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Sentenze con tag: società quotata

Tribunale di Milano, 3 Gennaio 2024
Revoca ex art. 2409 c.c. di amministratori e sindaci di quotata per esternalizzazione integrale di amministrazione e tesoreria
Costituisce grave irregolarità nella gestione tale da giustificare la revoca degli amministratori ai sensi dell’art. 2409 c.c., la mancata predisposizione...

Costituisce grave irregolarità nella gestione tale da giustificare la revoca degli amministratori ai sensi dell’art. 2409 c.c., la mancata predisposizione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati ai sensi dell’art. 2086, comma 2, c.c., quando la società abbia integralmente esternalizzato la funzione amministrativa e la gestione della tesoreria a un soggetto terzo che sia anche cliente della società nonché principale debitore, condividendo peraltro la sede legale, con conseguente sostanziale abdicazione delle prerogative gestorie riservate ex lege agli amministratori. In tale situazione sussiste altresì la responsabilità del collegio sindacale per omessa vigilanza sull’adeguatezza degli assetti e sul loro concreto funzionamento, che l’art. 2403 c.c. include tra i doveri dell’organo di controllo.

L’accesso alla composizione negoziata della crisi, deliberato dagli amministratori nel corso dell’ispezione, conferma la fondatezza della denuncia sulla perdita della continuità aziendale e ne assorbe le questioni di bilancio, ma non sana l’inadeguatezza degli assetti. Il ricorso reiterato a prestiti obbligazionari convertibili cum warrant non standard, fortemente diluitivi, richiede una giustificazione razionale in un serio piano di rilancio, e non la trova quando l’attività sia sostenuta per anni soltanto da aumenti di capitale in assenza di redditività e i piani industriali non abbiano mai raggiunto gli obiettivi.

Non è in discussione la scelta di svolgere in outsourcing la contabilità e l’amministrazione, ma la totale mancanza di un’organizzazione interna che consenta il controllo sui servizi portati all’esterno: affidare a un ente esterno al gruppo la gestione della tesoreria, con il potere di scegliere come, quando e quali creditori pagare, significa consegnare a terzi le opzioni gestorie, in contrasto con l’art. 2380-bis c.c.; in presenza di una simile carenza di assetti non si pone alcun problema di sindacabilità delle scelte gestorie. La sostituzione degli amministratori revocati con consiglieri cooptati dal consiglio ai sensi dell’art. 2386 c.c., e non nominati dall’assemblea, non integra il presupposto per la sospensione del procedimento ex art. 2409, comma 3, c.c.; il decreto di revoca e di nomina dell’amministratore giudiziario può essere dichiarato immediatamente efficace ex art. 741 c.p.c., e l’emittente quotato è tenuto a darne comunicazione al pubblico quale informazione privilegiata. I costi dell’ispezione restano definitivamente a carico degli amministratori e dei sindaci soccombenti.

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20/09/2026
Data sentenza: 03/01/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Amina Simonetti
Registro : RVG – 8258 –  2022
Tribunale di Milano, 29 Marzo 2017
Termine prescrizionale applicabile alle azioni di regresso nei confronti di esponenti societari sanzionati per violazioni della disciplina del TUF
L’azione di regresso della società che ha effettuato, quale responsabile solidale, il pagamento delle sanzioni amministrative irrogate a carico di propri...

L’azione di regresso della società che ha effettuato, quale responsabile solidale, il pagamento delle sanzioni amministrative irrogate a carico di propri cessati esponenti per violazione delle disposizioni del TUF è soggetta al termine prescrizionale quinquennale di cui all’art. 28 l. n.689/1981, con decorrenza dal giorno dell’avvenuto pagamento, dovendosi ritenere che la ratio di tale prescrizione breve, consistente nell’esigenza di assicurare la certezza della definizione di pretese connesse all’accertamento di illeciti, ricorra anche rispetto alla pretesa rivolta dalla società nei confronti dell’autore della violazione amministrativa.

All’azione di regresso esercitata, nei confronti dei cessati amministratori, dalla società che ha effettuato il pagamento delle sanzioni amministrative irrogate a carico di questi ultimi per violazione delle disposizioni del TUF è altresì applicabile il termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2949 c.c., dovendosi intendere come “diritti che derivano dai rapporti sociali” quei diritti che scaturiscono dalle relazioni sorte fra i soggetti dell’organizzazione sociale in dipendenza diretta del contratto di società e delle situazioni determinate dallo svolgimento della vita sociale.

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20/04/2022
Data sentenza: 29/03/2017
Registro : RG – 43683 –  2014
Tribunale di Milano, 29 Marzo 2017
Competenza del Tribunale delle Imprese in merito alle azioni di regresso nei confronti di esponenti societari sanzionati per violazioni della disciplina del TUF
Rientrano nella cognizione della sezione specializzata in materia di impresa le azioni di regresso esercitate (ai sensi dell’art. 195 t.u.f....

Rientrano nella cognizione della sezione specializzata in materia di impresa le azioni di regresso esercitate (ai sensi dell’art. 195 t.u.f. ratione temporis applicabile) nei confronti dei cessati amministratori dalla società quotata che ha effettuato (altro…)

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20/04/2022
Data sentenza: 29/03/2017
Registro : RG – 43683 –  2014
Tribunale di Milano, 22 Aprile 2021
Evidenza
Assegnazione di azioni in altre società e qualifica di emittente
L’operazione con cui una società assegni liberalmente ai dipendenti parte delle azioni detenute in una s.p.a. non è qualificabile come...

L’operazione con cui una società assegni liberalmente ai dipendenti parte delle azioni detenute in una s.p.a. non è qualificabile come «collocamento» e, pertanto, non è idonea a configurare la società le cui azioni siano così assegnate quale emittente azioni diffuse in misura rilevante fra il pubblico. Infatti, perché si possa parlare di «collocamento», è necessario che quest'ultimo sia posto in essere o dalla stessa società emittente o da chi ne detenga il controllo e, comunque, per un corrispettivo; solo in questo caso si può ritenere effettivamente perseguito quel ricorso al mercato dei capitali di rischio che – esso solo – può rendere il titolo dell’emittente «diffuso» fra il pubblico degli investitori.

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21/02/2022
Data sentenza: 22/04/2021
Registro : RG – 32801 –  2017
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