È inammissibile, per difetto di residualità, il ricorso ex art. 700 c.p.c. volto a inibire in via preventiva l’esercizio del diritto di voto in assemblea [di società quotata] da parte di soci asseritamente aderenti a un patto parasociale non pubblicato ai sensi dell’art. 122 TUF o in conflitto di interessi, perché in entrambi i casi il rimedio tipico è l’impugnazione della delibera ai sensi degli artt. 2377 e 2378 c.c., che consente una verifica soltanto ex post della lesione. La lesione dell’interesse alla conoscenza degli assetti proprietari tutelato dall’art. 122 TUF si concretizza infatti con l’assunzione della delibera; inoltre la strumentalità attenuata della cautela d’urgenza priverebbe la sospensione del voto anche del contrappeso dell’onere di introdurre il giudizio di merito. Per il conflitto di interessi, la necessità di superare la prova di resistenza e di rappresentare la potenziale dannosità della delibera esclude a sua volta una tutela cautelare in fase preassembleare.
Il consiglio di amministrazione è legittimato a proporre ricorso d’urgenza volto a prevenire l’adozione di una delibera assembleare che ritiene illegittima, perché la delibera, una volta assunta, sarebbe impugnabile dagli amministratori.
Il pregiudizio che gli amministratori subirebbero da una revoca ritenuta invalida trova tutela in sede risarcitoria e non giustifica la tutela d’urgenza, mancando uno scarto intollerabile tra la tutela risarcitoria e la revoca; l’irreparabilità del danno è configurabile soltanto rispetto alla violazione della disciplina del TUF sulla trasparenza degli assetti proprietari delle società quotate.
La nozione di patto parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122 TUF e dell’art. 2341 bis c.c. comprende i soli accordi che perseguono la funzione tipica di dare un indirizzo unitario all’organizzazione sociale o di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società; restano estranee le intese che contengano mere previsioni sul diritto di voto prive di tale causa.
La presentazione, da parte del socio di maggioranza, di una lista con un numero di candidati inferiore ai posti da coprire e, da parte del socio di minoranza, di una lista con un solo candidato non costituisce indizio di un patto parasociale occulto quando il socio di maggioranza sia in grado di nominare da solo gli amministratori e il posto residuo spetti comunque alla lista di minoranza ai sensi dell’art. 147 ter TUF. Il gradimento del socio di maggioranza per il candidato della minoranza, o il comune apprezzamento per l’operato dei sindaci, non bastano a configurare un patto volto a stabilizzare gli assetti proprietari o la governance.
In presenza di un’evidenza documentale di valore meramente indiziario, la prova dell’esistenza di un accordo parasociale complesso è ardua, ed è accidentato il percorso di ricostruzione di obbligazioni future muovendo da condotte materiali passate, specie quando si debba dimostrare anche che gli elementi non concordati fossero secondari o accessori e, in quanto tali, volontariamente lasciati a determinazioni successive.
Il provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. può assicurare gli effetti di sentenze di mero accertamento, costitutive e di condanna, anche all’adempimento di obblighi di fare o di non fare infungibili. Ancorché debba essere calibrato in funzione di assicurare provvisoriamente che la decisione di merito sia fruttuosa, l’ordine provvisorio può essere identico a quello che potrebbe pronunciare il giudice al termine del processo e anticipare tutti gli effetti materiali conseguibili con la sentenza; è tuttavia inammissibile la richiesta di un provvedimento completamente satisfattivo e anche definitivo, sia sul piano della produzione degli effetti materiali sia su quello dell’accertamento pieno del diritto controverso.
Le misure urgenti richieste a tutela di una domanda di mero accertamento sono di regola strumentali a una funzione preventiva, in quanto volte a inibire, nel tempo necessario all’accertamento definitivo, il comportamento che l’accoglimento della domanda mostrerà essere illegittimo. I fini meramente dichiarativi sono compatibili con la funzione cautelare dei provvedimenti d’urgenza qualora costituiscano l’unico mezzo per ovviare a un pregiudizio imminente e irreparabile determinato da chi contesta il diritto del ricorrente.
Costituisce grave irregolarità nella gestione tale da giustificare la revoca degli amministratori ai sensi dell’art. 2409 c.c., la mancata predisposizione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati ai sensi dell’art. 2086, comma 2, c.c., quando la società abbia integralmente esternalizzato la funzione amministrativa e la gestione della tesoreria a un soggetto terzo che sia anche cliente della società nonché principale debitore, condividendo peraltro la sede legale, con conseguente sostanziale abdicazione delle prerogative gestorie riservate ex lege agli amministratori. In tale situazione sussiste altresì la responsabilità del collegio sindacale per omessa vigilanza sull’adeguatezza degli assetti e sul loro concreto funzionamento, che l’art. 2403 c.c. include tra i doveri dell’organo di controllo.
L’accesso alla composizione negoziata della crisi, deliberato dagli amministratori nel corso dell’ispezione, conferma la fondatezza della denuncia sulla perdita della continuità aziendale e ne assorbe le questioni di bilancio, ma non sana l’inadeguatezza degli assetti. Il ricorso reiterato a prestiti obbligazionari convertibili cum warrant non standard, fortemente diluitivi, richiede una giustificazione razionale in un serio piano di rilancio, e non la trova quando l’attività sia sostenuta per anni soltanto da aumenti di capitale in assenza di redditività e i piani industriali non abbiano mai raggiunto gli obiettivi.
Non è in discussione la scelta di svolgere in outsourcing la contabilità e l’amministrazione, ma la totale mancanza di un’organizzazione interna che consenta il controllo sui servizi portati all’esterno: affidare a un ente esterno al gruppo la gestione della tesoreria, con il potere di scegliere come, quando e quali creditori pagare, significa consegnare a terzi le opzioni gestorie, in contrasto con l’art. 2380-bis c.c.; in presenza di una simile carenza di assetti non si pone alcun problema di sindacabilità delle scelte gestorie. La sostituzione degli amministratori revocati con consiglieri cooptati dal consiglio ai sensi dell’art. 2386 c.c., e non nominati dall’assemblea, non integra il presupposto per la sospensione del procedimento ex art. 2409, comma 3, c.c.; il decreto di revoca e di nomina dell’amministratore giudiziario può essere dichiarato immediatamente efficace ex art. 741 c.p.c., e l’emittente quotato è tenuto a darne comunicazione al pubblico quale informazione privilegiata. I costi dell’ispezione restano definitivamente a carico degli amministratori e dei sindaci soccombenti.
L’azione di regresso della società che ha pagato, quale responsabile solidale ai sensi dell’art. 195 TUF [nel testo ratione temporis applicabile], la sanzione amministrativa irrogata a carico di un proprio cessato esponente per violazione delle disposizioni del TUF è soggetta al termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 28 l. n. 689/1981, applicabile ai sensi dell’art. 12 della stessa legge in assenza di deroghe espresse nella disciplina speciale, con decorrenza dal giorno dell’avvenuto pagamento; la ratio della prescrizione breve, consistente nell’esigenza di assicurare la certezza della definizione di pretese connesse all’accertamento di illeciti, ricorre infatti anche per la pretesa rivolta dalla società nei confronti dell’autore della violazione amministrativa.
Alla medesima azione di regresso, fondata sul rapporto organico tra la società e il suo ex amministratore, si applica comunque il termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2949 c.c., perché per «diritti che derivano dai rapporti sociali» si intendono i diritti che scaturiscono dalle relazioni sorte fra i soggetti dell’organizzazione sociale in dipendenza diretta del contratto di società e delle situazioni determinate dallo svolgimento della vita sociale.
L’azione di regresso esercitata ai sensi dell’art. 195 TUF dalla società che ha pagato le sanzioni amministrative irrogate ai propri cessati amministratori rientra nei «rapporti societari» di cui all’art. 3 d.lgs. n. 168/2003, comprensivi di tutte le liti tra la società e le persone che ne incarnano gli organi, ed è quindi di cognizione della sezione specializzata in materia di impresa; la ripartizione degli affari tra sezione specializzata e sezioni ordinarie del medesimo tribunale ha peraltro rilevanza solo tabellare.
La domanda di regresso fondata sul rapporto organico tra la società e il suo ex amministratore non è soggetta al rito del lavoro, anche se l’amministratore era al tempo stesso dirigente [della capogruppo], perché presuppone il rapporto organico e non il rapporto di lavoro.
L’eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l’inerzia del titolare; l’individuazione del termine applicabile è questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte.
L’operazione con cui una società assegni liberalmente ai dipendenti parte delle azioni detenute in una s.p.a. non è qualificabile come «collocamento» e, pertanto, non è idonea a configurare la società le cui azioni siano così assegnate quale emittente azioni diffuse in misura rilevante fra il pubblico. Infatti, perché si possa parlare di «collocamento», è necessario che quest'ultimo sia posto in essere o dalla stessa società emittente o da chi ne detenga il controllo e, comunque, per un corrispettivo; solo in questo caso si può ritenere effettivamente perseguito quel ricorso al mercato dei capitali di rischio che – esso solo – può rendere il titolo dell’emittente «diffuso» fra il pubblico degli investitori.
La soppressione della categoria delle azioni di risparmio [mediante conversione obbligatoria in azioni ordinarie, non subordinata all’adesione dei singoli azionisti, deliberata nell’ambito della riorganizzazione di una società quotata] è operazione straordinaria di riassetto organizzativo sorretta da un intento semplificatorio ragionevole e in sé lecita, una volta che sia raccolto il consenso della relativa assemblea speciale e sia assicurata a tutti e indistintamente i titolari delle azioni di risparmio un’equa valorizzazione del titolo.
La legittimità dell’operazione di conversione obbligatoria delle azioni di risparmio, letta in inscindibile connessione con l’attribuzione ai titolari delle azioni convertite di un dividendo straordinario, si desume dalla sua complessiva convenienza finanziaria, attestata dai revisori indipendenti e dal rappresentante comune degli azionisti di risparmio, dal riconoscimento del diritto di recesso al valore fissato dall’art. 2437-ter, comma 3, c.c. e dalla perfetta parità del trattamento praticato a tutti i titolari delle azioni di risparmio.
La conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie non può essere equiparata a una liquidazione dell’investimento, perché costituisce una vicenda modificativa della società posta in essere nel pieno esercizio della propria autonomia organizzativa e statutaria; ne consegue che i titolari delle azioni convertite non hanno diritto a una valorizzazione dei titoli pari alla quota di patrimonio netto per azione (net asset value).
In società aperte e quotate il valore di liquidazione delle azioni del socio che esercita il recesso ex art. 2437 c.c. è determinato, ai sensi dell’art. 2437-ter, comma 3, c.c., in base alla media aritmetica dei prezzi di chiusura del titolo nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso, e prescinde dalla quota di patrimonio netto per azione; nelle holding quotate tale valore riflette di regola uno sconto significativo rispetto al patrimonio netto, che potrebbe ridursi, senza mai azzerarsi, soltanto in caso di messa in liquidazione volontaria della società.
La congruità della remunerazione offerta agli azionisti di risparmio in sede di conversione obbligatoria va apprezzata alla luce del complessivo insieme della proposta [comprensiva di dividendo straordinario in denaro e in natura e del diritto di recesso]; è pertanto arbitraria la pretesa che la conversione segua necessariamente un rapporto di cambio alla pari, tanto più quando i corsi di borsa delle due categorie di azioni siano sensibilmente diversi.
Il diverso carico fiscale che grava sui singoli azionisti di risparmio in relazione al dividendo straordinario corrisposto nell’ambito dell’operazione di conversione non costituisce vizio delle deliberazioni consiliari e assembleari, perché rappresenta una conseguenza differenziata di condizioni di offerta identiche, derivante da diversità soggettive di regime tributario preesistenti alle deliberazioni e riconducibili alle scelte di investimento dei singoli azionisti.
Le circostanze di fatto allegate dal convenuto e non specificamente contestate dall’attore nel termine di cui all’art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. si consolidano in dati acquisiti e utilizzabili ai sensi dell’art. 115, comma 1, c.p.c.
Le nuove ragioni e deduzioni in fatto introdotte per la prima volta nella comparsa conclusionale, e nei relativi allegati, sono tardive e non possono essere prese in considerazione ai fini della decisione.