaria che devolve ad arbitro unico le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci]; la definizione, nelle more, di un diverso giudizio promosso dal creditore pignoratizio del credito azionato non determina cessazione della materia del contendere e non giustifica la compensazione delle spese.
Una volta eccepita l’incompetenza per la devoluzione della controversia ad arbitri, il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo non può emettere provvedimenti diversi dalla declinatoria di competenza, e deve quindi negare tanto la provvisoria esecuzione del decreto quanto l’ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. sulla parte non contestata del credito.
Come rilevato da Cass. 27/08/2013 n. 19583, presupposto della condanna al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità aggravata per lite temeraria è la totale soccombenza, che va considerata in relazione all'esito del giudizio, come si desume dal fatto che la condanna al risarcimento si aggiunge, secondo la previsione dell'art. 96 c.p.c., alla condanna alle spese, la quale è correlata all'esito finale del giudizio; tale esito non muta per il fatto che sia stata ritenuta infondata un'eccezione processuale opposta dalla parte vittoriosa sul merito (vedi in senso conforme Cass. 2473/2009). (altro…)
Già nel diritto societario pre-Riforma, l'illiceità dell'oggetto di una delibera assembleare, ex art. 2379 c.c., era configurabile solo quando il suo contenuto si ponesse in contrasto con norme cogenti poste a tutela di un interesse generale che trascendesse l'interesse del singolo, mentre casi meno gravi di non conformità alla legge o allo statuto comportavano la sola annullabilità della delibera stessa. (altro…)
Ai fini dell’accoglimento della domanda di annullamento delle deliberazioni degli organi assembleare o amministrativo di società di capitali ai sensi degli artt. 2377 o 2479-ter e 2388 c.c., è richiesta, in capo agli attori, la presenza della qualità, rispettivamente, di soci e di amministratori (altro…)