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Sentenze con tag: società cooperativa

Tribunale di Bari, 9 Agosto 2025
Riassunzione davanti a una sezione specializzata diversa da quella indicata dal giudice declinante: incompetenza territoriale inderogabile e statuizione sulle spese
L’ordinanza che accoglie l’eccezione di incompetenza territoriale inderogabile ha natura decisoria, indipendentemente dalla circostanza che la controparte vi abbia aderito,...

L'ordinanza che accoglie l'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile ha natura decisoria, indipendentemente dalla circostanza che la controparte vi abbia aderito, cosicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire sulle spese del procedimento. La riproposizione della domanda, dopo la declinatoria di competenza in favore della sezione specializzata in materia di impresa di un dato tribunale, davanti alla sezione specializzata di un tribunale diverso non costituisce riassunzione ai sensi dell’art. 50 c.p.c. e non consente di invocare l’art. 44 c.p.c., sicché il giudice adito, rilevata la propria incompetenza territoriale inderogabile, dichiara l’incompetenza, condanna l’attore alle spese e assegna il termine per la riassunzione davanti al giudice competente.

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20/09/2026
Data sentenza: 09/08/2025
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Rana
Relatore: Valentina D'Aprile
Registro : RG – 3171 –  2024
Tribunale di Catania, 5 Settembre 2025
Interessi legali successivi alla notifica dell’atto introduttivo esclusi dal computo del valore della causa
Ai fini della determinazione della competenza per valore, si sommano al capitale richiesto, ai sensi dell’art. 10, comma 2, c.p.c.,...

Ai fini della determinazione della competenza per valore, si sommano al capitale richiesto, ai sensi dell’art. 10, comma 2, c.p.c., gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione della domanda, purché autonomamente richiesti, e non anche quelli posteriori, che sono l’effetto dell’accertamento del diritto contenuto nella sentenza. Qualora la domanda di pagamento degli interessi legali sulla somma capitale sia stata formulata con riferimento ai soli interessi successivi alla notificazione dell’atto introduttivo, la competenza si determina con riferimento alla sola somma richiesta a titolo di capitale [nella specie, domanda di rimborso della quota versata dal socio receduto da una cooperativa edilizia, di importo pari al limite della competenza del giudice di pace].

La pronuncia con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la propria incompetenza per valore comporta necessariamente la revoca del decreto opposto, con la conseguenza che l’opponente ha diritto alla liquidazione delle spese di lite a prescindere dall’esito del giudizio sul credito davanti al giudice ad quem.

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12/09/2026
Data sentenza: 05/09/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Mariano Sciacca
Registro : RG – 785 –  2023
Corte di Cassazione, 9 Agosto 2026, n. 25137/2026
Recesso dalla cooperativa e inerzia degli amministratori: natura decadenziale del termine ex art. 2532 c.c
In tema di società cooperative, il recesso del socio esercitato ai sensi dell’art. 2532 c.c. costituisce una dichiarazione unilaterale i...

In tema di società cooperative, il recesso del socio esercitato ai sensi dell’art. 2532 c.c. costituisce una dichiarazione unilaterale i cui effetti si producono al momento in cui il consiglio di amministrazione provvede alla comunicazione, che deve intervenire senza soluzione di continuità, del provvedimento con cui accerta la sussistenza dei presupposti normativamente o statutariamente previsti; ove, al contrario, il consiglio di amministrazione ometta di provvedere nel termine previsto dal secondo comma del medesimo art. 2532 c.c., gli effetti del recesso si consolidano allo scadere del termine di sessanta giorni, al quale deve attribuirsi natura decadenziale.

Gli amministratori della società cooperativa, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso, non devono soltanto esaminarla ma anche provvedere su di essa, e sono tenuti a comunicare immediatamente al socio il provvedimento tanto nel caso in cui ravvisino l’inesistenza dei presupposti quanto in quello in cui ritengano legittimo il recesso, poiché è dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento che il recesso produce effetto sul rapporto sociale. Il loro potere è di apprezzamento vincolato all’esistenza dei presupposti di legge e di statuto, non discrezionale, e l’intervento del consiglio non configura un’accettazione contrattuale ma la condizione di efficacia della dichiarazione unilaterale del socio; a fronte di una dichiarazione priva dell’indicazione della causa di recesso, gli amministratori possono limitarsi, nel termine, a prendere atto dell’incompletezza e a comunicarne l’inefficacia.

L’inerzia del consiglio di amministrazione sulla dichiarazione di recesso del socio cooperatore non può essere superata onerando il socio di rivolgersi all’autorità giudiziaria per far accertare i presupposti del recesso: una simile soluzione aggraverebbe la posizione del socio, in contrasto con il principio, desumibile dall’art. 2437, ultimo comma, c.c. e applicabile anche alle cooperative, secondo cui l’esercizio del recesso non può essere escluso o reso più gravoso, e con la regola per cui il potere di verificare la corrispondenza dei fatti dedotti alle ipotesi di recesso spetta in via esclusiva agli amministratori, con intervento del giudice ammesso soltanto in seconda battuta sulla legittimità del diniego.

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12/09/2026
Data sentenza: 09/08/2026
Numero: 25137/2026
Carica: Presidente
Giudice: Enrico Scoditti
Relatore: Guido Romano
Registro : RG – 1404 –  2022
Tribunale di Venezia, 22 Settembre 2026, n. 6227/2025
Banca popolare e finanziamento per l’acquisto di azioni proprie: art. 2358 c.c. e nullità dei negozi collegati
Il divieto di assistenza finanziaria per l’acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie previsto dall’art. 2358 c.c. si applica, ai...

Il divieto di assistenza finanziaria per l’acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie previsto dall’art. 2358 c.c. si applica, ai sensi dell’art. 2519, comma 1°, c.c., alle società cooperative per azioni e alle banche popolari che ne rivestono la forma, trattandosi di profilo non regolato dall’art. 2529 c.c. né da altra norma del titolo VI e compatibile con la disciplina speciale delle banche, la cui attività è assoggettata a vincoli patrimoniali a carattere prudenziale posti a protezione dell’integrità e dell’effettività del capitale sociale. La norma ha carattere imperativo e la sua violazione, attraverso la concessione di un finanziamento funzionale all’acquisto di azioni proprie in mancanza delle condizioni ivi previste, comporta ai sensi dell’art. 1418, comma 1°, c.c. la nullità del contratto di finanziamento, che si propaga anche al contratto di acquisto delle azioni quando sia individuabile il collegamento funzionale tra i due negozi.

Il collegamento funzionale tra finanziamento e acquisto di azioni della banca finanziatrice, la cui prova grava su chi intende far valere la nullità dell’intera operazione, può essere fornito anche con indici presuntivi, quali la stretta contiguità temporale tra le due operazioni e la mancanza sul conto del cliente, prima dell’erogazione, di un’autonoma provvista adeguata all’acquisto dei titoli, integralmente finanziato con la linea di credito. A tal fine è ammissibile la prova testimoniale, che non è diretta a dimostrare patti aggiunti o contrari al contenuto dei contratti scritti in violazione dell’art. 2722 c.c., ma il contesto fattuale in cui l’erogazione del finanziamento e l’acquisto azionario si inscrivono.

La nullità del finanziamento erogato per l’acquisto di azioni proprie in violazione dell’art. 2358 c.c. si estende ai successivi contratti di finanziamento erogati alla scadenza del precedente e a rimborso del medesimo, con la conseguenza che nulla è dovuto dai clienti a titolo di adempimento degli obblighi derivanti dai contratti di finanziamento collegati.

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11/09/2026
Data sentenza: 22/09/2026
Numero: 6227/2025
Carica: Presidente
Giudice: Lina Tosi
Relatore: Maddalena Bassi
Registro : RG – 5617 –  2020
Corte d'appello di Catanzaro, 22 Settembre 2026, n. 855/2025
Società cooperativa: convocazione assembleare, giusta causa di revoca dell’amministratore e legittimazione all’impugnazione
In tema di società cooperativa, la convocazione dell’assemblea su richiesta dei soci che rappresentino una data maggioranza del capitale sociale...

In tema di società cooperativa, la convocazione dell’assemblea su richiesta dei soci che rappresentino una data maggioranza del capitale sociale può essere effettuata anche dal singolo sindaco, ai sensi dell’art. 2367, comma 2, c.c., in sostituzione degli amministratori inattivi, dovendosi distinguere tale ipotesi dal generale potere sostitutivo attribuito collegialmente al collegio sindacale dall’art. 2406 c.c., in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte dei medesimi nella convocazione dell’assemblea. Ne consegue la piena validità della convocazione effettuata dal solo Presidente del Collegio Sindacale.

Costituisce giusta causa di revoca dell'amministratore qualunque condotta che, incidendo negativamente sull'affidamento riposto in ordine alla capacità e alle attitudini dell'organo gestorio, valga a farne venire meno il rapporto di fiducia con la compagine societaria così da impedirne la ulteriore prosecuzione, quali l'inerzia nella sostituzione degli amministratori dimissionari, la convocazione di assemblee e consigli di amministrazione con soggetti non più in carica, la redazione e trasmissione agli organi competenti, agli istituti bancari e ai soggetti committenti di verbali o deliberazioni inesistenti o nulle e la mancata consegna dei libri contabili. Tali condotte, ove integrino gravi e ripetute negligenze nell'esercizio delle funzioni gestionali e violazioni degli obblighi derivanti dal rapporto sociale e statutario, possono altresì giustificare l'esclusione del socio.

Il potere di impugnare le deliberazioni assembleari che non siano state prese in conformità della legge o dell’atto costitutivo, ai sensi dell'art. 2377, comma 2, c.c., spetta al consiglio di amministrazione (ove statutariamente previsto) quale organo collegiale e non ai singoli amministratori individualmente considerati. Ne consegue che il singolo consigliere revocato non è legittimato ad impugnare la delibera di revoca, non essendo titolare di una posizione soggettiva giuridicamente tutelata al mantenimento o alla reintegrazione nella carica, spettandogli esclusivamente la tutela risarcitoria prevista dall'art. 2383, comma 3, c.c. in caso di revoca priva di giusta causa.

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22/07/2026
Data sentenza: 22/09/2026
Numero: 855/2025
Carica: Presidente
Giudice: Alberto Nicola Filardo
Relatore: Teresa Barillari
Registro : RG – 150 –  2019
Tribunale di Firenze, 22 Settembre 2026, n. 2194/2025
Prescrizione dei crediti da conferimento in società cooperativa e responsabilità ex art. 96 c.p.c.
In conformità a quanto disposto dall’art. 2536 c.c., ai sensi del quale “il socio che cessa di far parte della...

In conformità a quanto disposto dall'art. 2536 c.c., ai sensi del quale “il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata”, l’obbligo del socio e la correlata responsabilità perdurano per un solo anno a far data dalla vicenda estintiva del rapporto sociale che ne determina la fuoriuscita dalla compagine, verificandosi, allo scadere di tale periodo, la prescrizione del diritto della società a ottenere il versamento del residuo (o, secondo altra interpretazione, la decadenza della stessa società dall’azione per il conseguimento del relativo pagamento). In ordine al dies a quo della decorrenza di tale termine temporale, preferibile appare la tesi per cui il tempus ad praescriptionem inizierebbe a decorrere, con riguardo all’ipotesi di cessazione del rapporto sociale a seguito di recesso, a far data dal momento in cui la fattispecie estintiva si può ritenere perfezionata; momento da farsi coincidere, a sua volta, per quanto riguarda il rapporto sociale, con la data di comunicazione della delibera dell’organo amministrativo di accoglimento della relativa domanda, rectius, dichiarazione unilaterale, da parte del CdA, ai sensi dell’art. 2532, comma 3 c.c., o con l’inutile decorso del termine per provvedere a tale deliberazione – accadimenti alternativi da ritenersi entrambi alla stregua di una condizione di efficacia della dichiarazione unilaterale recettizia.

Onde dispiegare efficacia interruttiva, un atto di intimazione stragiudiziale deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, anche l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. Il mero deposito in cancelleria del ricorso per decreto ingiuntivo non costituisce atto idoneo a spiegare efficacia interruttiva della prescrizione, potendo riconoscersi tale effetto alla sola notificazione del ricorso medesimo e del pedissequo decreto, quale espressione della volontà dell'istante, manifestata al debitore, di interrompere la situazione di inerzia che conduce all'estinzione del diritto.

Ai fini della condanna al risarcimento del danno da lite temeraria di cui all'art. 96 c.p.c. occorre che la parte incorsa nell’illecito abbia tenuto una condotta processuale attiva, consistita nell’agire o nel resistere (per tale intendendosi la costituzione) in giudizio, sorretta altresì dall’elemento soggettivo alternativo della mala fede o della colpa grave.

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16/06/2026
Data sentenza: 22/09/2026
Numero: 2194/2025
Carica: Presidente
Giudice: Silvia Governatori
Relatore: Linda Pattonelli
Registro : RG – 7758 –  2023
Tribunale di Bologna, 22 Settembre 2026, n. 141/2025
Validità della delibera del consiglio di amministrazione viziata formalmente
La violazione formale delle regole di convocazione del consiglio di amministrazione non comporta l’automatica invalidità della deliberazione del c.d.a., che...

La violazione formale delle regole di convocazione del consiglio di amministrazione non comporta l'automatica invalidità della deliberazione del c.d.a., che può configurarsi solo quando dalla violazione formale derivi un concreto pregiudizio agli interessi del socio legittimato all’impugnazione.

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08/05/2026
Data sentenza: 22/09/2026
Numero: 141/2025
Carica: Presidente
Giudice: Michele Guernelli
Relatore: Vittorio Serra
Registro : RG – 3643 –  2020
Tribunale di Napoli, 22 Settembre 2026
Scioglimento per impossibilità di funzionamento e inattività assembleare e numero minimo dei soci nelle cooperative
Nel procedimento camerale instaurato ex art. 2485, co. 2, c.c., il tribunale esercita un potere sostitutivo in presenza dell’inerzia dell’organo...

Nel procedimento camerale instaurato ex art. 2485, co. 2, c.c., il tribunale esercita un potere sostitutivo in presenza dell’inerzia dell’organo amministrativo ed è chiamato al mero accertamento della sussistenza della causa di scioglimento, senza valutare profili di responsabilità dei soci. Sono legittimati all’istanza i singoli soci, gli amministratori e i sindaci, e l’unico contraddittore necessario è la società.

La causa di scioglimento ex art. 2484, n. 3, c.c. ricorre in caso di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività dell’organo assembleare. Nel primo caso, l’insanabile dissidio tra i soci o il reiterato atteggiamento ostruzionistico di alcuni di essi ostacola la formazione di maggioranze idonee ad assumere le delibere assembleari sulle quali si fonda la vita e l’organizzazione societaria. Nell’altro caso, l’inattività dell’organo assembleare è la spia di un contrasto che paralizza la prosecuzione della vita societaria, a causa di un sostanziale disinteresse dei soci alla continuazione dell’attività economica sociale.

Nelle società cooperative, inoltre, lo scioglimento consegue anche al mancato reintegro, entro un anno, del numero minimo dei soci ex art. 2522, co. 3, c.c.

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28/04/2026
Data sentenza: 22/09/2026
Carica: Presidente
Giudice: Leonardo Pica
Relatore: Adriano Del Bene
Registro : RVG – 17403 –  2024
Corte d'appello di Ancona, 22 Settembre 2026, n. 1161/2024
Esclusione del socio da società cooperativa per attività concorrenziale
In tema di società cooperative, la clausola statutaria che preveda come causa di esclusione del socio la circostanza che lo...

In tema di società cooperative, la clausola statutaria che preveda come causa di esclusione del socio la circostanza che lo stesso “svolga o tenti di svolgere attività concorrenziali” è determinata nell'individuare gli elementi costitutivi della condotta che giustificano l'esclusione, e si tratta di valutazione svolta ex ante nello statuto non sindacabile in sede giudiziale.

Compete al giudice del merito la valutazione in concreto della riconducibilità dei comportamenti del socio escluso alla previsione statutaria che giustifica il provvedimento di esclusione, tenendo conto a tal fine - soprattutto quando la previsione statutaria si riferisca a comportamenti solo genericamente o sinteticamente indicati come contrari all'interesse sociale, senza enunciare una casistica specifica - della rilevanza della lesione eventualmente inferta dal socio all'interesse della società, atteso che la regola negoziale contenuta nello statuto sottintende un criterio di proporzionalità tra gli effetti del comportamento addebitato al socio e la risoluzione del rapporto sociale a lui facente capo.

Ai fini della legittimità della delibera di esclusione del socio di cooperativa per attività concorrenziale, non è richiesto l’accertamento di un nocumento effettivo per la società, atteso che quella che viene in rilievo è in sé la condotta lesiva tenuta dal socio rispetto agli interessi della società alla luce sia del principio di buona fede (cui non soltanto il comportamento della cooperativa, ma anche quello del socio deve essere improntato) sia dell’elemento personale nella società cooperativa, essendo questa fondata su un principio solidaristico che necessariamente postula - in misura ancora maggiore di quanto accade in società di altro tipo - il reciproco affidamento dei soci. [Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che lo svolgimento di attività concorrenziale nel medesimo settore ed ambito spaziale, a mezzo di una società di cui il socio possedeva la quasi totalità delle quote, integrasse profili di gravità tali da giustificare la deliberata esclusione.]

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28/04/2026
Data sentenza: 22/09/2026
Numero: 1161/2024
Carica: Presidente
Giudice: Annalisa Gianfelice
Relatore: Paola De Nisco
Registro : RG – 273 –  2022
Tribunale di Bari, 22 Settembre 2026, n. 82/2025
Impugnazione tardiva avverso la deliberazione di esclusione del socio
Nell’ambito dell’impugnazione, da parte del socio, della delibera del CdA che ne ha disposto l’esclusione dalla compagine della società cooperativa,...

Nell’ambito dell’impugnazione, da parte del socio, della delibera del CdA che ne ha disposto l’esclusione dalla compagine della società cooperativa, la competenza spetta alla Sezione Specializzata Impresa. Ne consegue che l’atto introduttivo deve essere un atto di citazione, redatto nelle forme del c.d. rito ordinario Cartabia.

L’art. 2533, comma 3 c.c. prevede che contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della stessa; in applicazione di un consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in tema di impugnazione delle delibere condominiali - ma senza dubbio applicabile in via analogica al caso di delibera da parte del CdA di esclusione del socio dalla compagine della società cooperativa - ai fini della tempestività dell’opposizione dovrà tenersi conto non già della data di deposito del ricorso in cancelleria bensì della data di notifica dell’atto stesso.

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07/03/2026
Data sentenza: 22/09/2026
Numero: 82/2025
Carica: Presidente
Giudice: Raffaella Simone
Relatore: Giuseppe Marseglia
Registro : RG – 1368 –  2024
Tribunale di Catanzaro, 22 Settembre 2026, n. 1216/2025
Bilancio della cooperativa e nullità della delibera assembleare per violazione dei principi di chiarezza, verità e correttezza
Nelle società cooperative, il bilancio di esercizio, quale principale fonte di informazione per i soci e per i terzi, deve...

Nelle società cooperative, il bilancio di esercizio, quale principale fonte di informazione per i soci e per i terzi, deve essere redatto nel rispetto dei principi di chiarezza, verità e correttezza di cui all’art. 2423 c.c., dovendo rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio.

La presenza di errori, imprecisioni e poste errate nel bilancio, non adeguatamente chiarite e giustificate nella nota integrativa, nonché l’omessa indicazione degli indici di mutualità prevalente ex artt. 2512 e 2513 c.c., integra una violazione di norme giuridiche cogenti, rendendo il bilancio illecito e comportando la nullità della deliberazione assembleare di approvazione.

L’omessa indicazione degli indici di mutualità prevalente costituisce irregolarità particolarmente grave, in quanto idonea a incidere sulla qualifica di cooperativa a mutualità prevalente e sulle conseguenze gestorie e patrimoniali ad essa connesse.

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24/02/2026
Data sentenza: 22/09/2026
Numero: 1216/2025
Carica: Presidente
Giudice: Adele Ferraro
Relatore: Song Damiani
Registro : RG – 3286 –  2022
Tribunale di Cagliari, 5 Giugno 2024, n. 1146/2024
Sul recesso del socio di società cooperativa
Il socio di società cooperativa, il quale abbia correttamente esercitato il diritto di recesso in conformità con le disposizioni statutarie...

Il socio di società cooperativa, il quale abbia correttamente esercitato il diritto di recesso in conformità con le disposizioni statutarie (secondo quanto previsto dall’art. 2532 c.c), ha interesse in caso di condotta omissiva dell’organo amministrativo ad ottenere una pronuncia del giudice che accerti la legittimità del recesso alla data in cui questo è stato comunicato alla società. Questo perché il silenzio dell’organo amministrativo non ha valore di assenso alla manifestata volontà di recedere. Il recesso, sia quando trovi la propria fonte nella legge sia quando abbia natura convenzionale, costituisce un atto unilaterale recettizio.

 

Il recesso convenzionale, oggi disciplinato all’art. 2532 c.c., in quanto previsto dall’atto costitutivo, costituisce manifestazione della volontà negoziale, la quale può legittimamente disciplinarlo attraverso clausole che ne determinino il contenuto, ammettendo l’esercizio di tale facoltà in situazioni specifiche ovvero limitandolo o subordinandolo alla sussistenza di determinati presupposti o condizioni, in particolare all’autorizzazione o approvazione del consiglio di amministrazione. Tali clausole volte a garantire il perseguimento dell’oggetto sociale attraverso la conservazione dell’integrità della compagine sociale, attribuiscono ai predetti organi un potere discrezionale, che, tuttavia, non può essere esercitato in modo arbitrario, né tradursi in rifiuto di provvedere o in diniego assoluto ed immotivato all’approvazione, i quali oltre a contrastare con i principi di correttezza e buona fede, che vanno rispettati anche nell’esecuzione del contratto sociale, comporterebbero una sostanziale vanificazione del diritto di recesso, il cui esercizio ai sensi dell’art. 2437,  comma 3, c.c. (applicabile anche alle società cooperative), non può essere escluso o reso eccessivamente gravoso. La violazione di tale diritto per inosservanza dei predetti principi, rende applicabile l’art. 1359 c.c., in virtù del quale la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento. La necessità dell’autorizzazione non comporta, infatti, la trasformazione della fattispecie in un accordo, nell’ambito del quale la determinazione della società venga ad assumere la funzione di accettazione della proposta del socio, configurandosi pur sempre il recesso come un negozio unilaterale, corrispondente al diritto potestativo di uscire dalla società rispetto al quale la deliberazione del consiglio di amministrazione opera come condizione di efficacia

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20/02/2026
Data sentenza: 05/06/2024
Numero: 1146/2024
Carica: Presidente
Giudice: Ignazio Tamponi
Relatore: Nicola Caschilli
Registro : RG – 7912 –  2020
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